24.3455 · Mozione · 2024-04-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di istituire un ombudsman indipendente che raccolga i reclami contro le agenzie d’incasso e informi i consumatori in merito ai loro diritti.
Begründung
Per la riscossione dei loro crediti sempre più imprese passano da agenzie d’incasso. Nella procedura (in cui spesso la fondatezza del credito non è verificata) gli importi sono fatturati in maniera automatica. I consumatori ricevono una moltitudine di lettere sull’arco di poche settimane. La fattura di base può rapidamente raddoppiare fino a quadruplicare. Molti consumatori, preoccupati e sotto pressione, pagano la totalità degli importi pretesi per ritrovare la tranquillità. Nel suo rapporto del 2017 in adempimento del postulato Comte «Inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso» (12.3641), il Consiglio federale ha constatato vari problemi di spese indebite. Spesso chiesti sistematicamente, i pretesi danni supplementari sono quasi sempre indebiti. Neppure le spese per la rappresentanza o l’intervento dell’agenzia d’incasso per l’impresa che l’ha incaricata possono essere addossate al debitore (art. 27 cpv. 3 LEF). Nel medesimo rapporto, il Governo critica le pressioni eccessive esercitate da varie agenzie d’incasso. Le organizzazioni di difesa dei consumatori ricevono quasi quotidianamente reclami di spese indebite. Nel confronto internazionale, la Svizzera è molto permissiva nei confronti delle agenzie d’incasso, che generano cospicui profitti a poco costo. Un ulteriore problema: a volte le agenzie d’incasso forniscono informazioni a loro note sulla solvibilità dei debitori senza rispettare il quadro normativo e in violazione delle regole in materia di protezione dei dati, rischiando di privare gli interessati di servizi o contratti di locazione (mozione Roduit 23.4389 «Agenzie d'incasso. Per una migliore informazione dei consumatori»). Il Consiglio federale non propone tuttavia alcuna modifica. Considerati individualmente, gli importi non sono sempre molto elevati, ma gli anticipi delle spese giudiziarie e di consulenza dissuadono molti consumatori dall’adire la giustizia. È tempo di istituire un ombudsman indipendente, sul modello dell'Ombudscom (organo di conciliazione delle telecomunicazioni), che raccolga i reclami contro le agenzie d’incasso e informi i consumatori in merito ai loro diritti.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Come il Consiglio federale ha spiegato approfonditamente nel suo rapporto del 22 marzo 2017 sull'inquadramento delle pratiche delle agenzie d'incasso, stilato in adempimento del postulato Comte12.3641, (cfr. anche il parere del Consiglio federale alla mozione Flach 20.3689 «Impedire alle agenzie d'incasso poco serie di disinformare e intimidire i debitori» e la risposta all’interpellanza Michaud Gigon 21.4408 «Controllo dell'autoregolamentazione delle agenzie d'incasso»), il diritto vigente permette già di procedere contro pratiche inappropriate o aggressive delle agenzie d'incasso. I problemi pratici illustrati non devono quindi essere risolti con un intervento legislativo. Come il Consiglio federale ha già spiegato a più riprese (da ultimo nel suo parere alla mozione Maitre 23.3554 «Stabilire un quadro e limiti per le spese delle agenzie d'incasso»), occorrerebbe piuttosto far applicare le regole vigenti e combattere gli abusi con tutti i mezzi disponibili, ad esempio tramite azioni modello, processi pilota o, se del caso, ricorrendo in futuro maggiormente ad azioni collettive. Il Consiglio federale non ritiene invece né opportuno né necessario istituire un organo pubblico indipendente di mediazione per un settore non sottoposto a una vigilanza statale. L’organo di conciliazione delle telecomunicazioni Ombudscom menzionato nella motivazione della mozione interviene in caso di controversie di diritto civile tra fornitori di servizi di telecomunicazione sottoposti alla vigilanza statale e i loro clienti in un mercato regolamentato. La situazione è diversa nel settore dell’incasso, disciplinato soltanto in maniera mirata. Una regolamentazione completa sarebbe sproporzionata e quindi ingiustificata (cfr. il citato rapporto del Consiglio federale del 22 marzo 2017 nonché le sue risposte alle interpellanze Michaud Gigon 21.4408 e Michaud Gigon 21.3551 «Limiti alle pratiche delle agenzie di incasso»). Non spetta pertanto allo Stato istituire ed eventualmente finanziare direttamente o indirettamente un organo di mediazione. In assenza di una regolamentazione e una vigilanza statali, l’autoregolamentazione e la procedura extragiudiziale di conciliazione competono al settore, che peraltro ha adottato pertinenti provvedimenti. Ovviamente sono a disposizione anche i citati mezzi di applicazione del diritto civile, i quali saranno ulteriormente potenziati con la revisione del Codice di procedura civile (CPC) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025 (RU 2023 491) come pure con una revisione del CPC attualmente trattata in Parlamento.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.