24.3463 · Mozione · 2024-04-17
Dipartimento dell'interno
Assegnato alla commissione competente
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge federale sull’assicurazione malattie per obbligare tutti i Cantoni a verificare automaticamente il diritto degli assicurati a una riduzione individuale dei premi. Al fine di preservare la responsabilità individuale, deve essere offerta attivamente la possibilità di rinunciare volontariamente attraverso una procedura di esclusione semplice. Tuttavia, se gli assicurati non dichiarano chiaramente la loro rinuncia, i loro contributi individuali dovranno essere versati automaticamente.
Begründung
Secondo l’ultimo rapporto di monitoraggio sulla riduzione dei premi, attualmente sono sette i Cantoni che esaminano e calcolano automaticamente il diritto alla riduzione del premio. Nei restanti Cantoni, invece, sono gli assicurati a dover presentare domanda.
Per molti, però, compilare e presentare tempestivamente la domanda rappresenta un ostacolo considerevole, che di fatto li esclude dal beneficiare della riduzione del premio. Eppure sono proprio queste persone che spesso necessitano ottenere un sostegno finanziario sotto forma di riduzione del premio.
Tutti coloro che soddisfano i criteri cantonali per la riduzione del premio hanno diritto per legge a ricevere un contributo al riguardo. Non si devono infatti frapporre ostacoli inutili affinché queste persone ricevano gli aiuti finanziari a cui hanno diritto.
Per la maggior parte dei Cantoni è facile stabilire automaticamente il diritto alla riduzione del premio sulla base dei dati fiscali. Eliminare i giri inutili causati dalla domanda comporterebbe una riduzione della burocrazia sia per gli assicurati che per i Cantoni.
La modifica proposta non pregiudica in alcun modo la competenza dei Cantoni per quanto riguarda i criteri per il diritto alla riduzione individuale del premio, l’importo dei contributi e le procedure di versamento dei contributi. I Cantoni potrebbero infatti continuare a determinare tutti questi aspetti autonomamente. Inoltre, i beneficiari potrebbero continuare a rinunciare volontariamente alla riduzione individuale del premio. La modifica obbliga i Cantoni soltanto a verificare automaticamente il diritto alla riduzione individuale del premio e a versare i contributi a tutti coloro che hanno diritto di beneficiare della riduzione prevista per legge.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), i Cantoni sono tenuti a ridurre i premi degli assicurati di condizione economica modesta (art. 65 cpv. 1 LAMal). Per i redditi medi e bassi riducono di almeno l’80 per cento i premi dei minorenni e di almeno il 50 per cento quelli dei giovani adulti in formazione (art. 65 cpv. 1bis LAMal). Nel rispetto delle disposizioni del diritto federale, i Cantoni stabiliscono quindi a chi ridurre i premi e di quanto: definiscono in modo più dettagliato la cerchia dei beneficiari, l’importo della riduzione, la procedura e le modalità di versamento. Ciò consente loro di adeguare le riduzioni in modo specifico alle altre prestazioni sociali e alle imposte. I sistemi impiegati sono complessi e variano molto da un Cantone all’altro. In alcuni Cantoni le riduzioni dei premi sono concesse automaticamente, in altri occorre presentare una domanda. Il Consiglio federale è dell’avviso che l’attuazione della presente mozione interferirebbe nell’autonomia di cui godono i Cantoni nel definire i loro sistemi di concessione delle riduzioni dei premi. I Cantoni sono inoltre tenuti a informare regolarmente gli assicurati del loro diritto alla riduzione dei premi (art. 65 cpv. 4 LAMal). Per questi motivi il Consiglio federale non ritiene opportuno obbligare i Cantoni a verificare automaticamente il diritto alla riduzione individuale dei premi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.