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24.3507 · Mozione · 2024-05-30

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di adeguare il suo progetto di ordinanza sulla statistica federale in modo che i dati fiscali raccolti a fini statistici siano anonimizzati prima di essere trasmessi alla Confederazione.

Begründung

Alla fine del 2023 il Consiglio federale ha messo in consultazione il progetto di ordinanza sulla statistica federale, che ora include la rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche. Il progetto prevede che le amministrazioni fiscali cantonali trasmettano all’UST o alla sezione statistica dell’AFC numerosi dati fiscali delle persone fisiche, a fini statistici e in modo non anonimizzato. Tra i dati di cui sopra sono inclusi: redditi in Svizzera e all’estero, deduzioni, sostanza in Svizzera e all’estero, reddito e sostanza imponibili e che determinano l’aliquota, importi delle imposte, imposta ecclesiastica, altri tipi di imposte specifiche del Cantone e importi delle imposte sulle prestazioni in capitale. Questi dati, come tutti quelli comunicati dai contribuenti alla loro autorità fiscale, sono soggetti al segreto fiscale, la cui violazione costituisce un reato penale. Se la questione della necessità di una base legale formale che autorizzi la raccolta di questi dati si pone in termini più generali, la procedura di trasmissione di questi dati, prevista dal Consiglio federale nella sua ordinanza, deve essere pragmatica e adeguata ai rischi legati alla sicurezza dei dati. La raccolta centralizzata di dati fiscali non anonimizzati riguardanti l’insieme dei contribuenti costituisce un notevole rischio per la sicurezza. Un ciberattacco potrebbe comportare un’importante fuga di dati sensibili, con un danno considerevole, in particolare per la Confederazione. La tassazione e il prelievo delle imposte in Svizzera poggiano su un elevato livello di fiducia tra autorità fiscali e contribuenti. I rischi che il progetto di rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche comporta potrebbero minare questa fiducia, soprattutto perché la comunicazione di dati personali del contribuente ad autorità non fiscali non è compatibile con la finalità fiscale perseguita originariamente.Per ridurre questi rischi è indispensabile che, prima di trasmettere i dati alla Confederazione, le autorità competenti li anonimizzino.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La nuova rilevazione dei dati fiscali, che fa parte del progetto di ordinanza sulla statistica federale, non viola il segreto fiscale. Infatti, non appena vengono trasmessi alla Confederazione, i dati sono soggetti al segreto statistico, che garantisce la tutela della sfera privata dei contribuenti, la riservatezza delle informazioni ricevute, il loro utilizzo puramente statistico e la sicurezza dei dati. Inoltre, dai risultati pubblicati non è possibile trarre alcuna conclusione sulla situazione delle singole economie domestiche o persone. In questo modo è preservata la fiducia tra le autorità fiscali e i contribuenti. È inoltre tenuto conto dei principi di proporzionalità conformemente ai requisiti stabiliti dalla legge sulla statistica federale. La Confederazione è consapevole della responsabilità che le incombe nella protezione dei dati fiscali e si assume questa responsabilità già oggi per altri dati degni di protezione. Ha inoltre già realizzato un progetto su larga scala con undici Cantoni, che hanno fornito i loro dati fiscali non anonimizzati per un’analisi della situazione economica delle persone in età lavorativa e in età pensionabile. Questo progetto ha dimostrato che è possibile raccogliere ed elaborare i dati in modo sicuro e nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati. I dati fiscali non anonimizzati sono la chiave per un’adeguata valutazione dell’impatto di numerosi progetti di riforma, in particolare negli ambiti della politica sociale e fiscale. Inoltre costituiscono le basi per la pianificazione e la gestione di questi ambiti politici a livello federale, cantonale e comunale. L’analisi della povertà in Svizzera è, ad esempio, rilevante esclusivamente se i dati fiscali sono integrati da quelli relativi all’aiuto sociale e alle prestazioni complementari. Ed è solamente con questi dati integrati, tra l’altro, che è possibile adempiere la mozione 19.3953 della CSEC-S, che incarica il Consiglio federale di predisporre un monitoraggio nazionale della povertà ogni cinque anni.Infine, va sottolineato che il principio «once only» può essere applicato soltanto se i dati fiscali utilizzati non sono anonimizzati.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.