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24.3563 · Interpellanza · 2024-06-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

Il Protocollo n. 2 riguardante taluni prodotti agricoli trasformati disciplina le misure di compensazione nell’ambito del commercio con l’UE. Paragonando, nel corso degli anni, la colonna «Differenza prezzo di riferimento svizzero/UE» della tabella III con la colonna «Importo di base applicato in Svizzera Articolo 3 paragrafo 2» della tabella IV (entrambe nel Protocollo 2), si nota che dal 2017 la differenza è aumentata. In altre parole, a partire dal 2017 è stata concessa all’UE una maggiore riduzione del 3,5 per cento (18,5 anziché 15 %), che è stata mantenuta da allora.

Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande in relazione alla riduzione concessa all’UE per le materie prime agricole:

  1. Come viene giustificato l’adeguamento della riduzione e chi prende questa decisione?

  2. Quali organizzazioni o istituzioni sono coinvolte nelle trattative e quali cerchie vengono consultate nell’ambito della negoziazione della riduzione?

  3. Dove è documentata l’entità della riduzione, in particolare quella negoziata originariamente?

  4. Per quale motivo nel 2017 la riduzione per materie prime agricole è stata aumentata dal 15 al 18,5 per cento?

  5. Quali vantaggi concreti ha ottenuto la Svizzera da questo aumento unilaterale della riduzione concessa all’UE?

  6. Quali sono stati gli effetti dell’aumento della riduzione sull’agricoltura e sull’industria alimentare svizzere, in particolare sui prodotti del capitolo 19 della tariffa doganale?

  7. Il Consiglio federale è disposto a riportare al 15 per cento la riduzione originariamente concordata, al fine di rafforzare la competitività dell’agricoltura e dell’industria alimentare svizzere?

  8. Se, invece, il ripristino della riduzione iniziale del 15 per cento non è previsto, quali misure compensatorie prevede il Consiglio federale per sostenere le parti interessate?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformemente all’articolo 5 paragrafo 3 del Protocollo n. 2 (RS 0.632.401.2), gli importi di base derivati dalle differenze dei prezzi di riferimento e utilizzati per il calcolo dei dazi doganali possono essere adeguati se ciò è necessario per preservare i margini preferenziali relativi. Poiché l’adeguamento delle tabelle III e IV b) del Protocollo n. 2 è di natura tecnico-amministrativa e (art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA; RS 172.010), il Consiglio federale ha approvato la corrispondente decisione del Comitato misto (conformemente alle disposizioni dell’art. 5 del Protocollo n. 2) il 1° febbraio 2017.Il Comitato misto Svizzera-UE stabilisce i prezzi di riferimento. Le discussioni con l’UE in merito al loro adeguamento periodico sono condotte dalla SECO, in collaborazione con il DFAE e l’UFAG. La Federazione delle industrie alimentari svizzere (Fial) è stata consultata prima dell’adeguamento della riduzione dal 15 % al 18,5 %.La riduzione si riflette nella Tabella IV b) del Protocollo 2. È il risultato dei negoziati con l’UE in occasione della revisione del Protocollo n. 2 nell’ambito degli accordi bilaterali II. Tali negoziati hanno determinato una riduzione iniziale del 10 %, che è stata aumentata al 15 % tre anni dopo l’entrata in vigore del Protocollo riveduto.In occasione della riunione del Comitato misto del 3 dicembre 2015, l’UE ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che il previsto adeguamento dei prezzi di riferimento non le avrebbe consentito di mantenere il proprio margine preferenziale relativo, poiché l’aliquota preferenziale per diverse linee tariffarie avrebbe corrisposto al dazio doganale massimo consentito dall’elenco degli impegni nei confronti dell’OMC della Svizzera. Dopo 13 mesi di colloqui, la Svizzera e l’UE hanno raggiunto un compromesso. Allo stesso tempo, hanno riconosciuto formalmente che le preoccupazioni dell’UE sono state risolte con l’adeguamento della riduzione.L’aggiornamento periodico dei prezzi di riferimento del Protocollo 2 è nell’interesse della Svizzera. L’aumento della riduzione ha permesso di riprendere il ciclo di adeguamento dei prezzi di riferimento, che era stato bloccato per più di un anno. Nel 2017 la Svizzera ha potuto finalmente aggiornare anche i dazi doganali compensativi per i prodotti agricoli trasformati alle condizioni di mercato, con conseguente aumento della protezione doganale per il settore nel suo complesso (aumento del 5,5 % del dazio doganale medio sui prodotti interessati).L’impatto dell’aumento della riduzione sul livello di protezione del settore agroalimentare è stato molto limitato. Per i prodotti soggetti al meccanismo di compensazione, il dazio doganale medio è sceso dal 6,11 % (media 2014-2017) del valore delle importazioni UE al 6,06 % (media 2018-2023). Per i prodotti del capitolo 19, è sceso dal 10,59 % (media 2014-2017) al 9,94 % dopo l’aumento della riduzione (media 2018-2023).Un ulteriore adeguamento della riduzione richiederebbe un accordo con l’UE. Il Consiglio federale ritiene che non esistano le condizioni per giustificare una tale richiesta e che non sarebbe nell’interesse della Svizzera avviare negoziati in tal senso.Né il Protocollo n. 2 né la legge federale sull’importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), che costituisce la base per l’applicazione del meccanismo di compensazione dei prezzi, prevedono misure di compensazione.