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24.3928 · Mozione · 2024-09-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e la relativa ordinanza (OPT), affinché l’utilizzo degli edifici già costruiti al di fuori della zona edificabile e destinati completamente o in parte a uso abitativo sia il più razionale possibile e favorisca lo sfruttamento di tutti i volumi esistenti. Dovrà quindi essere possibile rinnovare o addirittura ricostruire questi edifici secondo la loro forma estetica esistente, senza che la superficie abitabile preesistente venga fatta valere per una cautela limitativa e purché continuino a essere utilizzati a scopo abitativo e abbiano un grado sufficiente di urbanizzazione.

Begründung

Secondo le stime del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) sono circa 600 000 gli edifici situati attualmente al di fuori della zona edificabile. Le restrizioni imposte dalla volontà di proteggere le basi naturali della vita, di promuovere lo sviluppo centripeto degli insediamenti, di realizzare insediamenti compatti (art. 1 della legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio [LPT; RS 700]) e di utilizzare il suolo in modo appropriato e parsimonioso (art. 75 cpv. 1 Cost.) producono effetti negativi per molti di questi edifici, la cui manutenzione viene trascurata o persino abbandonata perché non sono redditizi. Occorre rilevare che circa 200 000 di questi edifici esistenti sono almeno in parte abitati e che un allentamento mirato della legge potrebbe contribuire a ridurre la pressione sugli insediamenti e a evitare un’ulteriore espansione delle zone edificabili, offrendo ai proprietari la possibilità di sfruttare l’intero volume disponibile in caso di rinnovazione o ricostruzione. Si dovrebbe permettere un maggiore sfruttamento del volume di questi 200 000 edifici attualmente destinati in parte a scopo abitativo, a condizione che il grado di urbanizzazione esistente sia sufficiente.

Questo nuovo potenziale deve poter essere sfruttato per le abitazioni conformi alla destinazione della zona agricola (art. 16 LPT), come pure agli edifici ad uso abitativo costruiti conformemente alla legge che non sono più destinati ad un uso agricolo e che sono protetti nella propria situazione di fatto (art. 24c LPT).

A tal fine è necessario modificare l’articolo 24c LPT e gli articoli 41 segg. OPT.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo il principio della separazione tra zone edificabili e zone non edificabili, le abitazioni devono essere concentrate principalmente nelle zone edificabili e quindi in comprensori adeguatamente urbanizzati. Tuttavia il Consiglio federale condivide l’opinione dell’autore della mozione, secondo cui si dovrebbe cercare di riuscire a sfruttare meglio, a determinate condizioni, gli edifici già esistenti al di fuori delle zone edificabili. Nel quadro della LPT 2 (revisione parziale del 29 settembre 2023 della LPT), da un lato, sono state limitate le modifiche dell’articolo 24c LPT alla possibilità di applicare questa disposizione anche alle aziende agricole ancora attive; dall’altro, è stato concesso ai Cantoni un nuovo margine di manovra, in particolare con l’«approccio territoriale» (nuovi artt. 8c e 18bis LPT), che consente di tenere maggiormente conto delle necessità cantonali e regionali. La presente mozione è poco chiara in termini di delimitazioni e si spinge troppo in là. Essa sembra riferirsi non solo agli edifici realizzati sulla base del diritto anteriore, cioè quelli costruiti prima del 1972, quando non si faceva distinzione tra zone edificabili e non edificabili, ma anche agli edifici realizzati in base al diritto attuale. In questo caso, le nuove possibilità di riconversione dell'intero volume dell'edificio si applicherebbero anche agli edifici futuri. Ciò creerebbe un incentivo ad accorpare in futuro la parte abitativa a quella riservata alle attività agricole con la prospettiva di poter convertire quest’ultima in spazio abitativo in un secondo momento. Non è inoltre chiaro cosa valga in caso di demolizione e ricostruzione. Per evitare che nella zona agricola vengano costruite vere e proprie case plurifamiliari, si dovrebbero fissare limiti più chiari nel testo della mozione. Il Consiglio federale respinge pertanto la mozione nella sua formulazione attuale.Qualora la Camera prioritaria dovesse accogliere la mozione, il Consiglio federale si riserva la possibilità di presentare alla seconda Camera la seguente proposta di modifica: Il tenore della seconda e terza frase è ora il seguente:Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) e l’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (OPT; RS 700.1), affinché l’utilizzo degli edifici costruiti secondo il diritto anteriore, destinati completamente o in parte a uso abitativo e che si trovano al di fuori della zona edificabile, sia il più razionale possibile e favorisca lo sfruttamento di tutti i volumi esistenti. Dovrà quindi essere possibile rinnovare o addirittura ricostruire questi edifici secondo la loro forma estetica esistente, purché continuino a essere utilizzati a scopo abitativo e abbiano un grado sufficiente di urbanizzazione.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.