L'esternalizzazione delle attività principali della Nagra a due società anonime è legale e opportuna?
24.3936 · Interpellanza · 2024-09-23
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
A quanto pare, nell’aprile 2024, nel corso di un’assemblea generale straordinaria della Nagra, è stato deciso all’unanimità di costituire entro la metà dell’anno due società anonime. La Nagra gTL AG dovrebbe essere responsabile della costruzione e della gestione del deposito in strati geologici profondi, mentre la Nagra BEVA AG avrebbe la responsabilità della costruzione e della gestione degli impianti di imballaggio. Entrambe le società sarebbero controllate al cento per cento dalla Nagra. In autunno, queste due società affiliate presenteranno le domande di autorizzazione di massima per il deposito in strati geologici profondi e per gli impianti di imballaggio.
La Nagra è stata volutamente fondata come società cooperativa e, in conformità al suo scopo sociale, è essa stessa responsabile della costruzione e della gestione dei depositi di scorie radioattive e delle strutture necessarie. In questo contesto, sorgono diverse domande in merito all’opportunità e alla legalità della creazione di società affiliate.
Pertanto chiediamo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
È ammissibile, sotto il profilo giuridico, che la Nagra esternalizzi l’adempimento del suo scopo societario principale a società affiliate aventi la forma giuridica di società anonime? Qual è la base legale per poterlo fare?
Secondo l’articolo 31 capoverso 4 LENu, la società tenuta allo smaltimento (la Nagra) può sciogliersi soltanto con il consenso del Dipartimento. Cosa significa questo nel contesto della creazione di società affiliate e dell’esternalizzazione di attività? Come sono stati coinvolti il Consiglio federale e l’UFE nella costituzione delle due società anonime?
Il Consiglio federale e la Nagra hanno effettuato un’analisi dei rischi e dei benefici? Secondo il Consiglio federale, quali vantaggi aggiuntivi comporta la struttura ad holding rispetto alla struttura precedente? Quali potenziali problemi aggiuntivi potrebbe causare la struttura ad holding rispetto alla struttura precedente?
La creazione delle due società affiliate ha conseguenze sul Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi della Confederazione?
Che influenza ha la costituzione delle due società sullo svolgimento delle articolate attività di vigilanza e controllo dell’IFSN? A chi e come vengono generalmente segnalati gli errori nei processi e chi controlla l’attuazione delle misure necessarie?
Come si può garantire che i principi fondamentali degli appalti pubblici (parità di trattamento, trasparenza, diritto di ricorso) siano rispettati nella costruzione e nella gestione del deposito in strati geologici profondi e degli impianti di imballaggio da parte delle società anonime?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L’articolo 13 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu; RS 732.1) stabilisce, fra l’altro, che l’autorizzazione di massima può essere rilasciata solamente a società anonime, cooperative e persone giuridiche di diritto pubblico. La Nagra è una cooperativa di diritto privato ed è libera di creare società affiliate. La LENu non contiene disposizioni relative all’esternalizzazione.2. La Nagra stessa non produce scorie radioattive e non è quindi legalmente soggetta all’obbligo di smaltimento. La Nagra è un raggruppamento di persone giuridiche soggette all’obbligo di smaltimento del quale fa parte anche la Confederazione. Ogni società è soggetta all’obbligo di smaltimento per ciò che la riguarda (articolo 31 capoverso 4 LENu). 3. In qualità di socio della Nagra, la Confederazione ha approvato la costituzione delle due nuove società affiliate interamente controllate. La gestione e l’attuazione del deposito in strati geologici profondi devono essere separate dal punto di vista organizzativo. Questa misura organizzativa è volta a consentire una maggiore efficienza nella costruzione e nell’esercizio del deposito in strati geologici profondi e dell’impianto di imballaggio degli elementi di combustibile. Questo approccio è simile al modello organizzativo di Alptransit, che si è dimostrato vincente per la realizzazione della Nuova ferrovia transalpina (NFTA). Ciò non cambia la responsabilità generale della Nagra o delle persone giuridiche soggette all’obbligo di smaltimento delle scorie radioattive.4. No, la costituzione delle due società affiliate non ha conseguenze sul Piano settoriale dei depositi in strati geologici profondi della Confederazione.5. La costituzione di queste due società non ha alcuna influenza sull’attività dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). L’IFSN svolge la propria attività di vigilanza in virtù dell’articolo 70 LENu e conformemente alla legge federale del 22 giugno 2007 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (LIFSN; RS 732.2). L’IFSN stila le perizie sulle due domande di autorizzazione di massima all’attenzione del DATEC (Ufficio responsabile: Ufficio federale dell’energia UFE). Poiché tali domande sono presentate a nome delle due società anonime, le richieste di chiarimenti dell’IFSN saranno indirizzate alla rispettiva richiedente. Lo stesso vale per le ulteriori fasi di autorizzazione, come la domanda di rilascio della licenza di costruzione (articolo 16 LENu) e della licenza d’esercizio (articolo 20 LENu). 6. Sia la Nagra che le sue società affiliate, come da loro stesse dichiarato, sono soggette alla legge sugli appalti pubblici del Cantone di Argovia in quanto società domiciliate nel Cantone di Argovia con attività nel settore energetico. Gli appalti della Nagra e delle sue società affiliate sono pubblicati sulla piattaforma simap gestita congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.