24.3937 · Mozione · 2024-09-23
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per garantire che i Cantoni eseguano entro i termini di partenza prescritti le decisioni di allontanamento della Segreteria di Stato della migrazione (SEM).
Begründung
Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione (art. 44 LAsi). Se l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 LStrI).La decisione di allontanamento della SEM è immediatamente esecutiva (art. 45 cpv. 3 LAsi). La sua esecuzione non è più compito della SEM, ma del Cantone al quale è stato attribuito il richiedente l’asilo (art. 46 cpv. 1 LAsi). Se quest’ultimo soggiorna in un centro federale d’asilo, l’esecuzione dell’allontanamento compete al Cantone d’ubicazione (art. 46 cpv. 2 LAsi). La SEM deve tuttavia vigilare sull’esecuzione dell’allontanamento e allestire congiuntamente ai Cantoni un pertinente monitoraggio (art. 46 cpv. 3 LAsi).Secondo il manuale «Asilo e ritorno» della SEM, l’allontanamento è eseguito in due fasi. Se la domanda d’asilo è respinta è dapprima disposto l’allontanamento del richiedente dalla Svizzera. In una seconda fase si esamina se l’esecuzione dell’allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.All’atto pratico, la competenza cantonale in materia comporta che gli allontanamenti non sono eseguiti allo stesso modo in tutti i Cantoni. Oltre a ciò, il Tribunale federale permette ai Cantoni di appellarsi a «motivi scusabili» per la mancata esecuzione delle decisioni di allontanamento (cfr. sentenza del 21 dicembre 2023, 2C_694/2022).Il Consiglio federale è pertanto esortato ad adottare, a complemento dei provvedimenti finanziari chiesti con la mozione 23.4351 della Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati, altre misure per garantire un’esecuzione più rapida e sistematica delle decisioni di allontanamento.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ritiene molto importante che gli allontanamenti siano eseguiti in maniera efficiente in collaborazione con i Cantoni. Pertanto, sostiene l’obiettivo principale della mozione, ossia ottimizzare ulteriormente l’esecuzione degli allontanamenti. Fa notare che nel 2023 è stato possibile aumentare di nuovo il numero di partenze di circa il 20 per cento rispetto all’anno precedente. La mozione chiede di adottare provvedimenti affinché i Cantoni eseguano gli allontanamenti entro i termini di partenza impartiti dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nelle sue decisioni. Questi termini non sono tuttavia destinati ai Cantoni, bensì alle persone respinte, che in tal modo sono rese attente al loro obbligo di lasciare la Svizzera e, dove la legge lo permette, alla possibilità di ottenere un aiuto al ritorno in caso di partenza volontaria. Un allontanamento coatto è eseguito soltanto se l’interessato lascia scadere inutilizzato il termine di partenza impartitogli. La misura proposta sarebbe quindi in contrasto con la prassi collaudata e conforme agli impegni internazionali della Svizzera volta a privilegiare in linea di massima le partenze volontarie. Inoltre, ritarderebbe la procedura di ritorno, poiché di norma i rimpatri coatti richiedono più tempo rispetto alle partenze volontarie. Infine, questo cambio di paradigma implicherebbe un ben più elevato onere in termini di personale per le autorità cantonali di polizia. Conformemente all’articolo 46 capoverso 3 della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31), la SEM allestisce un monitoraggio dell’esecuzione dell’allontanamento. In virtù dell’articolo 89b LAsi, la Confederazione può negare i sussidi se un Cantone non adempie i suoi obblighi in materia d’esecuzione o li adempie solo parzialmente e niente giustifica tale inadempienza. In quest’ultimo caso si tratta di ostacoli oggettivi all’esecuzione come ad esempio una pena detentiva per reati penali o problemi di salute di lunga durata (incapacità di viaggiare). Dall’introduzione dell’articolo 89b LAsi nel 2016 la SEM ha rinunciato a versare i sussidi in 498 casi (stato: fine settembre 2024). In materia di esecuzione degli allontanamenti, la Svizzera si situa nettamente al di sopra della media europea. Il Consiglio federale proseguirà gli sforzi profusi per ottimizzare ulteriormente la procedura in questo settore. Nel quadro dell’adempimento della mozione 23.3082 Salzmann («Offensiva nell’ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose») e dei lavori sulla strategia globale in materia d’asilo esaminerà altre misure di ottimizzazione e redigerà un pertinente rapporto.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.