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24.3972 · Interpellanza · 2024-09-24

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Al fine di individuare le ripercussioni fiscali di questa deduzione per la Confederazione e i Cantoni, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande riportate di seguito.

  • Quanti contribuenti beneficiano ogni anno della deduzione prevista all’articolo 35 capoverso 1 lettera b della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11)?

  • A quanto ammonta l’importo medio dedotto?

  • Considerate le condizioni particolarmente severe che disciplinano il versamento a favore di una persona domiciliata all’estero, quanti contribuenti domiciliati all’estero beneficiano di questa deduzione?

  • A quanto ammonta l’importo medio dedotto?

  • A quanto ammontano le perdite fiscali legate a questa deduzione, derivanti da versamenti effettuati all’estero, per la Confederazione e i Cantoni?

  • Quali controlli vengono effettuati per verificare che il versamento all’estero sia stato effettivamente eseguito?

  • Quanti controlli vengono condotti annualmente dalle autorità fiscali?

Begründung

La LIFD prevede diverse deduzioni fiscali. Nel capitolo 4 Deduzioni sociali, l’articolo 35 capoverso 1 lettera b prevede una deduzione per le persone bisognose. Questa deduzione è ammessa anche se il contribuente non ha alcun obbligo legale di assistenza nei confronti della persona assistita. Quest’ultima può essere domiciliata sia in Svizzera che all’estero.

Poiché spetta al contribuente fornire tutte le prove che riducono il suo debito fiscale, egli deve anche stabilire la condizione di indigenza della persona assistita e il sostegno che le offre. Il Tribunale federale (cfr. sentenza del TF 2C_582/2017 del 23.2.2018) ritiene che, nei casi in cui la persona beneficiaria non è domiciliata in Svizzera, la prova della sua dipendenza finanziaria e delle somme versate all’estero è soggetta a condizioni particolarmente severe.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale non è in grado di fornire informazioni quantitative sui contribuenti che beneficiano di questa deduzione sociale perché non dispone dei dati necessari. In linea di principio, questi dati sono reperibili presso i Cantoni, dato che sono loro a riscuotere le imposte sul reddito. Nell’ambito del programma Gestione dei dati a livello nazionale, il Consiglio federale intende rilevare presso i Cantoni i dati dettagliati sulle imposte dirette. Concretamente, l’Esecutivo ha avviato una procedura di consultazione relativa alla nuova ordinanza sulla statistica federale, che si è conclusa il 5 aprile 2024. La nuova ordinanza prevede una nuova e ampliata rilevazione dei dati fiscali delle persone fisiche. L’obiettivo è migliorare la base quantitativa per le decisioni di politica fiscale e sociale. Qualora venga introdotta, la nuova rilevazione permetterà di rispondere in modo relativamente semplice e affidabile alle domande della presente interpellanza riguardo ai beneficiari di questa deduzione sociale. Tuttavia, non sarebbe possibile distinguere tra beneficiari nazionali ed esteri, poiché i dati delle persone che beneficiano di questa deduzione non devono essere rilevati. Un contribuente può dedurre gli importi versati a una persona incapace d’esercitare un’attività lucrativa o la cui capacità d’esercitare un’attività lucrativa è limitata, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione per la persona a carico (art. 35 cpv. 1 lett. b LIFD). Secondo la DTF 133 II 153 (consid. 4.3), spetta al contribuente fornire la prova dei fatti che riducono o sopprimono il suo debito fiscale. Nella sentenza 2C_421/2010 (consid. 2.1), con rinvio alla sentenza 2A.609/2003 (consid. 2.4), il Tribunale federale precisa che la prova del bisogno di assistenza e dei versamenti effettuati all’estero è soggetta a condizioni particolarmente severe, se la persona assistita non è domiciliata in Svizzera. Le autorità fiscali possono esigere una prova plausibile, in particolare giustificativi postali e bancari, riepiloghi delle transazioni effettuate su un conto a nome della persona assistita o attestati delle autorità, al fine di assicurarsi che i versamenti siano stati effettivamente eseguiti all’estero.Le autorità fiscali cantonali sono tenute a verificare caso per caso se sono soddisfatte le condizioni per concedere questa deduzione. Tuttavia, l’Amministrazione federale delle contribuzioni non tiene statistiche sul numero di controlli effettuati dalle autorità fiscali cantonali.