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24.4021 · Interpellanza · 2024-09-25

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nella revisione delle rendite vedovili si parte dal presupposto che la copertura offerta dalla LPP sia la norma e che la rendita per superstiti dell’AVS rappresenti semplicemente un reddito «accessorio». Questo comporta lacune e svantaggi.

  1. Familiari di vittime di suicidio
    La Suva versa prestazioni soltanto se è comprovato che il suicidio è stato commesso nell’incapacità di agire ragionevolmente. Di norma i familiari non ricevono alcuna rendita. Poiché la maggior parte delle rendite LPP è legata alle prestazioni della Suva, spesso non ricevono nemmeno una rendita del 2° pilastro.

  2. Lavoratori indipendenti / Ditte individuali
    Questi non rientrano nel campo d’applicazione del regime obbligatorio LPP. In caso di decesso, la revisione comporterà una lacuna assicurativa di cui molti non sono consapevoli.

  3. Persone immigrate in età adulta
    Queste presentano spesso, senza colpa, lacune contributive che non possono essere colmate. Sovente, indipendentemente dai contributi versati e dalla nazionalità della persona deceduta, i superstiti non ricevono alcuna rendita o ne ricevono una molto bassa dal Paese di origine e in Svizzera ricevono una rendita ridotta a causa delle lacune contributive. Inoltre, chi lavora in un settore caratterizzato da salari bassi presenta un rischio di povertà particolarmente elevato. Considerato che queste persone hanno meno possibilità di custodia da parte di familiari rispetto alla popolazione locale e che la custodia di bambini extrafamiliare è cara, l’esercizio di un’attività lucrativa diventa più difficile.

  4. Perdita degli assegni familiari in caso di malattia del genitore superstite
    Dopo la morte del partner, numerosi padri e madri sono in malattia, del tutto o in parte, per un lungo periodo. Sulle indennità giornaliere in caso di malattia non vengono riscossi contributi AVS. Senza reddito da attività lucrativa non si ha diritto agli assegni familiari. Di conseguenza, i genitori vedovi risultano discriminati rispetto ai genitori con un altro stato civile (cfr. art. 14 CEDU), perché è venuto a mancare il secondo genitore per il versamento degli assegni familiari.

Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Come intende garantire che i superstiti di persone che si sono suicidate godano di una copertura assicurativa sufficiente?

  2. Come intende far sì che i lavoratori indipendenti senza copertura LPP vengano informati sulla lacuna assicurativa che sorgerebbe in caso di decesso?

  3. Come intende garantire che i superstiti di persone immigrate in età adulta ricevano la rendita minima legale nonostante le lacune contributive?

  4. Come intende far sì che gli assegni familiari vengano versati anche se il genitore superstite non consegue alcun reddito?

Stellungnahme des Bundesrates

La revisione delle disposizioni concernenti le rendite vedovili non mette in discussione la funzione primaria delle rendite per superstiti dell’AVS. Tuttavia permetterà di stabilire la parità giuridica tra i vedovi e le vedove e di adeguare il sistema alle realtà sociali attuali. Il Consiglio federale riconosce l’importante ruolo complementare della previdenza professionale nel fornire sostegno al coniuge superstite. Questa non è tuttavia interessata dalla revisione in questione. 1. In generale, l’assicurazione contro gli infortuni non concede prestazioni per superstiti in caso di suicidio. Tale evento, infatti, non rientra nella nozione di infortunio ai sensi dell’articolo 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1), salvo se la persona che si toglie la vita è completamente incapace di agire ragionevolmente. Per contro, l’AVS versa rendite per superstiti indipendentemente dalla causa del decesso che possono, se del caso, essere completate con le prestazioni complementari. Il progetto di revisione non prevede alcuna modifica al riguardo. Per quanto riguarda il 2° pilastro, anche gli istituti di previdenza professionale concedono le prestazioni per superstiti legali indipendentemente dalla causa del decesso, considerando quale elemento centrale il fatto che la persona deceduta fosse assicurata al momento del decesso. 2. Spetta per principio a ciascun individuo informarsi sulla propria copertura assicurativa in caso di decesso e prendere le misure necessarie per colmare eventuali lacune. Dal canto loro, gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali e la Confederazione sono tenuti a informare gli assicurati sui loro diritti. I lavoratori indipendenti, che in effetti non rientrano nel campo d’applicazione della previdenza professionale obbligatoria, hanno in particolare la possibilità di informarsi circa i vantaggi e gli svantaggi di un’affiliazione volontaria alla previdenza professionale o di coprire il rischio mediante un’altra assicurazione. In tutti i casi, questa categoria di persone beneficia delle medesime prestazioni dell’AVS cui ha diritto il resto della popolazione. La revisione delle rendite per superstiti non modifica in alcun modo questo principio. 3. Le rendite dell’AVS sono determinate in funzione dei periodi di assicurazione e degli importi dei contributi all’AVS. I periodi di assicurazione compiuti all’estero non vengono presi in considerazione. Non spetta alla Svizzera compensare le lacune dei sistemi di sicurezza sociale di altri Paesi. Per contro, le prestazioni complementari possono porvi rimedio. Di conseguenza, anche se percepiscono una rendita per superstiti modesta dovuta a una durata contributiva incompleta, i beneficiari di rendita residenti in Svizzera si vedono garantire la copertura del fabbisogno vitale. 4. Per compensare parzialmente l’onere finanziario rappresentato da un figlio, il sistema svizzero di sicurezza sociale prevede gli assegni familiari, sia per le persone esercitanti un’attività lucrativa che per quelle prive di attività lucrativa. Tuttavia, per la prima categoria di persone un infortunio o una malattia può provocare un’incapacità al lavoro e avere ripercussioni sul salario e quindi sull’obbligo di versare contributi. Poiché le indennità giornaliere in caso di malattia o infortunio non sono soggette all’AVS, gli assegni familiari continuano a essere versati per il mese in cui è insorta l’incapacità al lavoro e per i tre mesi successivi, a prescindere dal versamento di un salario. Al termine di questo periodo, il diritto agli assegni familiari può estinguersi, se la persona in questione non percepisce più alcun reddito soggetto all’AVS né un’indennità giornaliera dell’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, dell’assicurazione invalidità o dell’assicurazione militare e se non adempie nemmeno le condizioni per percepire gli assegni quale persona priva di attività lucrativa. I Cantoni hanno tuttavia la possibilità di riconoscere a queste persone un diritto agli assegni familiari per persone prive di attività lucrativa. Inoltre, gli assegni familiari fanno parte del guadagno assicurato nell’assicurazione contro gli infortuni, ragion per cui i beneficiari di indennità giornaliere percepiscono l’80 per cento del loro importo. Il Consiglio federale ritiene che le rendite per orfani versate dall’AVS, dalla previdenza professionale ed eventualmente dall’assicurazione contro gli infortuni oltre alle rendite vedovili garantiscano una protezione adeguata in questo genere di situazioni. Nei casi in cui queste prestazioni sono insufficienti, le prestazioni complementari permettono di completarle per garantire la copertura del fabbisogno vitale.