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24.4075 · Interpellanza · 2024-09-26

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Sono poche le persone concepite tramite dono di sperma in Svizzera che si rivolgono all’Ufficio federale dello stato civile (UFSC). Il Consiglio federale come se lo spiega?Quali misure è disposto a esaminare per garantire agli interessati di meglio esercitare il loro diritto a conoscere le proprie origini biologiche?

Begründung

Non appena raggiungono la maggiore età, i figli concepiti tramite dono di sperma hanno il diritto incondizionato di ottenere informazioni sul donatore: questa norma è stata introdotta in Svizzera nel 2001 e da allora sono state registrate 4671 nascite in seguito a un dono di sperma registrato (stato: 2023). Le persone maggiorenni possono chiedere informazioni sull’aspetto fisico e le generalità del donatore nonché su altri dati registrati, come il risultato di esami medici o la data del dono. Possono anche chiedere di incontrare il donatore se questi vi ha acconsentito. Ricevono le stesse informazioni anche i minorenni che possono far valere un interesse degno di protezione (art. 27 cpv. 2 della legge sulla medicina della procreazione [LPAM]). Gli interessati possono quindi esercitare il loro diritto a ottenere informazioni sulle proprie origini, come sancito nell’articolo 7 della Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo e nell’articolo 119 capoverso 2 lettera g della Costituzione federale, e precisato, per il dono di spermatozoi, nell’articolo 27 LPAM.Stando all’Ufficio federale della sanità pubblica, si tratta di un diritto esercitato di rado: nel 2023 soltanto un maggiorenne e un minorenne hanno presentato una domanda del genere, mentre quelle pervenute tra il 2019 e il 2023 sono sette (di minorenni o adulti).Alla luce di queste cifre esigue, è lecito chiedersi se i figli siano stati informati dai loro genitori di essere stati concepiti tramite dono di sperma. Senza questa informazione, non possono esercitare il loro diritto a conoscere le proprie origini, che resta pertanto lettera morta.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale non dispone di informazioni attendibili sui motivi per i quali finora sono state presentate solo poche domande secondo l’articolo 27 LPAM. La questione è stata sollevata anche nel corso della valutazione della LPAM, recentemente conclusa, ma gli autori non hanno potuto fornire una risposta conclusiva (Bolliger/Ganzeboom, Summative Evaluation des Fortpflanzungsmedizingesetzes [FMedG], Berna 2024, pag. 48). 2. Gli autori della valutazione hanno proposto diverse soluzioni per meglio informare i diretti interessati e sensibilizzare i loro genitori (ibid., pag. 49). Durante i lavori relativi alla LPAM, il legislatore si era interrogato su come informare i figli nati da donazione di sperma giungendo alla conclusione che spettava ai genitori informarli. Ha esplicitamente respinto l’idea che terzi (medici, autorità di protezione dei minori e degli adulti, ufficio dello stato civile) svelassero al figlio le sue origini, anche se «vi possono essere delle inibizioni psicologiche che rendono difficile ai genitori l'informazione del bambino al momento giusto» (rapporto del 19 agosto 1988 della Commissione di Esperti di genetica umana e di medicina della riproduzione in allegato al messaggio concernente l'iniziativa popolare «contro gli abusi della tecnologia riproduttiva e genetica sull'essere umano» , FF 1989 III 881, 1003). La questione è stata discussa anche in occasione della revisione del 2016 del diritto in materia di adozione. In seguito il legislatore ha introdotto l’obbligo legale dei genitori adottivi di informare il figlio dell’adozione (art. 268c cpv. 1 CC). Il rapporto del 17 dicembre 2021 in adempimento del postulato 18.3714 («Verifica del diritto in materia di filiazione») invita a disciplinare nella legge il diritto a conoscere la propria filiazione (ossia tutti i genitori genetici e il genitore biologico). Nel quadro dei lavori legislativi in corso (revisione della LPAM, revisione del diritto in materia di filiazione) s’intende pertanto esaminare in dettaglio se e all’occorrenza come attuare le proposte formulate nella valutazione per meglio informare i figli e sensibilizzare i genitori.