24.4146 · Mozione · 2024-09-26
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare un testo di legge che protegga meglio i diritti della personalità dei bambini e soprattutto il diritto alla propria immagine, ad esempio obbligando esplicitamente i genitori, nel quadro dell’autorità parentale, a rispettare in maniera particolare la vita privata del figlio, incluso il suo diritto alla propria immagine.
Begründung
Nonostante i bambini abbiano un diritto alla sfera privata e alla propria immagine, moltissime loro fotografie finiscono in pubblico e su Internet. Ciò che viene condiviso su Internet non può essere né controllato né ritirato. Con gravi conseguenze: gli adolescenti subiscono atti di bullismo con loro foto d’infanzia trovate su profili di social media. Anche innocue foto di bambini finiscono in gigantesche collezioni di pedofili e sono ulteriormente scambiate. L’intelligenza artificiale permette di trasformare facilmente foto di bambini in foto di nudo con cui i giovani sono poi ricattati. Spesso genitori e parenti ignorano i diritti della personalità di cui godono i bambini e li violano condividendo fotografie senza rendersi conto di danneggiare il figlio. La Convenzione ONU sui diritti del fanciullo prevede il diritto del bambino alla sfera privata e il diritto alla propria immagine. I genitori devono tutelare questi diritti e coinvolgere il figlio, a seconda della sua età e del suo grado di maturità, nell’esercizio dei suoi diritti. La legge deve stabilire in maniera inequivocabile questi obblighi dell’autorità parentale. Si tratta di un passo necessario per tutelare meglio i diritti della personalità dei bambini. Per questo motivo, la Francia ha ad esempio sancito nel Codice civile l’obbligo dei genitori di tutelare i diritti della personalità dei figli.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Come già indicato nella risposta all’interpellanza Pointet (22.4192 «Tutelare i diritti della personalità dei figli e sensibilizzare i genitori») e nel parere relativo alla mozione Python (23.3693 « Sovraesposizione dei minori online [sharenting e commercializzazione di immagini]. Garantire il rispetto del diritto all'immagine e del diritto del lavoro»), il Consiglio federale ritiene che il quadro normativo vigente tuteli già in maniera sufficiente la personalità del bambino e in particolare il suo «diritto alla propria immagine». Anche i bambini hanno diritto al rispetto della loro vita privata. Questo diritto è sancito nell’articolo 13 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e comprende anche l’autodeterminazione informativa. Nelle relazioni tra privati, l’esercizio di questo diritto è garantito dalla protezione della personalità di cui agli articoli 28 e seguenti del Codice civile (CC; RS 210). I genitori, in quanto detentori dell’autorità parentale, sono pertanto autorizzati a rappresentare il figlio e quindi a decidere in merito all’utilizzo di sue fotografie soltanto entro i limiti previsti dalla legge, ossia nel rispetto del bene del figlio (art. 301 cpv. 1 CC) e dei diritti della personalità di cui gode. Se è capace di discernimento, il figlio deve inoltre approvare l’utilizzo delle fotografie (art. 19c CC). Se diffondendo fotografie del figlio i genitori perseguono interessi propri in conflitto con quelli del figlio, la loro facoltà di rappresentanza decade per legge (art. 306 cpv. 3 CC). Eventualmente è ipotizzabile anche un intervento dell’Autorità di protezione dei minori e degli adulti (art. 307 CC). In particolare anche alla luce dei rischi legati alla continua evoluzione tecnologica, il Consiglio federale ritiene fondamentale informare e sensibilizzare maggiormente i genitori su come possono tutelare in maniera efficace i diritti della personalità dei loro figli. In questo ambito, un ruolo determinante è svolto dalla piattaforma Giovani e media dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e dal lavoro di sensibilizzazione di diverse organizzazioni. Pertanto, non è né opportuno né necessario adeguare la legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.