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24.4323 · Mozione · 2024-12-09

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di:1. notificare entro il periodo previsto il rifiuto di tutti gli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (RSI) del 1° giugno 2024 e garantire così che sia concesso sufficiente tempo per il processo democratico;2. presentare al Parlamento tutti gli emendamenti al RSI del 1° giugno 2024 sotto forma di decreto federale;3. sottoporre tale decreto federale a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale.

Begründung

Il 1° giugno 2024, l’Assemblea mondiale della sanità ha adottato emendamenti di ampia portata al RSI. Questi ultimi entreranno in vigore il 19 settembre 2025, ossia 12 mesi dopo essere stati presentati agli Stati parte, a meno che il Consiglio federale non si avvalga entro il 19 luglio 2025 del suo diritto di opting-out. L’esercizio di tale diritto non significa che la Svizzera respingerà definitivamente il RSI modificato, ma semplicemente che riserverà tempo sufficiente al processo democratico affinché il Parlamento federale e, in caso di referendum facoltativo, il Popolo possano esprimersi in merito.La presente revisione del RSI è di ampia portata e non è affatto di natura meramente tecnico-amministrativa. Prevede la rinuncia a competenze nonché nuovi obblighi a carico dei Cantoni nell’ambito della sanità pubblica e dell’economia. Impone ai Cantoni obblighi di vasta portata con un importante impatto finanziario. I Cantoni devono aumentare in modo massiccio le loro capacità e infrastrutture nei settori della sorveglianza (capacità di test e analisi), delle misure di controllo nei confronti della propria popolazione, dell’acquisto di determinati prodotti sanitari e per le emergenze pandemiche (compresi i medicamenti sperimentali) in conformità alle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e partecipare a meccanismi di finanziamento a favore di Stati terzi. Questi obblighi di vasta portata dei Cantoni ai sensi del diritto internazionale sono in gran parte giuridicamente vincolanti (allegato 1: «Capacità essenziali»). I Cantoni non hanno alcuna possibilità di controllo, rettifica od obiezione nei confronti dell’OMS, anche se le informazioni o le direttive di quest’ultima dovessero rivelarsi inutili, superflue o persino dannose.Le disposizioni giuridicamente vincolanti riguardanti i principi dell’informazione dell’OMS sono particolarmente incompatibili con l’ordinamento giuridico svizzero, in quanto impongono alla Confederazione e ai Cantoni di attenersi in modo ancora più rigoroso di prima, se non addirittura esclusivo, alle informazioni approvate dall’OMS nella gestione delle pandemie. Eventuali seconde e terze opinioni più pertinenti e utili dovranno essere represse e censurate per sempre non appena contraddicono la linea dell’OMS. Questo può comportare errori decisionali fatali, con conseguenze negative sulle finanze statali e sulla salute pubblica.Gli emendamenti al RSI adottati mettono pertanto in discussione i principi fondamentali dello Stato di diritto e gli standard minimi della Costituzione federale svizzera, tra cui: la libertà d’informazione e la libertà della scienza; il principio del consenso informato individuale relativo ai trattamenti medici; la libera formazione della volontà dei membri dei poteri statali federali e cantonali; l’efficace separazione dei poteri («checks and balances»). Tutto ciò fa sì che in tempi di pandemia la tutela dei diritti fondamentali da parte delle nostre istituzioni giudiziarie non è più efficacemente garantita, perché «l’OMS ha sempre ragione».Infine, va anche menzionato che la revisione del RSI non contiene disposizioni sulla responsabilità delle persone che agiscono per conto dell’OMS. Mancano inoltre norme efficaci per impedire l’illecita influenza di attori privati o statali sulla comunicazione e sulle decisioni dell’OMS.I Cantoni non sono stati informati o consultati dal Consiglio federale su nessuno di questi emendamenti, né prima del 1° giugno 2024 nell’ambito del processo negoziale dell’OMS né fino ad oggi nel quadro di una vera e propria procedura di consultazione.A ciò si aggiunge il fatto che l’Assemblea mondiale della sanità ha adottato gli emendamenti qui criticati violando le proprie norme procedurali. Infatti, il testo definitivo degli emendamenti avrebbe dovuto essere disponibile già quattro mesi prima della votazione finale (ossia alla fine di gennaio del 2024) e non soltanto il 1° giugno 2024 (cfr. art. 55 par. 2 RSI 2005). Questa revisione del RSI è quindi avvenuta anche in violazione del diritto procedurale della stessa OMS.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il presente parere è identico a quello della mozione Schwander 24.4362 «Emendamenti al Regolamento sanitario internazionale. Garantire il processo democratico», dal medesimo tenore. L’analisi giuridica della competenza di concludere trattati in relazione agli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale (2005) (RSI; RS 0.818.103) è attualmente in corso nei servizi dell’Amministrazione federale competenti. Il 13 novembre 2024 il Consiglio federale ha avviato una consultazione sugli emendamenti al RSI (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione in corso > Procedura di consultazione 2024/87), che permette fra l’altro di fornire al pubblico informazioni esaurienti sulle modifiche adottate e di consultare i Cantoni. La consultazione durerà fino al 27 febbraio 2025. Il Consiglio federale non ritiene necessario avvalersi di un «opting-out» preventivo prima che i risultati della consultazione siano stati valutati e che l’analisi giuridica della competenza di concludere trattati sia stata portata a termine. Deciderà sulle tappe successive in base al rapporto sui risultati della consultazione e nel rispetto delle scadenze. La mozione chiede che gli emendamenti al RSI siano sottoposti all’approvazione del Parlamento e a referendum facoltativo indipendentemente dall’esito dell’analisi della competenza di concludere trattati. Essa si pone così al di sopra delle disposizioni e delle procedure vigenti in merito alla competenza di concludere accordi internazionali (cfr. art. 166 cpv. 2 e 184 cpv. 1 e 2 Cost., art. 24 legge sul Parlamento [RS 171.10] e art. 7a legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [RS 172.010]).

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.