24.4336 · Interpellanza · 2024-12-11
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Gli edifici rurali nel settore agricolo hanno solitamente ampie superfici sui tetti senza sovrastrutture. Pertanto si prestano perfettamente all’installazione di un impianto fotovoltaico. A partire dal 2025 saranno versati contributi a favore del potenziamento delle linee di raccordo per gli impianti a partire da 50 kW, riducendo così l’attuale ostacolo alla costruzione di tali impianti. Tuttavia la legge su un approvvigionamento elettrico sicuro prevede un nuovo disciplinamento anche dell’obbligo di ritiro e di rimunerazione, secondo il quale il prezzo di mercato di riferimento medio trimestrale è determinante per l’importo della remunerazione. Questo prezzo ha molta rilevanza per gli impianti fotovoltaici agricoli con un consumo proprio per lo più basso. Il forte calo dei prezzi sul mercato dell’energia elettrica, soprattutto nei mesi estivi, sta quindi mettendo a rischio l’esercizio redditizio degli impianti fotovoltaici agricoli. Questo vale in particolare per gli impianti con una potenza inferiore a 150 kW che non possono partecipare alle aste.
Alla luce di queste considerazioni, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
Qual è il potenziale realistico per la produzione annua di energia solare sugli edifici agricoli e in che misura è già stato utilizzato?
Conformemente all’articolo 15 capoverso 1bis LEne, le rimunerazioni minime devono fondarsi sull’ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita. Le rimunerazioni minime previste per gli impianti tra i 30 e i 150 kW con e senza consumo proprio soddisfano questo requisito?
Secondo il progetto di ordinanza, per il calcolo della rimunerazione minima per gli impianti tra i 30 e i 150 kW si parte in generale da una quota di consumo proprio pari al 60 per cento. In che misura questo valore è rappresentativo dei diversi tipi di impianti, in particolare di quelli installati su edifici agricoli?
Come si può garantire la redditività economica degli attuali impianti fotovoltaici posti sui tetti di edifici agricoli, per i quali spesso è stato necessario effettuare elevati investimenti iniziali per il raccordo alla rete e non esiste la possibilità di aumentare successivamente il consumo proprio?
I nuovi edifici a partire da 300 m2 sottostanno all’obbligo di installazione di impianti solari. Come valuta il Consiglio federale i prezzi bassi nel contesto di tale obbligo? In quali casi è data la proporzionalità economica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Confederazione non possiede dati propri sul potenziale di produzione di energia solare nel settore agricolo. Secondo uno studio sul potenziale solare della Svizzera («Solarpotential Schweiz», in tedesco), il potenziale di produzione sui tetti di edifici agricoli è di 6,8 TWh all'anno, pari al 12 per cento del potenziale di produzione totale sui tetti svizzeri (in totale 55,3 TWh). Alla fine del 2023 era stato utilizzato circa il 9 per cento del potenziale agricolo. Il grado di sfruttamento è quindi simile a quello di superfici di tetti comparabili. 2. Secondo l’articolo 15 capoverso 1bis della modifica della legge sull’energia approvata in votazione popolare il 9 giugno 2024 (FF 2023 2301 ; RU 2024 679), la rimunerazione corrisposta dai gestori di rete per la ripresa di energia elettrica generata da energie rinnovabili si fonda sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell’immissione. Solo nel caso in cui quest’ultimo sia molto basso, il capoverso 1bis stabilisce che per impianti con potenza inferiore a 150 kilowatt si applichino rimunerazioni minime che proteggano i produttori da prezzi di mercato eccessivamente bassi. In tale contesto, l’entità delle rimunerazioni minime si fonda sull’ammortamento di impianti di riferimento nel corso della loro durata di vita. Nella procedura di consultazione sulle relative ordinanze, il Consiglio federale ha illustrato in modo trasparente il calcolo e le ipotesi formulate per la determinazione delle rimunerazioni minime (www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > Procedura di consultazione 2024/2). I numerosi riscontri in merito a tali ipotesi e i calcoli sono stati esaminati e presi in considerazione ove possibile. Nel primo trimestre del 2025, il Consiglio federale stabilirà l’ammontare delle rimunerazioni minime. 3. La quota di consumo proprio pari al 60 per cento corrisponde alla media nonché al valore mediano delle corrispondenti misurazioni di impianti tra i 30 e i 150 kW. Secondo una valutazione esterna dell’UFE concernente le rimunerazioni minime per gli impianti fotovoltaici e i raggruppamenti ai fini del consumo proprio RCP 2018-2020 («Externe Evaluation der Einmalvergütungen für Photovoltaik-Anlagen und der Zusammenschlüsse zum Eigengebrauch (ZEV) 2018 bis 2020»), le quote relative agli impianti di imprese e quelle nel settore agricolo sono pari rispettivamente al 60 per cento e al 52 per cento. 4. La redditività economica dei singoli impianti dipende da una molteplicità di fattori e deve essere valutata dall’investitore caso per caso. La revisione della legge su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili ha inoltre creato nuove opportunità per rendere più interessante la vendita locale di energia solare, ad esempio attraverso la partecipazione a una comunità locale di energia elettrica. 5. L’obbligo di utilizzare l’energia solare in edifici con una superficie determinante superiore a 300 m2 ha come obiettivo quello di promuovere il potenziamento delle energie rinnovabili. Tuttavia, secondo l’articolo 45a capoverso 2 della legge sull’energia (RS 730.0), i Cantoni possono prevedere eccezioni, tra l’altro quando non vi è proporzionalità economica (art. 45a cpv. 2 lett. c). Di conseguenza il Cantone dovrà valutare se tale proporzionalità è data o meno.