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24.4423 · Interpellanza · 2024-12-18

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

I cambiamenti climatici in Svizzera comportano pericoli naturali che minacciano sempre più le infrastrutture e gli insediamenti. Per fare fronte a tali rischi devono essere prese in considerazione tutte le misure possibili. Questo può anche significare che i comprensori insediativi inseriti in zone di pericolo limitano lo sviluppo edilizio dei comprensori stessi. L’aumento dei pericoli naturali non danneggia soltanto l’uomo e la fauna, ma anche la sopravvivenza economica di villaggi o intere regioni, in particolare nelle regioni turistiche.
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:

– il Consiglio federale prevede un aumento della quota di comprensori che in futuro dovranno essere inseriti nelle zone di pericolo?
– Quale strategia offre il Consiglio federale ai Cantoni per affrontare i crescenti pericoli cui sono sottoposti le infrastrutture e gli insediamenti?
– Quali possibilità vede il Consiglio federale per autorizzare, in futuro, utilizzazioni differenziate nelle zone di pericolo così da reagire in modo appropriato alla problematica sopra descritta?

Stellungnahme des Bundesrates

1) La legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua (di seguito: LSCA; RS 721.100) e la legge forestale (LFo; RS 921.0) richiedono di tenere conto dei mutamenti dovuti al cambiamento climatico nella documentazione sui pericoli e nelle pianificazioni delle misure. Secondo lo stato attuale delle conoscenze, l’intensificazione delle precipitazioni dovute al clima comporterà presumibilmente un aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi di pericoli naturali. A livello locale possono verificarsi anche mutamenti più consistenti. Indipendentemente dal cambiamento climatico, possono verificarsi o evolvere rapidamente nuovi processi, come ad esempio la frana di Brienz/Brinzauls. Di conseguenza, la Confederazione si attende modifiche puntuali, ma non su vasta scala, delle zone di pericolo. 2) Attualmente la LSCA e la LFo prevedono che nella gestione dei pericoli naturali (inondazioni, scivolamenti di terreno, processi di crollo, valanghe) si tenga conto in via prioritaria delle misure di pianificazione del territorio e della manutenzione delle opere di protezione esistenti. L’uso del territorio deve essere congegnato in modo tale da garantire la sicurezza delle persone e la sostenibilità dei danni. Se la protezione non è sufficiente, devono essere prese in considerazione ulteriori misure tecniche e organizzative. Per un uso differenziato delle zone di pericolo, la Confederazione raccomanda ai Cantoni una combinazione tra principio di prevenzione e principio di rischio: il principio di prevenzione si applica nelle zone in cui le persone sono esposte o minacciate da pericoli naturali di elevata intensità (minaccia per l’incolumità fisica e la vita negli edifici). Di conseguenza, si dovrebbe evitare di soggiornare permanentemente in tali zone. Il principio di rischio si applica nelle zone esposte a pericoli di minore intensità e mira a limitare i danni. Con un uso commisurato ai pericoli, ad esempio mediante metodi di costruzione adeguati, il rischio deve essere limitato a un livello accettabile.3) Con gli adeguamenti della LSCA e della LFo approvati dal Parlamento il 15 marzo 2024 (FF 2024 687), il principio di rischio viene attuato in modo più coerente nel contesto dell’uso delle zone di pericolo. L’uso può essere autorizzato là dove il rischio è sostenibile (ad es. con metodi di costruzione adeguati ai pericoli). Il principio di prevenzione rimane invariato in caso di pericoli di intensità elevata. Gli edifici situati in zone a pericolo elevato distrutti da eventi naturali non dovrebbero essere ricostruiti nello stesso luogo senza misure adeguate.