24.4441 · Interpellanza · 2024-12-18
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
Nel quadro della gestione della migrazione e della lotta alla criminalità transfrontaliera, il ritorno dei cittadini stranieri condannati penalmente o oggetto di una procedura di estradizione rappresenta una questione particolarmente delicata. La direttiva 2008/115/CE dell’Unione europea sul rimpatrio (direttiva sul rimpatrio) offre, in particolare tramite l’articolo 2b, margini di manovra specifici per gestire i casi di persone che hanno violato il diritto penale. In Svizzera, sebbene esistano basi legali nella legge sugli stranieri e l'integrazione (LStrI) e in altri testi normativi, è fondamentale interrogarsi sulla loro efficacia e sulla loro conformità alle buone pratiche internazionali.
In questo contesto, il Consiglio federale è invitato a rispondere alle seguenti domande:
1. In che misura il margine di manovra previsto all'articolo 2b della direttiva sul rimpatrio (2008/115/CE) è coperto dall’attuale legislazione svizzera, in particolare dalla LStrI o da altre normative pertinenti, come quelle relative agli accordi di riammissione con Paesi terzi?
2. Il Consiglio federale ritiene necessari o utili adeguamenti giuridici specifici per facilitare il ritorno dei cittadini di Paesi terzi condannati penalmente o oggetto di una procedura di estradizione, in particolare nei casi in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sul ritorno mancano o sono insufficienti?
Antrag des Bundesrates
Accogliere
Stellungnahme des Bundesrates
1. La Svizzera ha escluso l’espulsione dal campo di applicazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (direttiva rimpatri) (art. 2 par. 2 lett. b direttiva rimpatri e art. 124a della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). La direttiva rimpatri concerne le procedure nazionali di ritorno degli Stati Schengen. Non influisce in alcun modo sugli accordi di riammissione conclusi con Paesi terzi, accordi che stabiliscono in dettaglio le fasi procedurali per la riammissione. Non si applica nemmeno alle procedure d’estradizione, che sono rette dalla legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dai pertinenti trattati internazionali. 2. Il diritto vigente permette di assicurare l’esecuzione delle espulsioni e delle estradizioni. In collaborazione con i Cantoni, il Consiglio federale proseguirà gli sforzi profusi per ottimizzare le procedure in tale settore. Nel quadro dell’adempimento della mozione 23.3082 Salzmann «Offensiva nell’ambito dei rimpatri ed espulsione sistematica degli autori di reati e delle persone potenzialmente pericolose» e dei lavori sulla strategia globale in materia d’asilo esaminerà altre misure di ottimizzazione e redigerà un pertinente rapporto. Il Consiglio federale non vede alcuna necessità specifica di intervento in materia di estradizione. L’AIMP costituisce una base legale efficace e applicabile a tutti gli Stati. In parallelo la rete di trattati bilaterali e multilaterali con partner importanti è in fase di ampliamento.