24.4483 · Mozione · 2024-12-19
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adottare le misure necessarie per obbligare i richiedenti l’asilo, in tutto il Paese, a farsi visitare e curare, perlomeno in un primo tempo e fino a raccomandazione contraria del corpo medico, in istituzioni sanitarie od ospedali pubblici. Il Consiglio federale adotterà gli eventuali provvedimenti finanziari necessari affinché gli oneri finanziari di questi ospedali ed istituzioni siano correttamente coperti.
Begründung
La legge sull’asilo permette di limitare la scelta in materia di fornitori di prestazioni. Si tratta di utilizzare questo margine di manovra di modo che i richiedenti l’asilo non possano più farsi visitare e curare, in un primo tempo e a loro convenienza, in istituzioni private. L’obiettivo è controllare i costi sanitari per questa categoria, che comprende oltre 200 000 persone. I potenziali risparmi sono pertanto notevoli. La mozione proposta non mette in discussione l’accesso alle cure.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Tutti i richiedenti l’asilo sono assoggettati all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prevista nella legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Durante la permanenza in un centro federale d’asilo (CFA), sono assicurati dalla SEM presso una cassa malati secondo il modello del medico di famiglia. In seguito spetta ai Cantoni affiliare i richiedenti attribuiti loro a un’assicurazione di base conformemente alla LAMal e controllare il loro accesso alle prestazioni mediche. Durante la permanenza nel CFA è applicato un triage a due livelli per gestire l’accesso alle cure mediche e ridurre i costi inutili. Il personale curante che lavora nei CFA funge da primo interlocutore per le questioni mediche. Se necessario, indirizza i richiedenti l’asilo ai medici dei centri che collaborano su base contrattuale con la SEM, i quali fungono da medici di famiglia secondo il pertinente modello assicurativo e assumono il ruolo di gatekeeper. Questi medici decidono se è necessario indirizzare il richiedente a un medico specialista. In questo quadro i pazienti non possono consultare direttamente un altro fornitore di prestazioni. In applicazione dell’articolo 82a della legge sull’asilo i Cantoni prevedono sistemi comparabili per gestire l’accesso al sistema sanitario dei richiedenti l’asilo che sono stati loro attribuiti. Conformemente all’articolo 32 LAMal, l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume soltanto prestazioni efficaci, appropriate ed economiche. Queste prescrizioni valgono a prescindere che la prestazione medica sia fornita in un istituto pubblico o privato. Limitare l’offerta ai fornitori pubblici non apporta dunque vantaggi supplementari, ma pone diversi problemi d’attuazione e crea inefficienti strutture parallele al sistema di base della LAMal.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.