24.4514 · Mozione · 2024-12-19
Dipartimento delle Finanze
Nella Commissione del Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale deve adeguare le disposizioni legali ed esecutive pertinenti in maniera tale che le persone giuridiche siano esenti dall’imposta esclusivamente in conformità delle condizioni materiali dell’articolo 56 lettere g e h della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD). Si tratta in particolare di distinguere in modo trasparente le attività svolte nell’interesse pubblico dalle altre attività, chiedendo alle organizzazioni esenti dall’imposta
di allestire un conto annuale (conto economico e bilancio) in cui figuri il volume dei mezzi percepiti (ad es. contributi dei membri, donazioni) e impiegati per (i) le attività svolte nell’interesse pubblico che danno diritto all’esenzione dall’imposta e (ii) le altre attività (sotto forma di contabilità per settori);
di presentare annualmente una dichiarazione d’imposta in base al conto annuale.
Le persone giuridiche e le società di persone che secondo l’articolo 76c capoverso 1 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP) sottostanno all’obbligo di rendere pubblico il finanziamento di campagne e che impiegano regolarmente (ad es. almeno 2 volte in 4 anni) più di 50 000 franchi a tale scopo, non possono essere esenti dall’imposta ai sensi dell’articolo 56 lettera g o h LIFD.
Laddove necessario, la legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni va adeguata affinché le modificate disposizioni concernenti l’esenzione (parziale) dall’imposta si applichino anche alle imposte cantonali e comunali.
Begründung
La questione dell’esenzione fiscale delle organizzazioni di utilità pubblica in relazione alla loro partecipazione a campagne politiche dà sempre adito a discussioni. Nel suo parere alla mozione 20.4162, il Consiglio federale ha precisato che «l’esenzione fiscale va negata quando un’istituzione persegue obiettivi politici ma non quando impiega mezzi politici per raggiungere uno scopo di utilità pubblica».
Il diritto federale (LIFD) non prevede però una soluzione netta riguardo all’esenzione fiscale, bensì un approccio differenziato mediante un’esenzione fiscale parziale (art. 56 lett. g e h). L’approccio proposto in questa sede garantisce che le attività svolte nell’interesse generale delle organizzazioni di utilità pubblica o di quelle aventi scopi culturali siano parzialmente esenti dall’imposta (ai tre livelli federali) e che – specularmente – le pertinenti donazioni rimangano fiscalmente deducibili. In tal modo si promuove l’utilità pubblica di queste organizzazioni.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’esenzione fiscale di persone giuridiche, che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, è disciplinata all’articolo 56 lettera g LIFD e, analogamente, anche all’articolo 23 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Secondo la circolare numero 12 dell’8 luglio 1994 sull’esenzione fiscale redatta dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), potrebbe essere eventualmente presa in considerazione un’esenzione fiscale parziale se non tutti i fondi della persona giuridica esentata dall’imposta sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente al perseguimento di uno scopo pubblico o di utilità pubblica esentato fiscalmente. Con queste istruzioni, vincolanti ai fini della tassazione dell’imposta federale diretta, viene anche chiarito che le organizzazioni, solo in parte di utilità pubblica, non possono essere completamente esentate dall’imposta. La suddetta circolare dell’AFC disciplina inoltre nel dettaglio l’esenzione fiscale delle persone giuridiche che perseguono, sul piano nazionale, fini di culto (art. 56 lett. h LIFD e art. 23 cpv. 1 lett. g LAID). Gli scopi di natura mista (in parte scopi di utilità pubblica e in parte fini di culto) non precludono di per sé l’esenzione fiscale. Ai fini della deducibilità delle elargizioni occorre, nei casi di scopi misti, creare un soggetto di diritto separato per ciascuno di questi scopi oppure tenere in via eccezionale almeno una contabilità separata con conti di versamento propri.Il Consiglio federale accoglie favorevolmente l’idea di base della mozione di promuovere l’utilità pubblica delle organizzazioni esenti da imposta, ma è dell’opinione che le disposizioni esecutive esistenti siano sufficienti per garantire un’esenzione fiscale parziale e al contempo constatare eventuali casi di abuso. Se sono presenti segnali indicanti che un’organizzazione non soddisfa più i requisiti, il Cantone competente può verificare in ogni momento se mantenere per la stessa l’esenzione concessa alle organizzazioni che perseguono uno scopo di utilità pubblica. L’esame è di competenza del Cantone in cui l’organizzazione ha la propria sede o amministrazione effettiva. Nell’ambito dell’imposta federale diretta, l’AFC controlla il rispetto delle disposizioni sull’utilità pubblica e, se necessario, esorta anche i Cantoni a verificare l’opportunità dell’esenzione. L’obbligo di presentare annualmente una dichiarazione d’imposta e una contabilità per settori genererebbe un elevato onere amministrativo, soprattutto per le autorità fiscali ma anche per le organizzazioni esenti dall’imposta. Al contempo, si presume che le autorità fiscali cantonali continuerebbero a poter verificare ogni anno solo una minima parte dei casi, in quanto vengono ridotte le risorse disponibili, impiegate in altro modo per garantire un’imposizione conforme alla legge.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.