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24.4607 · Postulato · 2024-12-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di redigere un rapporto in cui definisce la nozione di sottomissione chimica e precisa le basi legali, esistenti o da adottare, che permettono di identificare e perseguire gli autori di questo tipo di violenza.

Begründung

Il caso Pelicot e il processo degli stupri di Mazan hanno scosso la Francia, ma le ripercussioni di questa tragedia vanno ben oltre il territorio francese. Queste violenze sessuali commesse in tutta impunità per lunghi anni hanno infatti evidenziato vari malfunzionamenti, in particolare l’assenza di reazione del personale farmaceutico-medico e anche che le violenze contro le donne avvengono in ampia misura, contrariamente al cliché dello stupratore sconosciuto, nel quadro dell’intimità della sfera privata. Questa terribile vicenda è purtroppo ben lungi dall’essere un semplice fatto di cronaca. Al contrario, illustra le violenze sistemiche contro le donne. Dato che in Svizzera mancano studi specifici o statistiche, è difficile quantificare il fenomeno. Sarebbe anche necessario definire la nozione di «sottomissione chimica» in tutte le lingue nazionali. Infatti questo termine è diventato corrente in francese, in particolare in seguito allo scalpore mediatico suscitato dal processo summenzionato, ma non vale lo stesso per il tedesco. È pure importante menzionare che il governo francese ha conferito alla deputata francese Sandrine Josso – affiancata dalla senatrice Véronique Guillotin e da Salima Saa, segretaria di Stato per la parità tra donne e uomini – una missione sul tema della sottomissione chimica. Un rapporto del Consiglio federale è dunque essenziale per disporre di una definizione comune che permetta di comprendere la reale portata del fenomeno e di stabilire un quadro comune a tutti gli attori coinvolti ed evitare qualsiasi ambiguità. Infine, l’identificazione degli strumenti legali esistenti o da elaborare permetterà di adeguare l’azione statale agli obiettivi fissati dal Parlamento e dal Consiglio federale per la lotta contro le violenze sessiste e sessuali. In questo contesto, il Consiglio federale è pregato di elaborare un rapporto che:definisca la nozione di sottomissione chimica;nel quadro degli strumenti esistenti faccia il punto sui casi di sottomissione chimica registrati in Svizzera;identifichi gli strumenti legali, esistenti o da adottare, che permettano di perseguire gli autori di violenze commesse utilizzando la sottomissione chimica.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Chiunque somministra sostanze chimiche a una persona per impedirle di opporre resistenza e in seguito ne abusa sessualmente secondo il diritto vigente si rende punibile di violenza carnale (art. 190 cpv. 2 e 3 del Codice penale [CP; RS 311.0]) o coazione sessuale (art. 189 cpv. 2 e 3 CP). Le autorità penali hanno giudicato casi di questo tipo a più riprese (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 6P.12/2006 del 29 marzo 2006, stordimento tramite sonnifero e tramite rohypnol, e la sentenza del Tribunale federale 6B_1274/2017 del 24 settembre 2018, stordimento tramite GHB [acido gamma-idrossibutirrico o «droga dello stupro»]). Non è pertanto necessario legiferare; gli autori sono già puniti in base alle disposizioni esistenti. Secondo il Consiglio federale, definire la nozione di «sottomissione chimica» non faciliterebbe l’applicazione delle pertinenti disposizioni penali, ma rischierebbe di limitare il senso della nozione e di complicare l’applicazione pratica di queste norme. Nessuno dei mezzi di coazione menzionati negli articoli 189 e 190 CP è definito in maniera fissa e immutabile. La giurisprudenza e la dottrina possono quindi sviluppare le nozioni generali menzionate nella legge. Il diritto penale svizzero, che in linea di massima descrive gli atti punibili in termini generali, è risultato efficace. Inoltre, questo approccio permette di evitare le questioni supplementari di delimitazione e di concorso di reati correlate alle regole speciali.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.