25.3278 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Alcuni Cantoni vietano nella propria legislazione l’uso di dispositivi termici durante la caccia. Questi dispositivi (visori termici) possono servire, in particolare, a individuare più facilmente la selvaggina e a identificarla con certezza. Ciò è particolarmente utile all’alba o al tramonto, soprattutto per localizzare un eventuale animale ferito durante la caccia.
I suddetti divieti cantonali sembrano basarsi sull’articolo 2 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01), che vieta, durante la caccia, l’utilizzo di dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser o dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili. I visori termici non sono menzionati.
La legislazione federale autorizza quindi l’uso di dispositivi per la visione notturna (p. es. i visori termici) durante la caccia? Se invece tali dispositivi sono vietati, qual è la base legale di tale divieto?
E qual è lo scopo di un simile divieto?
Se questi dispositivi termici sono effettivamente vietati, il Consiglio federale sarebbe disposto ad autorizzarli per migliorare e rendere più sicure le condizioni di caccia?
Stellungnahme des Bundesrates
Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) è vietato per l’esercizio della caccia l’impiego di determinati mezzi ausiliari. Tra di essi figurano in particolare i dispositivi di puntamento notturno e le combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili. Non rientrano invece in questo divieto i visori termici che non possono essere montati sull’arma. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 OCP i Cantoni possono limitarne o vietarne l’uso. Diversi Cantoni hanno già introdotto nelle loro ordinanze sulla caccia alcune disposizioni specifiche relative al possesso o all’impiego di visori termici e notturni che non vengono montati sull’arma.
Il divieto ’un’ulteriore protezione agli animali selvatici, in particolare evitando di disturbarli durante momenti delicati da un punto di vista ecologico, come il crepuscolo e la notte.
Il Consiglio federale ritiene adeguata l’attuale legislazione federale come pure il margine di manovra che essa concede ai Cantoni.