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25.3278 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Wortlaut

Alcuni Cantoni vietano nella propria legislazione l’uso di dispositivi termici durante la caccia. Questi dispositivi (visori termici) possono servire, in particolare, a individuare più facilmente la selvaggina e a identificarla con certezza. Ciò è particolarmente utile all’alba o al tramonto, soprattutto per localizzare un eventuale animale ferito durante la caccia.

I suddetti divieti cantonali sembrano basarsi sull’articolo 2 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01), che vieta, durante la caccia, l’utilizzo di dispositivi che producono un elettrochoc, fonti luminose artificiali, specchi o altri oggetti abbaglianti nonché puntatori laser o dispositivi di puntamento notturno e combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili. I visori termici non sono menzionati.

  1. La legislazione federale autorizza quindi l’uso di dispositivi per la visione notturna (p. es. i visori termici) durante la caccia? Se invece tali dispositivi sono vietati, qual è la base legale di tale divieto?

  2. E qual è lo scopo di un simile divieto?

  3. Se questi dispositivi termici sono effettivamente vietati, il Consiglio federale sarebbe disposto ad autorizzarli per migliorare e rendere più sicure le condizioni di caccia?

Stellungnahme des Bundesrates

  1. Conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera e dell’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) è vietato per l’esercizio della caccia l’impiego di determinati mezzi ausiliari. Tra di essi figurano in particolare i dispositivi di puntamento notturno e le combinazioni di dispositivi con funzioni equiparabili. Non rientrano invece in questo divieto i visori termici che non possono essere montati sull’arma. Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 OCP i Cantoni possono limitarne o vietarne l’uso. Diversi Cantoni hanno già introdotto nelle loro ordinanze sulla caccia alcune disposizioni specifiche relative al possesso o all’impiego di visori termici e notturni che non vengono montati sull’arma.

  2. Il divieto ’un’ulteriore protezione agli animali selvatici, in particolare evitando di disturbarli durante momenti delicati da un punto di vista ecologico, come il crepuscolo e la notte.

  3. Il Consiglio federale ritiene adeguata l’attuale legislazione federale come pure il margine di manovra che essa concede ai Cantoni.