Razzismo e odio in rete contro i politici. Come reagisce il Consiglio federale?
25.4894 · Interpellanza · 2025-12-19
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Di recente, un membro del Gran Consiglio di Basilea è stato vittima di ostilità razziali in relazione alla sua attività politica. Secondo i giornali l’uomo è stato vittima di commenti di odio, minacce e aggressioni online e offline. Ha inoltre subito danneggiamenti e sulla sua bucalettere è stata apposta una croce uncinata. Non si tratta di un caso isolato. Da un recente studio dell’università di Zurigo emerge che negli ultimi due anni quasi tutti i membri del Parlamento nazionale sono stati minacciati o aggrediti, subendo messaggi di odio e offese personali, minacce, atti persecutori, danneggiamenti e violenza fisica. Anche a livello cantonale e comunale le ostilità sono molto diffuse, in particolare nei confronti di membri di minoranze e persone con un passato migratorio. Quando l’origine, il colore della pelle o la religione diventano oggetto di ostilità si parla di discriminazione razziale. Simili aggressioni causano una sofferenza psichica considerevole e hanno pure un effetto dissuasivo. Studi e testimonianze mostrano che gli interessati si ritirano con maggiore frequenza dalla politica o rinunciano del tutto alle cariche pubbliche. Questo mette in pericolo la partecipazione democratica e la rappresentanza politica dei gruppi di popolazione strutturalmente svantaggiati. Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: Come valuta la portata della discriminazione razziale, dell’odio e delle minacce in rete contro i politici e, nello spazio analogico, in particolare nei confronti delle persone con un passato migratorio?Quali misure adotta per prevenire, contrastare e perseguire penalmente gli episodi di razzismo in Internet e dove ritiene necessario intervenire?Il Consiglio federale è disposto a valutare le possibilità di migliorare la protezione dei parlamentari, soprattutto di quelli maggiormente colpiti da attacchi online, tramite offerte di sostegno o una consulenza giuridica mirata?Quali misure adotta o prevede di adottare per proteggere le vittime di razzismo ed evitare che l’odio e l’intimidazione portino a una sottorappresentazione politica dei gruppi marginalizzati della popolazione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale osserva con preoccupazione lo sviluppo della discriminazione razziale, dei discorsi d’odio e delle minacce in rete e nello spazio analogico sulla base dei risultati dello studio di riferimento citato sulle ostilità nei confronti dei politici in Svizzera. 2. I principi fondamentali che obbligano la Svizzera a prevenire, combattere e sanzionare la discriminazione razziale sono sanciti in particolare dalla Convenzione internazionale del 21 dicembre 1965 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (RS 0.104), dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo del 4 novembre 1950 (RS 0.101) e dall’articolo 8 della Costituzione federale. La discriminazione e l’incitamento all’odio sono punibili penalmente in virtù dell’articolo 261bis CP, a prescindere dal fatto che gli atti siano commessi in rete o nello spazio analogico. I discorsi d’odio razzisti possono inoltre rientrare nel campo di applicazione di altre disposizioni penali, in particolare gli articoli 135 CP (rappresentazione di atti di cruda violenza), 173 segg. CP (delitti contro l’onore), 180 CP (minaccia) e 181 CP (coazione). Infine, dal 1° gennaio 2026, gli atti persecutori sono punibili ai sensi dell’articolo 181b CP. Sebbene in tutti questi casi l’«odio» come movente del reato non costituisca una circostanza aggravante, il tribunale penale deve tenerne conto nella determinazione della pena (art. 47 CP). In virtù dell’articolo 386 capoverso 4 CP, il Servizio per la lotta al razzismo (SLR) concede aiuti finanziari a progetti che hanno un effetto preventivo contro il razzismo in rete e nello spazio analogico e svolgono un lavoro di sensibilizzazione. In Svizzera, le autorità di perseguimento penale hanno a disposizione gli strumenti del codice di procedura penale, ovvero la consegna su richiesta, la perquisizione dei sistemi informatici e il sequestro di supporti di dati, purché le persone responsabili siano identificabili. All’estero, invece, queste misure non possono essere attuate direttamente, ma soltanto tramite l’assistenza giudiziaria. Il Consiglio federale intende rafforzare i diritti degli utenti nello spazio digitale e obbligare le grandi piattaforme di comunicazione e i grandi motori di ricerca ad agire con maggiore correttezza e trasparenza. La nuova legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (LPCom) dovrebbe sancire regole centrali per servizi come Facebook, X, TikTok o Google. Il Consiglio federale ha preso questa decisione nella sua seduta del 29 ottobre 2025. Le cerchie interessate possono esprimere un parere sull’avamprogetto fino al 16 febbraio 2026. 3. Conformemente alla legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI; RS 120), fedpol garantisce, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione dei parlamentari a livello federale, qualora sussista un pericolo connesso con l’esercizio della loro funzione (art. 22 cpv. 1 LMSI). Se non vi è alcun nesso funzionale, fedpol provvede al coinvolgimento delle autorità di polizia cantonali o comunali competenti. Nell’ambito di questa attività, fedpol fornisce ai parlamentari consulenza su richiesta e nel 2025 ha invitato tutti i gruppi parlamentari a un evento di sensibilizzazione e informazione. Inoltre, fedpol gestisce uno strumento web che consente ai membri dell’Assemblea federale di contattare facilmente il Servizio federale di sicurezza (SFS), richiedere una consulenza o trasmettere il materiale ricevuto (p. es. minacce, insulti, molestie). Le notifiche vengono smistate dal SFS e poi elaborate dalla polizia. Il tipo di trattamento dipende, nei singoli casi, dai fatti accertati dalla polizia e viene concordato con la persona protetta. Ciò può significare, ad esempio, che il caso viene trasmesso all’autorità di perseguimento penale e/o che le informazioni vengono utilizzate dalla polizia a scopo preventivo per una presa di contatto con la persona che rappresenta una potenziale minaccia.Inoltre, i parlamentari, come tutte le vittime di reati, possono richiedere le prestazioni previste dalla legge concernente l’aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), in particolare il sostegno fornito dai consultori per l’aiuto alle vittime, soprattutto in caso di lesione diretta dell’integrità psichica. Inoltre, tutti i Cantoni offrono servizi di consulenza in materia di razzismo aperti anche ai parlamentari. La Rete di consulenza per le vittime del razzismo (cofinanziata dal SLR) offre altresì consulenza giuridica. Il Consiglio federale ritiene pertanto che non sia necessario alcun riesame. 4. Razzismo e odio mettono a repentaglio i diritti umani fondamentali, limitano la sicurezza delle persone colpite e minano la fiducia nelle istituzioni statali. Pertanto, il 5 dicembre 2025, il Consiglio federale ha adottato la strategia contro il razzismo e l’antisemitismo (www.frb.admin.ch > Strategia e un piano d’azione > Strategia nazionale contro il razzismo e l’antisemitismo 2026–2031). La strategia costituisce il quadro di riferimento per misure mirate di protezione e sostegno, affinché le persone interessate siano efficacemente tutelate e possano far valere i propri diritti. Dal 2026 il relativo piano d’azione includerà misure concrete, elaborate in collaborazione con i servizi coinvolti.