26.3144 · Interpellanza · 2026-03-17
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
La lotta alla violenza domestica costituisce una priorità importante della politica in materia di sicurezza e parità. In questo contesto, nel 2014 il Regno Unito ha introdotto un meccanismo di divulgazione d’informazioni denominato «Domestic Violence Disclosure Scheme», meglio noto come «Clare’s Law».
Questo dispositivo si basa su due principi complementari:
il «diritto di chiedere», che permette a una persona o un terzo interessato (p. es. un famigliare) di chiedere alle autorità competenti se un partner, attuale o ex, abbia precedenti per violenza domestica o comportamenti abusivi;
il «diritto di sapere», che consente alle autorità, qualora dispongano d’indizi seri secondo cui una persona potrebbe essere esposta a violenze da parte di un (ex) partner, di informare la persona potenzialmente in pericolo così che possa proteggersi.
Introdotto a seguito dell’omicidio di Clare Wood, uccisa dal partner nonostante le autorità fossero a conoscenza dei precedenti violenti dell’uomo, questo meccanismo è volto a evitare che le persone siano esposte a un pericolo già noto alle autorità.
In vista di una futura legge quadro volta a rafforzare la prevenzione e la lotta alla violenza domestica, un tale dispositivo potrebbe rappresentare uno strumento preventivo supplementare, da attuare ovviamente rispettando il principio di proporzionalità, la protezione dei dati e i diritti fondamentali.
Invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
Come valuta i risultati e l’efficacia di questo dispositivo in materia di prevenzione della violenza domestica?
Ritiene che un meccanismo fondato su un «diritto di chiedere» e un «diritto di sapere» potrebbe essere compatibile con il quadro giuridico svizzero, in particolare in materia di protezione dei dati e di diritti fondamentali?
Sarebbe favorevole a esaminare l’integrazione di un meccanismo di divulgazione ispirato alla «Clare’s Law» nella futura legge quadro volta a rafforzare la prevenzione e la lotta alla violenza domestica?
Intende esaminare, in collaborazione con i Cantoni e le autorità di polizia, le condizioni e modalità d’introduzione di un tale strumento in Svizzera?
Stellungnahme des Bundesrates
1-3. Il Consiglio federale è disposto a esaminare il dispositivo messo in atto dal Regno Unito nel quadro di futuri lavori legislativi, ad esempio in caso di adozione delle mozioni 25.4556 «Legge quadro per la protezione dalla violenza domestica. Disciplinare in maniera vincolante la protezione, la prevenzione e le sanzioni» e 25.4558 «Violenza domestica. Migliorare la prevenzione e il monitoraggio degli autori». Questi lavori comprenderanno l’esame delle soluzioni adottate all’estero nonché dell’opportunità e delle possibilità di trasporle nell’ordinamento giuridico svizzero. Per quanto riguarda il «diritto di sapere» menzionato nel testo dell’interpellanza, il Consiglio federale fa notare che sussiste un collegamento con la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 aprile 2025 (sentenza N.D contro la Svizzera, ricorso n. 56114/18), in cui la Svizzera è stata condannata per violazione dell’articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101) per fatti avvenuti nel 2007. La Corte ha constatato un coordinamento insufficiente tra le diverse autorità, che avrebbero dovuto collaborare più strettamente in quanto disponevano di informazioni sulla pericolosità del partner della ricorrente che quest’ultima ignorava. Ha pure rilevato lacune del diritto interno allora applicabile, riconoscendo tuttavia che la legge cantonale di polizia è stata modificata nel 2017 per tenere conto delle carenze constatate (cfr. n. 32 della sentenza). 4. I lavori legislativi richiederanno una stretta collaborazione con i Cantoni e gli attori coinvolti. La soluzione adottata dal Regno Unito potrà essere discussa in questo quadro.