26.3177 · Interpellanza · 2026-03-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La Confederazione prevede di vietare in ampia misura l’accesso della polizia al sistema ISA e di introdurre restrizioni supplementari anche per l’utilizzo del sistema MACS?
In caso affermativo: su quali malfunzionamenti o abusi comprovati si basano queste restrizioni? Perché limitare strumenti fondamentali di cui dispone la polizia per accertare l’identità delle persone e valutare la situazione, nonostante finora non sia stato riscontrato alcun problema strutturale nel loro utilizzo?
Begründung
L’accesso della polizia al sistema ISA (dati relativi ai passaporti e alle carte d’identità, foto comprese) sarà autorizzato solo in limitati casi eccezionali, ossia in caso di perdita dei documenti d’identità e di scomparsa di persone. Già oggi le fotografie del sistema ISA non possono essere utilizzate per le segnalazioni di ricerca o essere divulgate al pubblico. Il sistema è utilizzato esclusivamente a fini interni, ad esempio per accertare l’identità delle persone, un compito centrale dell'attività di polizia. La possibilità di confrontare le fotografie attuali dei documenti ufficiali con la persona interpellata costituisce uno strumento fondamentale per evitare le usurpazioni d’identità. L’impossibilità di accedere al sistema ISA aumenta il rischio di false indicazioni sull’identità, ostacola l’accertamento di identità multiple, comporta ritardi nelle misure di controllo e aumenta il potenziale di escalation quando la persona non può essere chiaramente identificata. Questi fattori indeboliscono la sicurezza delle forze impiegate.La prevista limitazione dell’accesso a MACS comporterà ritardi e frenerà l’utilizzo dei sistemi esistenti. Costituisce inoltre una restrizione inutile, che provoca la perdita di informazioni potenzialmente preziose e impedisce di individuare i nessi, ostacolando senza motivo il lavoro della polizia e riducendo sostanzialmente la sua capacità d’azione. All’atto pratico, molte persone non portano con sé documenti d’identità fisici, ma presentano documenti digitali, il che aumenta il rischio di usurpazione d’identità. Per questo, l’accesso a un sistema di riferimento verificato dallo Stato come ISA acquisisce importanza per individuare manipolazioni digitali e impedire tempestivamente i tentativi di inganno.
Stellungnahme des Bundesrates
Il sistema d’informazione sui documenti d’identità (ISA) è stato creato nel 2003 per garantire la sicurezza e la tracciabilità dei documenti d’identità svizzeri. Permette inoltre di controllare il rilascio di passaporti e carte d’identità e prevenirne l’impiego abusivo. La legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità (LDI; RS 143.1) definisce pertanto molto chiaramente lo scopo di ISA: il trattamento dei dati serve per rilasciare i documenti d’identità e per impedirne il rilascio non autorizzato e l’impiego abusivo. ISA è dunque un sistema che riguarda i documenti di identità e non un sistema d’informazione di polizia destinato ai controlli di persone o alle indagini. Già con l’introduzione di ISA, e successivamente dei passaporti biometrici, il Consiglio federale ha assicurato espressamente che ISA non era una banca dati di ricerca e che non sarebbe stato usato per scopi investigativi. Tale garanzia è stata approvata e sostenuta dal Parlamento nei dibattiti originali sulla LDI ed è stata poi ribadita anche nel materiale informativo della votazione del 2009 relativa all’adeguamento della LDI volto a introdurre il passaporto con microchip. Le possibilità di accesso sono dunque state volutamente concepite in maniera restrittiva. La consultazione dei dati in ISA per la verifica dell’identità avviene esclusivamente mediante il numero del documento d’identità da controllare (art. 30 cpv. 2 primo periodo dell’ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d’identità [ODI; RS 143.11]). Ciò garantisce la presenza di un documento d’identità concreto o che almeno vi sia un collegamento diretto con un effettivo controllo del documento. In tal modo si impedisce che si possano effettuare a piacimento ricerche di persone. Le consultazioni in base a un nome o a dati biometrici sono dunque espressamente escluse (art. 30 cpv. 2 terzo periodo ODI). È possibile effettuare una consultazione per nome solo se un documento d’identità deve ad esempio essere registrato nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL (art. 23 cpv. 1 e 2 e art. 32 ODI) o se occorre identificare le vittime di incidenti o atti violenti (art. 30 cpv. 3 ODI). L’accesso a ISA non è vietato alle forze di polizia, le quali possono in ogni momento effettuare consultazioni tramite il numero del documento d’identità durante i controlli dei documenti e per la registrazione delle notifiche di perdita in vista di una segnalazione in RIPOL (inclusa la foto del viso). Questa disposizione giuridica esiste sin dall’introduzione di ISA e da allora non è stata cambiata. L’unica novità consiste nel fatto che con l’introduzione nel 2024 della piattaforma di consultazione di polizia (POLAP) tali basi legali sono attuate anche sul piano tecnico. Con il collegamento del sistema di interrogazione cantonale MACS a POLAP tali prescrizioni giuridiche e tecniche restano valide. Con l’introduzione definitiva del passaporto con microchip nel 2010 è stata confermata la destinazione d’uso restrittiva di ISA. Tuttavia, è stata apportata anche una novità: è infatti possibile effettuare una verifica dell’identità (p. es. nel caso di un controllo di persona) anche quando la persona non può esibire un documento. Per impedire però che ISA venga consultato in assenza della persona, occorre in tali casi effettuare la consultazione sempre utilizzando il cognome e i dati biometrici (art. 12 cpv. 4 LDI e art. 30 cpv. 2 secondo periodo ODI). Questa possibilità prevista dalla legislazione tuttavia non è stata ancora attuata sul piano tecnico. L’organizzazione Tecnica e Informatica di Polizia Svizzera (TIP), gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni, ha valutato la realizzazione di tale possibilità e deciso di attendere l’introduzione dell’e-ID. Con questa introduzione verrà creato infatti un ulteriore mezzo per identificarsi e così un’ulteriore possibilità per verificare l’identità senza accedere a ISA. Un utilizzo di ISA oltre lo scopo definito non è ammissibile sul piano giuridico e richiederebbe un adeguamento della LDI.