Il Consiglio federale collabori con il Ticino affinché la "tassa sulla salute" italiana torni a vantaggio dell'erario ticinese e federale
26.3205 · Interpellanza · 2026-03-18
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
La cosiddetta “tassa sulla salute” che l’Italia intende prelevare dai “vecchi” frontalieri è stata ancorata nella legge finanziaria italiana e quindi dispone ora di una base legale.
La tassa sulla salute, in un’ottica di mercato del lavoro ticinese, è di per sé positiva: aumentando la pressione fiscale sui vecchi frontalieri – che sono dei privilegiati fiscali – si ottiene un effetto anti-dumping salariale.
La tassa italiana sulla salute in funzione “antidumping” è quindi benvenuta. L’obiettivo elvetico non deve essere impedirne la messa in vigore, bensì utilizzarla a proprio vantaggio, per mantenere sul territorio ticinese (e nazionale) una quota maggiore delle imposte versate dai “vecchi” frontalieri.
Chiedo al CF:
La tassa sulla salute ha in realtà tutte le caratteristiche di un’imposta, tanto più che verrebbe prelevata in base al reddito. Si trattasse di un’imposta, costituirebbe una violazione dell’accordo sulla fiscalità dei frontalieri. Violazione che permetterebbe di rimettere in discussione i ristorni, o quantomeno l’ammontare dei medesimi, a vantaggio dell’erario ticinese, e anche di quello federale. E’ intenzione del CF allinearsi al Ticino nell’argomentare che la tassa sulla salute sia un’imposta, e quindi nel portare elementi in tal senso? Oppure la politica del CF consiste nell’accettare violazioni di accordi internazionali da parte dell’Italia a danno del Ticino, per non avere (ulteriori) discussioni con Roma?
In presenza di un’accertata, o quanto meno assai verosimile, violazione italiana dell’accordo sulla fiscalità dei “vecchi” frontalieri tramite tassa sulla salute: è intenzione del CF adoperarsi per una soluzione che preveda che l’introito della tassa sulla salute venga dedotto dai ristorni?
Affinché sia la Svizzera che l’Italia abbiano un tornaconto nell’operazione di cui al punto 2, e per evitare che l’Italia rinunci all’introduzione della tassa sulla salute per non rischiare di perdere i ristorni - ciò che non sarebbe negli interessi del Ticino: sarebbe immaginabile una deduzione parziale?
Stellungnahme des Bundesrates
1-2. il contributo al sistema sanitario italiano (di seguito «contributo sanitario») è stato introdotto nel dicembre 2023 mediante la legge di bilancio 2024, normativa che ad oggi non è tuttavia ancora stata applicata. La Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.945.41), in particolare l’articolo 2, e l’Accordo del 23 dicembre 2020 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri (Accordo sui frontalieri; RS 0.642.045.43) si applicano esclusivamente alle imposte sul reddito e sul patrimonio. Il semplice fatto che il contributo sanitario venga calcolato in base al reddito non giustifica la sua qualifica come imposta sul reddito. Altri aspetti, come lo scopo specifico del contributo sanitario o il limite di 200 euro al mese, suggerirebbero piuttosto il contrario. Sulla base delle norme attuali che codificano il contributo sanitario e alla luce del fatto che non è ancora applicabile, ovvero nessun lavoratore frontaliero sta effettivamente pagando questo contributo, allo stato attuale non è possibile rilevare una violazione dell’Accordo sui frontalieri.
3. una deduzione parziale della compensazione finanziaria oppure qualsiasi altra misura unilaterale di simile natura, costituirebbe una violazione dell’Accordo sui frontalieri.