26.3366 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare tramite alcune modifiche di ordinanza gli attuali strumenti di promozione degli impianti fotovoltaici per sfruttare maggiormente il grande potenziale offerto dagli edifici agricoli. In particolare occorre:
consentire l’accesso al premio di mercato fluttuante già a partire da 100 kW (anziché 150 kW) e permettere la combinazione con un consumo proprio medio-basso;
introdurre un bonus specifico per le soluzioni che abbinano gli impianti fotovoltaici ad accumulatori puffer, allo scopo di aumentare il consumo proprio nelle aziende agricole e, al contempo, limitare al minimo il potenziamento della rete;
istituire contributi specifici agli investimenti destinati a soluzioni combinate che mettano al primo posto l’utilità per la rete (ad es. impianto fotovoltaico con accumulatore e controllo remoto).
Begründung
I tetti degli edifici agricoli rappresentano superfici con un grande potenziale per gli impianti fotovoltaici. Tuttavia, a causa delle quote generalmente basse di consumo proprio, gli strumenti di promozione esistenti hanno un’efficacia limitata. Sebbene l’ordinanza sui miglioramenti strutturali (OMSt) preveda già contributi per gli impianti fotovoltaici e gli accumulatori di energia elettrica, questi strumenti sono fortemente vincolati a determinati requisiti agricoli e presentano caratteristiche differenti a livello cantonale. Attraverso modifiche mirate a determinate ordinanze in materia energetica è possibile superare questi ostacoli rapidamente e in modo unitario su tutto il territorio svizzero. Un accesso agevolato al premio di mercato fluttuante, un bonus per le soluzioni che abbinano gli impianti fotovoltaici ad accumulatori e contributi agli investimenti per soluzioni combinate al servizio della rete migliorano la redditività e aumentano il contributo dell’agricoltura alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico. Poiché tali misure possono essere attuate con gli strumenti di promozione già esistenti, non è necessaria alcuna modifica legislativa.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale riconosce il potenziale degli impianti fotovoltaici installati sugli edifici agricoli e condivide la valutazione secondo cui, nelle attuali condizioni di mercato, gli impianti senza consumo proprio devono affrontare delle sfide economiche. Ritiene, tuttavia, che le misure proposte nella mozione non siano adeguate per affrontare efficacemente la questione. Secondo l’articolo 29a della legge sull'energia (LEne; RS 730.0), soltanto gli impianti fotovoltaici senza consumo proprio con una potenza di almeno 150 kW possono beneficiare di premi di mercato fluttuanti. Pertanto, l’accesso agevolato al premio di mercato fluttuante proposto dalla mozione non può essere attuato con una modifica di ordinanza. Nei siti in cui il consumo proprio è limitato, un impianto solare può già essere configurato in due parti, di cui una sola destinata al consumo proprio. In questo caso, la parte senza consumo proprio può beneficiare della rimunerazione unica elevata.
Inoltre, negli ultimi anni i costi degli accumulatori a batteria sono diminuiti notevolmente e oggi circa il 50 per cento dei nuovi impianti fotovoltaici ne è dotato. Questa tendenza si accentuerà con il passaggio a un sistema di rimunerazione basato sui prezzi di mercato orari. Alla luce di questa dinamica evoluzione del mercato degli accumulatori, con un ulteriore bonus sussisterebbe un rischio di effetti di trascinamento. Dal 1° gennaio 2026, il comportamento al servizio della rete degli impianti fotovoltaici è già contemplato nella legge sull'approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7), nell’ambito della regolamentazione della flessibilità. In tal modo i gestori delle reti di distribuzione hanno la facoltà di rimunerare le prestazioni al servizio della rete, come ad esempio la limitazione della potenza in fase di immissione di energia fotovoltaica. Per costi sostenuti si intendono i costi di rete computabili. L’incremento dei contributi agli investimenti o dei bonus per i comportamenti al servizio della rete indebolirebbe questo sistema, portando a un utilizzo del fondo supplemento rete per evitare i costi di rete. Tuttavia, per promuovere ulteriormente l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici agricoli, il Consiglio federale è disposto a valutare un adeguamento della rimunerazione unica elevata per gli impianti senza consumo proprio con una potenza inferiore ai 150 kW in occasione di una prossima revisione dell’ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn; RS 730.03).
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.