26.3434 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nel commercio al dettaglio il marketing aggressivo basato su vendite promozionali di vino a prezzi stracciati serve principalmente ad attirare clienti. Il vino offerto in questi casi è spesso di produzione estera, il che compromette la situazione economica dei vitivinicoltori svizzeri. Onde garantire il valore aggiunto interno il Consiglio federale è incaricato di limitare le strategie pubblicitarie e di marketing basate su vendite promozionali di vino a prezzi stracciati, stipulando convenzioni sugli obiettivi con il commercio al dettaglio o creando le basi legali per impedire che il marketing sul vino venga utilizzato come strumento per attirare clienti.
Begründung
Le offerte speciali e le promozioni del commercio al dettaglio possono essere opportune per smaltire le eccedenze ed evitare lo spreco alimentare. Tuttavia, spesso il marketing aggressivo e le promozioni servono solo ad attirare clienti nei negozi e a stimolare ulteriori acquisti. In questi casi il vino è spesso di produzione estera, il che indica che si tratta chiaramente di offerte volte ad attirare i clienti e non a smaltire le eccedenze, mentre al contempo le vendite di vino svizzero continuano a diminuire. Una limitazione delle strategie pubblicitarie e di marketing basate su vendite promozionali di vino a prezzi stracciati rappresenterebbe una coerente prosecuzione della strategia di valorizzazione della produzione vinicola nazionale, senza minare al contempo gli sforzi delle autorità pubbliche nel campo della tutela dei minori e della promozione della salute.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In virtù del diritto vigente, agisce in modo sleale, e quindi è punibile, chiunque offre reiteratamente sottocosto una scelta di merci, di opere o di prestazioni ed evidenzia particolarmente quest’offerta nella pubblicità, ingannando così la clientela sulle proprie capacità o su quelle dei propri concorrenti (art. 3 cpv. 1 lett. f della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241)). Nell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211) sono state create le basi per l’indicazione dei prezzi. Il commercio all’ingrosso di vini esteri e svizzeri è retto dall’articolo 27 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (Cost.; RS 101) che garantisce la libertà economica. In virtù dell’articolo 101 capoverso 2 Cost., in casi speciali la Confederazione può prendere provvedimenti a tutela dell’economia indigena. Se necessario può derogare al principio della libertà economica. La Svizzera è vincolata ai propri obblighi di diritto internazionale (come il diritto dell'OMC) e non può discriminare i prodotti importati. Il settore vitivinicolo svizzero è già in concorrenza con produttori esteri, i cui costi di produzione sono nettamente inferiori, ma non può escludere in modo permanente la concorrenza estera a causa della propria mancanza di competitività. Pertanto, non sarebbero soddisfatte le condizioni per una deroga al principio della libertà economica ai sensi dell’articolo 101 capoverso 2 Cost. limitando le offerte speciali nella vendita di vini esteri. Nel suo rapporto in adempimento dei postulati 21.3831 Schneider Meret, 22.4252 Hegglin e 24.3673 Haab il Consiglio federale ha analizzato la situazione concorrenziale e la trasparenza dei prezzi nel mercato alimentare. Il rapporto sottolinea l’importanza dell’osservazione del mercato, motivo per cui nell’ambito della politica agricola a partire dal 2030 (PA30+) il Consiglio federale intende proporre misure volte a rafforzarla. Anche le convenzioni sugli obiettivi con il commercio al dettaglio sono oggetto di riflessioni nel quadro dei lavori preparatori per la PA30+. Il Consiglio federale aprirà la consultazione concernente la PA30+ probabilmente nell’autunno 2026.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.