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26.3457 · Mozione · 2026-03-20

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di rivedere il principio degli apporti di capitale, estendendo la regola del rimborso alle persone giuridiche e sopprimendo la limitazione temporale (art. 20 cpv. 5–7 legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [RS 642.11]).

Begründung

Il principio degli apporti di capitale è stato introdotto nell’ambito della riforma II dell’imposizione delle imprese. Esso consente alle società di rimborsare ai propri azionisti le riserve da apporti di capitale esenti da imposte. Secondo l’Amministrazione federale delle contribuzioni, tra il 2011 e il 2018 l’introduzione di tale principio ha comportato, per Confederazione, Cantoni e Comuni, perdite fiscali complessive comprese tra 3,6 e 4,8 miliardi di franchi. Vista la delicata situazione del bilancio federale, agevolazioni fiscali di tale portata devono essere riesaminate.

Con la regola del rimborso è stata introdotta una prima, moderata limitazione del principio degli apporti di capitale. Essa stabilisce che le riserve da apporti di capitale costituite da società quotate in Svizzera mediante apporti di capitale (di terzi) possono essere rimborsate in esenzione da imposta soltanto se,

nello stesso importo, vengono distribuiti anche

dividendi imponibili.

L’obiettivo era ridurre le agevolazioni fiscali di circa 150 milioni di franchi.

Tuttavia, la regola del rimborso non si applica alle persone giuridiche, come le società di partecipazione. Inoltre, sono previste eccezioni per il rimborso di riserve da apporti di capitale costituiti in Svizzera dopo il 24 febbraio 2008, poiché le società in questione hanno trasferito la propria sede in Svizzera, nonché per le società che in futuro si stabiliranno in Svizzera.

Tali eccezioni devono essere abolite e la regola del rimborso estesa alle persone giuridiche. In questo modo, il principio degli apporti di capitale viene limitato in misura moderata e le agevolazioni fiscali adeguate ai nuovi presupposti della politica finanziaria.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio degli apporti di capitale non è inteso a concedere agevolazioni fiscali ma, piuttosto, a evitare le sovraimposizioni. Il rimborso di capitale apportato, costituito dal capitale sociale nominale e dalle riserve da apporti di capitale (RAC), per i soci non è imponibile. In base al principio degli apporti di capitale, soltanto le distribuzioni degli utili realizzati dalle imprese sono tassate come reddito nel caso delle persone fisiche che detengono le partecipazioni nella sostanza privata e sono gravate dall’imposta preventiva nel caso dei soci stranieri. Le conseguenze fiscali per gli altri beneficiari sono state illustrate nella risposta del Consiglio federale all’interrogazione 25.1015. Per questi ultimi, l’introduzione del principio degli apporti di capitale non ha avuto alcun effetto sull’onere fiscale. Dopo l’entrata in vigore della riforma II dell’imposizione delle imprese, tra il 2011 e il 2019, le imprese hanno distribuito ingenti somme a titolo di RAC. Per motivi di politica finanziaria, con l’entrata in vigore della legge federale del 28 settembre 2018 concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell’AVS, nel 2020 le Camere federali hanno introdotto la regola del rimborso per le imprese quotate in borsa. La prescrizione di distribuire riserve da utili nella stessa proporzione delle distribuzioni di RAC mirava a livellare le entrate degli enti pubblici. Tuttavia, la regola del rimborso non annulla le riserve da apporti di capitale esistenti, ma ne ritarda solo il versamento. Al momento dell’introduzione della regola del rimborso, nella legge sono state definite eccezioni per le RAC provenienti dall’estero (art. 20 cpv. 5 e 6 LIFD). L’abrogazione di queste eccezioni si ripercuoterebbe in particolare sulle società quotate in borsa che hanno ricevuto RAC dall’estero e ridurrebbe l’attrattiva della piazza finanziaria per tali società. Inoltre, sorgerebbero questioni relative alla certezza del diritto. Considerati gli importi relativamente modesti (l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha confermato che, alla fine del 2025, gli importi in oggetto erano inferiori a 20 miliardi di franchi di RAC estere su un totale di circa 1000 miliardi di franchi di RAC), l’abolizione di tali eccezioni appare poco efficace dal punto di vista della politica finanziaria. Il disciplinamento secondo l’articolo 20 capoverso 7 LIFD funge da norma correttiva in caso di riacquisto dei propri diritti di partecipazione da parte di società quotate in una borsa svizzera qualora queste, al momento del riacquisto, non dispongano di RAC sufficienti per la ripartizione a metà fra RAC e altre riserve. Al fine di estendere la regola del rimborso a tutte le società, la norma correttiva dovrebbe essere adeguata di conseguenza piuttosto che abrogata. Non è possibile stimare in quale misura lo stralcio delle eccezioni di cui all’articolo 20 capoversi 5 e 6 LIFD comporterebbe un aumento o una diminuzione delle entrate, anche a causa dei cambiamenti comportamentali non prevedibili delle persone giuridiche interessate. A causa degli obblighi di dichiarazione e del lavoro di verifica, estendere la regola del rimborso a tutte le persone giuridiche, come richiesto dagli autori della mozione, provocherebbe un onere amministrativo supplementare per le società interessate e per le autorità fiscali. Poiché l’estensione della regola del rimborso a tutte le società avrebbe come unico effetto quello di allungare i tempi per le distribuzioni esenti da imposte delle RAC, tale adeguamento produrrebbe maggiori entrate solo a breve termine, ma non a lungo termine. Il Consiglio federale non ravvisa pertanto la necessità di correggere ulteriormente il principio degli apporti di capitale, il quale è corretto dal punto di vista della sistematica fiscale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.