26.3495 · Mozione · 2026-03-20
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di creare o adeguare le basi legali necessarie per l’introduzione, a livello federale, di un’imposta temporanea sugli extraprofitti ispirandosi alle recenti esperienze internazionali in materia, che prevedono:
un’aliquota più elevata applicabile agli extraprofitti significativi legati alla guerra in Iran e in Medio Oriente;
l’applicazione di tale imposta in particolare ai settori della produzione e del commercio d’energia, del commercio di materie prime e della produzione di armamenti, tenendo conto della loro esposizione diretta agli effetti del conflitto.
Begründung
La guerra in Iran e in Medio Oriente mostra in modo evidente come l’accesso alle energie fossili e alle materie prime, così come i loro prezzi, possano essere strumentalizzati quali leve di potere e di pressione. Non essendosi sufficientemente affrancata dalla propria dipendenza dalle energie fossili, la Svizzera subisce direttamente le ripercussioni di questo conflitto, sebbene esso sia contrario al diritto internazionale.
Mentre i prezzi al consumo delle materie prime e dei prodotti derivati aumentano sensibilmente, alcuni attori (in particolare i commercianti di materie prime e di energia nonché l’industria degli armamenti) realizzano utili considerevoli, definiti extraprofitti o «windfall profit». In Svizzera, l’assenza di una vera e propria vigilanza sul mercato delle materie prime, oltre alle lacune in materia di regolamentazione e trasparenza, limita fortemente la capacità di prevenire tali extraprofitti.
Nell’attuale contesto di guerra, soprattutto qualora il conflitto dovesse protrarsi, occorre preventivare spese pubbliche aggiuntive. Queste potrebbero includere misure volte ad attenuare gli effetti sociali dell’aumento dei prezzi, nonché strumenti anticongiunturali o di sostegno alle imprese particolarmente colpite. Inoltre, si impongono interventi urgenti per ridurre, in considerazione delle ripercussioni sulla sicurezza, la dipendenza dai combustibili e carburanti fossili. Le entrate di un’imposta sui profitti derivanti da un conflitto potrebbero contribuire al finanziamento di tali misure.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
La possibilità di tassare gli utili in eccesso tramite un’imposta temporanea è già stata sottoposta a esame preliminare dal Consiglio nazionale nell’ambito dell’iniziativa parlamentare Glättli 22.457 alla quale, tuttavia, non è stato dato seguito. A un’imposta sugli utili in eccesso si oppongono le seguenti ragioni.Gli utili delle imprese che traggono profitto dall’attuale crisi sono già soggetti a imposizione. Chi consegue utili elevati paga imposte sugli utili elevate e viceversa. Se gli utili sono distribuiti a titolo di dividendi, essi sono inoltre soggetti all’imposta sul reddito. Pertanto, un’imposta supplementare non è necessaria. Per ragioni di efficienza e di parità di trattamento, l’imposizione degli utili dovrebbe basarsi unicamente sul loro ammontare, a prescindere dal settore in cui vengono conseguiti.Poiché le imprese interessate non possono più eludere l’imposta temporanea riscossa sugli utili derivanti da investimenti già effettuati, di primo acchito, tale imposta sembra interessante. Tuttavia, fissando i prezzi, esse terrebbero conto del fatto che possono essere assoggettate a tale imposta in qualsiasi momento. L’imposta sui profitti in eccesso si tradurrebbe in un precedente dannoso per la piazza finanziaria. Le imprese terrebbero presenti le considerazioni suesposte nella scelta della sede e potrebbero rinunciare a investire in Svizzera. Bisogna inoltre sottolineare che le imprese del commercio internazionale di materie prime e, in parte, quelle dell’industria dell’armamento dimostrano una grande flessibilità nella scelta del luogo in cui insediarsi.I gruppi integrati possono reagire fino a un certo punto a un’imposta sugli utili in eccesso, anche a breve termine. Se riescono a trasferire gli utili realizzati da società svizzere del gruppo che sono assoggettate a tale imposta a società del gruppo in Svizzera che non vi sono assoggettate perché attive in un altro settore o a società del gruppo all’estero, questo sostrato fiscale sfuggirà alla nuova imposta proposta.Utili elevati inducono altre imprese ad accedere al mercato. Ciò migliora l’offerta e sia i prezzi che gli utili tornano a diminuire. L’introduzione di un’imposta temporanea come quella richiesta comprometterebbe questi segnali del mercato. L’attuazione di tale imposta temporanea si scontrerebbe con gli ostacoli seguenti.Sarebbe praticamente impossibile distinguere gli utili legati alla guerra da sottoporre a un’imposizione supplementare. Le imprese che la mozione intende tassare ulteriormente sono molto eterogenee e, di conseguenza, variano fortemente anche i loro premi di rischio e, quindi, anche i possibili utili straordinari. Di questa circostanza si potrebbe tenere conto soltanto in modo molto approssimativo.Inoltre, bisognerebbe poter distinguere le attività imponibili da quelle non imponibili. Nel settore energetico, questa delimitazione non dovrebbe porre particolari problemi né nella produzione, né nel commercio di energia fossile ed elettrica. La situazione è invece più complicata nel settore dell’armamento, dove le componenti e i beni a duplice impiego potrebbero ostacolare tale delimitazione.L’imposta temporanea proposta implicherebbe una modifica della Costituzione federale (Cost.), poiché viola i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.; cfr. al riguardo anche l’art. 129a Cost. e il futuro art. 127 cpv. 2bis Cost., che è stato accettato nella votazione popolare del 28 settembre 2025). Pertanto, la normale procedura normativa non consentirebbe di applicarla in tempi brevi. Per raggiungere gli obiettivi fiscali esposti dall’autrice della mozione, dovrebbe essere introdotta per un periodo limitato attraverso la procedura d’urgenza di cui all’articolo 165 Cost. e, nei limiti consentiti dalla legge, essere dotata di un effetto retroattivo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.