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97.3660 · Mozione · 1997-12-19

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Liquidato

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

L'articolo 9 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste autorizza la Posta ad offrire, tra l'altro, prestazioni e prodotti nell'ambito del traffico dei pagamenti nonché prestazioni e prodotti direttamente complementari. L'azienda ha quindi la possibilità di svolgere attività supplementari, tuttavia, nell'ambito di questi servizi concorrenziali, essa sottostà alle stesse regole imposte ai fornitori privati.

Durante i dibattiti parlamentari sulla legge in questione, le Camere hanno tuttavia concluso che l'articolo 36 della Costituzione federale non autorizza la Posta a svolgere le tradizionali attività bancarie, come ad esempio la concessione di prestiti, diventando così una vera e propria "banca postale".

Il Consiglio federale è dello stesso parere e non ritiene opportuno risollevare la questione, a poco tempo dall'entrata in vigore della nuova legge sulle poste.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.