97.3660 · Mozione · 1997-12-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Antrag des Bundesrates
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
Stellungnahme des Bundesrates
L'articolo 9 della legge del 30 aprile 1997 sulle poste autorizza la Posta ad offrire, tra l'altro, prestazioni e prodotti nell'ambito del traffico dei pagamenti nonché prestazioni e prodotti direttamente complementari. L'azienda ha quindi la possibilità di svolgere attività supplementari, tuttavia, nell'ambito di questi servizi concorrenziali, essa sottostà alle stesse regole imposte ai fornitori privati.
Durante i dibattiti parlamentari sulla legge in questione, le Camere hanno tuttavia concluso che l'articolo 36 della Costituzione federale non autorizza la Posta a svolgere le tradizionali attività bancarie, come ad esempio la concessione di prestiti, diventando così una vera e propria "banca postale".
Il Consiglio federale è dello stesso parere e non ritiene opportuno risollevare la questione, a poco tempo dall'entrata in vigore della nuova legge sulle poste.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.