Revisione parziale di quattro ordinanze relative al diritto in materia di prodotti chimici (O sui prodotti chimici, O sui biocidi, O sulla buona prassi di laboratorio e O sugli emolumenti in materia di prodotti chimici)
Commento alla prima revisione dell'ordinanza sulla buona prassi di laboratorio (OBPL)
1.1 Articolo 4
capoverso 1, secondo periodo
I documenti consensuali sulla BPL dell’OCSE sono stati messi a punto nell’intento di offrire informazioni più dettagliate sull’applicazione dei principi di BPL in determinate situazioni (ad es. compiti nell’ambito della garanzia della qualità, studi a breve termine ecc.). Questi documenti, approvati dalle autorità e dai rappresentanti dell’industria degli Stati membri dell’OCSE, consentono agli ispettori di interpretare i principi di BPL nell’ambito del controllo dei centri di saggio. I centri ispezionati applicano già le disposizioni contemplate da detti documenti.
Con questo nuovo periodo, un centro di saggio che desidera applicare il sistema BPL dispone di una base d’informazione più precisa per interpretare e applicare correttamente le specificità dei principi.
1.2 Articolo 13
capoverso 2, secondo periodo
Per effetto dell’introduzione del capoverso 1, secondo periodo, nel presente articolo può essere utilizzata esclusivamente l’abbreviazione OCSE in quanto definita all’articolo 4.