Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia RU 2007 Ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet) Art. 4 Utilizzazione delle prestazioni dell'offerta di base 1 Le prestazioni dell’offerta di base di MeteoSvizzera possono essere utilizzate soltanto in virtù di un'autorizzazione contrattuale o del consenso di MeteoSvizzera. del Fanno eccezione i dati messi liberamente a disposizione a livello internazionale. 2 I dati pubblicati possono essere utilizzati per uso proprio senza un’autorizzazione contrattuale o il consenso di MeteoSvizzera. Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 1, 3 capoverso 1, 5 capoverso 2 e 7 della legge federale Art. 5 Utilizzazione a fini commerciali e limitazione del 18 giugno 19991 sulla meteorologia e la climatologia (LMet), 1 Utilizza a fini commerciali le prestazioni di MeteoSvizzera chi le richiede per ordina: diffonderle direttamente a terzi o per produrre e diffondere prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie. Sezione 1: Autorità d’esecuzione e cooperazione internazionale 2 La diffusione a rivenditori terzi e produttori terzi di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie di prestazioni richieste a MeteoSvizzera non è ammessa. Art. 1 Autorità d'esecuzione 1 Funge da servizio meteorologico e climatologico nazionale l'Ufficio federale di Art. 6 Indicazione della fonte meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera). I dati, le informazioni e i prodotti di MeteoSvizzera possono essere riprodotti 2 Nell'adempimento dei suoi compiti, MeteoSvizzera collabora con le unità soltanto con l’indicazione della fonte. dell'Amministrazione federale e con altre organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico della Confederazione. Sezione 3: Emolumenti per prestazioni dell'offerta di base di Art. 2 Cooperazione internazionale MeteoSvizzera Il direttore di MeteoSvizzera ha la facoltà di concludere autonomamente trattati internazionali qualora contengano disposizioni di carattere esclusivamente tecnico Art. 7 Applicabilità dell'ordinanza generale sugli emolumenti nel settore della meteorologia e della climatologia, in particolare trattati sulla Se non altrimenti previsto nella presente ordinanza, si applicano le disposizioni cooperazione per migliorare gli avvisi di pericolo e le previsioni, sulle modalità di dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 20042. scambio di prestazioni e sulla cooperazione in progetti di ricerca e sviluppo.
Art. 8 Obbligo di pagare gli emolumenti Sezione 2: Prestazioni dell’offerta di base e loro utilizzazione 1 Chi richiede prestazioni dell’offerta di base di MeteoSvizzera deve pagare un emolumento. Art. 3 Prestazioni dell'offerta di base 2 Sono assoggettati all’obbligo di pagare gli emolumenti anche gli organi Sono considerate prestazioni dell'offerta di base l'approntamento di dati intercantonali, i Cantoni e i Comuni. meteorologici e climatologici, così come le informazioni e i prodotti utili alla collettività e alla sicurezza della popolazione. Le prestazioni standard figurano Art. 9 Calcolo degli emolumenti nell’allegato sulle aliquote degli emolumenti. L’offerta di base è definita in dettaglio 1 Per il calcolo degli emolumenti si applicano le aliquote di cui nell'allegato. nel mandato di prestazioni conferito dal Consiglio federale a MeteoSvizzera. 2 Gli emolumenti per prestazioni per le quali nell'allegato non è stabilita un'aliquota sono calcolati in base al dispendio di tempo.
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3 Gli emolumenti calcolati in base al dispendio di tempo si compongono della tariffa 2 Lo sconto è calcolato in base alla tabella seguente: per i costi di personale e infrastrutturali di cui al capoverso 4 e di un supplemento del 10 per cento per la copertura dei costi di rilevamento dei dati e delle informazioni. Unità richieste per genere Sconto 4 Gli emolumenti per i costi di personale e infrastrutturali sono fissati come segue: Per le prime 2000 unità 0% Per quantità superiori a 2000 e inferiori a 20 000 unità 40 % Classe di stipendio Aliquota oraria in franchi Per quantità superiori a 20 000 e inferiori a 200 000 unità 60 %
24 e superiore 200.– Per quantità superiori a 200 000 unità 80 %
18–23 165.– fino alla 17 130.– Art. 13 Supplemento per prestazioni fornite d’urgenza 5 Per gli emolumenti per dati internazionali si applicano le disposizioni della Per prestazioni fornite d’urgenza è riscosso un supplemento di 50 franchi sugli Convenzione dell’11 ottobre 19733 relativa all’istituzione del centro europeo per le emolumenti calcolati secondo gli articoli 9 capoversi 1 a 4, 10 e 11. previsioni meteorologiche a medio termine e della Convenzione del 24 maggio 19834 relativa alla creazione di un’organizzazione europea per l’esercizio di satelliti Art. 14 Supplemento per l’utilizzazione a fini commerciali meteorologici (Eumetsat). 1 6 Per l’utilizzazione a fini commerciali di prestazioni è riscosso un supplemento del Per prestazioni degli Stati membri dell’Economic Interest Grouping (ECOMET) 200 per cento sull'emolumento di base calcolato secondo gli articoli 9 capoversi 1 a MeteoSvizzera riscuote emolumenti che coprono i costi. 4, 10 e 12 (spese escluse). 2 Le agenzie stampa che, nel quadro della loro offerta globale di informazioni, Art. 10 Emolumenti e offerte su base forfetaria diffondono ai media previsioni generali e determinate liste di osservazioni 1 MeteoSvizzera può calcolare gli emolumenti su base forfetaria per le offerte: meteorologiche in testo chiaro non devono pagare alcun supplemento. 3 a. comprendenti più prestazioni; Gli uffici di statistica che, nel quadro della loro offerta globale di informazioni, b. fornite regolarmente a un gruppo di utenti grande; e diffondono dati non devono pagare alcun supplemento. 4 c. per le quali è impossibile determinare la quantità di prestazioni Ai piccoli fornitori di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie è concesso effettivamente fornite. uno sconto sul supplemento in ragione della cifra d’affari annua che intendono 2 conseguire con prestazioni meteorologiche e climatologiche. Fa stato la tabella Per calcolare gli emolumenti su base forfetaria si moltiplicano le singole tariffe per seguente: una stima realistica della frequenza con cui il gruppo di utenti utilizza le prestazioni messe a disposizione. Cifra d’affari Sconto in % del supplemento
Se 0X < U < 3X 100 % Art. 11 Emolumenti per consulenze e la predisposizione di invii regolari Se 3X ≤ U < 5X 75 % Per consulenze ai richiedenti di prestazioni e per la predisposizione e manutenzione Se 5X ≤ U < 7X 50 % di invii regolari di dati e informazioni è messo in conto un emolumento Se 7X ≤ U < 9X 25 % supplementare per i costi di personale e infrastrutturali calcolato in base al dispendio U ≥ 9X 0% di tempo. X = emolumento complessivo annuo per prestazioni secondo gli art. 9 cpv. 1 a 4, 10, 11, 12, 13 e 14. Art. 12 Concessione di sconti di quantità U = cifra d’affari complessiva conseguita dal piccolo fornitore di prestazioni meteorologiche e climatologiche proprie con prestazioni meteorologiche e climatologiche. 1 Per i dati e le informazioni di cui nell'allegato sono concessi sconti di quantità se una fornitura singola o una fornitura permanente supera le 2000 unità all’anno. Art. 15 Fatturazione di prestazioni in abbonamento Per prestazioni in abbonamento, MeteoSvizzera riscuote di norma in anticipo l'emolumento per l'intero anno. 3 RS 0.420.514.291 4 RS 0.425.43
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Art. 16 Condono degli emolumenti per l’insegnamento e la ricerca Allegato 1 Gli emolumenti di cui agli articoli 9 capoversi 1 a 4, 10 e 12 per prestazioni (Art. 3 e 9 cpv. 1) utilizzate unicamente a fini di insegnamento e ricerca sono condonati. Aliquote degli emolumenti 2 Sono messi in conto gli emolumenti per consulenze e invii regolari ai sensi 1. Dati dell’articolo 11 e le spese di cui nell'allegato se l’importo globale è superiore a 100 franchi per incarico. Gli emolumenti per dati meteorologici sono calcolati come segue: emolumento = 4.00 franchi moltiplicati per il numero di unità. Sono messi in conto Art. 17 Condono degli emolumenti per le organizzazioni di intervento per la almeno 4.00 franchi. protezione della popolazione Numero di unità = numero di stazioni moltiplicato per il coefficiente del numero di 1 In situazioni di crisi, la consulenza come pure i dati, le informazioni e i prodotti parametri moltiplicato per il coefficiente temporale forniti a organizzazioni d’intervento federali, cantonali e comunali per la protezione Numero di stazioni = numero di stazioni con dati ordinati della popolazione da eventi meteorologici estremi sono gratuiti. Coefficiente del numero di parametri
2 Le stesse condizioni possono essere applicate a organizzazioni d’intervento di
diritto pubblico che operano su mandato della Confederazione, di un Cantone o di Un parametro corrisponde a un valore misurato o a un valore calcolato in base un Comune in favore della protezione della popolazione dalle conseguenze di eventi ad esso (p. es. valore misurato della temperatura, somma delle precipitazioni). meteorologici estremi. Per il numero di parametri fa stato la stazione con il numero maggiore di parametri. Per tutte le altre stazioni si applica lo stesso valore indipendentemente dal numero effettivo di parametri. Sezione 4: Disposizioni finali Numero di parametri Coefficiente del numero di parametri
Art. 18 Diritto previgente: abrogazione 1 parametro 0,5
2 parametri 0,75
Sono abrogate le seguenti ordinanze: 3-10 parametri 1 a. l’ordinanza del 23 febbraio 20005 sulla meteorologia e la climatologia; più di 10 parametri 1,5 b. l'ordinanza del DFI del 3 dicembre 20036 sugli emolumenti nel settore Coefficiente temporale = il periodo richiesto dal cliente diviso per l’unità temporale della meteorologia e climatologia (OEmMet). Se sono richieste più granularità di uno stesso genere di prestazione si sommano i coefficienti temporali. Art. 19 Entrata in vigore Genere Granularità Unità temporale La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008. Dati misurati nelle stazioni di terra ... In nome del Consiglio federale svizzero: valori di 10 minuti 1 mese valori orari 3 mesi La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey valori giornalieri 6 mesi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz valori mensili 12 mesi valori annuali 10 anni Radiosondaggi Payerne con risoluzione massima 1 giorno
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2. Informazioni Genere Unità Franchi
Gli emolumenti per informazioni meteorologiche sono calcolati come segue: Fotocopia/stampa 1 pagina, A4, bianco/nero 0.50 Fotocopia/stampa 1 pagina, A3, bianco/nero 1.00 Genere Unità Franchi Fotocopia/stampa 1 pagina, A4, colori 2.50 Fotocopia/stampa 1 pagina, A3, colori 4.00 Informazioni radar provenienti da una stazione 1 immagine (unità radar) 0.25 Fotocopia/stampa 1 pagina, formato superiore a A3, 10.00 Informazioni radar provenienti da tre stazioni 1 immagine (unità radar) 0.40 bianco/nero 1 immagine versione 0.16 Fotocopia/stampa 1 pagina, formato superiore a A3, 40.00 Internet colori
1 immagine versione 0.05 Supporto dati elettronico 1 pezzo 10.00
mobile Dati radar originali secondo il volume/contenuto Su richiesta Risultati del modello di previsione numerico di 1 modello 0.90 alta risoluzione COSMO Previsione di un elemento meteorologico 1 previsione 0.50 (in forma numerica) Concentrazione di pollini (informazione) 1 valore 0.40 Informazione fenologica 1 valore 1.00 Indice UV 1 valore 0.05 Immagini telecamera 1 immagine (unità 0.0126 telecamera)
3. Prodotti
Gli emolumenti per prodotti meteorologici sono calcolati come segue:
Genere Unità Franchi
Previsioni generali Per edizione 2.00 Avvisi di eventi atmosferici pericolosi gratuito Previsioni per l’aeronautica Per edizione 2.00 GAFOR (General Aviation Forecast) Per edizione 0.20 Annuari Per edizione 70.00
4. Spese
Per spese singole si applicano le aliquote seguenti:
Genere Unità Franchi
Trasmissione fax in Svizzera 1 pagina 0.20 Trasmissione permanente FTP/ 1 messaggio 0.20 e-mail (1 volta al giorno o meno) Trasmissione permanente FTP/ 1 messaggio 0.02 e-mail (più di una volta al giorno) (minimo. 6.00/mese)
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