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Soppressione e semplificazione di autorizzazioni Modifica di sei leggi federali

Progetto e rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Indice Compendio ......................................................................................................................................................................................2

Introduzione....................................................................................................................................................................................3

1. Legge federale sul controllo del commercio in metalli prezioni e in lavori di metalli preziosi (RS 941.31) .......................5

2. Legge federale sulle bevande distillate (RS 680).....................................................................................................................8

3. Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20).......................................................................................................12

4. Legge federale sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01) .................................................................................................13

5. Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (RS 822.11) ....................................................14

6. Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11) .................................................................................17

Allegato: Modifiche legislative ....................................................................................................................................................22

SECO, Berna, 17.5.2006

Compendio La complessità sempre crescente degli obblighi imposti dallo Stato alle imprese, la portata degli oneri amministrativi e i reclami dovuti alla sovraregolamentazione esistente rendono necessario un intervento da parte dei poteri pubblici. A tale riguardo, il 2 febbraio 2005 il Consiglio federale ha deciso di perseguire l’obiettivo di una riduzione del 20% del numero delle procedure d’autorizzazione previste dal diritto federale. All’inizio del 2006, ha concretizzato questa decisione approvando il rapporto “Semplificare la vita delle imprese”, che esamina in dettaglio quali autorizzazioni possono essere poste in discussione.

Le seguenti soppressioni e semplificazioni di autorizzazioni definite in varie leggi sono ora sottoposte a consultazione:

- soppressione della patente commerciale per il commercio di metalli preziosi

- soppressione dell’autorizzazione per il commercio di bevande distillate al di fuori dei confini cantonali

- soppressione delle autorizzazioni cantonali per l’immissione delle acque di scarico non inquinate

- soppressione dell’obbligo di notifica per le imprese che trasportano o che organizzano lo smaltimento di rifiuti speciali

- semplificazione della procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio per le aziende industriali

- semplificazione della procedura d’assoggettamento per le aziende industriali

- imprese di collocamento: soppressione dell’autorizzazione federale e introduzione di un’iscrizione obbligatoria

- personale a prestito: soppressione dell’autorizzazione federale

Queste modifiche saranno integrate secondo quanto previsto nel messaggio sullo sgravio amministrativo, che fa parte della serie di misure del Consiglio federale per la crescita.

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Introduzione

L'intensa attività legislativa degli anni ‘80 e ‘90 ha provocato un aumento degli obblighi che gravano sull’economia sotto forma di costi amministrativi, di tempo investito nei compiti legati alla regolamentazione e di ostacoli all’innovazione; questi obblighi sono in ogni caso percepiti in modo più accentuato. In proporzione, sono soprattutto le piccole e media imprese (PMI) a risentire di un aumento dell’onere amministrativo e di una regolamentazione complessa.

La debolezza della crescita economica in Svizzera è oggi ampiamente documentata. Le sue cause sono molteplici, ma anche la regolamentazione influisce in quest’ambito attraverso il suo impatto sul funzionamento dei mercati. In linea generale, i regimi di monopolio, le autorizzazioni statali che ostacolano l’accesso ai mercati, i prezzi stabiliti dallo Stato o le regolamentazioni complesse non favoriscono l’attività economica; essi impediscono l’innovazione e la crescita. La limitazione degli oneri amministrativi e degli obblighi concernenti lo sviluppo di un’attività economica deve svilupparsi nel tempo. Occorre provvedere in particolare affinché le regolamentazioni che non sono più attuali siano eliminate.

Negli ultimi anni, la tematica della regolamentazione e degli oneri amministrativi è già stata affrontata in diversi rapporti del Consiglio federale:

• Rapporto del 17 febbraio 1999: “Rapporto del Consiglio federale sull'inventario e la valutazione delle procedure del diritto federale dell'economia” (FF 1999 7227).

• Rapporto del 3 novembre 1999: “Rapporto del Consiglio federale concernente misure di deregolamentazione e sgravio amministrativo” (FF 2000 888).

• Rapporto del Consiglio federale del 16 giugno 2003: “Provvedimenti della Confederazione per lo sgravio amministrativo delle imprese” (FF 2003 5217).

• Rapporto del Consiglio federale del 2 febbraio 2005: “Les procédures d'autorisation du droit fédéral s'appliquant aux activités économiques: Etat actuel et évolution 1998-2004” (pubblicazione: SECO, “Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 11F”, 2005).

Con l’approvazione del rapporto del 2 febbraio 2005, il Consiglio federale ha deciso di perseguire l’obiettivo di ridurre del 20% il numero delle procedure d’autorizzazione esistenti nel diritto federale (attualmente le procedure sono circa 500). Il 18 gennaio 2006, il Consiglio federale ha concretizzato questa decisione approvando il seguente rapporto:

“Semplificare la vita delle imprese: Provvedimenti per ridurre gli oneri amministrativi e alleggerire le regolamentazioni” (Pubblicazione: SECO, “Grundlagen der Wirtschaftspolitik Nr. 13F”, Berna, 2006).

Il rapporto esamina in modo approfondito la situazione in materia di autorizzazioni, indicando quali fra queste potranno essere soppresse o sostituite da interventi statali meno gravosi. L'obiettivo del Consiglio federale di ridurre del 20% il numero delle autorizzazioni non è ancora stato raggiunto. I lavori volti allo

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sgravio amministrativo proseguono, ma occorre procedere fin d’ora alla soppressione delle autorizzazioni rilevate.

Precisiamo che questa quota del 20% dovrebbe includere anche delle semplificazioni (ad es.: omologazione agevolata; riconoscimento parziale della procedura) per prodotti già omologati nei Paesi europei. L’attuale revisione della legge sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) permetterà di sottoporre al Parlamento altri eventuali sgravi oltre alle proposte presentate in questo rapporto.

Le autorizzazioni soppresse possono essere suddivise in due categorie:

- quelle definite in una legge

- quelle definite in un’ordinanza, in una direttiva, in una circolare o semplicemente derivanti dalla prassi amministrativa.

La presente consultazione riguarda la prima categoria, ovvero le autorizzazioni definite in una legge. Occorre tuttavia rilevare che altre autorizzazioni sono soppresse o semplificate nell’ambito di revisioni di legge attualmente in corso. L’autorizzazione per l’acquisto di immobili da parte di stranieri, ad esempio, dovrebbe essere soppressa in conseguenza dell’abrogazione della lex Koller, mentre l’abbandono del contingentamento lattiero è esaminato nell’ambito della politica agricola. Questa consultazione verte unicamente sulle soppressioni di autorizzazioni che non rientrano nelle attuali revisioni legislative.

Rammentiamo infine che lo sgravio degli oneri amministrativi è una componente della politica di crescita del Consiglio federale. Nella serie di 17 misure per la crescita è compresa una misura n. 11 denominata “sgravio amministrativo delle imprese”. Secondo quanto previsto, le soppressioni di autorizzazioni saranno integrate nel messaggio sullo sgravio amministrativo, che dovrebbe essere approvato dal Consiglio federale ancora quest’anno.

I testi esplicativi sono stati preparati dagli Uffici federali responsabili dell’applicazione delle leggi.

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1. Legge federale sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di

metalli preziosi (RS 941.31)

1.1. Parte generale

Legge in vigore dal 1933, con revisione parziale nel 1994 La legge in vigore sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi (LCMP; RS 941.31) risale al 20 giugno 1933 (RO 50 537; RS 10 130) ed è stata sottoposta a revisione parziale nel 1994 (RU 1995 3102).

In occasione della revisione della legge e della relativa ordinanza, le modifiche più importanti, effettuate sul tema “patente commerciale”, sono state le seguenti:

• la responsabilità dell’accertamento della provenienza legittima delle materie da fondere e dei prodotti della fusione è attribuita integralmente al titolare della patente commerciale;

• questa modifica ha implicato la soppressione del registro a matrici e dei documenti giustificativi (bollettini di vendita e bollettini speciali di vendita).

Queste misure hanno portato ad una notevole semplificazione del lavoro amministrativo.

I motivi della revisione L’Ufficio Centrale è dell’avviso che la LCMP non è uno strumento efficace per combattere il commercio illegale di materie per la fusione e di prodotti della fusione. Una sorveglianza puramente amministrativa delle transazioni, sulla base di controlli contabili, non permette sicuramente di individuare traffici illeciti.

I metalli preziosi immobilizzano generalmente ingenti capitali: di conseguenza essi sono lavorati il più velocemente possibile. È quindi praticamente impossibile determinare la provenienza del materiale sulla base della sua forma, oppure verificare presso il fornitore, con analisi comparative, la correttezza contabile delle transazioni.

1.2. Commenti

Titolo del capo IV Modifica del testo; soppressione della patente di commercio e mantenimento della patente di fonditore.

Art. 24 Testo marginale: Nuovo contenuto; il testo corrisponde al testo marginale dell’attuale articolo 30.

Testo dell’articolo: Il nuovo testo corrisponde all’attuale articolo 30 capoverso 1; definisce l’obbligo della “patente di fonditore”.

Art. 25 cpv. 1

l termine“patente di commercio” è sostituito con “patente di fonditore”.

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Art. 26 Capoverso 1: il termine “patente di commercio” è sostituito con “patente di fonditore”.

Capoverso 4: abrogato; la procedura di ricorso non deve più essere definita.

Art. 27 L’articolo è totalmente soppresso; con l’abolizione della patente di commercio, non sono più necessarie misure di sicurezza.

Art. 28 L’articolo è totalmente soppresso; il divieto di commercio ambulante non deve più essere definito.

Art. 30 L’articolo è soppresso; il capoverso 1 corrisponde ora all’articolo 24; il capoverso 2 è totalmente soppresso.

Art. 34 cpv. 1 In questo capoverso è cancellata l’espressione “delle patenti per il commercio delle materie da fondere, dei prodotti della fusione e” in quanto la procedura di autorizzazione fa riferimento alla sola “patente di fonditore”. Art. 36 cpv. 2 Le attribuzioni dell’Ufficio centrale sono adattate ai nuovi testi; l’espressione “le patenti per il commercio e” è soppressa. Art. 41 Modifica del contenuto; cancellazione di “la patente per il commercio delle materie da fondere e dei prodotti della fusione o”.

Art. 48 Cancellazione dell’espressione “una patente per il commercio delle materie da fondere e dei prodotti della fusione”; con l’abolizione della patente di commercio, le disposizioni penali di questo articolo si riferiscono unicamente alla patente di fonditore e all’autorizzazione di esercitare la professione di saggiatore del commercio.

Art. 57 cpv. 2 Il capoverso è interamente soppresso in quanto non più attuale. Il termine di tre mesi è superato da tempo.

1.3. Conseguenze

Conseguenze economiche La soppressione della patente di commercio non ha conseguenze economiche. Coinvolge una parte minima della popolazione.

Conseguenze per il personale La soppressione della patente di commercio non ha conseguenze sull’organico di personale: questa attività corrisponde a circa il 5% del volume di lavoro di una persona.

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Conseguenze finanziarie La revisione della LCMP comporta per la Confederazione una perdita finanziaria annua di circa Fr. 100'000 - 120'000.

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2. Legge federale sulle bevande distillate (RS 680)

Compendio Attualmente, il commerciante che intende esercitare il commercio al minuto di bevande distillate in diversi Cantoni o in tutta la Svizzera deve procurarsi - oltre alla patente cantonale per il commercio al minuto rilasciatagli dal Cantone dove ha sede la sua azienda - anche l’autorizzazione di ogni Cantone dove intende esercitare la sua attività, oppure richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto, rilasciata dalla Regìa federale degli alcool.

L’articolo 32bis capoverso 8 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 incaricava il legislatore di istituire una patente federale per il commercio al minuto intercantonale e internazionale. In conformità a questa competenza legislativa obbligatoria, fu introdotta nella legge federale sull’alcool una disposizione che regolava in modo esaustivo il commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali.

L’obbligo di rilascio di una patente federale per il commercio intercantonale e internazionale non è stato ripreso nella Costituzione federale del 18 aprile 1999. Dato che la Confederazione non deve più rilasciare questo tipo di autorizzazione, è possibile modificare la legge, sopprimendo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto. Secondo l’articolo 95 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, che dispone che la Confederazione abbia a provvedere alla creazione di uno “spazio economico svizzero non discriminante”, viene a cadere l’esigenza di distinguere nella legislazione federale tra attività svolte all’interno di un Cantone e quelle al di fuori dei confini cantonali.

In futuro, la patente cantonale della sede commerciale permetterà al commerciante di esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate in tutta la Svizzera.

2.1. Presentazione dell’oggetto

Contesto In virtù dell’articolo 32bis capoverso 8 della Costituzione federale del 29 maggio 1874, la Confederazione doveva rilasciare le patenti federali per il commercio al minuto intercantonale e internazionale.

Conformemente a questa disposizione costituzionale, l’articolo 42 della legge in vigore dispone che chiunque intenda esercitare il commercio al minuto al di fuori dei confini del Cantone nel quale si trova la sede commerciale deve richiedere alla Regìa federale degli alcool - oltre alla patente di commercio al minuto rilasciata dal Cantone - un’autorizzazione federale per il commercio al minuto. L’autorizzazione federale permette di fornire bevande distillate ai consumatori al di fuori dei confini cantonali della sede commerciale. Essa non è necessaria nel caso in cui la patente sia stata rilasciata in ogni Cantone dove si intendono fornire le bevande distillate. Questa patente è accordata per anno civile, contro pagamento di una tassa di 3’000 franchi.

Ai sensi dell’articolo 41a della legge in vigore, l’esercizio del commercio al minuto all’interno dei confini cantonali, vale a dire la vendita e la mescita, è subordinato alla patente cantonale. Un’autorizzazione di commercio dev’essere rilasciata per ogni punto di vendita o di fornitura all’interno del Cantone. La competenza di regolare il commercio al minuto sul territorio è demandata ai Cantoni. Tale competenza è tuttavia limitata, non potendo le disposizioni cantonali derogare al diritto federale imperativo.

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Finora, il commerciante che intendeva esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate al di fuori del Cantone dove aveva sede la sua azienda fornendo bevande distillate a clienti di altri Cantoni o in tutto il territorio nazionale doveva richiedere – oltre alla patente cantonale della sede commerciale - anche la patente dei Cantoni nei quali forniva le bevande distillate, oppure l’autorizzazione federale del commercio al minuto, rilasciata dalla Regìa.

Con la prevista semplificazione del regime delle autorizzazioni di commercio, al commerciante sarà d’ora in poi permesso esercitare il commercio al minuto delle bevande distillate su tutto il territorio svizzero con il solo possesso della patente cantonale per il commercio al minuto, rilasciata dal Cantone dove ha sede l’azienda. È così soppressa di fatto l’autorizzazione federale per il commercio al minuto. Le vendite ai consumatori su tutto il territorio svizzero, in particolare attraverso Internet, necessiteranno di una sola patente cantonale. Le patenti cantonali non sono toccate dalla modifica prevista.

La presente revisione dev’essere anche collocata nell’ambito della promulgazione della legge federale sul mercato interno, che a suo tempo ha portato alla stesura dell’articolo 95 capoverso 2 della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il compito quivi conferito alla Confederazione, di provvedere alla creazione di uno spazio economico svizzero non discriminante, deve parimenti guidare il legislatore federale in questa circostanza. Le prescrizioni che distinguono tra attività svolte all’interno di un Cantone e quelle al di fuori dei confini cantonali devono essere evitate, in particolare quando è possibile scegliere una soluzione più liberale, già contemplata nella revisione della legge federale sul mercato interno, in base alla quale l’autorizzazione rilasciata in un Cantone sia valida in tutta la Svizzera.

Nel 1978, sono state rilasciate 270 autorizzazioni federali per il commercio al minuto, chiamate allora autorizzazioni federali di spedizione per il commercio al minuto. Nel 2005, ne sono state rilasciate poco più di 75.

Molti Cantoni, in particolare della Svizzera occidentale, rifiutano il rilascio di un’autorizzazione di commercio ai commercianti che hanno la loro sede al di fuori del Cantone e che esercitano il commercio al minuto sul loro territorio. Questi ultimi sono pertanto costretti a rinunciare alla loro attività in tali Cantoni, oppure a richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto o a esercitare la loro attività senza autorizzazione, violando così la legge.

L’obbligo di rilascio di una patente federale per il commercio al minuto intercantonale e internazionale non è stato ripreso nella Costituzione federale del 18 aprile 1999. L’autorizzazione federale per il commercio al minuto, nell’interesse della realizzazione di un mercato non discriminante, può essere ormai abrogata. La soppressione di quest’autorizzazione permetterà di eliminare gli ostacoli al commercio e le barriere alla mobilità, ciò che andrà a beneficio del commercio.

D’ora in poi, il commercio al minuto delle bevande distillate sarà subordinato alla sola patente cantonale della sede commerciale. Questa patente permetterà di esercitare il commercio al minuto su tutto il territorio svizzero. L’emanazione delle disposizioni che disciplinano il commercio al minuto sarà, come finora, di competenza dei Cantoni. Poiché il diritto di legiferare sulla vendita delle bevande distillate è stato conferito alla Confederazione sulla base dell’articolo 105 della Costituzione federale del 18 aprile 1999, la competenza cantonale sarà tuttavia ancora limitata dal diritto federale imperativo.

Cambiamenti proposti Il Consiglio federale propone di modificare gli articoli 41a capoversi 1 e 2 e 57 capoverso 1 lettera a della legge e di abrogare gli articoli 42 e 46 della legge.

Il commercio al minuto, che sia esercitato nel Cantone della sede commerciale, in diversi Cantoni o in tutta la Svizzera, sarà ormai subordinato unicamente alla patente cantonale della sede commerciale.

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L’autorizzazione federale per il commercio al minuto, che permetteva fin qui l’esercizio del commercio al minuto in tutta la Svizzera, sarà abrogata. La Confederazione non percepirà più gli emolumenti dovuti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto.

Correlazione tra i compiti e le risorse finanziarie L’obbligo di procurarsi un’autorizzazione federale per il commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali provoca a livello federale un carico di lavoro sproporzionato rispetto agli introiti derivanti dagli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali, che sono interamente ridistribuiti ai Cantoni in proporzione alla loro popolazione residente.

2.2. Commenti

Art. 41a cpv. 1 Questo articolo subordina attualmente il commercio al minuto all’interno del Cantone all’obbligo di richiedere una patente cantonale. Nella modifica proposta non è più fatta distinzione tra il commercio al minuto esercitato all’interno del Cantone della sede commerciale e al di fuori dei confini cantonali. La patente cantonale della sede commerciale permetterà d’ora in poi l’esercizio del commercio al minuto su tutto il territorio svizzero. L’articolo 41a capoverso 1 dev’essere di conseguenza modificato.

Art. 41° cpv. 2 Attualmente, questa disposizione prescrive l’obbligo di disporre di un’autorizzazione separata per ogni punto di vendita o di fornitura. Nella modifica proposta è lasciata ai Cantoni la facoltà di esigere un’autorizzazione separata per ogni punto di vendita o di fornitura. L’articolo 41a capoverso 2 dev’essere di conseguenza modificato.

Art. 42 Questa disposizione regola attualmente l’esercizio del commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali della sede commerciale. Con la soppressione della distinzione tra il commercio al minuto esercitato all’interno e al di fuori dei confini cantonali, questa disposizione decade. L’articolo 42 dev’essere pertanto abrogato.

Art. 46 Attualmente, quest’articolo regola la ripartizione dei proventi degli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto. Con la soppressione dell’autorizzazione federale per il commercio al minuto questa disposizione decade. L’articolo 46 dev’essere pertanto abrogato.

Art. 57 cpv. 1 lett. a Attualmente, questa disposizione punisce segnatamente l’esercizio del commercio al minuto al di fuori dei confini cantonali in assenza di un’autorizzazione federale. Con la soppressione dell’obbligo di richiedere l’autorizzazione federale per il commercio al minuto, questa fattispecie punibile viene a cadere. L’articolo

57 capoverso 1 lettera a dev’essere di conseguenza modificato.

Al Consiglio federale compete fissare la data per l’entrata in vigore della modifica di legge. Tuttavia, dato che l’emolumento relativo all’autorizzazione federale per il commercio al minuto è percepito per anno civile, sarà opportuno fissare la data d’entrata in vigore al 1° gennaio.

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2.3. Conseguenze

Conseguenze per la Confederazione La modifica di legge comporterà la soppressione di compiti amministrativi legati alla riscossione degli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto e alla ripartizione degli introiti, come pure ai compiti relativi al perseguimento e al giudizio delle infrazioni punibili in applicazione dell’articolo 57 capoverso 1 lettera a della legge. Questa modifica non si ripercuote né sulle finanze federali, né sul personale della Confederazione, in quanto non comporterà una riduzione significativa del personale.

Conseguenze per i Cantoni Non vi saranno ripercussioni sull’organico cantonale. In materia finanziaria, le conseguenze saranno poco rilevanti o persino irrilevanti. Gli introiti derivanti dagli emolumenti percepiti per le autorizzazioni federali per il commercio al minuto, interamente ridistribuiti ai Cantoni in proporzione alla loro popolazione residente, ammontavano nel 2005 a 225’000 franchi. La parte destinata al Cantone più popoloso (Zurigo) ammontava a 38’526 franchi, mentre la parte destinata al Cantone meno popoloso (Appenzello interno) ammontava a 451 franchi.

Conseguenze economiche La modifica proposta permetterà di migliorare il funzionamento del commercio al minuto delle bevande distillate sopprimendo l’autorizzazione federale per il commercio al minuto e alleggerendo così il regime delle autorizzazioni di commercio. Questo provvedimento scaturisce direttamente dal processo di globalizzazione dei mercati. La liberalizzazione del commercio intercantonale permetterà in particolar modo alle piccole imprese di estendere il loro commercio di bevande distillate su tutto il territorio svizzero. La tassa di 3’000 franchi per anno civile prevista per il rilascio dell’autorizzazione federale dissuadeva spesso queste imprese dall’intraprendere il commercio al minuto al di fuori dei confini del Cantone della sede commerciale poiché sproporzionata rispetto al volume delle vendite.

2.4. Aspetti giuridici

Costituzionalità La modifica della legge proposta nel presente messaggio si fonda sull’articolo 105 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera La modifica della legge proposta nel presente messaggio non influisce in alcun modo sugli obblighi internazionali della Svizzera.

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3. Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20)

3.1. Commenti

Art. 7 cpv. 2 Nelle aree insediative, le acque di scarico non inquinate come ad esempio l’acqua piovana proveniente dai tetti o dalle strade poco utilizzate devono essere eliminate in primo luogo mediante infiltrazione. Laddove l’infiltrazione non è possibile o non è ammessa, come ad esempio nelle vicinanze di una captazione di acqua potabile, tali acque possono essere immesse in acque superficiali come un fiume o un lago. Il corso d’acqua ricettore deve tuttavia presentare una capacità di deflusso sufficiente per poter sostenere il conseguente aumento di portata. Occorre inoltre lasciare alla biocenosi del corso d’acqua il tempo di rigenerarsi nell’intervallo tra due eventi piovosi importanti. La legge (art. 7) esige pertanto che si provveda per quanto possibile, con misure di ritenuta, affinché, in caso di grande afflusso, l’acqua defluisca in modo regolare.

All’epoca, le autorizzazioni a immettere le acque di scarico non inquinate in acque superficiali erano giustificate in quanto i Comuni realizzavano i loro sistemi di condotte in base a una pianificazione riferita soltanto alle canalizzazioni. La pianificazione comunale dello smaltimento delle acque di scarico, richiesta dalla legge federale sulla protezione delle acque (art. 7 cpv. 3), non era ancora operativa.

Da allora, la maggior parte dei Comuni ha allestito dei piani generali di smaltimento delle acque (PGS) conformemente a quanto previsto dalla legge. Nei PGS vengono in particolare fissate le zone nelle quali le acque di scarico non inquinate devono essere lasciate infiltrare e quelle in cui tali acque devono essere immesse in acque superficiali (art. 5 OPAv; RS 814.201). I piani erano sovvenzionati dalla Confederazione se le relative domande erano state inoltrate entro il 2002. L’imposizione di tale termine spinse i Comuni ad eseguire la pianificazione richiesta.

Le licenze edilizie da cui dipende lo smaltimento di acque di scarico inquinate e non inquinate continueranno ad essere rilasciate dall’autorità competente, la quale già oggi fonda le sue decisioni sui piani generali di smaltimento delle acque. Le autorizzazioni per l’immissione di acque di scarico non inquinate in acque superficiali perdono importanza. Anche se la legislazione federale non prevede più l’obbligo di autorizzazione cantonale per l’immissione di tali acque in fiumi e laghi, resta invariata la responsabilità del Cantone competente per l’esecuzione della legge federale.

Considerata la situazione attuale, le autorizzazioni cantonali per l’immissione delle acque di scarico non inquinate in acque superficiali possono essere abolite.

3.2. Conseguenze finanziarie e per il personale

In tutta la Svizzera vengono rilasciate ogni anno alcune centinaia di autorizzazioni cantonali. Poiché ciò non coinvolge in alcun modo la Confederazione, la modifica di legge non si ripercuote né sulle finanze né sul personale.

3.3. Compatibilità con il diritto europeo

Il diritto europeo non contempla alcuna prescrizione per regolare le procedure di controllo riguardanti l’immissione di acque di scarico non inquinate. La competenza decisionale in materia viene infatti interamente delegata agli Stati membri. La modifica di legge è pertanto compatibile con il diritto europeo. 12

4. Legge federale sulla protezione dell’ambiente (RS 814.01)

4.1. Commenti

Art. 30f cpv. 4 L’obbligo di notifica sancito da questo articolo era stato introdotto nel 1995 nel quadro della revisione della LPAmb in quanto nella Comunità europea esisteva già una simile normativa. In base ad altre disposizioni della LPAmb, in Svizzera i trasportatori devono indicare il proprio nome e indirizzo sui moduli di accompagnamento necessari per i trasporti di rifiuti speciali. Tali dati consentono alle autorità cantonali di verificare all’occorrenza se le imprese in questione adempiono ai loro obblighi. Un obbligo di notifica generale per le imprese di trasporto o per i terzi che organizzano lo smaltimento di rifiuti speciali sembra non essere più giustificato.

Art. 30g cpv. 2 Analogamente all’obbligo di notifica per i trasportatori di rifiuti speciali, anche l’obbligo di notifica per i trasportatori di altri rifiuti e per i terzi che organizzano lo smaltimento di tali rifiuti era stato introdotto con la revisione del 1995 della LPAmb. Come nel caso dell’articolo 30f capoversi 1 e 2, il Consiglio federale può emanare prescrizioni per il traffico di altri rifiuti qualora ciò sia necessario per garantire uno smaltimento di tali rifiuti rispettoso dell’ambiente. Considerata la situazione odierna, tuttavia, un obbligo di notifica generale per le imprese in questione non sembra più necessario.

4.2. Conseguenze finanziarie e per il personale

I Cantoni non dovranno più tenere un elenco delle aziende soggette all’obbligo di notifica, il che avrà ripercussioni ridotte sul personale.

4.3. Compatibilità con il diritto europeo

Sebbene il diritto europeo contempli simili prescrizioni, per la Svizzera non sussiste alcun obbligo internazionale di mantenere l’obbligo di notifica.

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5. Legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio

(RS 822.11)

5.1 Contesto

Gli articoli 41 e 42 della legge sul lavoro (LL) prevedono che i Cantoni sono responsabili dell’esecuzione della legge, mentre la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione. In deroga a tale principio, in alcuni ambiti i compiti di esecuzione vengono assegnati per legge direttamente alla Confederazione. Fra questi figurano la procedura d'assoggettamento di aziende alle prescrizioni speciali per aziende industriali (art. 5 LL) e la procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio (art. 7 LL).

Nel messaggio del 30 settembre 1960 concernente la legge sul lavoro si indicava che la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni si fonda sul principio costituzionale secondo cui i Cantoni sono responsabili dell'esecuzione delle disposizioni federali e la Confederazione è competente per l'elaborazione del diritto nonché per l'alta vigilanza sull'esecuzione cantonale. La riunificazione della legge del 1914 sul lavoro nelle fabbriche e delle norme di sicurezza e di salute sul lavoro sparse in molte altre leggi federali ha fatto sì che i compiti di esecuzione menzionati nella legge sul lavoro continuassero ad essere eseguiti dalla Confederazione, come già avveniva al tempo della legge sul lavoro nelle fabbriche, quando tali compiti erano svolti dagli Ispettorati federali delle fabbriche.

La revisione della legge sul lavoro nel 1998 e la conseguente revisione dell'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) nel 2000 hanno fatto chiarezza, tra l'altro, sulla ripartizione dei compiti fra esecuzione e alta vigilanza. Su tali basi, le autorità federali e cantonali, operando in stretta collaborazione, hanno gradualmente suddiviso e ridefinito i compiti in vista di una chiara separazione tra l'esecuzione e l'alta vigilanza. Fino ad allora, gli organi federali erano spesso intervenuti troppo direttamente nell'esecuzione, ciò che aveva fatto insorgere doppioni e attriti con l'attività degli Ispettorati cantonali del lavoro.

Mediante la revisione di legge qui proposta si intende proseguire in modo coerente sulla linea della separazione fra i compiti di esecuzione dei Cantoni e i compiti di alta vigilanza della Confederazione (vigilanza nonché coordinamento e sostegno dell'esecuzione cantonale). Concretamente, si tratta delle questioni seguenti:

• L'assoggettamento di aziende industriali alle prescrizioni speciali della LL è un tipico compito di esecuzione operativo che finora è stato svolto dalla Confederazione con la collaborazione dei Cantoni. Questo compito di esecuzione va trasferito ai Cantoni.

• La procedura d’approvazione dei piani e per il permesso d’esercizio per le aziende industriali è già oggi di competenza dei Cantoni; essi devono tuttavia assumere in ogni singolo caso il rapporto dell’Ispettorato federale del lavoro e quello dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Questa procedura dev'essere interamente affidata ai Cantoni.

5.2 Revisione degli articoli 5 e 7 della legge sul lavoro

a) Art. 5 cpv. 1 LL

L'articolo 5 capoverso 2 LL stabilisce quali aziende o parti di aziende sottostanno alle prescrizioni speciali per aziende industriali. Per poter applicare tali disposizioni, è necessaria in particolare una decisione 14

d'assoggettamento della Confederazione (Segretariato di Stato dell'economia; art. 5 cpv. 1 LL). Le prescrizioni speciali comprendono l'articolo 7 (approvazione dei piani e permesso d'esercizio), 9 capoverso 1 lettera a (durata massima della settimana lavorativa), 37 capoverso 1 (dotazione di un regolamento aziendale) e 72 capoverso 2 (conciliazione) della legge sul lavoro. Inoltre, le aziende industriali sono assicurate per legge presso l’INSAI per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (art. 66 cpv. 1 lett. a della legge sull'assicurazione contro gli infortuni; LAINF).

Questo compito di esecuzione dovrà ora essere interamente assunto dall'autorità cantonale: ciò significa che l'assoggettamento delle aziende industriali alle prescrizioni speciali nonché la modifica e la revoca dell'assoggettamento saranno di esclusiva competenza dei Cantoni. Oggi i Cantoni devono occuparsi della procedura preliminare, vale a dire accertare le aziende industriali, esaminare se le condizioni per un assoggettamento sono adempiute e presentare la proposta alla Confederazione. L'assoggettamento vero e proprio compete alla Confederazione. Questa ripartizione dei compiti è inefficiente e inutile, ragione per cui in futuro l'intera procedura d'assoggettamento - inclusa la decisione - dovrà essere di competenza dei Cantoni. Le aziende e altri operatori potranno così fare riferimento a un interlocutore ben preciso, e questo consentirà di evitare doppioni tra la Confederazione e il Cantone.

Ciò richiede, oltre a una modifica dell'articolo 5 capoverso 1 LL, anche un adeguamento delle disposizioni di esecuzione degli articoli 32 - 36 dell'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4).

b) Art. 7 LL

L'articolo 7 LL disciplina la procedura d'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Chiunque intende costruire o trasformare un’azienda industriale deve proporne i piani per approvazione. Questa procedura consente di garantire, già nella fase di pianificazione di un'azienda, il rispetto degli oneri e delle condizioni stabiliti dalla legge sul lavoro e dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni. L’autorità cantonale assume ogni volta il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro e, per suo tramite, quello dell'INSAI. In base alla revisione auspicata, la Confederazione non dovrà più partecipare operativamente alle singole procedure, vale a dire che il Cantone non sarà più tenuto a procurarsi in ogni singolo caso il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro. [Si procura il rapporto direttamente presso l'INSAI.]

Lo stesso dicasi per la procedura per il permesso d'esercizio. Un'azienda soggetta all'obbligo d'approvazione dei piani deve chiedere un permesso d'esercizio prima di iniziare la propria attività. Anche in questo caso l'autorità cantonale deve assumere il rapporto dell'Ispettorato federale del lavoro. In futuro il Cantone dovrà poter decidere in merito al permesso d'esercizio senza riferirsi al rapporto federale.

Questa modifica richiede anche un adeguamento delle disposizioni di esecuzione dell'OLL 4 (art. 37 - 46 OLL 4).

5.3 Conseguenze

a) Conseguenze per la Confederazione La revisione degli articoli 5 e 7 LL implica un trasferimento dei compiti nel senso di una focalizzazione coerente sulle funzioni di alta vigilanza, che sono sostanzialmente riassumibili nelle seguenti attività principali: vigilanza, coordinamento e sostegno delle autorità cantonali di esecuzione nonché garanzia dell'unità di dottrina. Affinché la legge sul lavoro sia applicata in modo uniforme nei 26 Cantoni, è inoltre necessaria una buona comunicazione. Si devono però anche fissare prescrizioni qualitative e quantitative per i compiti di esecuzione, in modo tale da garantire determinati requisiti minimi per le procedure d'assoggettamento, d'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Il rispetto di tali prescrizioni dovrà essere garantito con il sostegno di apposite misure di formazione. 15

L'attuazione della revisione consentirà di risparmiare in una certa misura sull'organico di personale, come peraltro è già avvenuto.

b) Conseguenze per i Cantoni e i Comuni La revisione proposta, in quanto tale, non comporta conseguenze finanziarie per i Cantoni nella misura in cui essi dispongono di sufficienti risorse per espletare i compiti svolti finora. Attualmente l’autorità cantonale deve accertare ogni azienda che soddisfa le condizioni relative a un’azienda industriale secondo l'articolo 5 LL e proporne all’Ufficio federale, per scritto e con motivazione, l’assoggettamento. In futuro, dopo l'accertamento dell'azienda, potrà emanare essa stessa una decisione d'assoggettamento senza più dover presentare alla Confederazione una proposta scritta e motivata. Inoltre, non dovrà più procurarsi il rapporto del Seco per la procedura d'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio. Ciò presuppone tuttavia che l'autorità cantonale, come previsto dal suo mandato legale, disponga effettivamente delle necessarie competenze.

c) Conseguenze per le aziende Le conseguenze della presente revisione per le aziende e i loro dipendenti sono ravvisabili nel fatto che in futuro essi avranno come unico interlocutore l'autorità cantonale di esecuzione, ciò che consentirà di eliminare i doppioni oltre che di semplificare e accelerare le procedure.

5.4 Basi legali internazionali

Secondo la Convenzione n. 81 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (Ue 81) concernente l'ispezione del lavoro, gli Stati membri devono mettere a disposizione un numero sufficiente di ispettori con una formazione adeguata. Gli organi dell'Ispettorato del lavoro (spec. gli Ispettorati cantonali del lavoro) devono essere sottoposti alla vigilanza di un'autorità centrale (art. 4 n. 1 Ue 81). L'applicazione di questa disposizione è garantita dall'articolo 42 capoverso 1 LL, secondo cui la Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione da parte dei Cantoni. Quest'ultima, tuttavia, non deve necessariamente e non dovrebbe essere attuata attraverso una partecipazione della Confederazione ai compiti di esecuzione operativi dei Cantoni.

5.5 Basi legali

La presente proposta di revisione comporta modifiche di disposizioni esistenti e poggia – come le disposizioni che deve sostituire – sulle norme costituzionali citate nel preambolo della legge sul lavoro.

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6. Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11)

6.1 Motivi della revisione

L'impresa di collocamento o di fornitura di personale a prestito che intende esercitare la sua attività in un contesto transfrontaliero deve oggi aver ottenuto, oltre all’autorizzazione cantonale di cui all’articolo 2 capoverso 1 o all’articolo 12 capoverso 1 della legge sul collocamento (LC), un’autorizzazione federale rilasciata dal SECO.

L’autorizzazione federale obbligatoria ed è disciplinata all’articolo 2 capoverso 3 LC.

Per quanto concerne il personale a prestito, il legislatore è partito dal presupposto che doveva essere autorizzata solo la fornitura all’estero di personale a prestito, ed è per questo che l’articolo 12 capoverso 2 LC prevede l’autorizzazione obbligatoria unicamente per questo caso. Il legislatore intendeva ammettere la fornitura di personale a prestito in senso inverso solo in modo molto restrittivo, ossia unicamente nei casi in cui i lavoratori stranieri fossero autorizzati ad esercitare un’attività lucrativa e a cambiare impiego e professione ai sensi dell’articolo 21 LC. Questo articolo si fondava sul principio secondo cui gli stranieri non dovevano essere autorizzati a entrare in Svizzera per operare tramite un impresa fornitrice di personale a prestito (v. messaggio del 27 novembre 1985 concernente la revisione della legge federale sul servizio di collocamento e la fornitura di servizi, FF 1985, p. 551). Nella pratica, però, la situazione del mercato del lavoro ha costretto le imprese svizzere di fornitura di personale a prestito ad ampliare la cerchia della manodopera assunta per il lavoro a prestito in Svizzera. Al fine di colmare questa lacuna e per analogia con il collocamento, la revisione della legge entrata in vigore il 1° luglio 1991 ha introdotto una certa apertura nel settore della fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera, nel senso che una cerchia sempre più ampia di stranieri è stata autorizzata, in base all’articolo 21 LC, a prestare i propri servizi in Svizzera. Questa apertura era vincolata alla condizione che – come nel caso del collocamento, per il quale esiste una regolamentazione chiara - le imprese di fornitura di personale a prestito intenzionate ad assumere personale all’estero per cederlo a prestito in Svizzera necessitavano di un’apposita autorizzazione. Tali imprese dovevano quindi disporre di un’autorizzazione federale per poter esercitare la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera e viceversa, una prassi peraltro in uso già da molti anni.

L’Accordo sulla libera circolazione delle persone limita attualmente l’accesso dei lavoratori dell’Unione europea e dell’AELS al mercato svizzero. Dopo l’eliminazione del contingentamento, prevista per il 1° giugno 2007, questi lavoratori potranno però essere impiegati sul mercato svizzero senza alcuna restrizione. Il mantenimento dell’autorizzazione federale obbligatoria per le imprese che intendono fornire a prestito personale proveniente dall’Unione europea o dall’AELS non sarà più giustificato. Una misura simile sarebbe discriminante per questi lavoratori, in quanto le imprese titolari di un’autorizzazione cantonale possono già fornire a prestito manodopera straniera residente in Svizzera. Inoltre, il mantenimento dell’autorizzazione federale per il collocamento dei lavoratori provenienti da Stati terzi, che attualmente rappresentano solo una minima quota delle attività transfrontaliere dei collocatori e dei prestatori svizzeri, non è opportuno poiché costituirebbe una misura sproporzionata.

Il SECO si è già chinato sulla questione dell’abolizione dell’autorizzazione federale, nell’ambito di una revisione della LC, in previsione del 1° giugno 2007. Poiché il pacchetto di misure del SECO intese ad alleggerire gli oneri amministrativi delle piccole e medie imprese va in questa direzione, può esservi integrata anche la revisione della LC.

17

6.2 Panoramica delle modifiche proposte

a) Collocamento: soppressione dell’autorizzazione federale obbligatoria e introduzione di un’iscrizione obbligatoria

L'autorizzazione federale obbligatoria dev’essere soppressa e sostituita da un’iscrizione obbligatoria presso il registro delle imprese di collocamento, e lo stesso dovrebbe avvenire per l’autorizzazione cantonale. Per poter esercitare la loro attività, le imprese di collocamento svizzere devono dapprima inoltrare una domanda d’iscrizione all’autorità cantonale, che trasmetterà i loro dati al SECO, l’organo incaricato di tenere il registro. Questa ripartizione dei compiti è dettata dalle strutture d’esecuzione esistenti e dal fatto che i Cantoni esercitano anche la sorveglianza sul collocamento privato (art. 32 cpv. 1 LC).

Contrariamente alle prescrizioni in vigore, le imprese di collocamento degli Stati dell’Unione europea e dell’AELS possono esercitare il collocamento in Svizzera se vi sono autorizzate nel loro Paese. Le imprese straniere che adempiono questa condizione possono annunciarsi per l’iscrizione direttamente al SECO.

Le imprese iscritte nel registro delle imprese di collocamento non sono tuttavia esentate dall’adempimento degli obblighi ai quali erano già sottoposte. Un’impresa che viola i propri obblighi rischia di essere cancellata dal registro e di non potere più esercitare la sua attività di collocamento in Svizzera.

b) Personale a prestito: soppressione dell’autorizzazione federale obbligatoria

Mentre l’autorizzazione federale è soppressa, l’autorizzazione cantonale deve invece essere mantenuta. Contrariamente al collocamento, la fornitura di personale a prestito è un settore nel quale i lavoratori sono esposti a molti rischi. Essi forniscono una prestazione di lavoro in un’impresa verso la quale non possono far valere in alcun modo il loro diritto a una retribuzione. Inoltre, l’esercizio dei loro altri diritti è reso ancora più difficile dalla separazione della funzione di datore di lavoro tra il prestatore e l’impresa acquisitrice. Non bisogna neppure dimenticare che il lavoro temporaneo è spesso sinonimo di salari bassi, occupazioni di livello gerarchico inferiore e scarse possibilità di avanzamento. Per di più, i lavoratori temporanei sono scarsamente integrati nel loro ambiente lavorativo. L’inasprimento dell’articolo 20 LC per i prestatori, attuato dal Parlamento nell’ambito del decreto federale relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone agli Stati dell’Europa dell’Est e della revisione delle misure d’accompagnamento, mostra che il legislatore è consapevole dei potenziali rischi a cui sono esposti i lavoratori in questo settore. La popolazione, dal canto suo, è particolarmente sensibile alla problematica del personale a prestito, tanto più che la stampa riporta regolarmente casi di abusi. In tale contesto, l’abolizione dell’autorizzazione federale appare adeguata ma l’abolizione dell’autorizzazione cantonale per la fornitura di personale a prestito è del tutto inopportuna.

Contrariamente a quanto è stato deciso per il collocamento, il divieto per le imprese straniere di esercitare la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera (art. 12 cpv. 2 LC: “La fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera non è permessa”) è mantenuta per due motivi: primo, perché i lavoratori a prestito sono esposti a rischi elevati; secondo, perché le autorità svizzere non possono di fatto controllare le imprese all’estero.

Già alcuni anni fa è stata emanata una direttiva intesa a prevenire il notevole potenziale di rischio. Tale direttiva esige che le imprese sottopongano i loro contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito all’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione affinché questa possa verificarne la conformità. Qualsiasi modifica di questi contratti richiede l’approvazione di detta autorità. Questa prassi garantisce che i contratti delle imprese di fornitura di personale a prestito rispettino le prescrizioni del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. Non vi è dubbio che, in assenza di una verifica, un certo numero di contratti contravverrebbe alle prescrizioni legali, come più volte dimostrato dall’esperienza. Queste violazioni verrebbero alla luce soltanto nell’ambito di procedure giudiziarie. Quanto alla possibilità che i 18

lavoratori temporanei ricorrano effettivamente alle vie legali per far valere i loro diritti derivanti dal CO, dalla LL, dalla LC e dalle assicurazioni sociali (AVS, AI, LPP, LAINF; LAMal, ecc.), è lecito dubitarne. Questa prassi di approvazione dei contratti, in uso da oltre un decennio, si è dimostrata valida sia dal punto di vista della protezione dei lavoratori, sia per i datori di lavoro, i quali usufruiscono di contratti modello messi a disposizione dal SECO. Dovendo sottoporre i loro contratti al SECO, i prestatori non hanno più bisogno di rivolgersi ad avvocati o consulenti per redigerli o verificali, e così evitano i costi elevati che ne deriverebbero. L’attuale revisione rappresenta un’occasione per sancire nella legge la verifica obbligatoria di questi contratti.

La soppressione dell’autorizzazione federale obbligatoria comporta parallelamente l’abrogazione dell’obbligo di versare la cauzione di 50’000 franchi prevista all’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento (OE-LC, RS 823.113).

c) Alta vigilanza della Confederazione: nuova regolamentazione delle competenze del SECO

Anche se l’esecuzione in materia di autorizzazione obbligatoria per la fornitura di personale a prestito spetta in ampia misura ai Cantoni, il SECO deve mantenere la possibilità di esercitare la sua funzione di sorveglianza in questo settore. Deve quindi essere autorizzato a ricorrere contro le decisioni di concessione di autorizzazioni pronunciate dai Cantoni. A tale scopo, conformemente alla legge sul Tribunale federale, la cui entrata in vigore è prevista per 1° gennaio 2007 (legge sul tribunale federale, LTF, FF 2005 3643), è sufficiente una regolamentazione a livello cantonale.

Senza questa condizione – come dimostra la prassi d’esecuzione – non sarebbe possibile garantire un’applicazione uniforme del diritto a livello nazionale. Oggi il SECO può provvedervi perlomeno nell’ambito della procedura d’autorizzazione federale per le imprese che esercitano un’attività transfrontaliera.

Considerati i timori del legislatore e della popolazione in merito ai rischi a cui sono esposti i lavoratori in questo settore, occorre garantire un’esecuzione omogenea e di qualità a livello svizzero. Questo compito potrà essere svolto dal SECO quale autorità di sorveglianza, a condizione però che gli vengano attribuite le competenze proposte.

d) Disposizione penale

È importante precisare che chiunque eserciti il collocamento senza essersi precedentemente iscritto al registro delle imprese di collocamento verrà punito con una multa.

In considerazione di quanto precede e dell’introduzione della verifica dei contratti nella legge, la disposizione penale dell’articolo 39 LC dovrà prevedere l’applicazione di una multa per le imprese che sistematicamente non utilizzano i contratti approvati dal Cantone. Ovviamente questa sanzione non sarà applicata nel caso in cui i contratti debbano essere adeguati in seguito ad altre modifiche di legge (ad es. un adeguamento dei contributi alle assicurazioni sociali).

19

6.3 Conseguenze economiche per le imprese

a) In materia di collocamento

La soppressione generale dell’autorizzazione obbligatoria e l’introduzione dell’iscrizione al registro delle imprese di collocamento rappresenta un alleggerimento considerevole degli oneri amministrativi che gravano sulle imprese di collocamento: primo, esse potranno esercitare la loro attività entro termini molto più brevi; secondo, dovranno adempiere molte meno condizioni; terzo, dovranno compiere la sola procedura per il collocamento transfrontaliero (l’iscrizione) e non due procedure d’autorizzazione (autorizzazione cantonale e autorizzazione federale); quarto, le tasse di registrazione diminuiranno poiché la nuova procedura sarà meno onerosa anche per l’amministrazione. Per quanto riguarda le imprese di collocamento che intendono esercitare il collocamento transfrontaliero, esse dovranno versare degli emolumenti molto meno elevati: una sola tassa d’iscrizione invece di due autorizzazioni soggette a emolumenti.

b) In materia di personale a prestito

La soppressione dell’autorizzazione federale obbligatoria permetterà alle imprese di fornitura di personale a prestito di accelerare l’avvio della loro attività transfrontaliera. Dal momento in cui avranno ricevuto l’autorizzazione cantonale per la fornitura di personale a prestito potranno esercitare questa attività anche in un contesto transfrontaliero. Ne trarranno anche un vantaggio finanziario poiché saranno soggette a emolumenti per una sola autorizzazione.

Le imprese che finora erano in possesso di un’autorizzazione federale per la fornitura di personale a prestito non dovranno più fornire le cauzioni legate a questa autorizzazione in base all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza sugli emolumenti relativa alla legge sul collocamento (OE-LC). Ciò comporterà per loro uno sgravio finanziario dato che le imprese non dovranno più versare interessi per queste cauzioni supplementari che, per la maggior parte, sono fornite sotto forma di fideiussioni.

6.4 Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

a) Per la Confederazione

Gli introiti della Confederazione diminuiranno poiché, da un lato, la tassa d’iscrizione al registro delle imprese di collocamento sarà inferiore agli emolumenti dovuti per l’autorizzazione federale e, dall’altro, l’autorizzazione federale per la fornitura di personale a prestito sarà soppressa. Dal punto di vista dell’organico di personale, la revisione non avrà alcun effetto dato che il personale incaricato di rilasciare le autorizzazioni sarà interamente assegnato alla tenuta del registro delle imprese di collocamento e alla sorveglianza dell’esecuzione della legge.

b) Per i Cantoni

Con la soppressione dell’autorizzazione obbligatoria per il collocamento, verranno meno anche gli emolumenti percepiti per la concessione delle autorizzazioni. Questa soppressione comporta inoltre una diminuzione di lavoro per le autorità cantonali d’esecuzione. Esse saranno però le sole responsabili del controllo delle imprese di fornitura di personale a prestito che esercitano un’attività transfrontaliera, mentre finora questo controllo spettava al SECO. Nel complesso, si può dedurne che l’organico di personale dei Cantoni resterà più o meno lo stesso o potrebbe eventualmente diminuire leggermente.

20

6.5 Conseguenze per i sistemi informatici

La revisione prevista richiede un adeguamento dell’elenco delle imprese di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate (art. 35b LC; sistema d’informazione della Confederazione e dei Cantoni per l’esecuzione della legge sul collocamento: ESELC). I costi derivanti da questi adeguamenti dovrebbero rimanere nei limiti del budget ordinario dei costi informatici legati all’applicazione ESELC.

6.6 Conseguenze per le relazioni internazionali

La Svizzera, non avendo ratificato nessuna convenzione dell’OIL in relazione alla legge sul collocamento, non è vincolata da nessuna convenzione internazionale che potrebbe impedirle di sopprimere l’autorizzazione obbligatoria.

Inoltre, il collocamento e la fornitura di personale a prestito sono espressamente esclusi dal campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (art. 22 cpv. 3 lett. i dell’Allegato all’Accordo sulla libera circolazione delle persone). La Svizzera, così come gli Stati dell’Unione europea e l’AELS, non è quindi vincolata ad alcuna prescrizione in quest’ambito.

21

Allegato: Modifiche legislative

22

Legge federale concernente la soppressione e la semplificazione di autorizzazioni

del …

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del ... 1 , decreta: I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi 2

Titolo precedente l'art. 24 e titolo marginale

Capo quarto: Fabbricazione dei prodotti della fusione

Fabbricazione Art. 24 dei prodotti della fusione Solo il titolare di una patente di fonditore può fabbricare industrialmente prodotti della fusione.

1. Patente di

fonditore

Art. 25 1 Possono acquistare la patente di fonditore tanto i privati quanto le società commerciali o cooperative costituite secondo il Codice delle obbligazioni, nonché le società straniere comparabili.

Rilascio, Art. 26 rinnovamento, 1 revoca La patente del fonditore è rilasciata, a richiesta, dall’Ufficio centrale per la durata di quattro anni. Alla scadenza di questo termine, la patente può essere rinnovata purché sussistano le condizioni richieste dalla legge. 2 Se nel frattempo il titolare della patente ha cessato di soddisfare a queste condizioni o ha mancato ripetutamente agli obblighi assunti, l’autorità che ha rilasciato la patente dovrà revocarla d’ufficio a titolo definitivo o temporaneo. 3 Il rilascio e la revoca di una patente saranno pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4 Abrogato

23

Art. 27 Abrogato Art. 28 Abrogato Art. 30 Abrogato Art. 34 cpv. 1 1 Il Consiglio federale stabilirà le norme più particolareggiate sulla procedura da seguire per il rilascio, il rinnovamento e la revoca delle patenti di fonditore, come pure per la determinazione di titolo. Esso potrà anche stabilire delle norme per il riconoscimento delle determinazioni ufficiali di titoli compiuti all’estero.

Art. 36 cpv. 2 2 In particolare, esso registra i marchi d’artefice e vigila la verificazione e marchiatura ufficiale dei lavori di metalli preziosi. Spetta pure ad esso rilasciare le patenti di fonditore nonché vigilare sulla determinazione del titolo dei prodotti della fusione. Esso invigila la gestione degli uffici di controllo e dei saggiatori del commercio. Rilascia i diplomi pei saggiatori giurati e i certificati d’abilitazione professionale pei saggiatori del commercio.

Art. 41

Saggiatori del Per esercitare la professione di saggiatore del commercio occorre il commercio permesso dell’Ufficio centrale. Questo permesso non sarà accordato se non a chi possieda il diploma federale di saggiatore, abbia domicilio in a. Permesso di Svizzera e goda di buona riputazione. Ai saggiatori del commercio è esercitarne la lecito ottenere in pari tempo la patente di fonditore. I saggiatori del professione. commercio prestano giuramento o promessa all’Ufficio centrale di Mansioni adempiere fedelmente i doveri della loro professione. Essi possono determinare il titolo dei prodotti della fusione riscotendo in compenso le tasse previste dal Consiglio federale. Non sono invece autorizzati a eseguire verificazioni e marchiature ufficiali di lavori di metalli preziosi.

Art. 48

e. Commercio Chiunque, senza possedere una patente di fonditore o un permesso illecito d’esercitare la professione di saggiatore del commercio compie operazioni per le quali è necessario uno dei detti documenti, è punito con la multa.

Disposizione Art. 57 transitoria

2 Abrogato

24

2. Legge federale del 21 giugno 1932 sulle bevande distillate 3

Art. 41a, titolo marginale, cpv. 1 e 2 1

2. Commercio Per l’esercizio del commercio al minuto entro i confini cantonali

al minuto occorre una patente rilasciata dall’autorità cantonale del comune di domicilio o della sede commerciale. 2 Il Cantone all’interno del quale sono gestiti più punti di vendita o di fornitura può esigere un’autorizzazione di commercio al minuto per ognuno di essi.

Art. 42

Abrogato

Art. 46

Abrogato

Art. 57 cpv. 1 lett. a 1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza,

a. senza la necessaria autorizzazione federale o in qualsiasi altro modo contrario alle prescrizioni, esercita il commercio all’ingrosso;

3. Legge del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque 4

Art. 7 cpv. 2

2 Le acque di scarico non inquinate devono essere eliminate mediante infiltrazione giusta le prescrizioni dell’autorità cantonale. Se le condizioni locali non lo permettono, possono essere immesse in un’acqua superficiale. In tal caso occorre provvedere quanto possibile, con misure di ritenuta, affinché, in caso di grande afflusso, l’acqua defluisca in modo regolare.

4. Legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente 5

Art. 30f cpv. 4

4 Abrogato

3 RS 680 4 RS 814.20 5 RS 814.01

25

Art. 30g cpv. 2

2 Abrogato

5. Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio 6

Art. 5 cpv.1

1 Le disposizioni speciali della presente legge sulle aziende industriali sono applicabili alla singola azienda, o a una sua parte, solo previa decisione d’assoggettamento dell'autorità cantonale.

Art. 7 cpv. 1, 2° periodo, e cpv. 3, 2° periodo

1 Questa assume il rapporto dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni. 3 Questa dà il permesso d’esercizio se la costruzione e gli impianti dell’azienda risultano conformi ai piani approvati.

6. Legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito 7

[vedere sopra la sezione dedicata alla revisione della legge sul collocamento e il personale a prestito]

II 1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RS 822.11 7 RS 823.11

26

Legge federale sul collocamento e il personale a prestito:

Modifiche proposte e commenti

Art. 2 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 2 Obbligo d’autorizzazione Art. 2 Obbligo di iscrizione 1 Chiunque, regolarmente e contro 1 rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività Chiunque, regolarmente e contro di collocamento, istituendo contatti tra datori rimunerazione, esercita in Svizzera un’attività di lavoro e persone in cerca d’impiego di collocamento, istituendo contatti tra datori affinché concludano contratti di lavoro di lavoro e persone in cerca d’impiego (collocatore), deve essere iscritto al registro affinché concludano contratti di lavoro delle imprese di collocamento. (collocatore), deve chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. 2 È soggetto all’obbligo d’iscrizione anche il

2 collocamento di persone per rappresentazioni

Deve chiedere l’autorizzazione anche artistiche o manifestazioni analoghe. chiunque provvede al collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o 3 Devono essere iscritte tutte le succursali manifestazioni analoghe. dell’impresa. 3 Chiunque si occupa regolarmente del collocamento all’estero o dall’estero (collocamento in relazione con l’estero) deve chiedere, oltre all’autorizzazione cantonale, un’autorizzazione del Segretariato di Stato 4 dell’economia (Seco). Le imprese di collocamento che hanno la sede nell’area dell’Unione europea o 4 È considerato collocamento dall’estero nell’area europea di libero scambio che anche il collocamento di uno straniero intendono esercitare attività di dimorante in Svizzera, ma non ancora collocamento devono essere autorizzate a autorizzato ad esercitare un’attività lucrativa. esercitare il collocamento nel loro Paese d’origine e devono iscriversi al registro. 5 Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede principale, dev’essere chiesta un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.

27

Cosa cambia?

L’autorizzazione è abolita ed è sostituita in modo generale da un obbligo di iscriversi al registro delle imprese di collocamento.

Le imprese degli Stati dell’Unione europea e dell'AELS possono esercitare il collocamento in Svizzera se sono autorizzate a esercitare questa attività nel loro Paese d’origine (cpv. 4).

Perché?

L'Accordo sulla libera circolazione delle persone apre l’accesso al mercato svizzero del lavoro, al più tardi a partire dal 1° giugno 2007, per tutti i lavoratori provenienti dai Paesi dell’Unione europea o dell’AELS. Sottoporre a un’autorizzazione per il collocamento transfrontaliero tutte le imprese svizzere che collocano in Svizzera cittadini degli Stati menzionati sarebbe discriminante, poiché il collocamento dei lavoratori già residenti nel mercato indigeno sarà invece sottoposto soltanto all’autorizzazione cantonale. Inoltre, il mantenimento dell’autorizzazione federale per il collocamento di un piccolo numero di lavoratori provenienti da Stati terzi non è opportuno poiché questa misura sarebbe sproporzionata.

La soppressione dell’autorizzazione federale apre anche il dibattito sull’abolizione dell’autorizzazione cantonale. Considerati i rischi minimi ai quali sono esposti coloro che cercano un impiego in questo settore – contrariamente a quanto avviene per i lavoratori a prestito – sarebbe auspicabile, oltre che giustificato, abolire l’autorizzazione cantonale, ciò che equivarrebbe a una soppressione generale dell’obbligo di richiedere un’autorizzazione di esercitare il collocamento.

Un altro argomento a favore di un’abolizione dell’autorizzazione di esercitare il collocamento è il fatto che l’attività di collocamento via Internet è difficilmente controllabile e quasi impossibile da impedire.

L'autorizzazione deve tuttavia essere sostituita dall’obbligo di iscriversi al registro delle imprese di collocamento. Questa iscrizione è una condizione che occorre introdurre nella legge (effetto costitutivo dell’iscrizione). Le imprese dovranno rinnovare la loro iscrizione ogni cinque anni (v. art. 4 LC) al fine di garantire l’aggiornamento dei dati del registro. L’iscrizione potrà essere annullata se l’impresa non adempie le condizioni legali (v. art. 5 LC). Oltre a rappresentare una garanzia della qualità delle imprese iscritte, l’iscrizione equivarrà per le imprese a una sorta di marchio di qualità.

Le imprese straniere che intendono esercitare il collocamento in Svizzera devono ugualmente iscriversi al registro, ma non dovranno adempiere la condizione di essere autorizzate a esercitare questa attività nel loro Paese d’origine (v. art. 3 cpv. 2 LC). Esse devono rivolgere la loro domanda direttamente al SECO.

Osservazioni:

Nel confronto internazionale, la Germania, ad esempio, ha ugualmente introdotto l’autorizzazione obbligatoria.

28

Art. 3 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 3 Presupposti Art. 3 Registro delle imprese di collocamento 1 L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa: 1 a. è iscritta nel Registro svizzero di Le imprese di collocamento presentano la commercio; loro domanda d’iscrizione al registro delle imprese di collocamento all’ufficio b. dispone di un locale d’affari cantonale del lavoro. Quest’ultimo adeguato; trasmette la domanda d’iscrizione al c. non esercita altra attività lucrativa che Segretariato di Stato dell’economia possa nuocere agli interessi delle (SECO), che tiene il registro delle imprese persone in cerca d’impiego o dei di collocamento. datori di lavoro. 2 Le persone responsabili della gestione devono: 2 Le imprese di collocamento che hanno la a. avere la nazionalità svizzera o, se sede nell’area dell’Unione europea o stranieri, il permesso di domicilio; nell’area europea di libero scambio devono b. assicurare il servizio di annunciarsi direttamente al SECO. collocamento conformemente alle regole della professione; c. godere di buona reputazione. 3 Per l’autorizzazione di esercitare un’attività 3 Il registro contiene le seguenti di collocamento in relazione con l’estero è indicazioni: inoltre necessario che le persone responsabili a. la ditta e la forma giuridica della gestione assicurino che l’azienda dell’impresa; dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati. b. il suo indirizzo commerciale; c. il cognome e il nome del 4 L’autorizzazione per uffici di collocamento responsabile, la sua data di nascita, di istituzioni professionali e di utilità pubblica il suo luogo d’attinenza e la sua è rilasciata se sono adempiuti i presupposti di nazionalità. cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3. 5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

29

Cosa cambia?

Le condizioni richieste per la concessione dell’autorizzazione sono sostituite dalle formalità d’iscrizione.

Perché?

Dato che l’iscrizione non è più soggetta ad alcuna condizione, è necessario disciplinarla e definire le indicazioni minime che devono figurare nel registro di commercio per poter reperire le imprese e il loro responsabile.

Le imprese indigene sono notificate, come finora, dagli organi d’esecuzione cantonali. Il registro è invece tenuto dal SECO. Questa ripartizione dei compiti è giustificata in quanto il controllo sul posto è effettuato dagli organi d’esecuzione cantonali.

L’iscrizione al registro delle imprese di collocamento è soggetta a emolumenti. L’articolo 46a della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010) fornisce la base legale della riscossione di emolumenti, ragione per cui si può rinunciare a una norma analoga nella LC.

Osservazioni:

È aggiunta una condizione all’articolo 7 (Obblighi specifici del collocatore). Tale condizione non sarà verificata prima dell’iscrizione, ma dovrà essere adempiuta dall’impresa.

30

Art. 4 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione Art. 4 Durata 1 L’autorizzazione è di durata illimitata e L’iscrizione ha una validità di al massimo conferisce il diritto di esercitare o un’attività cinque anni. di collocamento in tutta la Svizzera. 2 L’autorizzazione di esercitare un’attività di collocamento in relazione con l’estero è limitata a determinati Paesi. 3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione. 4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.

Cosa cambia?

Ad eccezione della durata di validità dell’iscrizione, tutte le disposizioni concernenti l’autorizzazione possono essere abrogate.

Perché?

Le disposizioni che disciplinano l’autorizzazione diventano superflue. La durata di validità dell’iscrizione è limitata a cinque anni al fine di garantire l’aggiornamento dei dati del registro. Le imprese che intendono proseguire la loro attività di collocamento devono rinnovare la loro iscrizione.

31

Art. 5 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 5 Revoca Art. 5 Cancellazione dal registro 1 1 L’autorizzazione è revocata se il collocatore: Il SECO cancella il collocatore se questi viola ripetutamente o gravemente la presente a. l’ha ottenuta fornendo indicazioni legge o prescrizioni esecutive, in particolare inesatte o fallaci oppure dissimulando le prescrizioni federali o cantonali fatti essenziali; sull’ammissione di stranieri; b. viola ripetutamente o gravemente la 2 Il SECO può imporre all’impresa un presente legge o prescrizioni termine di attesa di al massimo due anni esecutive, in particolare le prescrizioni per presentare una nuova domanda federali o cantonali sull’ammissione di d’iscrizione. stranieri;

c. non ne adempie più i presupposti. 2 Se il collocatore non adempie più singoli presupposti dell’autorizzazione, l’autorità di rilascio, prima di revocargli l’autorizzazione, gli assegna un termine per porsi in consonanza alla legge.

Cosa cambia?

La revoca dell’autorizzazione è sostituita dall’annullamento dell’iscrizione al registro delle imprese di collocamento. L’annullamento è accompagnato da un termine di attesa.

Perché?

Dev’essere possibile annullare l’iscrizione delle imprese che violano ripetutamente o gravemente la LC o le sue disposizioni d’esecuzione oppure le disposizioni federali e cantonali relative all’ammissione degli stranieri. L'obbligo di iscriversi non avrebbe senso se le imprese che agiscono scorrettamente non rischiassero un annullamento. Questa misura non verrà applicata in caso di lievi infrazioni. L’annullamento dev’essere accompagnato da un termine di attesa, altrimenti non avrebbe senso, poiché l’impresa e il suo responsabile potrebbero subito reiscriversi.

32

Art. 6 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 6 Obbligo d’informare Art. 6 Obbligo d’informare

Il collocatore è tenuto, su domanda Il collocatore è tenuto, su domanda delle dell’autorità di rilascio, a fornire le autorità preposte al mercato del lavoro, a informazioni richieste e a presentare i fornire le informazioni richieste e a presentare documenti necessari. i documenti necessari.

Cosa cambia?

L’autorità che rilascia l’autorizzazione è sostituita dalle autorità preposte al mercato del lavoro.

Perché?

Il collocatore dev’essere tenuto a fornire all’autorità cantonale o al SECO tutte le informazioni necessarie sulla sua attività affinché queste autorità possano verificare se rispetta le prescrizioni legali.

33

Art. 7 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 7 Obblighi specifici del collocatore Art. 7 Obblighi specifici del collocatore 1 1 Il collocatore, nella pubblicazione delle Il collocatore, nella pubblicazione delle offerte e delle domande d’impiego, deve offerte e delle domande d’impiego, deve indicare il suo nome e il suo indirizzo esatto. indicare il suo nome e il suo indirizzo esatto. Gli annunci devono corrispondere alle Gli annunci devono corrispondere alle condizioni effettive. condizioni effettive. 2 2 Al fine di seguire l’andamento del mercato Al fine di seguire l’andamento del mercato del lavoro, l’autorità di rilascio può obbligare del lavoro, l’autorità di rilascio può obbligare il collocatore a fornirle dati statistici il collocatore a fornirle dati statistici impersonali sulla sua attività. impersonali sulla sua attività. 3 3 Il collocatore può elaborare i dati Il collocatore può elaborare i dati concernenti le persone in cerca d’impiego e i concernenti le persone in cerca d’impiego e i posti vacanti soltanto nella misura in cui e posti vacanti soltanto nella misura in cui e fintanto che siano necessari per il fintanto che siano necessari per il collocamento. È tenuto a mantenerli segreti. collocamento. È tenuto a mantenerli segreti. 4 Il collocatore non esercita altre attività professionali che possano nuocere agli interessi delle persone in cerca d’impiego o dei datori di lavoro.

Cosa cambia?

Il capoverso 4 riprende una delle condizioni previste precedentemente dalla legge.

Perché?

Come in precedenza, le imprese di collocamento non possono esercitare un’altra attività professionale che potrebbe nuocere agli interessi delle persone in cerca d’impiego o dei datori di lavoro. Si fa riferimento nel caso specifico alla gestione di imprese d’intrattenimento e di svago o di istituti di credito (v. art. 8 OC). In tal modo, i proprietari di locali notturni non possono gestire nel contempo un’agenzia di collocamento per evitare di passare attraverso agenzie indipendenti che per questo servizio incassano una commissione sui salari elevati delle ballerine.

34

Art. 12 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 12 Obbligo d’autorizzazione Art. 12 Obbligo d’autorizzazione 1 1 I datori di lavoro (prestatori) che cedono per I datori di lavoro (prestatori) che cedono per mestiere lavoratori a terzi (imprese mestiere lavoratori a terzi (imprese acquisitrici) devono chiedere acquisitrici) devono chiedere un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio un’autorizzazione d’esercizio all’ufficio cantonale del lavoro. cantonale del lavoro. 2 2 Per la fornitura all’estero di personale a Le imprese che hanno la sede all’estero prestito, oltre all’autorizzazione cantonale è non sono autorizzate a fornire personale a necessaria un’autorizzazione d’esercizio del prestito dall’estero in Svizzera. Seco. La fornitura di personale a prestito 3 dall’estero in Svizzera non è permessa. Per le succursali che hanno la sede in un Cantone diverso da quello della sede 3 Per le succursali che hanno la sede in un principale, dev’essere chiesta Cantone diverso da quello della sede un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la principale, dev’essere chiesta sede nello stesso Cantone, devono essere un’autorizzazione d’esercizio; se hanno la annunciate all’ufficio cantonale del lavoro. sede nello stesso Cantone, devono essere annunciate all’ufficio cantonale del lavoro.

Cosa cambia?

L'autorizzazione federale è soppressa (cpv. 2). Viene inoltre precisato che alle imprese con sede all’estero è vietata soltanto la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera.

Perché?

Anche se l’autorizzazione federale è soppressa, occorre mantenere l’autorizzazione cantonale. Rispetto al collocamento, la fornitura di personale a prestito presenta infatti notevoli rischi per i lavoratori. È pertanto necessario mantenere l’obbligo di richiedere un’autorizzazione, che sarà rilasciata dal Cantone.

Le imprese straniere possono collocare manodopera in Svizzera ma non possono esercitare la fornitura di personale a prestito dall’estero in Svizzera (cpv. 2): da un lato, a causa dei rischi elevati nei quali incorre questa categoria di lavoratori (vedi sopra) e, dall’altro, perché le autorità svizzere non hanno la possibilità di controllare le imprese all’estero.

Il secondo capoverso precisa che il divieto di fornire personale a prestito dall’estero in 35

Svizzera si applica unicamente alle imprese con sede all’estero. Le imprese indigene possono, come già avviene oggi, fornire personale a prestito assunto all’estero in Svizzera. Finora dovevano disporre a tale scopo di un’autorizzazione federale.

36

Art. 13 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 13 Presupposti Art. 13 Presupposti 1 1 L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa: L’autorizzazione è rilasciata se l’impresa:

a. è iscritta nel Registro svizzero di a. è iscritta nel Registro svizzero di commercio; commercio;

b. dispone di un locale d’affari adeguato; b. dispone di un locale d’affari adeguato;

c. non esercita altra attività lucrativa che c. non esercita altra attività lucrativa che possa nuocere agli interessi dei possa nuocere agli interessi dei lavoratori o dei datori di lavoro. lavoratori o dei datori di lavoro;

d. utilizza contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito 2 Le persone responsabili della gestione conformi alla legge. devono: 2 Le persone responsabili della gestione a. avere la nazionalità svizzera o, se devono: stranieri, il permesso di domicilio; a. avere la nazionalità svizzera o, se b. assicurare la fornitura di personale a stranieri, il permesso di domicilio, prestito conformemente alle regole oppure avere la nazionalità di uno della professione; dei Paesi dell’Unione europea o dell’AELS e disporre di un c. godere di buona reputazione. permesso di soggiorno di durata

3 superiore a un anno o un permesso

Per l’autorizzazione di fornire personale a per frontalieri; prestito all’estero è inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino b. assicurare la fornitura di personale a che l’azienda dispone di conoscenze prestito conformemente alle regole sufficienti sulle condizioni negli Stati della professione; interessati. c. godere di buona reputazione. 4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Cosa cambia?

Il capoverso 1 è completato dalla lettera d e il capoverso 2 lettera a è adeguato.

37

Perché?

La lettera d del capoverso 1 è giustificata dai seguenti motivi :

Una direttiva emanata già alcuni anni fa al fine di prevenire l’elevato potenziale di rischio esige che le imprese sottopongano i loro contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito all’autorità che rilascia l’autorizzazione a scopo di verifica della loro conformità. Qualsiasi modifica di detti contratti richiede anche l’approvazione di detta autorità. Questa prassi garantisce che le imprese di fornitura di personale a prestito utilizzino contratti conformi alle prescrizioni del diritto del lavoro e del diritto delle assicurazioni sociali. Senza questa verifica, un dato numero di contratti contravverrebbero alle prescrizioni legali, come si è del resto regolarmente constatato finora. Le infrazioni verrebbero quindi alla luce soltanto nell’ambito di procedure giudiziarie. Quanto alla possibilità che i lavoratori temporanei ricorrano effettivamente alle vie legali per far valere i loro diritti derivanti dal CO, dalla LL, dalla LC e dalle assicurazioni sociali, è lecito dubitarne. La prassi di approvazione dei contratti, in uso da oltre un decennio, si è dimostrata valida sia dal punto di vista della protezione dei lavoratori, sia per i datori di lavoro, i quali usufruiscono di contratti modello messi a disposizione dal SECO. Dovendo sottoporre i loro contratti al SECO, i prestatori evitano spese d’avvocato o di consulenza per la redazione di contratti conformi. L’attuale revisione rappresenta un’occasione per sancire nella legge la verifica obbligatoria di questi contratti.

Tenuto conto dei timori del legislatore (rafforzamento dell’art. 20 LC e mandato di redazione di un rapporto sugli abusi nel settore della fornitura di personale a prestito) e della popolazione (articoli di stampa sul dumping sociale dei prestatori) in merito ai rischi a cui sono esposti i lavoratori di questo settore, è opportuno esigere dal prestatore la prova che utilizza contratti di lavoro conformi. È quindi importante sancire nella legge una prassi di lunga data in questo senso e prevedere che l’autorizzazione sia accordata soltanto se l’impresa utilizza contratti di lavoro e di fornitura di personale a prestito conformi alla legge.

La lettera a del capoverso 2 dev’essere adeguata poiché, in seguito all’Accordo sulla libera circolazione delle persone, i cittadini dei Paesi dell’Unione europea o dell’AELS titolari di un permesso di soggiorno di durata superiore a un anno o di un permesso per frontalieri possono anch’essi assumere la funzione di responsabile.

38

Art. 15 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 15 Durata e portata Art. 15 Durata e portata dell’autorizzazione dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione è di durata indeterminata e 1 L’autorizzazione è di durata indeterminata e conferisce il diritto di esercitare la fornitura di conferisce il diritto di esercitare la fornitura di personale a prestito in tutta la Svizzera. personale a prestito in tutta la Svizzera e dall’estero in Svizzera e viceversa. 2 L’autorizzazione di fornire personale a 2 prestito all’estero è limitata a determinati Le persone responsabili della gestione sono Paesi. indicate nominativamente nell’autorizzazione.

3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione.

4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti di rilascio dell’autorizzazione.

Cosa cambia?

Il capoverso 1 è adeguato, il capoverso 2 abrogato e il capoverso 3 diventa capoverso 2.

Perché?

L'autorizzazione cantonale è ora estesa anche alla fornitura transfrontaliera di personale a prestito.

La limitazione a determinati Paesi prevista al capoverso 2 è stata applicata raramente poiché, per evitare di porsi essi stessi dei limiti a priori, i richiedenti preferiscono in genere ottenere un’autorizzazione non limitata.

L’iscrizione al registro delle imprese di collocamento è soggetta a emolumenti. L’articolo 46a della legge federale sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA, RS 172.010) fornisce la base legale della riscossione di emolumenti, ragione per cui si può rinunciare a una norma analoga nella LC.

39

Art. 31 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 31 Autorità federale preposta al Art. 31 Autorità federale preposta al mercato del lavoro mercato del lavoro 1 1 Il Seco è l’autorità federale preposta al Il Seco è l’autorità federale preposta al mercato del lavoro. mercato del lavoro. 2 2 Sorveglia l’esecuzione della presente legge Sorveglia l’esecuzione della presente legge da parte dei Cantoni e promuove la da parte dei Cantoni e promuove la coordinazione intercantonale del servizio coordinazione intercantonale del servizio pubblico di collocamento. pubblico di collocamento. 3 3 Sorveglia il collocamento privato in Può organizzare, in collaborazione con i relazione con l’estero e la fornitura all’estero Cantoni, corsi di formazione e di di personale a prestito. perfezionamento per il personale delle autorità preposte al mercato del lavoro. 4 Può organizzare, in collaborazione con i Cantoni, corsi di formazione e di perfezionamento per il personale delle autorità preposte al mercato del lavoro.

Cosa cambia?

L’attuale capoverso 3 è soppresso, il capoverso 4 diventa capoverso 3.

Perché?

La tenuta del registro da parte del SECO è già prevista all’articolo 3 LC.

Al SECO dev’essere conferito mediante ordinanza un diritto di ricorso contro le decisioni delle autorità cantonali. Inoltre, il SECO è abilitato ad adire le istanze superiori in caso di disaccordo con le decisioni dei tribunali amministrativi cantonali. In seguito all’abolizione dell’autorizzazione federale, il SECO non può più rilasciare le autorizzazioni; questa misura gli consentirà di ricorrere quale autorità di sorveglianza contro il rifiuto della concessione o la concessione ingiustificata di autorizzazioni. Le esperienze fatte finora in materia di esecuzione hanno mostrato che un’applicazione uniforme delle disposizioni legali può essere garantita soltanto a questa condizione.

Nonostante l’entrata in vigore della legge sul Tribunale federale (LTF), è necessario menzionare il SECO poiché, secondo l’articolo 89 capoverso 2 lettera a di detta legge, le unità della Confederazione hanno diritto di ricorrere nella misura in cui lo preveda il diritto federale. È tuttavia sufficiente introdurre questa menzione a livello di ordinanza.

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Art. 35a LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 35a1 Collaborazione interistituzionale Art. 35a1 Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati e collaborazione con collocatori privati 1 1 Ai fini della collaborazione interistituzionale Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85f della legge del 25 prevista nell’articolo 85f della legge del 25 giugno 1982 sull’assicurazione contro la giugno 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione, gli uffici di orientamento disoccupazione, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro le malattie e della dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se: dati utili del sistema d’informazione se: a. la persona interessata riceve a. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e dà il suo consenso; e b. gli organi menzionati accordano la b. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la dell’assicurazione contro la disoccupazione. disoccupazione.

1bis Gli organi di esecuzione dell’assicurazione 1bis Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto nell’ambito della collaborazione segreto nell’ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui: interistituzionale nella misura in cui: a. non vi si opponga alcun interesse a. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e privato preponderante; e b. le informazioni e i documenti sono b. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento: l’organo che assicura il finanziamento:

1. per decidere qual è il 1. per decidere qual è il

provvedimento di provvedimento di 41

reintegrazione adeguato per reintegrazione adeguato per l’interessato, e l’interessato, e

2. per stabilire le pretese 2. per stabilire le pretese

dell’interessato nei confronti dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la dell’assicurazione contro la disoccupazione e disoccupazione e dell’assicurazione invalidità. dell’assicurazione invalidità.

1ter 1ter Lo scambio di dati ai sensi del capoverso Lo scambio di dati ai sensi del capoverso bis bis 1 può aver luogo anche senza il consenso 1 può aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in casi specifici, anche dell’interessato e, in casi specifici, anche oralmente. Occorre in seguito informare oralmente. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto. contenuto.

2 2 I collocatori privati che dispongono di I collocatori privati iscritti nel registro delle un’autorizzazione di collocamento possono imprese di collocamento e i prestatori che accedere ai dati del sistema d’informazione dispongono di un’autorizzazione di mediante un’adeguata procedura di richiamo. collocamento possono accedere ai dati del A tal fine i dati devono essere resi anonimi. sistema d’informazione mediante un’adeguata L’obbligo d’anonimato viene meno soltanto procedura di richiamo. A tal fine i dati devono se la persona in cerca di lavoro dà il proprio essere resi anonimi. L’obbligo d’anonimato consenso scritto. viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.

Cosa cambia?

Adeguamento del capoverso 2.

Perché?

Il testo attuale non è più adeguato in seguito alla soppressione dell’autorizzazione obbligatoria per il collocamento. Nel testo iniziale, per collocatori privati si intendevano sia i collocatori che i prestatori.

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Art. 35b LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 35b Elenco delle imprese private di Art. 35b Registro delle imprese di collocamento e di fornitura di personale a collocamento e lista delle imprese di prestito autorizzate fornitura di personale a prestito autorizzate 1 Con la collaborazione delle competenti 1 autorità cantonali, il Seco tiene, mediante un Con la collaborazione delle competenti adeguato sistema d’informazione, un elenco autorità cantonali, il Seco tiene, mediante un delle imprese private di collocamento e di adeguato sistema d’informazione, il registro fornitura di personale a prestito autorizzate e delle imprese di collocamento e la lista delle dei rispettivi responsabili. imprese di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili.

2 Tale elenco può contenere dati personali 2 degni di particolare protezione relativi alla Tale sistema d’informazione può contenere revoca, alla soppressione o al mancato rilascio dati personali degni di particolare protezione di un’autorizzazione. relativi alla cancellazione del collocatore e alla revoca, alla soppressione o al mancato rilascio di un’autorizzazione.

Cosa cambia?

Modifica del titolo e dei capoversi 1 e 2.

Perché?

Il titolo e i capoversi 1 e 2 non sono più adeguati poiché l’elenco è stato sostituito dal registro delle imprese di collocamento.

Considerato che il sistema d’informazione può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi all’annullamento di un’iscrizione, è necessario menzionarlo al capoverso 2 per motivi di protezione dei dati.

Si prevede di mantenere in linea di principio il sistema utilizzato fino ad oggi (ESELC), rendendo però accessibile al pubblico unicamente la parte del registro delle imprese di collocamento.

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Art. 39 LC

Testo attuale Modifica proposta

Art. 39 Art. 39 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi 1 È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente, chiunque, intenzionalmente, a. procura lavoro o fornisce personale a a. procura lavoro senza essere iscritto o prestito senza possedere fornisce personale a prestito senza l’autorizzazione richiesta; possedere l’autorizzazione richiesta; b. in qualità di collocatore o prestatore, b. in qualità di collocatore o prestatore, colloca stranieri o li assume come colloca stranieri o li assume come lavoratori in violazione delle lavoratori in violazione delle prescrizioni legali in materia di prescrizioni legali in materia di manodopera straniera. Rimane salva manodopera straniera. Rimane salva una pena suppletiva secondo l’articolo una pena suppletiva secondo l’articolo

23 della legge federale del 26 marzo 23 della legge federale del 26 marzo

1931 sulla dimora e il domicilio degli 1931 sulla dimora e il domicilio degli

stranieri. stranieri. 2 2 È punito con la multa sino a 40 000 franchi È punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque, intenzionalmente, chiunque, intenzionalmente, a. ricorre, in qualità di datore di lavoro, a a. ricorre, in qualità di datore di lavoro, a un collocatore o a un prestatore un collocatore sapendolo non sapendolo privo dell’autorizzazione iscritto o a un prestatore sapendolo necessaria; privo dell’autorizzazione necessaria; b. viola l’obbligo di annunciare e di b. viola l’obbligo di annunciare e di informare (art. 6, 7, 17, 18 e 29); informare (art. 6, 7, 17, 18 e 29); c. in qualità di prestatore, non comunica c. in qualità di prestatore, non comunica per scritto o non comunica per scritto o non comunica integralmente il tenore essenziale del integralmente il tenore essenziale del contratto, oppure conclude accordi contratto, oppure conclude accordi illeciti (art. 19 e 22); illeciti (art. 19 e 22) o utilizza d. in qualità di collocatore, contravviene sistematicamente contratti diversi alle disposizioni concernenti la da quelli indicati all’articolo 13 provvigione di collocamento (art. 9) capoverso 1 lettera d. oppure, in qualità di prestatore, esige d. in qualità di collocatore, contravviene dal lavoratore emolumenti o alle disposizioni concernenti la prestazioni finanziarie anticipate (art. provvigione di collocamento (art. 9)

19 cpv. 5); oppure, in qualità di prestatore, esige

dal lavoratore emolumenti o e. svolge una propaganda fallace in materia d’emigrazione di lavoratori prestazioni finanziarie anticipate (art.

19 cpv. 5);

(art. 30); e. svolge una propaganda fallace in f. viola l’obbligo del segreto (art. 7, 18 e materia d’emigrazione di lavoratori 34). (art. 30); 44

f. viola l’obbligo del segreto (art. 7, 18 e 34). 3 Chiunque commette, per negligenza, 3 Chiunque commette, per negligenza, un’infrazione di cui ai capoversi 1 o 2 lettere un’infrazione di cui ai capoversi 1 o 2 lettere b–f è punito con la multa sino a 20000 b–f è punito con la multa sino a 20000 franchi. Nei casi poco gravi si può prescindere franchi. Nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena. da ogni pena. 4 Chiunque ottiene un’autorizzazione 4 Chiunque ottiene un’autorizzazione fornendo indicazioni inesatte o fallaci o fornendo indicazioni inesatte o fallaci o dissimulando fatti essenziali è punito con la dissimulando fatti essenziali è punito con la detenzione o con la multa sino a 40 000 detenzione o con la multa sino a 40 000 franchi. franchi. 5 Alle infrazioni commesse nell’azienda sono 5 Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge del 22 applicabili gli articoli 6 e 7 della legge del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. marzo 1974 sul diritto penale amministrativo. 6 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni. 6 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.

Cosa cambia?

Il capoverso 1 lettera a e il capoverso 2 lettera a sono adeguati; il capoverso 2 lettera c è completato.

Perché?

I capoversi 1 lettera a e 2 lettera a devono essere adeguati in seguito alla distinzione effettuata tra il collocamento e la fornitura di personale a prestito.

In seguito al nuovo tenore dell’articolo 13 capoverso 3 LC, che obbliga il prestatore a sottoporre i contratti a una verifica in vista dell’ottenimento dell’autorizzazione, occorre completare anche il capoverso 2 lettera c.

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