UST/RMA
Ordinanza relativa alla legge sull’armonizzazione dei registri LArRa del 23 giugno 2006 (OArRa) Commento alle modifiche delle ordinanze OSC, ordinanza SIMIC, ordinanza Ordipro, ordinanza VERA, ordi- nanza sulle rilevazioni, ordinanza sugli emolumenti UST e ordinan- za REA
Elenco delle abbreviazioni........................................................................................................3 1 Situazione iniziale...............................................................................................................5 1.1. La regolamentazione a livello di ordinanza in sintesi ......................................................6 1.1.1. Il contenuto essenziale dell’OArRa.....................................................................6 1.1.2. Sistema automatico di notifica e armonizzazione dei registri (Infostar, SIMIC, Ordipro e VERA).................................................................................................................7 2 Le singole disposizioni dell’OArRa .....................................................................................7 Articolo 2 ............................................................................................................................7 Articolo 3 ............................................................................................................................8 Articolo 4 ............................................................................................................................8 Articolo 5 ............................................................................................................................8 Articolo 6 ............................................................................................................................9 Articolo 7 ............................................................................................................................9 Articolo 8 ............................................................................................................................9 Articolo 9 ..........................................................................................................................10 Articolo 10 ........................................................................................................................10 Articolo 11 ........................................................................................................................11 Articolo 12 ........................................................................................................................11 Articolo 13 ........................................................................................................................12 Articolo 14 ........................................................................................................................12 Articolo 15 ........................................................................................................................12 Articolo 16 ........................................................................................................................13 Articolo 17 ........................................................................................................................13 Articolo 18 ........................................................................................................................14 Articolo 19 ........................................................................................................................14 Articolo 20 ........................................................................................................................15 Articolo 21 ........................................................................................................................15 Articolo 23 ........................................................................................................................15 Articolo 24 ........................................................................................................................16 Articolo 25 ........................................................................................................................16 Articolo 26 ........................................................................................................................16 Articolo 27 ........................................................................................................................16 Articolo 28 ........................................................................................................................16 Articolo 29 ........................................................................................................................17 Articolo 31 Entrata in vigore .............................................................................................17 3 Modifica dell’ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione; RS 142.513...........................................................................................17 Articolo 4 capoverso 2 lettera c ........................................................................................17 Modifica dell’allegato 1 .....................................................................................................17 Modifica dell’allegato 2 .....................................................................................................17
20.08.2007
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Articolo 9 lettera k.............................................................................................................18 Articolo 10 lettera j............................................................................................................18 Articolo 13 capoverso 3 ....................................................................................................18 Entrata in vigore ...............................................................................................................18 4 Modifica dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC); RS 211.112.2 ..........18 Articolo 8 ..........................................................................................................................18 Articolo 49 ........................................................................................................................18 Articolo 99a ......................................................................................................................19 Entrata in vigore ...............................................................................................................19 5 Modifica dell’ordinanza del 7 giugno 2004 sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri; RS 235.21.........................................................19 Articolo 3 lettera v.............................................................................................................19 Articolo 3a ........................................................................................................................19 Articolo 7 lettere h e i........................................................................................................19 Articolo 17a ......................................................................................................................19 Entrata in vigore ...............................................................................................................19 6 Modifica dell’ordinanza del 7 giugno 2004 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero; RS 235.22...........................................................................................20 Articolo 3 lettera v.............................................................................................................20 Articolo 3a ........................................................................................................................20 Articolo 14a ......................................................................................................................20 Entrata in vigore ...............................................................................................................20 7 Modifica dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali; RS 431.012.1......................................................................................................20 Ingresso............................................................................................................................20 Entrata in vigore ...............................................................................................................20 8 Modifica dell’ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione; RS 431.09 20 9 Modifica dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni; RS 431.841 .....................................................................................................21 Articolo 7 ..........................................................................................................................21 Entrata in vigore ...............................................................................................................21
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Elenco delle abbreviazioni Cost. Costituzione federale del 18 aprile 1999, RS 101 CSC Cassa svizzera di compensazione DFAE Dipartimento federale degli affari esteri EGID Identificatore federale dell’edificio EWID Identificatore federale dell’abitazione FiEle Legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certifi- cazione nel campo della firma elettronica (legge sulla firma elettronica, FiEle); RS 943.03 GAAC Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confe- derazione Infostar Registro informatizzato dello stato civile Infostar LArRa Legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa), in vigore parzialmente dal 1 novembre 2006; RS 431.02 LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; nuovo numero d’assicurato), FF 2006 471; RS 831.10, modifica non an- cora in vigore Legge sul censimento Nuova legge federale del 22 giugno 2007 sul censimento federale della popolazione, non ancora in vigore, FF 2007 55; RS 431.112 LOGA Legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); RS 172.010 LSISA Legge federale del 20 giugno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA); RS 142.51 LStat Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat); RS 431.01 OAVS Ordinanza del... sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS), modifica non ancora in vigore OgeEm Ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 (OgeEm); RS 172.041.1 Ordinanza Ordipro Ordinanza del 7 giugno 2004 sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri; RS 235.21 Ordinanza REA Ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni Ordinanza SIMIC Ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione; RS 142.513 Ordinanza sulle rilevazioni Ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazio- ni statistiche federali; RS 431.012.1 Ordinanza sullo stato civile Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC); RS 211.112.2 Ordinanza VERA Ordinanza del 7 giugno 2004 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero; RS 235.22 ORDIPRO Banca di dati elettronica dei diplomatici stranieri e dei fun- zionari internazionali Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri RA Registro degli assicurati dell’UCC REA Registro federale degli edifici e delle abitazioni SIMIC Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC per il settore degli stranieri
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UCC Ufficio centrale di compensazione UFG Ufficio federale di giustizia UFIT Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione UFM Ufficio federale della migrazione UST Ufficio federale di statistica VERA Sistema d’informazione “Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero” VERA
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1 Situazione iniziale La legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa), in vigore parzial- mente dal 1 novembre 2006, persegue due obiettivi: semplificare l’utilizzazione dei dati con- tenuti nei registri per la statistica e agevolare lo scambio di dati tra i registri. La legge contri- buisce quindi sia a una produzione statistica razionale che allo sviluppo del Governo elettro- nico in Svizzera. È infatti annoverata anche quale progetto prioritario nella strategia di e-government Svizzera del gennaio 2007. Concretamente, la LArRa sancisce l’obbligo di armonizzare i registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni nonché i principali registri di persone della Confederazione1. Determina gli identificatori e le caratteristiche che devono essere iscritti nei registri e formula i requisiti che devono soddisfare i registri. Disciplina inol- tre la messa a disposizione, la trasmissione all’Ufficio federale di statistica (UST), l’utilizzazione e la comunicazione di dati. La LArRa prevede anche che il nuovo numero d’assicurato AVS, che sostituirà l’attuale numero AVS a partire dal 2008, figuri quale caratte- ristica comune in tutti i registri di persone contemplati dalla legge.
Per l’acquisizione di informazioni statistiche, per motivi giuridici e finanziari l’utilizzazione sistematica dei dati già disponibili gode della priorità rispetto a nuove rilevazioni dirette con il corrispondente onere per le persone interrogate2. L’utilizzazione di dati amministrativi e regi- stri è una forma efficiente ed economica di acquisizione di dati. Di norma, nell’ambito delle rilevazioni basate sui registri, la copertura delle unità in osservazione è ottima e le informa- zioni disponibili molto attuali. I registri consentono inoltre rilevazioni più frequenti e ampia- mente automatizzabili. Un’utilizzazione ottimale di queste fonti di dati è tuttavia possibile solo se sono creati opportuni presupposti giuridici, contenutistici, tecnici e organizzativi (basi giu- ridiche, registri armonizzati, identificatori comuni, piattaforma di comunicazione, ecc.).
Il Parlamento ha adottato la LArRa, presentata con il messaggio del 23 novembre 20053, il 23 giugno 2006. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006. Al 1° novem- bre 2006 la LArRa è stata posta in vigore, fatta eccezione per gli articoli 6a e 13 capoverso 1 e i numeri 1-3 dell’allegato. Questi articoli non ancora in vigore si riferiscono al nuovo nume- ro d’assicurato AVS, che sarà introdotto con la revisione della legge federale del 20 dicem- bre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS; nuovo numero d’assicurato, modifica non ancora in vigore).
Con l’ordinanza sull’armonizzazione dei registri OArRa sono disciplinati i dettagli dell’armonizzazione e contemporaneamente apportati i necessari adeguamenti alle seguenti ordinanze: ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione (ordinanza SIMIC), ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC), ordi- nanza del 7 giugno 2004 sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (ordinanza Ordipro), ordinanza del 7 giugno 2004 sulla gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero (ordinanza VERA), ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (ordinanza sulle rilevazioni), ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione e ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (ordinanza REA). Siccome la LArRa è strettamente legata alla
1 Si veda art. 2 LArRa. A livello federale si tratta del sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC per il settore degli stranieri (SIMIC), del registro informatizzato dello stato civile Infostar (INFO- STAR), della banca di dati elettronica dei diplomatici stranieri e dei funzionari internazionali Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri (ORDIPRO) nonché del Sistema d’informazione “Gestione in rete dei dati relativi agli Svizzeri all’estero” VERA (VERA). 2 Cfr. art. 65 cpv. 2 Cost., art. 4 LStat, art. 3 cpv. 2 della legge sul censimento federale della popola- zione in vigore e art. 3 e 4 della nuova legge sul censimento del 22 giugno 2007. 3 FF 2006
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revisione della LAVS per via del nuovo numero d’assicurato AVS, le disposizioni esecutive di queste due leggi federali sono state armonizzate. L’entrata in vigore dell’OArRa è prevista per il 1° gennaio 2008. Gli articoli 6a e 13 capoverso 1 nonché i numeri 1-3 dell’allegato LArRa, concernenti il nuovo numero d’assicurato AVS, entreranno in vigore simultaneamente il 1° gennaio 2008.
I registri ufficiali di persone menzionati in modo esaustivo nella LArRa, in particolare i registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni, sono tenuti ad armonizzare i dati personali, a intro- duttore gli identificatori necessari e a iscrivere un numero minimo di caratteristiche (art. 6 LArRa). Il catalogo ufficiale delle caratteristiche contiene indicazioni precise sulle specificità, sulle nomenclature determinanti e sulle liste di codici. È uno strumento tecnico, che deve essere adattato regolarmente ai mutati bisogni della tenuta dei registri o ai nuovi requisiti della statistica. Un aggiornamento del catalogo delle caratteristiche richiede di norma lavori di adattamento dei registri degli abitanti, segnatamente a livello di software. In nessun caso si prevede pertanto di ridurre il ritmo di aggiornamento al di sotto di un anno. Un’ipotesi reali- stica è di un aggiornamento ogni 2-3 anni.
1.1. La regolamentazione a livello di ordinanza in sintesi
1.1.1. Il contenuto essenziale dell’OArRa Nella LArRa è stato stabilito un elenco minimo esaustivo di caratteristiche che devono esse- re iscritte nei registri cantonali e comunali degli abitanti. L’armonizzazione deriva in particola- re dalla tenuta unitaria di queste caratteristiche. Le caratteristiche, le loro specificità nonché le nomenclature e le liste di codici determinanti sono menzionate nel catalogo ufficiale delle caratteristiche.
Per lo scambio di dati tra i vari registri e tra i registri e l’UST, la Confederazione mette gratui- tamente a disposizione la piattaforma d’informazione e di comunicazione Sedex (secure da- ta exchange). La piattaforma Sedex consente uno scambio di informazioni rapido, sicuro e senza passaggi da un supporto all’altro tra l’UST e i registri di persone. Il funzionamento e la gestione di Sedex soddisfano integralmente i severi requisiti della protezione dei dati.
In tutti i registri contemplati dalla LArRa va iscritta una nuova caratteristica: il numero d’assicurato AVS. Ai sensi dell’articolo 6 LArRa, questo nuovo numero d’assicurato AVS a 13 cifre, che non esprime nessuna caratteristica, è iscritto quale identificatore comune nei registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. L’attribuzione del nume- ro d’assicurato è gestita dall’Ufficio centrale di compensazione (UCC). In base all’articolo 50c capoverso 2 lettera b della LAVS riveduta è assegnato un numero d’assicurato se risulta necessario dai rapporti con un servizio tenuto a iscriverlo ai sensi della LArRa. Oggi nei registri LArRa figura un numero di persone superiore a quello del registro degli assicurati dell’UCC (RA). Dalle disposizioni della LArRa e della LAVS scaturisce per- tanto un bisogno unico di prima attribuzione del numero a persone finora non iscritte nel RA. In base alla LAVS riveduta, in futuro la prima attribuzione del numero presso l’UCC avverrà progressivamente attraverso notifiche automatiche delle nascite (Infostar) e delle immigra- zioni (SIMIC). Una volta generati tutti i numeri necessari, questi dovranno essere attribuiti alla persona giusta nei vari registri. Le disposizioni essenziali concernenti la comunicazione e la registrazione dei numeri sono previste nell’OAVS nonché nella nuova "ordinanza sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del nume- ro d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS" (cfr. avamprogetti sottoposti a indagine conoscitiva il 26 giugno 2007; www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html). Se in relazione alla tenuta dei regi- stri si applicano norme speciali supplementari e occorrono prescrizioni concernenti l’aggiornamento e il completamento, queste vanno disciplinate nell’ambito delle disposizioni esecutive dell’OArRa o delle ordinanze corrispondenti, poiché l’obbligo di iscrivere il nuovo numero d’assicurato AVS scaturisce dalla LArRa.
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1.1.2. Sistema automatico di notifica e armonizzazione dei registri (Infostar, SIMIC, Ordipro e VERA) Nel messaggio del 23 novembre 2005 concernente la revisione della LAVS sono stati illu- strati in dettaglio i nuovi processi di attribuzione del numero d’assicurato AVS (numeri 1.2.1.3 e 1.2.2.2). Essenzialmente si tratta di consentire all’UCC di attribuire il numero d’assicurato il più rapidamente possibile.
Un’attribuzione automatica avviene in occasione: • della nascita attraverso Infostar; • della prima entrata di cittadini stranieri intenzionati a costituire un domicilio o una di- mora in Svizzera attraverso SIMIC.
Per Infostar, le notifiche all’UCC necessarie per l’attribuzione del numero sono disciplinate nell’OSC nell’ambito delle disposizioni esecutive di applicazione della revisione della LAVS. Per SIMIC sono già contemplate dalle disposizioni in vigore della legge federale del 20 giu- gno 2003 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)4 e dell’ordinanza SIMIC. Anche la comunicazione automatica del numero da parte dell’UCC (comunicazione del numero a Infostar e SIMIC) è prevista da una disposizione esecutiva della revisione della LAVS (art. 134quater cpv. 1 dell’avamprogetto di OAVS). Essa entrerà in vigore tuttavia solo con gli articoli 6 lettera a e 13 capoverso 1 nonché con l’allegato numeri 1-3 LArRa, dato che la base giuridica per l’iscrizione del numero d’assicurato AVS nei registri federali di persone Infostar e SIMIC non è stata creata con la revisione della LAVS, bensì con la LArRa. Siccome in base alla LArRa le disposizioni esecutive di revisione della LAVS concernenti gli utenti terzi del nuovo numero valgono per tutti gli utenti, le disposizioni per l’attribuzione del numero e la sua comunicazione si applicano anche all’insieme dei servizi che tengono i registri di cui all’articolo 2 LArRa. Per le regole speciali valide solo per i servizi sottoposti alla LArRa occorre apportare i necessari adattamenti a livello di ordinanza nell’ambito dell’emanazione dell’OArRa.
Le trasmissioni dei dati da Infostar e SIMIC ai registri degli abitanti possono avvenire attra- verso Sedex. Ordipro notifica all’UCC le nuove persone domiciliate in Svizzera iscritte che non dispongono ancora di un numero d’assicurato affinché possa essere loro attribuito un numero. Dopo l’attribuzione del numero, Ordipro notifica le persone e i numeri d’assicurato al registro degli abitanti del Comune di domicilio. Se a VERA è notificato un evento dello stato civile riguardante uno Svizzero all’estero, VERA comunica questo evento a Infostar, che a sua volta chiede all’UCC di comunicargli il numero d’assicurato. Siccome gli Svizzeri all’estero non hanno un domicilio in Svizzera, non vi è nessuna notifica a un registro svizzero degli abitanti.
2 Le singole disposizioni dell’OArRa
Articolo 2 L’articolo 2 contiene le definizioni principali che assumono rilievo generale specificatamente per l’armonizzazione dei registri.
La collettività (lett. a) si contrappone all’economia domestica. Ai sensi dell’articolo 11 capo- verso 1 LArRa, i Cantoni devono emanare le prescrizioni necessarie affinché ogni persona debba annunciarsi presso il registro degli abitanti come domiciliato o dimorante entro 14 giorni. Le collettività rappresentano un caso speciale poiché le persone che vi abitano hanno spesso una propria economia domestica, ma soggiornano in una collettività durante un certo periodo, ad esempio perché sono ricoverate in uno stabilimento in ambito sociale o rinchiuse in un penitenziario.
4 RS 142.51
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Per consentire la classificazione delle persone in economie domestiche o collettività prevista dalla LArRa, le collettività sono state elencate in modo esaustivo.
All’articolo 10 capoverso 3, la LArRa obbliga la Confederazione a mettere a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati. Questa piattaforma TIC è realizzata con Sedex (lett. b).
XML è un linguaggio di descrizione dei dati (Extensible Markup Language), che definisce come memorizzare i dati in modo strutturato in un file di testo. I dati possono essere scam- biati tra vari programmi software indipendentemente dalla piattaforma. Lo schema XML defi- nisce il genere e la struttura degli elementi contenuti nei documenti XML (lett. c).
Il token assicura l’identificazione degli utenti in una rete comune (ad esempio in Internet). Il token non può essere copiato, è unico e preclude di conseguenza ogni possibilità di falsifica- re le identità (lett. d).
Articolo 3 I registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni rappresentano una base per il nuovo censimento della popolazione basato sui registri nonché le fondamenta del si- stema integrato della statistica delle persone, delle economie domestiche, degli edifici e delle abitazioni. Questo sistema integrato della statistica demografica può essere attuato con la legge federale sul censimento federale della popolazione (legge sul censimento), adottata dal Parlamento il 22 giugno 2007. Se un registro subisce una modifica sostanziale, in parti- colare in relazione alle caratteristiche richieste (iscrizione di nuove informazioni, ecc.), al rit- mo di aggiornamento dei dati registrati o alle fonti, le ripercussioni di tali modifiche vanno valutate accuratamente nell’ottica delle possibili conseguenze per l’UST. L’UST può influen- zare la tenuta dei registri solo limitatamente, ma ha bisogno di essere informato tempestiva- mente delle modifiche radicali affinché possa verificarne le ripercussioni per la produzione statistica e apportare eventuali correttivi.
Articolo 4 L’architettura di Sedex soddisfa tutti i requisiti del livello di sicurezza 3 (autenticazione forte, codifica dei dati e dei canali, firma digitale). Per evitare che questi elementi di sicurezza sia- no aggirati, anche l’infrastruttura del software dei registri deve soddisfare gli stessi requisiti. Ciò significa che anche il gestore del software del registro deve proteggere l’accesso all’infrastruttura conformemente al livello di sicurezza 3 al fine di proteggere le informazioni contenute nei registri. Si tratta di un requisito che va rispettato già nell’ambito della gestione dei software dei registri senza Sedex e soddisfatto anche per lo scambio di dati mediante supporti di dati (CD, DVD).
Articolo 5 Capoverso 1: la legge prescrive lo scambio di dati elettronico. Uno scambio attraverso la piattaforma TIC Sedex può essere integrato sotto forma di processo standard nelle soluzioni software esistenti ed è quindi nettamente più efficiente ed economico di uno scambio di dati mediante supporti di dati (CD, DVD), soggetto immancabilmente a procedure manuali da parte sia del mittente che del destinatario. Per questo motivo è auspicabile che tutti i Cantoni e i Comuni utilizzino Sedex.
Capoverso 2: la piattaforma è composta da un server centrale e un adattatore installato pres- so il gestore del registro. Entrambe le componenti sono realizzate e perfezionate dalla Con- federazione. Le componenti del server comprendono software, hardware e un’infrastruttura di comunicazione. L’adattatore è costituito da una soluzione software. La Confederazione li mette gratuitamente a disposizione dei gestori dei registri. L’installazione e la gestione dell’adattatore sono effettuati e finanziati dal gestore del registro.
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Capoverso 3: la gestione di Sedex deve svolgere sia compiti organizzativi che compiti tecni- ci. Spetta alla Confederazione stabilire come, da parte di chi e con quale qualità debbano essere espletati questi compiti. Attualmente le prestazioni di gestione sono assicurate dall’UFIT.
Articolo 6 Capoverso 1: l’articolo 10 LArRa obbliga i Cantoni a emanare le prescrizioni necessarie af- finché in caso di arrivo e partenza di abitanti i dati di cui all’articolo 6 LArRa possano essere scambiati in forma elettronica e codificata. In vari Cantoni esiste già uno scambio elettronico di dati tra i registri degli abitanti. Con la LArRa, tutti i registri degli abitanti sono ora tenuti a procedere allo scambio elettronico dei dati, ad assicurare la codifica conformemente alla legge federale del 19 dicembre 2003 sui servizi di certificazione nel campo della firma elet- tronica (legge federale sulla firma elettronica, FiEle) e a impostare lo scambio di dati secon- do le modalità definite dal Consiglio federale. Per garantire un’unitarietà minima dello scam- bio di dati, nell’ambito dello scambio di dati in caso di arrivo e partenza il Consiglio federale impone l’utilizzazione degli schemi XML approvati dall’UST.
Capoverso 2: la standardizzazione a livello nazionale delle notifiche di arrivo e partenza me- diante scambio elettronico di dati tra i registri degli abitanti è una premessa basilare per l’attuazione del processo descritto al capoverso 1. Solo così è possibile ridurre efficacemente l’onere amministrativo in caso di arrivo e partenza di abitanti ed evitare passaggi da un sup- porto all’altro. D’intesa con i Cantoni e l’associazione eCH, responsabile della descrizione e della pubblicazione dei processi di standardizzazione, l’UST assumerà un ruolo di coordina- mento nell’ambito dell’introduzione dello scambio elettronico dei dati e stabilirà i termini e le disposizioni transitorie in collaborazione con i Cantoni.
Articolo 7 Le regole concernenti gli invii di dati dei registri federali di persone all’UST sono sostanzial- mente le stesse come per gli invii di dati dei registri degli abitanti all’UST (cpv. 1 e 2). A diffe- renza dei registri degli abitanti, tuttavia, la maggior parte dei dati dei registri federali da invia- re non è menzionata nella LArRa. Il contenuto e la periodicità dei dati dei registri federali da inviare per ogni rilevazione sono menzionati nell’allegato dell’ordinanza sulle rilevazioni (cpv. 3).
Articolo 8 Capoverso 1: l’articolo 14 capoversi 1 e 2 LArRa obbliga i Cantoni e i Comuni a mettere gra- tuitamente a disposizione dell’UST i dati di cui agli articoli 6 e 7 LArRa. È previsto un invio trimestrale. È così possibile garantire che i dati siano disponibili in una forma adeguata per gli scopi della statistica. Si pensi in particolare all’aggiornamento dell’elenco degli indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche. Un aggiornamento trimestrale dell’elenco degli indirizzi riduce nettamente la probabilità che persone estratte casualmente per un campione nel frat- tempo abbiano traslocato e non risiedano più all’indirizzo fornito dal registro degli abitanti. Vengono così meno ricerche complesse e costose.
Capoverso 2: per poter confrontare i dati contenuti ed estratti da vari registri è necessario che pervengano all’UST in base a un giorno di riferimento ben preciso. Sono stati fissati quattro giorni di riferimento all’anno, per la fine di ogni trimestre. Il registro deve contenere dati attuali per il giorno di riferimento. Le persone in partenza o in arrivo devono annunciare la loro partenza e il loro arrivo presso il servizio di controllo degli abitanti entro 14 giorni dal trasloco (art. 11 cpv. 1 LArRa). Siccome le mutazioni possono essere iscritte nel registri degli abitanti solo dopo la notifica dell’evento, i servizi che tengono i registri hanno bisogno di tempo per elaborare le notifiche di mutazione. L’invio dei dati all’UST deve quindi avvenire più tardi, e cioè entro il 21 del mese successivo.
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Capoverso 3: la LArRa definisce i record che vanno trasmessi all’UST entro il termine fissato dai servizi che tengono i registri. Per la produzione statistica devono essere inviati trime- stralmente tre tipi di informazioni. Innanzitutto deve essere notificato il totale delle persone che con domicilio principale o secondario nel Comune. Questa notifica esprime l’effettivo attuale di persone iscritte nel registro. Vanno poi fornite indicazioni sulle persone decedute nel corso dell’anno considerato fino al giorno di riferimento nonché sulle persone partite nel corso dell’anno considerato fino al giorno di riferimento.
Capoverso 4: ai sensi dell’OArRa, gli invii dei dati all’UST possono avvenire elettronicamente attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati. La LArRa consente questa for- ma di trasmissione alternativa, ma per un trasporto dei dati sicuro, unitario e rapido è racco- mandata l’utilizzazione di Sedex. Bisogna tuttavia partire dal presupposto che qualche Co- mune non dispone ancora dei mezzi informatici necessari per avvalersi del servizio di Sedex. L’invio dei dati su supporti elettronici genera un onere supplementare a livello di integrazione dei dati presso l’UST. Se l’UST sa quali registri degli abitanti procederanno all’invio mediante un supporto elettronico di dati almeno tre mesi prima del giorno di riferimento, è in grado di mettere a disposizione le risorse necessarie per integrare anche questi dati nel sistema di produzione ed elaborarli assieme ai dati inviati attraverso Sedex tempestivamente e con la qualità necessaria.
Articolo 9 Spesso le persone che vivono in una collettività non sono consapevoli del fatto che ai sensi dell’articolo 6 lettera o LArRa dopo tre mesi devono annunciarsi presso il registro degli abi- tanti del Comune di soggiorno. A seconda del genere di collettività, ad esempio per gli istituti per l’esecuzione delle pene e delle misure, è poco probabile che un soggiorno in un Comune diverso dal Comune di domicilio sia notificato dai diretti interessati in modo affidabile. Per questo motivo i Cantoni devono emanare le prescrizioni necessarie affinché gli amministrato- ri responsabili delle collettività definite all’articolo 2 siano obbligati ad adempiere all’obbligo di notifica presso il registro degli abitanti in vece delle persone che vivono nella collettività non appena queste vi hanno trascorso almeno tre mesi. Il servizio ufficiale competente per la tenuta del registro degli abitanti deve controllare a intervalli regolari se dispone dei dati delle collettività situate sul territorio comunale. Può farlo ad esempio ricordando per iscritto agli amministratori degli stabilimenti corrispondenti l’obbligo di notifica per la fine dell’anno con termine d’invio al 15 gennaio dell’anno successivo. Con l’invio entro il 15 gennaio, i gestori dei registri degli abitanti possono registrare i dati a loro volta e inviarli all’UST entro il 21 gennaio. La notifica deve includere le persone che alla fine dell’anno risiedono nella collettivi- tà da almeno tre mesi.
Articolo 10 Capoverso 1: ai sensi dell’articolo 5 LArRa, i dati inviati all’UST devono essere attuali, esatti e completi. L’UST convalida i dati inviati dai registri degli abitanti in modo da garantire uno standard di qualità minimo. Il servizio di convalida è messo a disposizione dei Cantoni per attuare l’armonizzazione dei registri. La Confederazione mette così a disposizione dei Co- muni e dei servizi ufficiali designati dal Cantone (art. 9 LArRa) uno strumento con cui posso- no ricevere informazioni sullo stato e sulla qualità dei lavori di armonizzazione. Beneficiano così di un sostegno per la pianificazione e il coordinamento di misure di attuazione nell’ambito del controllo dei progressi e dall’assicurazione della qualità. Con il completamen- to dei lavori di armonizzazione e l’avvio della produzione statistica, questo servizio di conva- lida controllerà i dati inviati trimestralmente e in caso di errori invierà una notifica al registro autore dell’invio.
Sono effettuati i controlli elencati in modo esaustivo all’articolo 10 capoverso 2. Essi si limita- no alla completezza dell’invio dei dati, alla presenza del contenuto dei registri di cui all’articolo 6 LArRa, all’applicazione corretta degli identificatori e delle caratteristiche, delle specificità, delle nomenclature e delle liste di codici prescritti nel catalogo delle caratteristiche negli schemi XML approvati dall’UST nonché a singole plausibilizzazioni. Sono previste
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plausibilizzazioni laddove possono essere standardizzate in base a delle regole. È possibile ad esempio mettere lo stato civile in relazione all’età. Un persona di 12 anni iscritta nel regi- stro come coniugata genera così un messaggio di errore. È inoltre possibile confrontare l’identificatore federale dell’edificio (EGID) e l’identificatore federale dell’abitazione (EWID) inviati dal registro degli abitanti con i dati contenuti nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e verificare se l’indirizzo dell’edificio indicato per l’EGID è corretto e se gli EWID notificati per l’edificio esistono veramente. Le regole di plausibilizzazione sono stabilite dall’UST in una direttiva e pubblicate in Internet per informare i servizi che tengono i registri (cpv. 4).
Capoverso 3: la registrazione in un log file è uno strumento utile per i Cantoni e i Comuni nell’ambito dell’armonizzazione dei registri. I dati trasmessi all’UST dai registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni sono verificati da un servizio di convalida dal punto di vista della completezza, della presenza e della validità delle caratteristiche obbligatorie di cui all’articolo 6 LArRa. Il log file, che i servizi ufficiali cantonali possono richiedere ai sensi dell’articolo 9 LArRa, documenta in forma aggregata il genere e il numero di errori per ogni genere rilevati nel record inviato.
Capoverso 5: con la LArRa è stata creata per la prima volta una base giuridica per armoniz- zare su scala nazionale la tenuta dei registri degli abitanti. Non solo semplifica l’utilizzazione dei dati contenuti nei registri per la statistica, ma agevola anche lo scambio di dati tra i regi- stri. La legge contribuisce quindi sia a una produzione statistica razionale che allo sviluppo del Governo elettronico in Svizzera. Per assicurare la completezza, l’attualità e l’esattezza delle persone iscritte nel registro richieste all’articolo 5 è opportuno e necessario rendere noti gli errori e informare i servizi che tengono i registri. Per poter assicurare la qualità e correg- gere gli errori, si applicano procedure supplementari per gli scopi della statistica. Sono ad esempio raggruppate informazioni estratte da varie fonti. Gli errori che scaturiscono da tali procedure applicate unicamente per scopi statistici non sono notificati ai servizi che tengono i registri.
Capoverso 6: per gli errori nei dati inviati dal registro che non possono essere corretti o com- pletati mediante metodi statistici o il completamento con informazioni estratte da altri registri, i registri autori dell’invio sono esortati a correggere i record lacunosi e a trasmetterli nuova- mente. L’UST stabilisce di volta in volta i dati da inviare nuovamente e il termine entro il qua- le ciò deve avvenire. I dati da correggere o inviare nuovamente devono riferirsi allo stesso giorno di riferimento dell’invio di dati originale.
Articolo 11 In base all’architettura di Sedex è possibile allacciare al sistema sia un Cantone che singoli Comuni. La responsabilità per l’allacciamento di un registro degli abitanti cantonale o comu- nale spetta al Cantone corrispondente. Per i Cantoni che gestiscono una piattaforma di dati cantonale o un registro centrale a cui sono collegati tutti i Comuni del Cantone, è allacciato a Sedex la piattaforma di dati cantona- le o il registro cantonale. In tal caso, il Cantone si occupa di inoltrare i dati all’UST o ad altri registri cantonali o comunali. Dal punto di vista della statistica federale non è necessario al- lacciare anche i Comuni a Sedex, essendo tutti i dati necessari inviati direttamente dal Can- tone. I registri possono essere allacciati a Sedex anche attraverso una procedura Client. Questa soluzione rientra nelle funzioni dell’adattatore.
Articolo 12 Per la comunicazione con Sedex, il gestore del registro deve utilizzare l’adattatore Sedex (cpv. 1). Quest’ultimo assicura la sicurezza e la completezza dello scambio di dati confor- memente al livello di sicurezza 3 richiesto dalla legge sulla protezione dei dati (LPD)5.
5 RS 235.1
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L’adattatore è sviluppato dalla Confederazione e messo gratuitamente a disposizione dei gestori dei registri. Eventuali presupposti infrastrutturali necessari sono pubblicati in Internet dall’UST. I gestori dei registri possono così effettuare le operazioni di attuazione necessarie. L’adattatore Sedex è messo a disposizione come Source-Code (attualmente in Java). Sono attualmente disponibili versioni compilate per Microsoft e sistemi Unix (cpv. 2). I costi deri- vanti dall’installazione dell’adattatore Sedex nonché dai necessari adattamenti del software del registro o dell’hardware e dai lavori di manutenzione sono in ogni caso a carico dei Can- toni e dei Comuni (cpv. 3).
Articolo 13 Su Sedex non sono riprodotti processi di gestione. È esclusivamente il software del registro a controllare quando sono scambiati quali dati. Questo software deve essere dichiarato “compatibile con Sedex”, e cioè certificato (cpv. 1). La certificazione è effettuata dal fabbri- cante del software o dal concessore della licenza del software in una dichiarazione attestan- te la conformità del software sia ai requisiti di Sedex che ai requisiti dei processi di gestione (cpv. 2). Concretamente si dichiara che il software dei registri invia all’adattatore Sedex i dati giusti al momento giusto con l’indirizzo del destinatario giusto e legge e integra correttamen- te nel sistema le informazioni trasmesse dall’adattatore Sedex. La designazione “certificato Sedex” può essere utilizzata solo dopo una conferma corrispondente da parte dell’UST. Cor- rezioni del software del registro in caso di comportamento difettoso del proprio software van- no apportate dal fabbricante del software o dal concessore della licenza. La certificazione avviene per iscritto utilizzando i moduli, le istruzioni e le indicazioni disponi- bili in Internet (cpv. 3).
Articolo 14 Capoverso 1: nell’ambito dell’armonizzazione dei registri, Sedex è utilizzato per la trasmis- sione di invii di dati tra i registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché per l’invio dei dati alla statistica. A tal fine, i dati sono codificati con una chiave sim- metrica. Anche questa chiave è inviata al destinatario in forma codificata. Ogni scambio di dati contiene tre file: busta, dati e chiave. Il destinatario decodifica la chiave simmetrica con la sua Private Key e successivamente i dati trasmessi con la chiave simmetrica. Queste fun- zioni di sicurezza rientrano tra le funzioni specifiche dell’adattatore Sedex.
Capoverso 2: per seguire lo scambio di dati, i dati della busta sono registrati. Tutti i dati ri- guardanti il mittente e il destinatario possono essere consultati da questi ultimi. La busta è definita secondo lo standard eCH.
Capoverso 3: le conferme attestano che lo scambio di dati è riuscito o è stato interrotto a causa di un errore.
Capoverso 4: le notifiche sono cancellate dal server Sedex non appena sono ricevute dal destinatario. Se una notifica non è aperta dal destinatario, dopo un mese la busta con l’intero contenuto è cancellata automaticamente. La cancellazione è registrata.
Capoverso 5: l’associazione eCH elabora gli schemi XML per lo scambio di dati con Sedex. Questi schemi sono poi approvati dall’UST e pubblicati in Internet. Vanno utilizzati esclusi- vamente questi schemi. L’adattatore Sedex ne verifica la validità al momento dell’invio e del- la ricezione. Dati con schemi non validi non sono inviati.
Articolo 15 Capoverso 1: Sedex è creato e gestito come piattaforma TIC per lo scambio di dati discipli- nato dalla LArRa. Si sta tuttavia delineando un ampio interesse nei Cantoni a utilizzare Se- dex come piattaforma TIC sicura e centrale anche per altri processi di scambio di dati al di fuori dell’armonizzazione dei registri in senso stretto. Un’eventuale utilizzazione più estesa di
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Sedex è assolutamente nell’interesse della Confederazione, dal momento che offre la possi- bilità di svolgere altri compiti attraverso una piattaforma sicura e ampiamente condivisa. L’utilizzazione di Sedex presuppone tuttavia in ogni caso che siano utilizzati unicamente gli schemi XML approvati dall’UST, noti quindi all’adattatore Sedex. Gli schemi XML approvati dall’UST sono pubblicati in Internet. L’adattatore Sedex ne verifica la validità al momento dell’invio e della ricezione. Dati con schemi non validi non sono inviati. Gli utenti di Sedex sono in ogni caso direttamente responsabili del rispetto dei limiti fissati dalla legge nell’ambito del trasferimento di dati attraverso Sedex anche per quanto riguarda il contenuto trasportato.
Capoverso 2: se Sedex è utilizzato per altri scopi delle autorità, e cioè al di fuori dell’armo- nizzazione dei registri in senso stretto, è possibile riscuotere degli emolumenti per questo servizio. Gli emolumenti sono stabiliti tenendo conto dei principi di equivalenza e copertura dei costi (art. 46a cpv. 3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA). Secondo il principio di copertura dei costi, il ricavato totale degli emolumenti di un settore amministrativo non deve superare i suoi costi. Secondo il principio di equivalenza, che traduce il principio di proporzionalità nell’ambito del diritto degli emolumenti, gli emolumenti non possono essere manifestamente sproporzionati rispetto al valore oggettivo della prestazione e devono restare entro limiti ragionevoli. Il valore di una prestazione è determinato in base al vantaggio che offre all’assoggettato – oppure al costo per il concreto utilizzo dell’amministrazione in rapporto alle spese complessive del settore amministrativo in questione, con la possibilità di applicare scale schematiche, basate su va- lori medi (GAAC 67.136).
Articolo 16 Se Sedex è utilizzato come piattaforma di trasmissione di dati da utenti che non rientrano tra i servizi ufficiali che tengono i registri di cui all’articolo 2 LArRa, questi utenti devono adottare le stesse misure di protezione dei dati come i servizi ufficiali che tengono i registri.
Articolo 17 Capoverso 1: l’identità digitale non è attribuita a persone, bensì unicamente a servizi ufficiali. In base a questa identità è rilasciato un certificato di sicurezza. Il servizio ufficiale responsa- bile si assicura che il certificato di sicurezza non sia oggetto di abusi (cancellazione, copia, ecc.). I dettagli tecnici della piattaforma Sedex nonché le corrispondenti descrizioni delle fun- zionalità e dei meccanismi di sicurezza sono pubblicati attualmente su Internet. L’UST tiene un elenco dei servizi ufficiali e delle loro identità digitali (cpv. 2).
Capoverso 3: il certificato non va confuso con la certificazione del software. Il certificato con- tiene gli strumenti concreti necessari per lo scambio di dati sicuro certificato, e cioè la chiave di decodifica (Private Key e Public Key), il token (Code) per l’autenticazione e la firma elet- tronica. Rispetto a una semplice password o ai numeri di una lista di stralcio, il token è un elemento di sicurezza supplementare ai fini dell’autenticazione inequivocabile del servizio ufficiale in questione. Per i servizi ufficiali, il certificato è rilasciato dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT).
Capoverso 4: gli utenti di Sedex che non rientrano tra i servizi ufficiali e di conseguenza non figurano nell’elenco dell’UST dei servizi ufficiali e delle loro identità digitali devono farsi certi- ficare presso un prestatore ufficiale di servizi di certificazione ai sensi della legge sulla firma elettronica.
Capoverso 5: il rilascio del certificato non rientra nella messa a disposizione di Sedex da parte della Confederazione. Si tratta pertanto di un servizio a pagamento per i servizi ufficiali e gli altri utenti interessati.
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Articolo 18 Ai sensi della LArRa, il nuovo numero d’assicurato AVS deve essere iscritto in tutti i registri di persone della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni contemplati dalla legge quale caratteristica comune. L’articolo 50g della LAVS riveduta prevede, quale misura di sicurezza, che i servizi e le istituzioni che utilizzano il numero d’assicurato sistematicamente si annun- cino al servizio competente per l’attribuzione (UCC). L’articolo 134ter del progetto di OAVS sottoposto a indagine conoscitiva disciplina la procedura di annuncio. Per l’attuazione della LArRa è prevista una particolarità: l’OArRa prevede infatti una notifica collettiva, per evitare che l’UCC riceva una notifica individuale da tutti i Cantoni e dai circa 2700 Comuni. Per moti- vi di economia dei processi è opportuno che il Cantone proceda a questa notifica collettiva- mente per tutti i Comuni del suo territorio. Il servizio ufficiale di cui all’articolo 9 LArRa desi- gnato dal Cantone, competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qua- lità dell’armonizzazione, assume tale compito nel proprio Cantone.
Articolo 19 Capoverso 1: il servizio ufficiale cantonale di cui all’articolo 9 LArRa si assicura che tutti i Comuni del Cantone chiedano all’UCC la comunicazione del numero d’assicurato di cui all’articolo 134quater dell’avamprogetto di OAVS. A tal fine devono trasmettere i dati personali stabiliti all’articolo 133bis capoverso 4 OAVS all’UCC, affinché questi possa comunicare il numero d’assicurato AVS. L’UCC può richiedere i seguenti dati: cognome, cognome da nubi- le, nomi, sesso, data di nascita, luogo di nascita, cognome della madre, nomi della madre, cognome del padre, nomi del padre, cittadinanza, vecchio numero d’assicurato (se noto). In base all’articolo 133bis capoverso 6 OAVS, l’UCC può richiedere dati supplementari sulla per- sona se i dati notificati non sono sufficienti per l’attribuzione.
Capoverso 2: per agevolare ai registri l’aggiornamento con il numero d’assicurato AVS, l’UST assume un ruolo di coordinamento tra tutti gli interessati. In quest’ambito stabilisce in particolare la procedura e i termini, d’intesa con l’UCC e i servizi ufficiali cantonali.
Capoverso 3: l’UST elabora, assieme all’UCC e ad altri servizi coinvolti, una procedura a livello federale che consenta l’attribuzione inequivocabile del nuovo numero d’assicurato AVS. Nell’ambito dell’attribuzione del nuovo numero d’assicurato AVS può essere necessa- ria una procedura di correzione per identificare le persone inequivocabilmente. Tale procedu- ra è necessaria per le persone che non possono essere identificate automaticamente e in modo univoco in base ai dati iscritti nei vari registri o elenchi di indirizzi, bensì solo con ulte- riori procedure manuali o, in casi eccezionali, attraverso richieste di precisazioni ai fornitori dei dati (ad esempio i registri degli abitanti). I processi di correzione devono essere definiti e operativi per poter procedere agli invii dei dati per la comunicazione del nuovo numero d’assicurato AVS. Per questo motivo, oltre al giorno di riferimento, l’UST comunicherà anche il momento a partire dal quale saranno possibili gli invii dei dati all’UCC.
Capoverso 4: l’UCC ritorna i dati personali inviati dal registro degli abitanti e il numero d’assicurato AVS attribuito alla persone in questione attraverso lo stesso canale elettronico con cui ha ricevuto i dati dal registro degli abitanti. In altre parole, i Comuni allacciati a Sedex ricevono i dati attraverso Sedex e i Comuni che lavorano con un supporto elettronico di dati ricevono nuovamente i dati su un supporto di dati.
Capoverso 5: anche l’UCC è obbligato a tenere i suoi registri in modo attuale, esatto e com- pleto (art. 2 cpv. 1 lett. e in combinato disposto con l’art. 5 LArRa). Attraverso i processi di correzione nell’ambito della prima attribuzione univoca del nuovo numero d’assicurato AVS, l’UCC dispone dei dati ufficiali sulle persone iscritte in Infostar o in SIMIC. Se constata che i dati del registro degli abitanti sono differenti dai dati ufficiali di Infostar e SIMIC, l’UCC deve inviare ai registri degli abitanti anche i dati ufficiali, oltre al numero d’assicurato. Con la LArRa è creata la base giuridica per armonizzare a livello nazionale la tenuta dei registri de- gli abitanti e, di conseguenza, assicurare la correttezza delle persone iscritte nei registri. È
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quindi opportuno e necessario rendere noti gli errori scoperti e informare i servizi che tengo- no i registri.
Articolo 20 Nei rapporto con i Cantoni e i Comuni, l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004 (OgeEm) stabilisce che, in generale, si rinuncia alla ri- scossione di emolumenti – con riserva della reciprocità. La regolamentazione all’articolo 134quater dell’ordinanza relativa alla LAVS sottoscrive questi principi, tuttavia con una limita- zione: il servizio dell’UCC legato all’utilizzazione del numero è gratuito solo se è necessario per l’esecuzione del diritto federale. Di conseguenza, la comunicazione del numero d’assicurato AVS ai registri degli abitanti per l’attuazione della LArRa è gratuita. Sempre ai sensi dell’articolo 134quinquies dell’avamprogetto di OAVS, si rinuncia alla riscossione di emo- lumenti per la comunicazione e la verifica del numero per Infostar, SIMIC, Ordipro e VERA. L’UCC può tuttavia riscuotere emolumenti se il nuovo numero d’assicurato AVS è inviato a servizi e istituzioni che lo utilizzano in virtù di una legislazione cantonale e non si applica nessuna delle deroghe di cui all’articolo 134quinquies dell’avamprogetto di OAVS. L’OArRa pre- vede pertanto che i servizi e le istituzioni incaricati dell’esecuzione del diritto cantonale e au- torizzati a utilizzare sistematicamente il nuovo numero d’assicurato AVS, in virtù della legi- slazione federale o cantonale, possano richiederlo a un registro cantonale o comunale degli abitanti (cpv. 1). In tal caso, la riscossione di emolumenti è disciplinata dal diritto cantonale (cpv. 2).
Articolo 21 La comunicazione del numero d’assicurato AVS ai registri federali è disciplinata sostanzial- mente dalla legislazione sull’AVS. Alla prima iscrizione si applica l’articolo 5 dell’avamprogetto di “ordinanza sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato AVS al di fuori dell’AVS” (cpv. 1). Per a- gevolare l’aggiornamento con il numero d’assicurato AVS ai registri, l’UST assume un ruolo di coordinamento e stabilisce la procedura corrispondente, d’intesa con l’UCC e i servizi che tengono i registri federali (cpv. 2). Come per i registri degli abitanti, l’UST stabilisce a partire da quando e per quale giorno di riferimento possono avvenire gli invii dei dati all’UCC per la comunicazione del numero d’assicurato (cpv. 3). L’obiettivo è di allacciare a Sedex anche i registri federali. Ai sensi della LArRa, questi non sono tuttavia tenuti a farlo e di conseguenza hanno la possibilità, come i registri degli abitanti, di procedere all’invio dei dati mediante supporti elettronici di dati. Anche in questo caso devono essere utilizzati gli schemi XML approvati dall’UST.
Articolo 23 L’articolo 9 LArRa obbliga i Cantoni a designare un servizio ufficiale competente per il coor- dinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione. Nell’attuazione concreta, questo servizio ufficiale deve stabilire la procedura e i termini di esecuzione della LArRa sul proprio territorio d’intesa con l’UST, che assume il coordinamento generale (cpv. 1). Quale strumento di controllo e aiuto nell’ambito del proprio compito, il servizio ufficiale cantonale può richiedere al gestore di Sedex un estratto del log file del servizio di convalida. I dati trasmessi all’UST dai registri cantonali e comunali degli abitanti sono verificati da un servizio di convalida nell’ottica della completezza delle caratteristiche obbligatorie di cui all’articolo 6 LArRa, del rispetto degli identificatori, delle specificità, delle nomenclature e del- le liste di codici prescritti dal catalogo delle caratteristiche. Il log file documenta in forma ag- gregata il genere e il numero di errori per ogni genere rilevati nel record inviato. Il log file non contiene dati che permettano di risalire alle singole persone. Con questi dati, il servizio uffi- ciale ha la possibilità di effettuare un controllo efficace dell’attuazione e della qualità all’interno del Cantone (cpv.2). L’attribuzione dell’EWID a una determinata persona in una determinata economia domestica presuppone la correzione del REA nonché dei registri riconosciuti in base all’articolo 2
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dell’ordinanza REA. Il servizio ufficiale cantonale sostiene pertanto i Comuni nel loro compito (cpv. 3).
Articolo 24 L’articolo 16 capoverso 3 LArRa fornisce all’UST la base giuridica per utilizzare i dati come elenco di indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche conformemente all’articolo 6 lette- re a-h, j, k e m. Le seguenti caratteristiche di cui all’articolo 6 LArRa non possono essere iscritte nell’elenco degli indirizzi: luogo di origine per gli Svizzeri (lett. i), appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone (lett. l), indicazioni sul tipo di permesso per gli stranieri (lett. n), Comune di residenza e di soggiorno (lett. o e p), Stato di provenienza o di destinazione in caso di arrivo o partenza (lett. q e r), data di trasloco nel Comune (lett. s), diritto di voto e di eleggibilità a livello federa- le, cantonale e comunale (lett. t) e data del decesso (lett. u). I dati salvati nell’elenco degli indirizzi non contengono quindi indicazioni che possano sfociare in violazioni dei diritti della personalità della persona iscritta. L’elenco degli indirizzi è aggiornato trimestralmente con i dati inviati trimestralmente dai registri degli abitanti (cpv. 2). L’elenco degli indirizzi è creato sotto forma di banca dati. Sussiste così la garanzia che le informazioni relative all’indirizzo necessarie per le rilevazioni statistiche siano sempre disponibili (cpv. 1).
Articolo 25 All’articolo 25 è stabilito espressamente una volta di più che l’UST utilizza l’elenco degli indi- rizzi unicamente per scopi di statistica, ricerca e pianificazione.
Articolo 26 L’articolo 17 capoverso 2 LArRa offre agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni la possibi- lità di chiedere gratuitamente all’UST i dati di cui all’articolo 6 lettere a-h, j, k e m inviati da loro e concernenti il loro territorio sotto forma elenco degli indirizzi per l’esecuzione di rileva- zioni statistiche. La domanda va presentata all’UST per iscritto (cpv. 1). L’UST riceve i dati estratti dai registri degli abitanti trimestralmente e aggiorna il proprio elenco degli indirizzi trimestralmente. Può quindi anche mettere i dati a disposizione dei Cantoni al massimo tri- mestralmente, tuttavia non prima di un mese dopo il ricevimento dell’ultimo invio di dati dal territorio cantonale corrispondente. Questo intervallo di tempo è necessario per l’elaborazione dei dati da parte dell’UST. Le caratteristiche escluse ai sensi dell’articolo 17 capoverso 2 LArRa devono essere cancellate e i dati preparati per l’invio agli uffici statistici dei Cantoni und Comuni. Benché non si tratti di dati sensibili, la trasmissione dei dati avviene in forma codificata, di norma attraverso Sedex (cpv. 2). L’elenco cantonale degli indirizzi può essere utilizzato solo per rilevazioni statistiche proprie dei Cantoni (cpv. 3).
Articolo 27 Nell’elenco degli indirizzi non sono salvati dati personali sensibili, bensì unicamente quelli elencati in modo esaustivo all’articolo 16 capoverso 3 LArRa. Per rispettare la protezione dei dati sotto ogni aspetto ed escludere ogni eventualità, però, all’interno dell’UST è elaborato un regolamento per il trattamento dei dati contenuti nell’elenco degli indirizzi (cpv. 1). È inoltre esclusa la possibilità di trasmettere l’elenco degli indirizzi a terzi (cpv. 2).
Articolo 28 L’armonizzazione dei registri è una premessa importante per la realizzazione del censimento della popolazione basato sui registri nel 2010. L’articolo 19 capoverso 1 LArRa precisa per- tanto che il Consiglio federale stabilisce i termini per l’armonizzazione dei registri tenendo conto delle esigenze legate al censimento della popolazione del 2010. Per poter effettuare il censimento al 31.12.2010 su basi consolidate e collaudate, l’UST ha bisogno di un periodo minimo di rodaggio per i test. In considerazione dei lavori preparatori da effettuare nella fase preliminare del censimento del 2010, l’armonizzazione dei registri deve essere completata entro il 15 gennaio 2010 (cpv. 1).
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All’articolo 19 capoverso 2, la LArRa offre al Consiglio federale la possibilità di prorogare oltre il censimento del 2010 i termini per l’introduzione del numero d’assicurato AVS e dell’EWID e di incaricare l’UST di emanare le istruzioni per disciplinare i particolari. Confor- memente a questa disposizione della legge, l’EWID dovrà essere iscritto in tutti i registri can- tonali e comunali degli abitanti entro il 31 dicembre 2012. Per l’EGID non sussiste alcuna possibilità di proroga: dovrà essere iscritto entro il 15 gennaio 2010 (cpv. 2).
Sedex sarà a disposizione dei gestori dei registri per l’invio di dati all’UST a partire dal 15 gennaio 2010 (cpv. 4), l’adattatore Sedex già a partire dal 15 gennaio 2008 (cpv. 3).
Per lo scambio elettronico di dati in caso di arrivo o partenza, Sedex sarà a disposizione a partire dal 15 gennaio 2010 (cpv. 4).
Anche l’UST ha dei termini da rispettare: il servizio di convalida dovrà essere a disposizione a partire dal 15 gennaio 2008 (cpv. 5).
Articolo 29 La legge sull’armonizzazione dei registri e le sue disposizioni esecutive presuppongono degli adeguamenti in varie ordinanze. Queste modifiche sono descritte nell’allegato 2 dell’OArRa e commentate qui di seguito a partire dal numero 3.
Articolo 31 Entrata in vigore L’entrata in vigore è prevista al 1° gennaio 2008. Benché gli adeguamenti giuridici nei Can- toni imposti dalla LArRa non dipendono sostanzialmente dall’entrata in vigore dell’OArRa, l’OArRa contiene informazioni e dettagli supplementari concernenti le modalità di armonizza- zione dei registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni.
3 Modifica dell’ordinanza del 12 aprile 2006 concernente il sistema d’informazione centrale sulla migrazione; RS 142.513
Articolo 4 capoverso 2 lettera c L’articolo 13 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LArRa prevede l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC. I dati personali iscritti in SIMIC sono menzionati all’articolo 4 capo- verso 2 dell’ordinanza SIMIC. L’articolo 4 capoverso 2 lettera b parla di un numero d’identificazione personale; si tratta tuttavia di un numero personale all’interno di SIMIC. L’articolo 4 capoverso 2 va quindi completato con una lettera c supplementare, affinché sia iscritto in SIMIC anche il numero d’assicurato AVS prescritto dalla LArRa.
Modifica dell’allegato 1 L’articolo 13 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 lettera b LArRa prevede l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS in SIMIC. Per attuare questa dispo- sizione, il catalogo dei dati dell’ordinanza SIMIC che figura nell’allegato 1 deve essere com- pletato con il nuovo numero d’assicurato AVS nella rubrica I (Dati di base). Sussiste così la garanzia che il nuovo numero d’assicurato AVS possa essere iscritto sia nel settore degli stranieri che in quello dell’asilo. Per evitare doppioni nella tenuta dei dati, simultaneamente deve essere cancellata la riga "N. AVS", che oggi riguarda solo il settore degli stranieri (ru- brica IV "Altri campi di dati SIMIC", sottorubrica "2. Settore degli stranieri", lettera "a. Identi- tà", riga 5). Infine all’UCC va concesso l’accesso all’informazione sul luogo di nascita alla rubrica IV "Altri campi di dati SIMIC", sottorubrica "3. Settore dell’asilo", lettera "a. Identità", riga 7.
Modifica dell’allegato 2 L’articolo 13 dell’ordinanza SIMIC disciplina la comunicazione di dati dell’UFM alle autorità e al capoverso 2 limita la comunicazione dei dati alla Cassa svizzera di compensazione (CSC)
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e alle casse di compensazione cantonali nell’ambito del finanziamento e del rimborso dei contributi AVS per richiedenti l’asilo senza attività lucrativa con regole speciali conformemen- te all’allegato 2. Siccome il nuovo numero d’assicurato AVS, iscritto ora in SIMIC anche nel settore dell’asilo, è particolarmente importante per la comunicazione dei dati, nell’allegato 2 va aggiunta la comunicazione del numero d’assicurato.
Articolo 9 lettera k L’articolo 9 dell’ordinanza SIMIC stabilisce le autorità a cui l’UFM può permettere l’accesso con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri. Affinché i registri di persone di cui all’articolo 2 LArRa ricevano i dati estratti dal sistema d’informazione sulla migrazione neces- sari, va aggiunta una lettera k che consenta ai servizi ufficiali competenti per i registri degli abitanti di accedere a SIMIC nell’ambito dell’aggiornamento del numero d’assicurato AVS. In base all’articolo 13 capoverso 1 dell’ordinanza SIMIC, l’UFM può comunicare i dati personali contenuti in SIMIC sotto forma di record o elenchi elettronici, in un caso specifico o periodi- camente, tra l’altro alle autorità di cui agli articoli 9 e 10 per l’adempimento dei loro compiti giuridici. Per evitare passaggi da un supporto all’altro ed errori nell’ambito dell’importazione dei dati, anche SIMIC deve trasmettere i dati personali ai registri degli abitanti attraverso Se- dex. All’articolo 13 capoverso 3 va pertanto inserito un obbligo corrispondente.
Articolo 10 lettera j Le considerazioni concernenti le notifiche di dati nel settore degli stranieri si applicano anche ai dati nel settore dell’asilo. L’articolo 10 dell’ordinanza SIMIC va quindi completato con una lettera j.
Articolo 13 capoverso 3 Per gli invii di dati tra i registri di persone nonché tra i registri di persone e l’UST, la LArRa prescrive lo scambio elettronico dei dati attraverso Sedex o mediante un supporto elettronico di dati. L’articolo 13 va pertanto completato con un nuovo capoverso 3, che descriva queste forme di notifica.
Entrata in vigore L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
4 Modifica dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC); RS 211.112.2
Articolo 8 L’articolo 13 capoverso 1 in combinato disposto con l’articolo 2 capoverso 1 lettera a LArRa prevede l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS nel Registro informatizzato dello stato civile (Infostar) tenuto dai Cantoni e gestito dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). I dati iscritti in Infostar sono menzionati in dettaglio all’articolo 8 OSC. L’articolo 8 lettera b parla di un numero d’identificazione personale; si tratta tuttavia del “numero Star” specifico di Infor- star. L’articolo 8 va quindi completato con una lettera bbis supplementare, affinché sia iscritto in Infostar anche il numero d’assicurato AVS prescritto dalla LArRa.
Articolo 49 In base all’articolo 49 OSC, l’ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comuni- ca tutte le modifiche dello stato civile e dei diritti di attinenza nonché la rettificazione di dati all’amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata (cpv. 1). Questa comunicazione serve a tenere il registro degli abitanti (cpv. 2). Come nel caso della popolazione straniera residente, i registri degli abitanti hanno bisogno di ricevere dall’ufficio dello stato civile competente dati personali completi. Il capoverso 1 va pertanto completato in modo che sia inviato anche il numero d’assicurato.
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Per gli invii di dati tra i registri di persone nonché tra i registri di persone e l’UST, la LArRa prescrive lo scambio elettronico dei dati, preferibilmente attraverso Sedex. L’articolo 49 va pertanto completato con un nuovo capoverso 3, che descriva queste forme di notifica.
Articolo 99a Come nell’ordinanza SIMIC, nelle disposizioni transitorie dell’OSC è necessario precisare che per le persone già iscritte in Infostar al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 8 lette- ra bbis, il numero d’assicurato è completato. La procedura è disciplinata dalla legislazione sull’AVS.
Entrata in vigore L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
5 Modifica dell’ordinanza del 7 giugno 2004 sulla banca di dati elettronica Ordipro del Dipartimento federale degli affari esteri; RS 235.21
Articolo 3 lettera v L’articolo 3 dell’ordinanza Ordipro riporta l’elenco dei dati personali contenuti in Ordipro. Sic- come anche Ordipro è obbligato dalla LArRa a iscrivere il nuovo numero d’assicurato AVS, all’articolo 3 va aggiunta una lettera v supplementare con il numero d’assicurato.
Articolo 3a Per Ordipro l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato AVS è un compito nuovo. Nell’ordinanza Ordipro vanno pertanto inserite disposizioni che stabiliscano per quali perso- ne iscritte in Ordipro deve essere richiesto il numero d’assicurato e come avviene la comuni- cazione. Va pertanto aggiunta una nuova disposizione, in virtù della quale per le persone domiciliate in Svizzera che non dispongono ancora di un numero d’assicurato questo sia richiesto presso l’UCC dai servizi competenti ai sensi dell’articolo 4.
Articolo 7 lettere h e i In base al diritto internazionale, i diplomatici e i funzionari internazionali non sono tenuti ad annunciarsi presso il registro degli abitanti. Sono iscritti presso la Missione permanente della Svizzera a Ginevra o il Protocollo del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Affin- ché il DFAE possa notificare queste persone ai gestori dei registri degli abitanti deve essere adeguata l’ordinanza Ordipro e previsto l’invio di dati ai registri cantonali e comunali degli abitanti. Va inoltre aggiunta una lettera i supplementare, che preveda la comunicazione dei dati all’UCC, affinché questi possa attribuire e comunicare il numero d’assicurato.
Articolo 17a Nelle disposizioni transitorie è inoltre necessario precisare che per le persone già iscritte in Ordipro al momento dell’entrata in vigore dell’articolo 3 lettera v, il numero d’assicurato è completato.
Entrata in vigore L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
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6 Modifica dell’ordinanza del 7 giugno 2004 sulla gestione in rete dei dati re- lativi agli Svizzeri all’estero; RS 235.22
Articolo 3 lettera v Per l’ordinanza VERA vale lo stesso discorso come per l’ordinanza Ordipro. Anch’essa va completata con una lettera v supplementare all’articolo 3, che sancisca l’obbligo di iscrivere il numero d’assicurato.
Articolo 3a Come per l’ordinanza Ordipro, anche nell’ordinanza VERA deve essere definita la comunica- zione del numero d’assicurato. Siccome gli Svizzeri all’estero iscritti in VERA dispongono della cittadinanza svizzera, il numero d’assicurato non deve essere richiesto direttamente all’UCC. Gli Svizzeri all’estero sono iscritti in Infostar. Le persone di cittadinanza svizzera iscritte in VERA che non dispongono ancora di un numero d’assicurato vanno quindi notifica- te a Infostar. L’attribuzione del numero d’assicurato da parte dell’UCC avviene esclusiva- mente ai sensi dell’articolo 133bis OAVS.
Articolo 14a Per l’aggiornamento va inserita anche nell’ordinanza VERA una disposizione transitoria di tenore analogo a quella dell’ordinanza Ordipro.
Entrata in vigore L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
7 Modifica dell’ordinanza del 30 giugno 1993 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali; RS 431.012.1
Ingresso In base all’articolo 9 capoverso 3 OAarRa, il contenuto e la periodicità degli invii di dati dai registri federali all’UST sono stabiliti nell’allegato dell’ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali. Nell’ingresso, l’ordinanza sulle rilevazioni si basa unicamente sugli articoli 5 capoverso 1 e 6 capoverso 1 della legge sulla statistica federale. L’ingresso va pertanto completato con gli articoli 2 capoverso 1 e 15 della LArRa.
Entrata in vigore L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.
8 Modifica dell’ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confe- derazione; RS 431.09 Sedex è messo gratuitamente a disposizione dei gestori dei registri come piattaforma d’informazione e di comunicazione. Essendo una piattaforma centrale di scambio di dati, si presta ottimamente per altri scopi delle autorità, che esulano dall’armonizzazione dei registri in senso stretto. L’ulteriore utilizzazione di Sedex non è tuttavia coperta dal credito LArRa; vanno pertanto riscossi degli emolumenti. La riscossione di emolumenti è disciplinata dall’ordinanza sugli emolumenti dell’UST, che va adeguata di conseguenza.
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9 Modifica dell’ordinanza del 31 maggio 2000 sul Registro federale degli edi- fici e delle abitazioni; RS 431.841
Articolo 7 Non solo la correzione, ma anche l’aggiornamento del REA è una premessa importante per poter realizzare rilevazioni basate sui registri nei settori statistici corrispondenti. Gli invii dei dati estratti dai registri degli abitanti all’UST avvengono trimestralmente. Ha pertanto senso prevedere che anche l’aggiornamento del REA avvenga almeno a scadenza trimestrale (cpv. 1).
Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 dell’ordinanza REA, l’UST definisce le verifiche e gli standard di qualità del REA in relazione all’importazione elettronica di dati. Ovviamente que- sti requisiti di qualità si applicano non solo allo scambio elettronico di dati, bensì all’insieme dei dati del Registro federale degli edifici e delle abitazioni. In altre parole, l’assicurazione della qualità è parte integrante della tenuta del registro. Nella pratica, l’obbligo dei Cantoni e dei Comuni di inviare i dati, formulato all’articolo 7 capoverso 2, si riferisce pertanto non solo alla notifica delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni e delle demolizioni, bensì anche a eventuali correzioni e completamenti dei dati del REA, a condizione che siano necessari in base ai requisiti di qualità dell’UST. Il completamento dell’articolo 7 capoverso 2 tiene e- spressamente conto di questa situazione (cpv. 2).
Entrata in vigore L’entrata in vigore deve avvenire contemporaneamente all’entrata in vigore delle restanti disposizioni della LArRa e dell’OArRa.