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Ordinanza sul gioco d’azzardo e le case da gioco

(Ordinanza sulle case da gioco, OCG)

Modifica del.... ... 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 24 settembre 2004 1 sul gioco d’azzardo e le case da gioco è modificata come segue:

Art. 69 cpv. 1bis 1bis La Commissione può autorizzare eccezioni durante 60 giorno all'anno alle case da gioco con una concessione B la cui regione d'ubicazione dipende economicamen- te da un turismo regionale e che nonostante una gestione aziendale oculata non raggiungono una rendibilità adeguata.

II

Le presenti modifiche entrano in vigore il .......... 2007.

........... 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

RS .......... 1 RS 935.521

2005–...... 1

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