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27.07.2011

Commenti alla modifica dell’ordinanza concernente gli emolumenti USTRA

1. Premesse

La Confederazione fornisce attivamente, regolarmente e gratuitamente informazioni in merito agli indicatori principali concernenti la circolazione stradale. A questo scopo l’USTRA allestisce ad esem- pio la statistica sugli incidenti stradali corredata da numerose valutazioni standard, pubblicate anche on line. Sul portale Internet dell’Ufficio federale di statistica è poi possibile collegare e valutare i princi- pali dati relativi agli incidenti grazie a una banca dati interattiva (STAT-TAB). 1 Qualsiasi altra prestazione derivante dallo sviluppo di MISTRA e dall’introduzione di un registro degli incidenti stradali comporta la riscossione di emolumenti il cui importo va fissato nell’ordinanza concer- nente gli emolumenti dell’Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo- 2 USTRA) . Quanto detto non concerne le valutazioni speciali che l’USTRA fa su ordinazione e per le quali gli emolumenti sono stabiliti già oggi secondo il dispendio (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c OEmo-USTRA).

1.1 Statistica degli incidenti stradali

3 Conformemente all’ordinanza sul registro degli incidenti stradali (ORIStr) , l’USTRA ha il compito di tenere il registro di valutazione e di allestire la statistica degli incidenti stradali. A tal fine l’USTRA svi- luppa e gestisce applicazioni tecniche per la valutazione degli incidenti stradali. Queste applicazioni sono impiegate per studiare le cause degli incidenti e forniscono quindi informazioni importanti in vista dell’adozione e della verifica delle misure finalizzate a migliorare la sicurezza sulle strade.

1.2 Monitoraggio del traffico

4 Conformemente all’ordinanza sulle rilevazioni statistiche (n. 178 dell’allegato) , l’USTRA ha il compito di censire il traffico stradale. A tal fine l’USTRA sviluppa e gestisce applicazioni tecniche per la valuta- zione della circolazione stradale. Queste applicazioni sono impiegate per studiare il traffico e fornisco- no quindi informazioni importanti in vista dell’adozione e della verifica delle misure finalizzate a miglio- rare la circolazione stradale e le relative opere infrastrutturali.

2. Commenti alle singole disposizioni

Art. 5 cpv. 1 I dati di MISTRA desinati all’uso proprio sono forniti gratuitamente salvo se si tratta dei dati annuali del registro degli incidenti stradali o se l’accesso a questi dati avviene tramite un’applicazione tecnica speciale. In questi casi sono riscossi emolumenti per i record di dati forniti e per i diritti d’accesso all’applicazione utilizzata (cfr. n. 3.12 - 3.14 dell’allegato). Ai terzi che su mandato dell’USTRA (art. 17 cpv. 1 ORIStr) effettuano valutazioni o ricerche, l’USTRA fornisce gratuitamente i record di dati e i diritti d’accesso necessari a questi scopi. Allegato, n. 3 (titolo) Il titolo di questo numero dell’allegato è stato modificato per tenere conto del fatto che le informazioni fornite possono provenire anche da MISTRA e non solo dai registri della circolazione stradale. Allegato, n. 3.7 e 3.8 Le aliquote degli emolumenti riportate nel testo in vigore dell’ordinanza per le valutazioni standard e individuali si riferiscono ai dati dei registri per l’ammissione alla circolazione, ossia per esempio ai dati 5 del registro informatizzato dei veicoli e dei detentori di veicoli (MOFIS) o del registro delle autorizza-

1 Sistema d’informazione per la gestione delle strade e del traffico 2 RS 172.047.40 3 RS 741.57 4 RS 431.012.1 5 RS 741.56

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6 zioni a condurre (FABER) . Da questo punto di vista non cambierà nulla. Le valutazioni speciali relati- ve al registro degli incidenti stradali, ora possibili, saranno invece fatturate sulla base del dispendio di tempo. La formulazione dei due numeri in oggetto è stata pertanto precisata per tenere conto di que- sta novità. Allegato, n. 3.12 - 3.14 7 In base all’articolo 5 ORIStr, l’USTRA può mettere a disposizione di terzi interessati che li richiedono per effettuare valutazioni proprie i dati anonimizzati del registro degli incidenti stradali (dati VU). A tal fine, fornisce i singoli record di dati annuali (n. 3.12) oppure concede i diritti d’accesso alle sue appli- cazioni tecniche (n. 3.13, 3.14). Per la fornitura dei record di dati annuali viene riscosso lo stesso emolumento, pari a 500 franchi, ap- plicato sinora dall’UST per anno statistico (n. 3.12). Il diritto d’accesso al Data Warehouse degli incidenti stradali (DWH VU) permette di consultare i dati sugli incidenti stradali di tutti gli anni statistici pubblicati dal 1992 nonché di usufruire di uno strumento specifico («tool») per la valutazione di questi dati e di altre prestazioni di supporto dell’USTRA. L’emolumento di 2000 franchi per anno e per diritto d’accesso (n. 3.13 lett. a) è giustificato dai volumi di dati nettamente superiori a quelli dei record annuali nonché dalle ulteriori prestazioni erogate. Nel caso di utilizzazioni multiple è concesso uno sconto a scaglioni (n. 3.13 lett. b - c). Un diritto d’accesso al DWH VU+ offre maggiori possibilità di valutazione rispetto al DWH VU, visto che i dati sugli incidenti stradali possono essere collegati a dati provenienti da altri fonti (p. es. a dati 8 del registro delle misure amministrative ADMAS o del registro MOFIS oppure a dati infrastrutturali di MISTRA). Incrociando i dati è possibile quantificare l’incidenza che il comportamento umano, il tipo di veicolo e l’infrastruttura stradale hanno sugli incidenti. Questa modalità di impiego aggiuntiva e il cari- co di lavoro ad essa associato per la preparazione dei dati, per la manutenzione e per il supporto giu- stificano l’emolumento di 10 000 franchi all’anno, ovvero un importo più elevato rispetto a quello previ- sto per il DWH VU (n. 3.14 lett. a). Nel caso di utilizzazioni multiple è concesso uno sconto (n. 3.14 lett. b). Allegato, n. 3.15 L’USTRA può mettere a disposizione di terzi che li richiedono per effettuare valutazioni proprie i dati relativi al monitoraggio del traffico. A tal fine concede diritti d’accesso a determinate applicazioni per la valutazione della circolazione stradale. L’importo dell’emolumento applicato è stabilito in funzione del dispendio di tempo, della modalità d’impiego dell’applicazione in questione e delle basi di calcolo pre- viste nell’ordinanza generale sugli emolumenti. In linea di massima, questo importo ammonta a 2000 franchi all’anno per applicazione e per diritto di accesso (lett. a). Nel caso di utilizzazioni multiple è concesso uno sconto (lett. b - c).

6 RS 741.53 7 Tra questi rientrano ad esempio centri / gli istituti di ricerca pubblici o privati, assicurazioni, associazioni attive nell’ambito dei trasporti 8 RS 741.55