Lexipedia

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM

o 12 giugno 2014 (indagine conoscitiva )

Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV) Rapporto esplicativo

1 Introduzione

Dall'ultima revisione parziale dell'ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784. 401) risalente a gennaio 2013 è emersa la necessità di adeguare certi settori, riconducibile principalmente agli s viluppi nel settore televisivo.

Una novità di base è la televisione ibrida: oltre ai programmi televisivi lineari le emittenti offrono da poco anc he la possibilità di vedere sullo schermo del televisore cont enuti supplementari e non lineari, ulteriori canali video o produzioni proprie d'archivio. Questo servizio ibrido viene azionat o con il tasto rosso del telecomando televisivo, ed è per questo che spesso viene anche chiamat o servizio "RedB utton". La denominazione ufficiale di questo standard ric onosciuto a livello internazionale per la TV ibrida è "Hybrid broadcast broadband TV" (HbbTV ), una tecnologia che le emittenti televisive europee hanno s viluppat o al fine di mantenere un certo controllo sui cont enuti del proprio programma.

Ai contenuti supplementari gli ut enti possono accedere in linea di massima tramite link che vengono diffusi assieme al segnale del programma. Poiché i contenuti sono per la maggior part e offerti tramite Internet, il televis ore deve essere collegato sia alla rete di chi diffonde i programmi (via cavo, TV su IP) come pure a Internet. Naturalment e l'HbbTV può essere utilizzata anche senza connessione Int ernet nel caso di contenuti con un volume di dati esiguo (per esempio mess aggi, annunci sportivi, meteo) diffusi direttamente nel segnale del programma. Questa forma sostituirà a medio termine il servizio Teletext tradizionale.

L'applicazione HbbTV non può essere confrontata all'offerta online dell'emittente. I due servizi si differenziano nell'utilizzazione e nella relativa preparazione: il servizio HbbTV è concepito esclusivamente per essere utilizzato col televisore e pertant o in relazione al programma televisivo. I contenuti sono quindi preparati appositamente per lo schermo televisivo e per disporne tramite il telecomando. L'offert a online dell'emittente invece può essere consultata esclusivamente via Internet, ossia tramite PC, computer portatile, tablet o smartphone e i contenuti sono preparati espressamente per essere accessibili con questi dispositivi.

L'HbbTV solleva alcune questioni di regolamentazione: in che misura i contenuti dell'HbbTV possono essere considerati servizio abbinato e devono pertanto essere diffusi (art. 46)? Per quanto concerne l'offerta HbbTV della SS R: i servizi ibridi dovranno essere inclusi nell'ulteriore offerta edit oriale che può essere finanziata tramite il canone televisivo? Ciò richiederebbe una modifica dell'articolo 12 della concessione SSR. Inoltre occorrerebbe regolamentare la pubblicità per la SSR (art. 23).

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Ulteriori punti della revisione sono tra l'altro semplificazioni amministrative mirat e per le emittenti riguardanti l'obbligo di promuovere i film s vizzeri (art. 6), l'adattament o dei programmi alle esigenze dei disabili (art. 8), l'obbligo di notifica (artt. 24 e 25) e la presentazione della relazione annuale (art. 27). Inoltre viene migliorata la promozione di nuove tecnologie (art. 51), vengono effettuati adeguamenti in seguito alla digitalizzazione della diffusione dei programmi t elevisivi (artt. 53, 54 e 55) e aumentate le spes e di procedura degli organi di mediazione (art. 77). La pianificazione tecnica della radio OUC viene adeguata alle nuove regole del gioco che sono state elaborate in cooperazione con il settore radio (allegato 1). In merito agli oneri delle zone di copert ura vengono int rodotte delle agevolazioni, rinunciando in linea di massima agli oneri legati alla finestra di programmi e ai luoghi di produzione espressamente previsti.

2 Commento ai singoli articoli

Art. 6 (Obbligo di promuovere i film svizzeri)

Le emittenti di programmi televisivi nazionali o destinati alle regioni linguistiche, che nell'ambito del proprio programma s vizzero o programma mantello estero trasmettono film, soggiacciono all'obbligo di promuovere il film s vizzero. L'applicazione di questo obbligo è tuttavia commisurata alla dimensione e all'importanza edit oriale dell'emittent e, cosicché attualmente soltanto le emittenti le cui spese d'esercizio annue superano i 200 000 franchi devono attenersi alla norma sulla promozione dei film.

L'importo di 200 000 franchi sarà aumentat o a 1 milione di franchi in modo da es entare dall'obbligo di promozione dei film le emittenti minori con obbligo di notificazione. Le perdit e di fondi per finanziare la promozione dei film saranno comunque ridotte. Le stazioni televisive conosciute e importanti per la promozione dei film presentano spese d'esercizio molto superiori a 1 milione di franchi. Stabilire e riscuotere un'eventuale tassa sostitutiva a favore della promozio ne dei film presso le stazioni TV minori comporterebbe oneri eccessivi rispetto ai proventi che ne deriverebbero.

L'importo minimo di 200 000 franchi per le spese d'esercizio è tuttora applicato anche all'adattamento dei programmi alle esigenze dei dis abili (art. 8 cpv. 2 ORTV ), all' obbligo di notificazione (art. 24 e 25 ORTV) e all'obbligo di presentare una relazione annuale (art. 27 cpv. 1 ORTV). Anche in queste disposizioni l'importo verrà elevato a 1 milione di franc hi (vedi sotto).

Art. 8 (Adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili da parte di altre emittenti televisive)

Le emittenti minori saranno esonerate dall'obbligo di adattare i programmi alle esigenze dei disabili a condizione che le loro spese d'es ercizio annue siano inferiori a 1 milione di franc hi. Questo importo è fissato attualmente a 200 000 franchi.

L'adattamento dei programmi alle esigenze dei disabili giusta l'articolo 8 capovers o 1 ORTV è realizzato in collaborazione con le associazioni del settore, che sono interessate a ren dere fruibili per i disabili primariamente i programmi televisivi della SSR, delle altre stazioni maggiori e delle emittenti televisive regionali concessionarie. Gli ambienti interessati nutrono un interesse marginale nei confronti dei programmi delle emittenti notificate più piccole, che quindi possono beneficiare dell'esonero.

Art. 23 (Pubblicità e sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale della SSR)

L'articolo 23 ORTV sancisce il principio secondo il quale la SSR non è autorizzata a effettuare pubblicità o sponsorizzazione nell’ulteriore offerta editoriale, come nel caso del settore on line. Attualmente esistono eccezioni a questo principio per il teletext e per le trasmissioni disponibili su domanda (lett. a–c).

Lettera c: l'articolo 12 della Conc essione SSR permetterà a questa d'ora in poi di offrire servizi di televisione ibrida, per i quali viene disposta un'ulteriore eccezione al divieto di pubblicità e 2/9

sponsorizzazione. Le possibilità di pubblicità e sponsorizzazione finora concesse per i servizi di teletext sono dunque applicabili anche all'offert a ibrida. Ciò consentirà alla SSR di compens are parzialmente le perdite di guadagno risultanti dalla pubblicità e dalla sponsorizzazione nell'attuale teletext. La pubblicità resterà tuttavia, come lo è stato finora, limitata a immagini e testi. Non sarà quindi ammesso proporre video pubblicitari o inserzioni commerciali animat e come i pop -up.

L'autorizzazione della pubblicità e della sponsorizzazione nell'offert a di televisione ibrida non intacca il diviet o di pubblicità on line della SSR (vedi int roduzione).

Art. 24 (Obbligo di notificare le modifiche delle partecipazioni detenute nell’emittente)

Capovers o 4: attualmente l'obbligo di notificazione si applica se le spese d'esercizio raggiungono i 200 000 franchi. D'ora in avanti questo importo minimo sarà innalz ato a 1 milione di franchi, adeguandolo così alla soglia fissata per l'obbligo di present are la relazione annuale disciplinato all'articolo 27 ORTV (vedi sotto).

Art. 25 (Obbligo di notificare le partecipazioni rilevanti detenute dall’emittente in altre aziende)

Capovers o 4: attualmente l'obbligo di notificazione si applica se le spese d'esercizio raggiungono i 200 000 franchi. D'ora in avanti questo importo minimo sarà innalz ato a 1 milione di franchi, adeguandolo così alla soglia fissata per l'obbligo di present are la relazione annuale disciplinato all'articolo 27 ORTV (vedi sotto).

Art. 27 (Relazione annuale e conto annuale delle emittenti)

L'articolo 27 ORTV prescrive quali emittenti debbano presentare una relazione annuale (cpv. 1) e a quali esigenze essa debba rispondere (cpv. 2 e 3).

Capovers o 1: un'emittente senza concessione dovrà presentare un rapporto annuale soltant o se le sue spese d'esercizio annue superano 1 milione di fr anchi. A oggi questa soglia è fissata a 200 000 franchi. Grazie a questo provvedimento si semplificheranno le pratiche amministrative per emittenti minori. L'importo di questa soglia minima viene adeguato coerentemente anche all'articolo 6 capovers o 1 lettera b, all'articolo 8 capoverso 2, all'articolo 24 capoverso 4 e all'articolo 25 capovers o 4 ORTV.

Capovers o 2: una piccola modifica interessa le indicazioni che le emittenti concessionarie sono tenute a fornire nella relazione annuale. Se da una parte non si richiede più di indicare la collaborazione con terzi in materia di programmi (attuale lett. h) e l’andament o degli affari (attuale lett. j), dall'alt ra sarà però necessario fornire indicazioni sulla formazione e il perfezionamento (lett. h). Alla lettera k la spesa parziale per la tecnica è sostituita dalla spesa parziale per la diffusione.

Capovers o 3: si semplifica l'obbligo riguardante la relazione annuale per le emittenti senza concessione. L'attuale riferimento al capoverso 2 lettere f – l viene sostituito da un riferiment o alle lettere f, g ed i (contenuto del programma, effettivo del personale, modalità e zona di diffusione). In futuro, inoltre, le indicazioni concernenti le spese e i proventi si limiteranno ai valori complessivi (la nuova lettera e sostituisce il riferiment o al capoverso 2 lettere k ed l).

Art. 46 (Obbligo di diffusione per i servizi abbinati)

Questa disposizione descrive i servizi ibridi che vengono diffusi insieme al segnale di trasmissione del programma. Essi costituiscono un'u nità funzionale con il programma televisivo o radiofonico oppure sono nec essari per il suo utilizzo (art. 2 lett. i LRTV ). Tuttavia, l'obbligo di diffusione sussiste solo se l'emittente del programma offre il servizio e lo fornisce nel flusso di dati del s egnale per il programma. I servizi devono essere trasmessi in contemporanea, senza modifiche od omissioni.

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Capovers o 1: disciplina i servizi abbinati al programma e destinati alle persone affette da deficienz e sensorie, quali ad esempio i sottotitoli per gli audiolesi, i contenuti espressi nel linguaggio dei segni o descritti oralmente per gli ipovedenti. Sia la SSR, sia tutte le emittenti televisive che si rivolgono al pubblico nazionale o a livello di regione linguistica sono obbligate ad adattare una parte adeguat a delle proprie trasmissioni alle esigenze dei disabili. L'impegno profuso a questo scopo sarebbe vanificato se, per motivi di ordine tecnico, il pubblico non fosse in condizione di usufruire di tali prestazioni. È quindi giustificato esigere che i fornitori di servizi di telecomunicazione diffondano tali servizi per i disabili. Se è vero che le emittenti di programmi regionali con diritto d'accesso e mandato di prestazioni, i programmi esteri con diritto d'accesso e i programmi con obbligo d'att ivazione non sono obbligati a fornire servizi per le persone affette da deficienz e sensorie, è comunque possibile che esse decidano volontariamente di rendere disponibili simili servizi. In tal caso è indispensabile che anche la loro diffusione sia garantita.

Capovers o 2: l'ordinanza prevede, all'attuale capoverso 1, alcuni servizi abbinati che risult avano necessari in considerazione del precedent e stato della tecnica. La versione riformulata, invece, esprime una sintesi dei singoli servizi e allo stesso tempo si apre allo s viluppo tecnologico e al cambiamento nelle abitudini di fruizione del pubblico. Tra i servizi che rientreranno in questa categoria si ricordano segnatamente la HbbTV (vedi Introduzione) ossia i contenuti non lineari diffusi con il segnale del programma (broadc ast) e anche gli elementi di comando e di indirizzo che servono per accedere agli elementi aggiuntivi del programma trasmessi via Internet (broadband).

L'obbligo di diffusione dei servizi abbinati citati in questo capovers o riguarda esclusivamente quelli dei programmi SSR, dei programmi locali o regionali con concessione e mandato di prestazioni e infine ai programmi per i quali l'UFCOM ha disposto l'attivazione.

Lettera a: con la formulazione «dati in forma scritta e in immagini» ci si riferisce, da una parte, al classico teletext. La televisione ibrida rappresenta invec e una piattaforma multimediale con notiziari, sport, meteo, numeri del lotto e altri servizi, che sono composti sia di elementi scritti, sia di immagini statiche che in movimento. Questa disposizione include anche l'obbligo di diffondere sottotitoli e informazioni per la guida elettronica ai programmi nonché le informazioni aggiuntive ai programmi radiofonici, se offerte dall'emittente.

Lettera b: attualmente i fornitori di servizi di telecomunicazione sono già tenuti a diffondere diversi canali sonori nonché il Dolby Digital, se offerti dall'emittente. L'eliminazione del marchio Dolby Digital nella nuova versione non implica tuttavia un decadimento dell'obbligo, ma significa piuttosto che ci si apre a nuove tecnologie che puntano sull'impiego di sistemi audio multicanale. I fornitori di servizi di telecomunicazione dovranno quindi trasmettere sia diversi canali sonori, ad esempio con le diverse versioni linguistiche, sia contenuti audio multicanale, se disponibili sotto questa forma.

Lettera c: per quanto riguarda il segnale di comando, l'ordinanza in vigore obbliga i fornitori di servizi di telecomunicazione esclusivamente a diffondere gli appositi segnali per le registrazioni analogiche o digitali. In considerazione del fatto che tutti gli obblighi di diffusione di programmi televisivi in tecnica analogica si estingueranno alla fine del 2014, un'apposita regolamentazione può essere tralasciata. Il flusso di dati dell'HbbTV, d'alt ro canto, contiene tutta una serie di nuove funzioni comandate da software che servono a visualizzare i contenuti diffusi linearmente e consultabili sullo schermo. Di conseguenza, l'obbligo di diffusione si estenderà d'ora in poi anche ai relativi segnali di comando ed elementi d'indirizzo (link ), ossia quelli che permettono all'ut ente, grazie a interfacce operative, di collegarsi e navigare tra i contenuti dell'emittente su Internet.

Capovers o 3: Lo standard HbbTV, da una parte, apre la strada a migliori possibilità di rappresentazione per il teletext e, dall'altra, attua l'integrazione tra la tecnologia di radiodiffusione e quella a banda larga, affinché, su domanda, si possano associare alle tradizionali trasmissioni lineari di un'emittente contenuti televisivi e provenienti da Internet. Tuttavia non è ancora possibile determinare chiaramente quale ampiezza di banda aggiuntiva si renderà nec essaria a diffondere l'insieme dei servizi abbinati nel flusso di dati del segnale del programma, nell'event ualità in cui non fosse possibile ridurre l'ampiezza di banda nec essaria ad assicurare la qualità delle immagini e 4/9

dell'audio. Inoltre non è chiaro quanto possa ragionevolmente essere richiesto ai fornitori di servizi di telecomunicazione in termini di capacità supplementare necessaria alla diffusione di tali servizi. Alla luce delle attuali conoscenz e si considera che il segnale televisivo ric hieda una velocità massima di trasmissione di 2 Mbit/s.

Dato che il campo delle reti di diffusione è segnato da un o continuo s viluppo tecnologico, non sarebbe appropriato fissare nel testo dell'ordinanza una velocità massima di trasmissione che i fornit ori di servizi di telecomunicazione dovrebbero garantire per i contenuti della HbbTV trasmessi via segnale radio. È però opportuno che il DA TE C continui ad avere la competenza di poter eventualmente stabilire una velocità di trasmissione. Soltanto in questo modo si potrà reagire rapidamente allo sviluppo tecnologico.

Oggigiorno i fornitori di servizi di telecomunicazione rendono fruibili i programmi televisivi non più soltanto per i tradizionali apparecchi di ricezione televisiva. Il ventaglio di apparecchi a cui si indirizzano include ora i computer e i laptop, ma anche gli smartphone e i tablet, che di solito ricevono i segnali radiotelevisivi via rete mobile. Questi apparecchi, sempre più pres enti fra le mura domestiche, si distinguono dai televisori tradizionali non soltanto per modalità e luogo di utilizzo, ma anche perché dispongono di uno schermo molto più piccolo e le possibilità di riproduzione del suono sono limitate, cosicché si prestano molto meno alla fruizione di taluni servizi abbinati. A titolo di esempio si pensi ai sistemi audio multicanale (come Dolby Digit al) che, riprodotti su uno smartphone, perderanno gran parte della loro efficacia. Siccome la televisione Hbb è pensata in prima linea per essere utilizzata tramite un televisore e con un telecomando, la navigazione non può essere trasposta esattamente su smartphone o tablet. Oltretutto il consumo di programmi televisivi tramite dispositivi mobili si svolge nel contesto di altri contenuti Internet, che è caratterizzato da una fruizione totalment e diversa sotto il profilo dei contenuti disponibili. Affinché questi elementi possano essere tenuti in debito conto, dovrà essere conferita al Dipartimento la competenza di prevedere eccezioni all'obbligo di diffusione non soltanto per certe tecnologie, ma anche per determinat e modalità di diffusione e applicazioni.

Art. 53 lett. c (Numero massimo di programmi con diritto di accesso)

bis Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 ( art. 54 cpv. 1 ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DA TEC sulla radiotelevisione e con la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanz a del DA TE C sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa ridondante e può pertanto essere abrogata.

Art. 54 cpv. 2 e 3 (Fornitori di servizi di telecomunicazione obbligati alla diffusione)

I fornitori di servizi di telecomunicazione possono attualmente ric hiedere di essere dispens ati dall'obbligo di diffondere i programmi televisivi regionali must carry (cpv. 2 lett. b). L'introduzione di questa regolamentazione, il 1° aprile 2010, è da ricollegare a precise circostanze, in cui soprattutto i fornitori della Web TV non disponevano delle possibilità tecniche per limitare la diffusione dei programmi televisivi regionali alla relativa zona di copertura. Nel frattempo, dal 1° marzo 2013, le emittenti televisive hanno ottenuto il diritto di trasmettere il proprio programma in tecnica digitale anche fuori dalla zona di copertura (cfr. art. 37 cpv. 2 ORTV). Venuto meno il principale motivo di richiesta di esonero, diviene superfluo anc he l'obbligo di informare annualmente l’UFCOM sullo stato della tecnica (cpv. 3).

Entro la fine del 2014 sarà complet ata la digitalizzazione della diffusione via cavo. Dal 1° gennaio 2015, l'obbligo must carry per i programmi televisivi definiti all'articolo 38 LRTV varrà soltant o per la tecnica digitale (c fr. a questo proposito la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanza del DA TEC sulla radiotelevisione [SR 784.401.11] del 13 maggio 2013).

Ecco come si presenta la situazione dal 2015: l'obbligo di diffusione nei confronti delle emittenti televisive regionali continuerà a vigere soltant o per la tecnica digitale. È ammessa la diffusione fuori dalla zona di copertura (art. 37 cpv. 2 ORTV). Per quanto riguarda l'analogico, non sussiste più alcun 5/9

obbligo must carry, per contro sarebbe tecnicamente possibile limitare la diffusione alla zona di copertura, rendendo così obsoleta la possibilità di present are la richiesta di esonero. La diffusione in analogico si riduce gradualmente e non rappresenta ormai più il principale vettore di trasmissione, rendendo cos ì superflua una regolamentazione specifica per il settore.

Anche la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di capacità (cpv. 2 lett. a) ha origine dalla diffusione analogica: la disposizione consentiva di tenere conto della particolare situazione dei gestori delle reti via cavo con ridotta capacità e di dispensarli dall'obbligo di diffusione di alcuni programmi. Questa prescrizione corrisponde al tenore della norma iscritta all'articolo 42 cpv. 3 della LRTV 1991. Grazie alla diffusione in tecnica digitale tuttavia è possibile, a pari capacità, diffondere un numero di programmi da 4 a 10 volte maggiore, cosicché la possibilità di richiedere l'esonero per motivi di capacità non è più necessaria.

I capoversi 2 e 3 vigenti possono pertanto essere abrogati senza sostituzione.

Art. 55 (Attribuzione dei canali)

Questo articolo prevede il diritto a un canale preferenziale per la diffusione su linea. Il Dipartimento ha fatto uso della delega e disciplinato all'articolo 9 dell'ordinanza del DA TEC sulla radiotelevisione (RS 784.401.11) il diritto a un canale preferenziale per la diffusione analogica. Per quanto riguarda l'ambit o digitale, l'articolo 63 capoverso 2 LRTV vigente contempla un diritto equivalente per programmi con diritti d’accesso.

bis Dato che l'obbligo di diffusione nel settore analogico sarà abrogato a fine 2014 (art. 54 cpv. 1 ORTV in combinato disposto con l'art. 8a dell'ordinanza del DA TEC sulla radiotelevisione e con la disposizione transitoria della modifica dell'ordinanz a del DA TE C sulla radiotelevisione del 13 maggio 2013) questa disposizione diventa rid ondante e può pertanto essere abrogata.

Art. 64 (Esenzione su domanda dall’obbligo di pagare il canone)

Il riferimento alla legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC) viene aggiornato modificandone la data.

Art. 77 (Spe se di procedura degli organi di mediazione)

L'attivit à degli organi di mediazione ai sensi dell'articolo 93 LRTV è impegnativa, in quant o richiede non soltanto conoscenz e approfondite del diritto procedurale e materiale regolato dalla LRTV ma anche nel campo dei media elettronici regionali e del loro funzionamento, oltre a imprescindibili competenze nella mediazione.

Gli organi di mediazione sottoposti all'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva (AIRR) sono tenuti, secondo l'articolo 19 capoverso 3 del regolamento dell'AIRR, a informare il pubblico sulla loro funzione e sulle loro attività. Essi devono provvedere autonomament e anche all'infrastruttura (uffici, telefono, computer ecc.). Considerati questi aspetti, si giustifica un aumento della tariffa oraria da 200 a 230 franchi. Questa tariffa resta comunque, e in certi casi in una grande misura, inferiore alla remunerazione oraria degli avvoc ati negli agglomerati.

Art. 82a (Di sposizione transitoria relativa al calcolo dei contributi d'inve stimento per nuove tecnologie)

Digitalizzare la diffusione dei programmi comporta un grosso onere finanziario per le emittenti radiofoniche. La sostituzione della diffusione OUC con il DAB+ implica che entrambe le tecniche di diffusione siano impiegate in parallelo per un certo periodo. La promozione delle nuove tecnologie iscritta all'articolo 58 LRTV consente di elargire dei finanziamenti, ma solo in misura limitata. Infatti, le emittenti radiofoniche che fanno diffondere il proprio programma su una piattaforma DAB+ ricevono contributi agli investimenti, conformemente all'articolo 50 seg. ORTV, per un importo massimo pari al 6/9

75 per cento degli ammortamenti che esse versano al titolare della concessione di radiocomunicazione (art. 51 cpv. 1 lett. c ORTV ).

Capovers o 1 lettera c: al fine di alleggerire la doppia imposizione durante la fase di passaggio dalla diffusione OUC a quella digitale DAB+ (la cosiddetta fase simulcast), in casi motivati questa quota percentuale può essere aumentata in via provvisoria a 100 per cento. Il motivo che induce a privilegiare questa soluzione ri -spetto alle altre due alt ernative (rispettivamente iscritte all’art. 51 cpv. 1 lettera a e b) è il fatto che l'emittent e, nel primo caso sopraccitato, usufruisce unicamente delle prestazioni erogate da chi gestisce la piattafor -ma digitale e non può influire né contribuire in alcun modo all'allestimento della rete di trasmettitori. Il tasso di contribuzione particolarmente elevato, 100 per cent o, può eccezionalmente essere giustificat o dal fatto che la Confederazione ha interesse ad accelerare il passaggio dalla diffusione OUC al DAB+ e che la modifica proposta al Parlamento dell'attuale articolo 58 LRTV, formulato in modo piuttosto restrittivo, ent rerà presumibilmente in vigore solo nel 2016. Dal punto di vista della legislazione sui sussidi questa soluzione temporanea è giustificabile: da un lato la legge prevede un sistema di incentivazione tramite sussidi in cui il beneficiario della sovvenzione si assume una parte dei costi, e ciò affinché esso operi secondo principi economici e punti sulla soluzione di trasmissione più conveniente possibile. Nonostante l'aumento del finanziamento tale principio legale non viene vanificato, perché l'emittent e ben eficiaria della sovvenzione paga al gestore della piattaforma un indennizzo per la diffusione e non può influire sui costi della rete. Inoltre soltanto i costi di ammortamento possono essere sovvenzionati, con i quali di fatto viene finanziata unicamente u na parte degli effettivi costi di diffusione; una quota significativa di questi ultimi resta a carico dell'emittente.

Capovers o 2: Questa regolamentazione funge da soluzione transitoria e rimane valida fino all'entrata in vigore del nuovo articolo 58 LRTV, che è attualment e al vaglio del Parlament o, tuttavia non oltre la fine del 2017.

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Allegato 1

Numeri 1-3 Emittenti radiofoniche con mandato di prestazioni e diffusione nella banda OUC; principi generali di pianificazione e d'esercizio e zone di copertura

Nella primavera 2013 l'UFCOM, d'intesa con gli attori del settore, ha definito una nuova ripartizione dei ruoli in relazione alla pianificazione delle reti emittenti OUC. Motivo di questa nuova ripartizione è il fatto che l'allacciamento tecnico delle zone di copertura OUC locali è stato praticamente ultimato. Una pianificazione centralizzata delle reti emittenti OUC non è pertanto più necessaria. Mentre con questa nuova ripartizione dei ruoli la pianificazione delle reti di trasmettitori individuali viene di principio affidata alle singole emittenti, l'UFCOM si concentra sulla sua funzione primaria di regolatore, arbitro e garante degli interessi s vizzeri all'estero. L'UFCOM ha pubblicato una guida che illustra le particolarità della nuova ripartizione dei ruoli (cfr. www.bak om.admin.ch > Temi > Radio e televisione > Diffusione e tecnica > Diffusione OUC > Guida relativa alla pianificazione delle frequenze OUC). Questa nuova ripartizione dei compiti si è rivelata efficac e e d'ora in poi sarà sancito nell'all egat o 1.

N. 1 lett. a: L'indicazione attuale relativa alla banda II OUC viene corretta da 87.6 a 87.5 MHz. La banda OUC inizia a 87.5 MHz, e 87.6 MHz è già il primo canale.

bis N. 1 lett. a : Il Consiglio federale part e dal presupposto che a lungo termine la tecnologia di diffusione via etere terrestre DAB+ sostituirà la diffusione OUC. Siccome al numero 3.3 capoverso 1 si rinvia a questo standard digitale, viene riportat o qui il riferimento al DAB+.

N. 2 cpv. 1: Come indicato nell'introduzione, la pianificazione delle frequenze OUC non è più un compito dell'UFCOM. D'ora in avanti le emittenti radio ne saranno respons abili. Le emittenti inoltrano delle domande per migliorare la diffusione OUC con una proposta tecnica. L'UFCOM verifica se il progetto inolt rato possa provoc are interferenze sui trasmettitori e sulle reti di radiocomunicazione già in funzione e se sia conforme alle disposizioni internazionali. Inoltre si aggiungono riflessioni di politica mediatica, volte ad esempio a impedire, per quant o possibile, l'irradiamento fuori banda.

N. 2 cpv. 2: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 3.1 capoverso 3.

N. 2 cpv. 3: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 2 capoverso 2.

N. 2 cpv. 4: Questo capoverso corrisponde all'attuale numero 2 capoverso 3.

N. 3.1: Questo numero corrisponde all'attuale numero 3.2, a cui è stata apportat a una lieve modifica. Si rinuncia a un ampliamento delle reti di trasmettitori OUC in vista della digitalizzazione incalzante. Il termine "ampliato" viene ora sostituito con "garantito". Siccome la SSR ha già pienament e realizzato l'ampliamento richiesto nelle "località con olt re 200 abit anti", questo non è più necessario. In realtà questa modifica non ha quindi alcuna ripercussione.

N. 3.2: Queste disposizioni di qualità relative alla pianificazione delle frequenze erano originariamente indirizzate all'UFCOM. Come indicato, l'UFCOM non assume più questo compito e le emittenti potranno in futuro decidere autonomament e se vogliono offrire il proprio programma con una qualit à migliore rispetto alla concorrenza. È sufficiente fissare le esigenze minime per la qualità di diffusione nella rispettiva zona di copertura, che corrispondono agli standard odierni.

N. 3.3 cpv. 1: Già nel 2006 il Consiglio federale si è dichiarato a favore della strategia di digitalizzazione. Da allora la digitalizzazione è avanzat a a grandi passi e un passaggio dalla tecnica OUC al DAB+ è possibile. Ora le emittenti che diffondono il loro programma in DAB+ potranno essere esonerate dall'obbligo di diffusione su OUC nelle zone in cui forniscono una copertura DAB+. Ciò dovrebbe agevolare innanzitutto le emittenti che attualmente dovrebbero investire in impianti OUC secondari che necessitano di rinnovamenti. Considerato l’impegno profuso nella digit alizzazione, in taluni casi ciò implicherebbe un investimento sproporzionato. Un passaggio secondo quant o pianificato di intere regioni dalla trasmissione OUC a quella in DAB+ non è ancora imminente, ma 8/9

dovrebbe delinearsi verso fine 2019 soltanto al termi ne delle attuali conc essioni per emittenti OUC locali. Un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della SSR e delle associazioni radiofoniche private sta elaborando sotto la guida dell'UFCOM una proposta per organizzare questo cambiament o di tecnologia in modo graduale.

N. 3.3 cpv. 2: Allo stesso tempo viene disciplinato quanto accadrà con frequenze OUC che si sono liberate. Per non ostacolare la digitalizzazione, tali frequenze non saranno più messe a disposizione per la diffusione di programmi radiofo nici.

Allegato 1

Numero 4 Zone di copertura per la diffusione nella banda OUC

e

Allegato 2

Numero 2 Zone di copertura

Secondo gli allegati 1 e 2 della ORTV, determinat e emittenti radiotelevisive sono tenute a diffondere una finestra quotidiana di programmi per le singole regioni delle proprie zone di copertura. Le finestre di programmi devono essere prodotte nelle rispettive regioni. Tale obbligo incombe sulle emittenti la cui zona di copertura comprende più Cantoni che non sono coperti da altre radio o televisioni locali. Originariamente questi oneri servivano a garantire una cronaca propria al Cant one interessato, molto spesso periferico, nell'ambito del programma sovracantonale. Il monitoraggio continuo dei programmi, che l'UFCOM pubblica annualmente, mostra che le emittenti interessate da tali oneri prendono sul serio il loro dovere di fornire notizie di cronaca regionale. Se da una parte la prassi editoriale ha dato regolarment e buona prova di sé, dall'altra alcune emittenti si augurano più fles sibilità nell'adempimento del proprio mandato di prestazioni regionale. Invece di diffondere la cronaca regionale nell'ambito di finestre di programmi separate in modo formale, desiderano offrire le proprie prestazioni informative regionali nel programma p rincipale. Si aspettano cos ì di poter risparmiare sui costi legati alla tecnologia e poter informare in modo più completo tutto il loro pubblico. Finché le prestazioni informative regionali continueranno a essere offerte – il che continua a essere preteso anche dal nuovo testo degli allegati 1 e 2 della ORTV – non vi è niente sul piano della politica dei media che impedisca questo cambiamento delle condizioni di diffusione. Se l'obbligo permetteva di esercitare centri di produzione regionali (studi locali), in origine anche garanzia di una presenza decentralizzata dell'emittent e, ora la digitalizzazione dei mezzi di produzione ha reso in gran parte antiquato questo onere: con le possibilità tecnologiche odierne i programmisti possono adempiere i propri compiti redazionali anche senza una grande infrastruttura. Il corrispondente onere può pertanto essere abrogato.

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