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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG

Commenti all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD)

1. Situazione di partenza Il 18 marzo 2016 le Camere federali hanno approvato la revisione totale della legge sulle multe disciplinari (LMD) e accolto la nuova legge (disegno per il referendum: FF 2016 1721). Il Consiglio federale non ha ancora fissato l’entrata in vigore della nuova legge, ma intende metterla in vigore all’inizio del 2018.

Analogamente alla vigente LMD del 24 giugno 1970 (RS 741.03), la nuova legge comprende in primo luogo le norme procedurali e le competenze per la procedura della multa disciplina- re. Rinuncia però a elencare le singole fattispecie punibili con una multa disciplinare e a indi- care le multe applicabili alle singole infrazioni, limitandosi a menzionare l’ammontare massi- mo della multa disciplinare (art. 1 cpv. 4 LMD). Le multe applicabili figurano attualmente in un elenco delle infrazioni, che con la nuova OMD viene completato con le infrazioni contem- plate da altre leggi e punibili secondo la procedura delle multe disciplinari.

L’articolo 15 LMD incarica il Consiglio federale di elencare le fattispecie contravvenzionali punite con una multa disciplinare e a stabilire l’importo delle singole multe. Secondo l’articolo 5 capoverso 1 secondo periodo LMD, il Consiglio federale stabilisce inoltre i casi in cui eccezionalmente gli importi delle multe non sono cumulati se una persona commette più contravvenzioni

2. Contenuto dell’ordinanza L’ordinanza riprende le disposizioni vigenti. L’applicazione della procedura delle multe disci- plinari a contravvenzioni diverse da quelle del diritto in materia di circolazione stradale esige tuttavia alcune modifiche redazionali.

All’articolo 1 non si tratta più di «contravvenzioni delle prescrizioni della circolazione strada- le» bensì – a causa dell’estensione della procedura delle multe disciplinari – in generale di «contravvenzioni delle prescrizioni».

L’articolo 2 si fonda sull’articolo 5 capoverso 1 secondo periodo LMD, secondo cui il Consi- glio federale può prevedere eccezioni al cumulo degli importi delle multe nel caso in cui una persona commette più contravvenzioni. Queste costellazioni possono presentarsi in caso di contravvenzioni delle prescrizioni della circolazione. L’articolo mantiene senza modifiche materiali il vigente disciplinamento in caso di violazione delle prescrizioni della circolazione stradale.

Articolo 4 e allegato 2 (Modifica di altri atti normativi): Le modifiche apportate all’articolo 4 dell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della cir- colazione stradale (OCCS; RS 741.013) estendono le competenze territoriali dell’Amministrazione federale delle dogane (AFD). Conformemente al capoverso 1 vigente, gli uffici doganali e il Corpo delle guardie di confine sono competenti per il controllo in materia di polizia stradale dei veicoli e dei conducenti che

N. di riferimento: COO.2180.109.7.215664 / 251.1/2017/00007

entrano o escono dalla Svizzera. Tale controllo è effettuato nel quadro della verifica dogana- le al passaggio del confine. Se constatano mancanze in materia di polizia stradale, finora gli uffici doganali non possono punirle essi stessi secondo la procedura della multa disciplinare ma sono obbligati a chiedere l’intervento della polizia cantonale (art. 4 cpv. 4 OCCS). In futu- ro, l’articolo 2 capoverso 2 LMD autorizzerà l’AFD a riscuotere multe disciplinari in caso di infrazioni nella misura in cui il diritto federale le conferisce corrispondenti competenze di con- trollo. L’AFD, tuttavia, non effettua controlli doganali soltanto al passaggio del confine ma anche nella cosiddetta area di confine e all’interno del Paese. In virtù del diritto vigente, però, le autorità doganali non sono autorizzate, in occasione di tali controlli interni, a sottoporre i vei- coli e i conducenti a controlli di polizia stradale, per i quali sono competenti unicamente i cor- pi di polizia cantonali. Al fine di utilizzare le sinergie, sulla base di accordi conclusi confor- memente all’articolo 97 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; RS 631.0) diversi Cantoni autorizzano già oggi l’AFD a effettuare, in occasione dei controlli doganali, anche controlli in materia di polizia stradale sul loro territorio nel quadro di un’area d’impiego stabilita. A seconda dell’accordo, le autorità doganali possono punire direttamente secondo la procedura della multa disciplinare le contravvenzioni delle prescrizioni di polizia stradale da loro constatate. Questa suddivisione territoriale tra confine e interno/area di confine nonché tra le relative procedure divergenti e le ripartizioni delle competenze si è dimostrata poco efficiente. Per questo motivo, l’avamprogetto prevede di permettere all’AFD di effettuare in generale anche controlli in materia di polizia stradale nel quadro delle verifiche doganali e di punire autono- mamente secondo la procedura della multa disciplinare le infrazioni accertate. Dal punto di vista territoriale, questa competenza dell’AFD viene estesa anche all’area di confine (secon- do l’art. 3 cpv. 5 LD, una striscia di terreno lungo il confine doganale la cui larghezza è fissa- ta dal Dipartimento federale delle finanze [DFF] d’intesa con il Cantone interessato). Se un Cantone ha concluso un accordo con il DFF ai sensi dell’articolo 97 capoverso 2 LD, la com- petenza dell’AFD di effettuare controlli di polizia stradale nel quadro di controlli doganali va estesa anche all’area di confine o d’impiego stabilita in tale accordo. Da un lato questo disciplinamento garantisce che l’AFD effettui controlli di polizia stradale unicamente nel quadro di controlli doganali, e dall’altro che questi controlli possano essere svolti al di fuori dell’area di confine soltanto con il consenso del Cantone interessato. Le modifiche apportate ai capoversi 2 e 3 sono di natura meramente redazionale.

L’abrogazione dell’articolo 8 dell’ordinanza del 24 agosto 2011 sul contrassegno stradale (OUSN; RS 741.711) è una conseguenza del fatto che la nuova legge sulle multe disciplinari ha abrogato l’articolo 16 capoverso 2 della legge del 19 marzo 2010 sul contrassegno stra- dale (LUSN; RS 741.71; cfr. l’allegato alla LMD cifra II/2).

La modifica dell’ordinanza del 4 settembre 2002 sul commercio ambulante (RS 943.11) è stata apportata al fine di chiarire che l’AFD è pure autorizzata, nel quadro delle sue vigenti competenze di controllo, a controllare le tessere di legittimazione dei commercianti ambulan- ti.

Articolo 6: l’OMD dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente alla nuova LMD il 1° gennaio 2018.

3. Elenco delle multe La maggior parte delle contravvenzioni che figurano nell’elenco delle multe è costituita da violazioni delle norme della circolazione stradale (cifra VII). L’elenco delle multe riprende senza alcuna modifica le fattispecie contravvenzionali attualmente figuranti nell’allegato 1 dell’OMD e i relativi importi.

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Per quanto riguarda le contravvenzioni inerenti ad altri settori del diritto, per contro, l’elenco si orienta agli elenchi di contravvenzioni punibili secondo la procedura della multa disciplina- re che alcuni Cantoni (p. es. Neuchâtel, Uri e San Gallo) avevano emanato prima del 2011. Vanno commentate in modo particolare due contravvenzioni alla legge sulla protezione dell’ambiente: l’incenerimento abusivo di piccole quantità di rifiuti fuori dagli impianti e il de- posito di piccole quantità di rifiuti fuori delle discariche autorizzate (Elenco delle multe XI/2 e 3). Possono essere considerati una «piccola quantità» ad esempio i resti di un picnic bruciati o abbandonati sul posto. Non può invece più essere considerato tale un sacco di rifiuti di 35 litri pieno.

4. Ripercussioni per il personale e le finanze Le ripercussioni della LMD per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni nonché per l’economia sono state illustrate nel messaggio del Consiglio federale del 17 dicembre 2014 (FF 2015 869). Le modifiche d’ordinanza proposte non hanno ripercussioni diverse da quelle.

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