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Revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) e dell'ordinanza sull'energia (OEn)

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

Aprile 2019

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02), dell'ordinanza sulla promozione dell'e- nergia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'ener- gia (OEn, RS 730.01)

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)

2.1.2 Modifica del metodo di calcolo per la classificazione nelle categorie di efficienza 2.2.2 Calcolo dei tassi di rimunerazione per impianti idroelettrici e a biomassa in caso di 2.2.4 Scadenze per la notifica di stato di avanzamento e messa in esercizio per progetti 2.3.3 Determinazione del plusvalore lordo nell'ambito del rimborso del supplemento rete 3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro genere per Confederazione, Cantoni e 6.1 Ordinanza sull’efficienza energetica e modifica dell'ordinanza sul CO2 quale atto

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)

1. Osservazioni introduttive

Le previste modifiche dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02) e quindi, contestualmente, dell'ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 (RS 641.711) quale atto normativo correlato, dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) nonché dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia (OPEn, RS 730.01) comportano diversi adeguamenti. Si tratta nello specifico dei seguenti temi: prescrizioni relative ai dati sul consumo di energia di veicoli, ulteriore modifica dell'etichettaEnergia delle automobili, adeguamento della quota biogena della miscela di gas naturale e biogas, rafforzamento della produzione invernale mediante modifiche dei contributi agli investimenti per impianti idroelettrici di grandi dimensioni, precisazioni ri- guardo al calcolo dei tassi di rimunerazione per impianti idroelettrici e a biomassa in caso di amplia- menti o rinnovamenti successivi, diminuzione dei tassi di rimunerazione per impianti fotovoltaici, sca- denze per la notifica di stato di avanzamento e messa in esercizio per progetti di geotermia, possibilità di proroga della scadenza presso lo sportello unico (guichet unique), precisazioni riguardo al raggrup- pamento ai fini del consumo proprio e adeguamenti nell'ambito della determinazione del plusvalore lordo in relazione al rimborso del supplemento rete.

2. Punti essenziali del progetto

2.1 Ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne)

La revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne) è focalizzata sull'efficienza energetica dei veicoli. Essa comprende adeguamenti delle prescrizioni relative ai dati sul consumo e sulle emis- sioni di CO2 delle automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in serie, nonché l'ulteriore modifica dell'etichettaEnergia. Questi adeguamenti derivano da attuali esperienze, sviluppi e riscontri da parte degli attori del mercato.

La revisione comporta sia modifiche nella sezione 2 dell'OEEne che una suddivisione completamente nuova e un adeguamento del contenuto dell'allegato 4.1. La nuova struttura dell'allegato 4.1 consente una migliore visione d'insieme delle prescrizioni per i veicoli. L'etichettaEnergia non costituisce più l'e- lemento centrale delle prescrizioni, bensì uno dei tanti campi di applicazione (etichettatura nei punti vendita e alle esposizioni). Gli altri campi di applicazione sono la pubblicità, gli annunci di vendita, i listini prezzi e i configuratori online.

La revisione comprende i seguenti principali campi d'azione:  adeguamenti della rappresentazione grafica e del contenuto dell'etichettaEnergia  modifica del metodo di calcolo per la classificazione nelle categorie di efficienza energetica;  adeguamenti in merito all'obbligo di etichettatura nella pubblicità;  introduzione di prescrizioni per autofurgoni e trattori a sella leggeri;  adeguamento della quota biogena della miscela di gas naturale e biogas.

2.1.1 Adeguamenti della rappresentazione grafica e del contenuto

dell'etichettaEnergia

L'attuale etichettaEnergia è stata introdotta nel 2012. La nuova rappresentazione grafica permette di migliorare la comprensione e la visione d'insieme dell'etichetta. Tra le principali novità l'introduzione della croce svizzera, la soppressione di elementi di testo e di informazioni tecniche (equivalente benzina e emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione di carburanti e/o di elettricità), l'adeguamento della rappresentazione grafica e l'inserimento del codice QR con link alla pagina web del catalogo dei consumi.

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Le informazioni concernenti le emissioni di CO2 durante la guida continueranno a essere presenti sull'etichetta. Nella rappresentazione delle emissioni di CO2, al posto del valore medio figura l'obiettivo di 95 g/km, mentre la barra viene delimitata dal valore massimo di «>250 g/km».

2.1.2 Modifica del metodo di calcolo per la classificazione nelle categorie di effi- cienza energetica

Finora, per il calcolo delle categorie di efficienza energetica, oltre all'equivalente benzina per l'energia primaria, si è tenuto conto del peso a vuoto massimo con una ponderazione del 30 per cento. Tale ponderazione era stata introdotta per fare in modo che i veicoli fossero disponibili per tutti gli utilizzi e possibilmente in tutte le categorie di efficienza. Con la modifica dell'etichettaEnergia, questa pondera- zione viene a cadere e d'ora in poi si prende in considerazione solo l'equivalente benzina per l'energia primaria. Nel considerare l'energia primaria si garantisce che anche l'energia necessaria per la messa a disposizione del carburante/elettricità venga computata nel calcolo e che non sia rappresentato so- lamente il consumo durante la guida.

2.1.3 Adeguamenti in merito all'obbligo di etichettatura nella pubblicità;

Finora le prescrizioni concernenti l'obbligo di etichettatura nella pubblicità erano piuttosto ampie. Con la revisione si è deciso di limitarle al consumo di energia, alle emissioni di CO2 e alla categoria di effi- cienza energetica. La rappresentazione grafica della categoria di efficienza energetica con la scala di freccie ne aumenta la visibilità in pubblicità.

2.1.4 Introduzione di prescrizioni per autofurgoni e trattori a sella leggeri

Parallelamente alle prescrizioni sulle emissioni di CO2 che entreranno in vigore nel 2020, la presente revisione intende disciplinare anche l'etichettatura di autofurgoni e di trattori a sella leggeri, con parti- colare riferimento ai dati relativi al consumo e alle emissioni di CO2. Si rinuncia all'introduzione di un'e- tichettaEnergia per questo tipo di veicoli, in quanto essa non sarebbe molto utile allo scopo, vista l'am- pia offerta di modelli (struttura, dimensione, volume di carico) e i diversi tipi d'impiego.

2.1.5 Adeguamento della quota biogena della miscela di gas naturale e biogas

Dal 2011 l'etichettaEnergia e le prescrizioni sulle emissioni di CO2 per automobili ammettono una quota del 10 per cento di biogas nel carburante gassoso. Come si evince dalla statistica del servizio di clearing dell'Associazione svizzera dell'industria del gas (ASIG), dal 2011 ogni anno la quota di biogas ha superato il 20 per cento. Pertanto va aumentata anche la quota ammessa e adeguata la base giuri- dica. Il DATEC verificherà regolarmente la quota di biogas e chiederà se necessario un adeguamento al Consiglio federale. Analogamente all'ordinanza sul CO2, d'ora in poi sarà fatta una distinzione tra emissioni di CO2 con incidenza sul clima e emissioni di CO2 senza incidenza sul clima solo per i vei- coli che possono essere alimentati con la miscela di gas naturale e biogas. Finora, per l'indicazione delle emissioni di CO2, tale distinzione poteva essere fatta anche per i veicoli alimentati esclusiva- mente con miscela di carburante E85. Tuttavia per questo tipo di veicoli non viene più stabilita una quota biogena in quanto, per mancanza di immatricolazioni, essi non hanno rilevanza per il mercato (2016: nessuna immatricolazione; 2017: 1 veicolo immatricolato).

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2.2 Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)

2.2.1 Rafforzamento della produzione invernale nell'ambito dei contributi agli investi- menti per impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Il previsto adeguamento dell'OPEn si prefigge di creare, grazie a una maggiore promozione degli im- pianti di accumulazione, le condizioni favorevoli affinché la produzione di elettricità proveniente dalla forza idrica si sposti dai mesi estivi ai mesi invernali. Ciò consente di ottimizzare il controllo dell'intera produzione di energia elettrica in Svizzera. Poiché la costruzione di opere di sbarramento è molto costosa, gli impianti di cui viene potenziata la capacità di stoccaggio devono poter ottenere un contributo massimo più elevato. In caso di scarsità di mezzi finanziari, tale impianti devono inoltre ricevere un trattamento preferenziale rispetto alle centrali ad acqua fluente.

2.2.2 Calcolo dei tassi di rimunerazione per impianti idroelettrici e a biomassa in caso di ampliamenti o rinnovamenti successivi

Per evitare che il tasso di rimunerazione, invece di continuare a diminuire, possa di nuovo aumentare in caso di ripetuti ampliamenti o rinnovamenti successivi di impianti idroelettrici o a biomassa parteci- panti al sistema di rimunerazione per l'immissione di elettricità (RIC), viene precisato il metodo di cal- colo del tasso di rimunerazione applicabile in tali casi.

2.2.3 Adeguamento dei tassi di rimunerazione RIC e RU per gli impianti fotovoltaici

Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, i tassi di rimunerazione RIC e i contributi della rimunera- zione unica per gli impianti fotovoltaici sono stati verificati e adeguati. Dal 1° aprile 2020 il tasso RIC per questi impianti sarà ridotto a 9 ct./kWh. Questa riduzione del 10 per cento è da ricondurre a nuove ipotesi relative ai costi di investimento medi relativi a impianti a partire da 100 kW. Si suppone che dal 1° aprile 2020, considerato un importo di 1000 fr./kW, tali costi dimi- nuiranno di 100 franchi rispetto al 1° aprile 2019. La riduzione della rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici annessi o isolati riguarda i contributi legati alla potenza fino a 30 KW, che passano da 340 a 300 franchi. Ciò è dovuto alla dinamica del mercato osservata nel 2018 e nel 2019: ad esempio, nel segmento di mercato fino a 30 kW, si realiz- zano decisamente molti più impianti rispetto al segmento a partire da 30 kW. La riduzione della rimu- nerazione per la classe di potenza inferiore è una misura volta a contrastare gli sviluppi in atto e favo- rire il potenziamento degli impianti di maggiori dimensioni con una potenza a partire da 30 kW, per i quali invece i contributi non subiscono alcuna riduzione. Dal 1° aprile 2020, le rimunerazioni uniche copriranno in media dal 17 fino al 30 per cento dei costi degli impianti. Se nel corso della consulta- zione relativa alla revisione dell'OPEn dovesse essere riscontrata una diminuzione dei costi per alcuni impianti di determinate dimensioni, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) si riserverà la facoltà di proce- dere a un ulteriore riduzione delle rimunerazioni uniche. Inoltre, l'introduzione di un tasso forfettario per il contributo legato alla potenza pari a 300 franchi per- mette una semplificazione del sistema di rimunerazione e una maggiore competitività tra gli impianti di varie dimensioni. In tal modo, il contributo di promozione sarà un fattore meno importante nella scelta della dimensione dell'impianto rispetto ad altri fattori, come ad esempio il grado di consumo proprio. Anche le rimunerazioni uniche per gli impianti integrati vengono adeguate a decorrere dal 1° aprile 2020; in media saranno superiori del 10 per cento circa a quelle degli impianti annessi e isolati. Sia il contributo di base che quello legato alla potenza sono ridotti per impianti fino a 30 kW.

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2.2.4 Scadenze per la notifica di stato di avanzamento e messa in esercizio per pro- getti di geotermia

Nell'ambito dell'ultima revisione dell'OPEn erano state prorogate le scadenze indicate negli allegati 1.1 e 1.3 per l'inoltro delle notifiche dello stato di avanzamento e messa in esercizio di progetti relativi all'energia eolica e idroelettrica, in quanto era emerso che spesso esse non potevano essere rispet- tate. Attualmente si riscontra che potrebbe verificarsi un problema analogo anche per gli impianti di geotermia. La Svizzera ha poca esperienza in materia di sfruttamento delle risorse sotterranee e ciò rende relativamente lunga e complicata la pianificazione di progetti più complessi come quelli di geo- termia. Ciò comporta spesso anche dei ritardi. Poiché questo tipo di tecnologia per la produzione di energia elettrica non si è ancora affermato in Svizzera, molti Cantoni hanno deciso di creare le basi giuridiche per disciplinare le autorizzazioni di costruzione di questi impianti. Anche questa circostanza rende impossibile rispettare le vigenti scadenze per la pianificazione e la costruzione, in quanto le pro- cedure cantonali sono soggette ad adeguamento. Pertanto, con la presente revisione, vengono proro- gate le scadenze anche per gli impianti geotermici di cui all'allegato 1.4. Queste nuove scadenze non hanno alcun influsso sui termini previsti per la riduzione graduale del supplemento rete a partire dal 2030.

2.3 Ordinanza sull'energia (OEn)

2.3.1 Possibilità di proroga della scadenza presso lo sportello unico

Da quando il 28 giugno 2018 lo Sportello unico Energia eolica è diventato operativo, è emerso che le scadenze secondo l'articolo 7 capoverso 2 OEn per i complessi accertamenti necessari nel settore ae- ronautico sono in alcuni casi piuttosto brevi, in particolare quando si concentrano diverse questioni in materia di energia eolica che devono essere esaminate da UFAC, skyguide e SG-DDPS(Forze ae- ree). In casi eccezionali, la proroga di due mesi per un massimo di quattro mesi delle scadenze permette all'UFE, quale responsabile del coordinamento, di tenere meglio in considerazione la complessità di diversi accertamenti, ad esempio nel settore aeronautico.

2.3.2 Modifica in relazione al raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP)

Per quanto concerne i raggruppamenti ai fini del consumo proprio (RCP), dei quali fanno parte anche i locatari, è necessario chiarire l'ammontare dei costi fatturabili: per la determinazione del limite supe- riore dei costi interni computabili devono essere presi in considerazione i costi relativi al prodotto elet- trico standard esterno che il singolo partecipante all'RCP acquisterebbe se non fosse nell'RCP. Grazie a ciò, da una parte il locatario ha la garanzia di non dover pagare per l'energia elettrica più di quanto dovrebbe se non facesse parte di un RCP, dall'altra anche il proprietario non è più obbligato ad appli- care la tariffa elettrica esterna dell'RCP quale limite superiore. Ciò non sarebbe corretto in quanto, in base alla dimensione dell'RCP, tale tariffa può essere inferiore a quella che i consumatori finali do- vrebbero pagare se non fossero all'interno dell'RCP. Se si dovesse tenere conto della tariffa possibil- mente più bassa dell'RCP, l'esercizio redditizio di quest'ultimo ne risulterebbe compromesso e i loca- tari avrebbero ingiustificatamente un doppio vantaggio, poiché potrebbero beneficiare di una tariffa elettrica esterna più bassa rispetto a quella senza RCP e tale tariffa esterna, più bassa grazie all'RCP, costituirebbe allo stesso tempo anche il limite superiore della tariffa per la produzione interna.

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2.3.3 Determinazione del plusvalore lordo nell'ambito del rimborso del supplemento rete

Nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza sull'energia (OEn) in materia di rimborso del supplemento rete sono emerse alcune incertezze in merito alla determinazione del plusvalore lordo delle imprese. Pertanto si rende necessario un adeguamento del metodo di calcolo. La determinazione del plusva- lore lordo sulla base del conto annuale delle imprese garantisce che i dati contenuti corrispondano ef- fettivamente alla situazione reale. Questa garanzia contribuisce ad assicurare una migliore parità di trattamento dei richiedenti come pure una semplificazione dell'inoltro e dell'esame delle domande.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro

genere per Confederazione, Cantoni e Comuni La revisione dell'OEEne non comporta nessun onere supplementare permanente a livello di esecu- zione da parte della Confederazione. Solo al momento dell'introduzione della nuova normativa si regi- strerà un lieve aumento degli oneri a livello organizzativo e della comunicazione. In effetti, le nuove basi di calcolo e la contemporanea introduzione della nuova procedura di prova WLTP (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure) richiedono una comunicazione e un coordinamento più intensi rispetto agli anni precedenti con i Cantoni, le aziende, il pubblico e altri attori interessati. Questi cambiamenti renderanno necessarie modifiche per la classificazione delle automobili nelle ca- tegorie di efficienza. Gli incentivi agli investimenti creati per favorire l'aumento della capacità di stoccaggio degli impianti idroelettrici di grandi dimensioni non hanno ripercussioni a livello finanziario o di personale, in quanto i mezzi finanziari e le risorse disponibili non subiscono variazioni. Il calcolo dei tassi di rimunerazione per impianti idroelettrici e a biomassa in caso di ampliamenti o rin- novamenti successivi, l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti fotovoltaici, la proroga delle scadenze per la notifica di stato di avanzamento e messa in esercizio per progetti di geotermia, la possibilità di proroga della scadenza presso lo sportello unico e le precisazioni riguardo al raggrup- pamento non hanno conseguenze di rilievo per Confederazione, Cantoni e Comuni. Gli adeguamenti nell'ambito del rimborso del supplemento rete semplificano la presentazione delle do- mande e di conseguenza permettono di ridurre gli oneri legati al loro esame. Gli adeguamenti non hanno ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni.

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

I dati sul consumo di energia e l'etichettatura dei veicoli hanno lo scopo di colmare la carenza di infor- mazioni. L'acquirente di automobili beneficia di una maggiore trasparenza e, grazie all'etichettaEner- gia, può fare una scelta più mirata al momento dell'acquisto, tenendo conto adeguatamente dell'effi- cienza energetica del prodotto. Questa possibilità presenta ancora più vantaggi, grazie a una migliore rappresentazione grafica e all'inserimento della scala di efficienza energetica nella pubblicità. L'aumento della capacità di stoccaggio della forza idrica consente una maggiore sicurezza dell'ap- provvigionamento in Svizzera, soprattutto nei mesi invernali. Il calcolo dei tassi di rimunerazione per impianti idroelettrici e a biomassa in caso di ampliamenti o rin- novamenti successivi, l'adeguamento dei tassi di rimunerazione per impianti fotovoltaici, la proroga delle scadenze per la notifica di stato di avanzamento e messa in esercizio per progetti di geotermia, la possibilità di proroga della scadenza presso lo sportello unico e le precisazioni riguardo al raggrup- pamento non hanno conseguenze di rilievo per l'economia, l'ambiente e la società.

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Gli adeguamenti nell'ambito del rimborso del supplemento rete permettono di determinare in modo più esatto il plusvalore lordo e l'importo del rimborso. Gli oneri delle imprese relativi alla presentazione delle domande diminuiranno e aumenterà la trasparenza. Gli adeguamenti non hanno ripercussioni sull'ambiente e sulla società.

5. Rapporto con il diritto europeo

Il quadro normativo dell'etichettatura delle nuove automobili è dato dalla direttiva 1999/94/CE, in base alla quale gli Stati membri definiscono la propria etichettaEnergia nella legislazione nazionale. Nella direttiva non vi sono prescrizioni relative ai calcoli per la classificazione nelle categorie di efficienza energetica e al contenuto dell'etichetta. La Svizzera attua tale regolamentazione in maniera automa- tica, basandosi sulle prescrizioni dell'Unione europea e sulle esperienze maturate a livello europeo.

6. Commento ai singoli articoli

6.1 Ordinanza sull’efficienza energetica e modifica dell'ordinanza sul CO2

quale atto normativo correlato

Articolo 10: introduzione dell'obbligo di etichettatura per autofurgoni e trattori a sella leggeri D'ora in poi, in determinati casi, anche la commercializzazione e la cessione di nuovi autofurgoni e trattori a sella leggeri prodotti in serie sono soggette all'obbligo di etichettatura.

Articolo 11 capoverso 3: adeguamento del rimando A seguito della revisione totale dell'allegato 4.1 è stato adeguato il rimando ai numeri.

Articolo 12 capoverso 1 lettere b–d nonché capoverso 3: eliminazione del coefficiente di valu- tazione, definizione di automobili immatricolate per la prima volta Poiché non è più preso in considerazione il peso a vuoto per la determinazione della categoria di effi- cienza energetica, il coefficiente di valutazione non è più necessario: È abrogata pertanto la lettera d del capoverso 1. La definizione di automobili immatricolate per la prima volta viene spostata dall'allegato 4.1 all'articolo 12, in quanto ad essa fa riferimento il DATEC per la determinazione della media delle emissioni di

Articolo 12a Quota biogena della miscela di gas naturale e biogas D'ora in poi potrà essere detratta una quota delle emissioni di CO2 senza incidenza sul clima solo per la miscela di gas naturale e biogas. L'importo necessario della quota biogena è stabilito direttamente a livello di ordinanza del Consiglio federale e non più per delega dal DATEC come avvenuto finora, so- prattutto perché tale valore serve anche per la determinazione dei fattori di riduzione delle emissioni di CO2 conformemente all'articolo 26 capoverso 2 dell'ordinanza sul CO2. Sulla base delle cifre disponi- bili provenienti dalla statistica del servizio di clearing dell'ASIG, la quota biogena della miscela di gas naturale e biogas è fissata al 20 per cento.

Articolo 17a: sostituzione della disposizione transitoria relativa all'articolo 12 capoverso 2 L'attuale disposizione transitoria fa riferimento alla procedura relativa alla notifica e all'entrata in vigore delle disposizioni nel 2018. Poiché non può più essere applicata, essa viene sostituita con una nuova. Poiché l'entrata in vigore della presente revisione di ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2020, i va- lori da utilizzare devono essere resi noti nel 2019 già sulla base dell'ordinanza non ancora entrata in

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vigore. Il decreto del Consiglio federale concernente la prevista revisione di ordinanza è atteso per la fine di ottobre 2019. Entro la fine di novembre è prevista la pubblicazione nella raccolta ufficiale delle nuove disposizioni di ordinanza. In tale contesto, entro il 30 novembre, saranno resi noti e fissati con ordinanza del Dipartimento i valori da applicare dal 1° gennaio 2020.

Articolo 26 capoverso 2 ordinanza sul CO2: quota biogena della miscela di gas naturale e bio- gas Per quanto concerne i fattori di riduzione delle emissioni di CO2 dei veicoli che possono essere ali- mentati con il gas naturale, finora ci si era basati sulla determinazione della quota biogena della mi- scela di gas secondo l'ordinanza del DATEC del 23 novembre 2018 concernente le indicazioni dell'eti- chettaEnergia per le automobili nuove (OEEA; RS 730.011.1). Finora mancava tuttavia un rimando specifico a tale ordinanza. Con la fissazione della quota biogena a livello di ordinanza del Consiglio federale, il nuovo capoverso 2 dell'articolo 26 dell'ordinanza sul CO2 rimanda esplicitamente all'articolo

6.2 Allegato 4.1 dell'ordinanza sull'efficienza energetica

L'allegato 4.1 dell'OEEne è stato interamente rielaborato. La struttura dell'allegato è stata modificata: innanzitutto sono disciplinati gli aspetti relativi al consumo di energia, alle emissioni di CO2 e alla clas- sificazione nelle categorie di efficienza energetica. Seguono le prescrizioni specifiche sull'etichettatura nei diversi «campi di applicazione». Numero 1 La misurazione del consumo di energia è sempre basata sull'articolo 97 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41). Nel nuovo allegato la disposizione concernente l'impiego dei valori provvisori è già integrata nelle disposi- zioni sul consumo di energia. Numero 2 La misurazione delle emissioni di CO2 è sempre basata sull'articolo 97 capoverso 5 OETV. È previsto il riconoscimento della quota biogena delle miscele di carburanti ai fini del calcolo della quota di emissioni di CO2 con incidenza sul clima solo nel caso della miscela di gas naturale e di bio- gas. Nell'allegato 4.1 finora mancava un rimando alla norma di delega dell'articolo 12 capoverso 1 lettera c OEEne per quanto concerne la determinazione dei fattori per il calcolo delle emissioni di CO2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e dell'elettricità. L'inserimento di questo rimando nel punto 2.3 consente una migliore correlazione tra la norma di delega e l'allegato. Numero 3 Per quanto concerne la classificazione delle automobili nelle categorie di efficienza, d'ora in poi non si prende più in considerazione il peso a vuoto. L'elemento determinante è il consumo di energia asso- luto derivante dall'equivalente benzina per l'energia primaria. Quest'ultimo comprende l'energia per la messa a disposizione del carburante e dell'elettricità. Numero 4 D'ora in poi chi espone automobili nuove in punti vendita o a esposizioni è tenuto a realizzare l'etichet- taEnergia con l'aiuto dello strumento online messo a disposizione dall'UFE. Il contenuto dell'etichet- taEnergia viene fortemente ridotto, mentre la sua comprensibilità viene migliorata grazie a una rappre- sentazione grafica più semplice e chiara. Tuttavia, per quanto concerne gli obblighi di etichettatura, non vi sono novità rispetto alla legislazione vigente.

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Numero 5 Per quanto concerne la pubblicità (ad es. manifesti, spot televisivi, annunci nei quali si offre un deter- minato tipo di veicolo), diminuisce il numero di dati da indicare. Ad esempio, non devono più essere indicati l'equivalente benzina, la media di emissioni di CO2 e le emissioni di CO 2 derivanti dalla messa a disposizione del carburante e/o dell'elettricità. In futuro, oltre al consumo di energia, alle emissioni di CO2 e alla categoria di efficienza, dovrà essere rappresentata la scala a colori di tutte e sette catego- rie di efficienza energetica (cfr. n. 5.3). Numero 6 A differenza di quanto avviene in pubblicità, l'obbligo di etichettatura negli annunci di vendita si riferi- sce a un singolo veicolo specifico e non a un tipo di veicolo in generale che può essere ancora adat- tato alle esigenze del cliente, ad esempio mediante opzioni quali il rivestimento dei sedili, il colore della carrozzeria o altri equipaggiamenti. La normativa si applica in particolare agli annunci nei gior- nali, riviste e siti di vendita online. Numero 7 Nel caso dei configuratori online, l'obbligo di etichettatura è attualmente disciplinato dalle prescrizioni applicabili a Internet. Poiché l'obbligo di etichettatura in Internet non è più regolamentato in maniera generale, bensì nell'ambito dei singoli campi di applicazione, d'ora in poi quello per i configuratori è menzionato esplicitamente e integrato nelle prescrizioni relative ai listini prezzi. Nei listini prezzi e per i configuratori online deve essere indicato anche l'obiettivo relativo alle emissioni di CO2 valido dalla fine del 2020. Inoltre, come avviene per la pubblicità, anche per i configuratori online la scala a colori con tutte le categorie di efficienza energetica deve essere rappresentata in modo da essere ben visi- bile e leggibile anche in caso di rapida occhiata. Numero 8 Finora le prescrizioni specifiche per l'indicazione del consumo di energia di veicoli funzionanti con più vettori energetici erano contenute nelle disposizioni relative al consumo di energia. D'ora in poi tutte le prescrizioni per i veicoli funzionanti con più vettori energetici sono riunite nel numero 8. Dal punto di vista materiale, non cambia nulla. Numero 9 Poiché a livello europeo si è passati alla procedura di prova WLTP, occorre garantire che, durante la

fase transitoria e ai fini della determinazione delle categorie di efficienza energetica, vengano impie- gati solo i tipi di veicoli per i quali le misurazioni sono già avvenute secondo la WLTP. Questo principio è già stato attuato con la disposizione transitoria dell'attuale numero 9.4 lettera b. A seguito del suo adeguamento, l'OETV già rimanda alla pertinente legislazione dell'UE, ragione per la quale in futuro si può non menzionare esplicitamente tale normativa. Numeri 10 e 11 I numeri 10 e 11 presentano rispettivamente un modello di etichettaEnergia e un modello di scala a colori delle categorie di efficienza energetica. Nel generare l'etichettaEnergia mediante lo strumento online, la rappresentazione grafica può subire leggere variazioni, a seconda del tipo di vettore energe- tico impiegato dall'automobile.

6.3 Ordinanza sulla promozione dell’energia

Articolo 48 capoverso 3 lettera c: contributo massimo supplementare per impianti di accumula- zione Il potenziamento delle capacità degli impianti di accumulazione è molto costoso. Gli esercenti di im- pianti di grandi dimensioni, che attuano misure edilizie con le quali è possibile un aumento della quan- tità di energia accumulabile pari ad almeno 10 GW, devono ricevere maggiore sostegno. Grazie alla

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)

nuova disposizione, essi possono ottenere un contributo massimo del 40 per cento dei costi d'investi- mento computabili rispetto al 35 per cento attuale.

Articolo 52 capoverso 1: trattamento preferenziale degli impianti di accumulazione Tutti gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli che consentono capacità di stoccaggio supple- mentare, permettendo così una maggiore sicurezza dell'approvvigionamento soprattutto nei mesi in- vernali, devono beneficiare di un trattamento preferenziale. A tal fine, nel calcolare l'efficienza della promozione, viene addizionata alla produzione supplementare la quantità di energia aggiuntiva accu- mulata a seguito di misure edilizie. In tal modo gli impianti di accumulazione possono conseguire una migliore efficienza della promozione rispetto a quanto avvenuto finora, in quanto viene presa in consi- derazione anche la quantità di energia aggiuntiva accumulata.

Articolo 64 capoverso 3: niente più detrazione forfettaria Poiché nell'ambito dell'esecuzione dell'ordinanza è emerso che un investimento non è sempre seguito da un aumento dei costi di esercizio, si ritiene non adeguata la detrazione forfettaria. Pertanto sono computabili i costi effettivi fino a un importo non superiore al 2 per cento dei costi d'investimento com- putabili.

Articolo 106 capoverso 2: precisazione della potenza dell'impianto per il calcolo del tasso di rimunerazione Viste le precisazioni riguardo al calcolo dei tassi di rimunerazione per impianti idroelettrici e a bio- massa in caso di ripetuti ampliamenti o rinnovamenti successivi, si rende necessaria anche una preci- sazione degli impianti ai quali fa riferimento la disposizione transitoria.

6.4 Allegati 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 e 2.1 dell'ordinanza sulla promozione dell'energia

Allegati 1.1 e 1.5 OPEn La precisazione della formula al numero 3 (allegato 1.1) e al numero 5 (allegato 1.5) serve a evitare che il tasso di rimunerazione possa nuovamente aumentare in caso di ripetuti ampliamenti o rinnova- menti di un impianto. Pertanto, per il calcolo del tasso di rimunerazione dopo un ampliamento o rinno- vamento, è determinante la potenza iniziale. Se un impianto è stato ampliato o rinnovato già prima del 1° gennaio 2018 (eccezione: impianti secondo l'art. 106), è determinante la potenza raggiunta con l'ul- timo ampliamento o rinnovamento prima di tale data. Lo stesso vale anche per la determinazione della produzione netta. In tal caso il calcolo si basa sulla produzione netta media precedente il primo am- pliamento dal 2018.

Allegato 1.2 OPEn I tassi di rimunerazione RIC per gli impianti fotovoltaici di cui al numero 2.2 sono ridotti in base alla ve- rifica effettuata.

Allegato 1.4 OPEn Poiché per la geotermia non esiste ancora una tecnologia consolidata in Svizzera, manca l'esperienza nell'ambito dello sfruttamento delle risorse sotterranee. A ciò si aggiunge il fatto che attualmente molti Cantoni stanno elaborando le basi giuridiche relative all'autorizzazione di questi impianti. Di conse- guenza, spesso si verificano ritardi nella pianificazione di progetti di tale complessità, ragione per la quale si ritiene necessario raddoppiare la durata dei termini per l'inoltro delle notifiche di stato di avan- zamento e di messa in esercizio dei progetti di cui ai numeri 6.2.1, 6.3.1 e 6.3.2. A causa delle mutevoli condizioni quadro a livello politico (ad es. nuove leggi cantonali per l'utilizzo del sottosuolo, interventi nei parlamenti cantonali in materia di geotermia), i progetti in ambito geotermico

Rapporto esplicativo concernente la revisione dell'ordinanza sull'efficienza energetica (OEEne, RS 730.02), dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn, RS 730.03) e dell'ordinanza sull'energia (OEn, RS 730.01)

subiscono notevoli ritardi. Oltre a ciò, data la mancanza di esperienza nella prassi da parte dei Can- toni, l'attuazione delle condizioni per il rilascio di autorizzazioni può comportare ulteriori considerevoli slittamenti delle scadenze. Pertanto, in linea generale, la scadenza indicata al punto 7.2 per l'inoltro della notifica di messa in esercizio per gli impianti in posizione avanzata sulla lista di attesa viene pro- rogata fino al 31 dicembre 2029.

Allegato 2.1 OPEn I tassi di rimunerazione RU di cui ai numeri 2.1 e 2.3 sono adeguati in base alla verifica effettuata.

6.5 Ordinanza sull'energia

Articolo 7 capoverso 2: possibilità di prorogare di due mesi la scadenza Al fine di poter tenere meglio conto della complessità degli accertamenti, in particolare in ambito aero- nautico, l'UFE deve avere la possibilità, in caso di procedure particolarmente complicate, di prorogare per un massimo di due mesi la scadenza per l'inoltro dei pareri e delle autorizzazioni dei servizi fede- rali interessati.

Articolo 16 capoverso 3: fatturazione a locatari e affittuari dei costi dell'energia elettrica interni all'RCP Si precisa che per la determinazione del limite superiore dei costi interni fatturabili dell'RCP secondo il capoverso 1 lettere a e c devono essere presi in considerazione i costi relativi al prodotto elettrico standard esterno che il singolo partecipante all'RCP acquisterebbe se non fosse nell'RCP. Di norma questo prodotto non corrisponde al prodotto elettrico esterno acquistato effettivamente dall'RCP (cpv. 1 lett. b), dato che l'RCP quale grande cliente non è più considerato come utenza domestica. Ai fini della comparazione tra i costi interni dell'RCP e quelli per il prodotto standard esterno, occorre mettere a confronto i costi interni secondo il capoverso 1 lettere a e c, da cui vanno dedotti i ricavi derivanti dall'immissione di elettricità, e i costi del prodotto elettrico standard, entrambi convertiti in kWh. Se da questo confronto emerge che i costi per il prodotto elettrico standard esterno senza raggruppamento sono superiori ai costi interni, la differenza deve essere suddivisa a metà tra proprietari fondiari e loca- tari. Ciò significa che a questi ultimi può essere fatturata in più non oltre la metà del risparmio conse- guito.

Articolo 43: non più obbligo di inoltro della conferma relativa alla corretta determinazione del plusvalore lordo nell'ambito dell'allestimento del conto in base a una norma contabile ricono- sciuta ed eliminazione del modulo per il calcolo dell'IVA quale base per la determinazione del plusvalore lordo Capoverso 1: Rimane valido il principio secondo il quale il plusvalore lordo è determinato sulla base del conto annuale secondo l'articolo 957 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). D'ora in poi questo principio vale per tutte le imprese soggette all'obbligo di tenuta della contabilità e presentazione dei conti conformemente agli articoli 957 e seguenti CO, a prescindere dal loro obbligo di revisione. L'espressione «sottoposto a revisione ordinaria» viene quindi cancellata, in quanto esclude la revisione limitata, del resto superflua, visto l'obbligo di inoltro del rapporto dell'organo di re- visione di cui all'articolo 42 capoverso 2 lettera b. Il capoverso 3, che attualmente si applica alle im- prese non soggette a revisione ordinaria, secondo il quale il plusvalore lordo può essere calcolato sulla base dei moduli per il calcolo dell'IVA, è considerato obsoleto e può essere cancellato. Il motivo principale per cui viene meno tale possibilità di calcolo è che la determinazione del plusvalore lordo sulla base del calcolo dell'IVA può comportare differenze notevoli e incomprensibili rispetto a un cal- colo basato su un conto annuale. A livello di esecuzione ciò ha comportato la necessità di verificare più approfonditamente e rendere plausibile il plusvalore lordo, un'operazione complessa e difficile. Poiché non esiste più la possibilità di calcolare il plusvalore lordo sulla base del modulo IVA, di conse-

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guenza va cancellato anche il numero 2 dell'allegato 5. Se un'impresa che rinuncia alla revisione limi- tata conformemente all'articolo 727a CO presenta una domanda di rimborso, data la mancanza di un rapporto di revisione si procede a una verifica approfondita dei dati relativi al conto annuale nell'ambito dell'esame della domanda, se necessario con l'ausilio di altri giustificativi e documenti conformemente all'articolo 42 capoverso 4 OEn. Capoverso 2: per le imprese soggette all'obbligo di allestire un conto in base a una norma contabile riconosciuta, tale conto rimane alla base del calcolo del plusvalore lordo. D'ora in poi non è più obbli- gatorio invece l'inoltro della conferma della correttezza del calcolo del plusvalore lordo, in quanto il rapporto dell'organo di revisione da presentare conformemente all'articolo 42 capoverso 2 lettera b è ritenuto sufficiente per la comprensione del calcolo. Capoverso 3: per quanto concerne il calcolo del plusvalore lordo, il rimando all'allegato 5, il cui conte- nuto rimane invariato (ex numero 1 allegato 5), resta in vigore e viene spostato al capoverso 3. Tutti i richiedenti dispongono quindi della stessa base di calcolo: il conto annuale o la chiusura conta- bile in caso di obbligo di presentazione dei conti in base a una norma contabile riconosciuta conforme- mente agli articoli 962 e seguenti CO. Poiché questi documenti contengono dati corrispondenti alle circostanze effettive, l'esame delle domande ne risulterà semplificato. Inoltre alcuni richiedenti non hanno più l'onere aggiuntivo di dover inoltrare una conferma. Infine, data la base unitaria per il calcolo del plusvalore lordo, si garantisce la parità di trattamento di tutti i richiedenti.

6.6 Allegato 5 dell'ordinanza sull'energia

D'ora in poi il metodo di calcolo del plusvalore lordo secondo l'attuale numero 1 è l'unico metodo va- lido per tutti i richiedenti senza eccezioni. Vista l'eliminazione del modulo per il calcolo dell'IVA quale base per la determinazione del plusvalore lordo, l'attuale numero 2 dell'allegato 5, nel quale è pre- scritto il relativo metodo di calcolo, diventa obsoleto. Pertanto il numero 2 viene abrogato.

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