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17.448 n Iv.Pa. Aumento del limite determinante della cifra d'affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall'IVA

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17.448

Iniziativa parlamentare Aumento del limite determinante della cifra d’affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esentate dall’IVA Avamprogetto e rapporto esplicativo della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale

del 18 agosto 2020

Compendio

Le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica sono esentate dall’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto se realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a 150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’imposta, ad esempio le prestazioni della ristorazione rese da un club sportivo nel proprio bar. Il presente avamprogetto prevede un aumento a 200 000 franchi del limite determi- nante della cifra d’affari. La Commissione intende fare in modo che un numero maggiore di associazioni sportive e culturali e di istituzioni di utilità pubblica sia esentato dall’assoggettamento. Per queste organizzazioni, infatti, l’imposta sul valore aggiunto rappresenta un onere finanziario e amministrativo considerevole, che le priva di risorse che potrebbero essere destinate all’adempimento dei loro compiti. Con l’aumento proposto, la Commissione intende sostenere l’importante lavoro di queste organizzazioni per la società, svolto il più delle volte attraverso strutture organizzate secondo il sistema di milizia. Una minoranza propone di aumentare il limite determinante della cifra d’affari a

300 000 franchi, perché il limite di 200 000 franchi verrebbe raggiunto troppo

velocemente e quindi molte organizzazioni non potrebbero beneficiare dell’esenzione dall’assoggettamento all’IVA. A seguito dell’aumento del limite determinante della cifra d’affari a 200 000 franchi, 106 associazioni e istituzioni di utilità pubblica, ossia il 13 per cento di tutte quelle che attualmente devono pagare l’IVA, non sarebbero più assog- gettate all’imposta. Secondo una stima approssimativa, le perdite fiscali sarebbero minime e ammonterebbero a circa un milione di franchi all’anno.

Rapporto

1 Genesi del progetto

L’iniziativa parlamentare 17.448 Aumento del limite determinante della cifra d’affari in modo da permettere alle associazioni sportive e culturali di essere esen- tate dall’IVA è stata depositata il 13 giugno 2017 dal consigliere nazionale Olivier Feller. L’iniziativa intende aumentare il limite determinante della cifra d’affari ai fini dell’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché per le istituzioni di utilità pubblica. Nella sua seduta del 4 settembre 2018 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) si è occupata dell’iniziativa parlamentare, cui ha dato seguito con 18 voti contro 2 e 4 astensioni. Il 29 agosto 2019, con 5 voti contro 1 e 2 astensioni, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha aderito alla decisione della CET-N di dare seguito all’iniziativa parlamentare. Conformemente all’articolo 111 della legge sul Parlamento1, la CET-N è stata quindi incaricata di elaborare un progetto di legge entro la sessione autunnale del 2021. Nelle sue sedute del 7 ottobre 2019 e del 27 gennaio 2020, la CET-N ha discusso una variante di attuazione alternativa rispetto alla soluzione proposta nell’iniziativa (cfr. n. 2.3). La CET-N ha definitivamente respinto questa variante durante la seduta del 18 agosto 2020 e ha approvato all’unanimità l’avamprogetto relativo all’aumento del limite determinante della cifra d’affari a 200 000 franchi. Ha quindi deciso di porre in consultazione l’avamprogetto.

2 Situazione iniziale

2.1 Diritto vigente

2.1.1 Limite determinante per l’assoggettamento di

associazioni sportive o culturali e di istituzioni di utilità pubblica Le associazioni sportive o culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica sono esentate dall’assoggettamento all’IVA se realizzano sul territorio svizzero e all’estero una cifra d’affari inferiore a

150 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall’IVA

(art. 10 cpv. 2 lett. c della legge sull’IVA [LIVA]2).

5 Cfr. n. 2.3

Prestazioni di formazione, ad es. in campo musicale, sportivo o X nell’ambito delle arti visive Prestazioni culturali rese dinanzi al pubblico, come concerti, spettacoli di X ballo e rappresentazioni teatrali Biglietti d’entrata per manifestazioni culturali e sportive nonché per musei, X luoghi storici, zoo ecc. Tasse di iscrizione a manifestazioni X sportive Rilascio di licenze a sportivi, allenatori X e arbitri Prestazioni di assistenza all’infanzia e X alla gioventù Prestazioni di cura prescritte da un X medico Trasporto di persone disabili in veicoli X appositamente attrezzati Vendita di mezzi d’esercizio utilizzati X per scopi esclusi dall’imposta Prestazioni pubblicitarie (a differenza della sponsorizzazione, tali prestazioni X si concentrano su un prodotto concre- to) Prestazioni della ristorazione (buvette, punti di ristoro come bar, stand per la X vendita di alimenti e bibite) Prestazioni di promozione (sponsoriz- zazione) X — fornite da e per istituzioni di utilità pubblica Prestazioni di promozione (sponsoriz- zazione) — fornite da e per associazioni X sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo ono- rifico Locazione di locali di un’associazione* X X * In linea di principio la locazione di locali di un’associazione è esclusa dall’imposta (art. 21 cpv. 2 n. 21 LIVA). In deroga a tale esclusione, sono invece imponibili la locazione di sale nel settore alberghiero e della ristorazione (art. 21

cpv. 2 n. 21 lett. a LIVA) e la locazione di singoli locali in centri espositivi e con- gressuali (art. 21 cpv. 2 n. 21 lett. f LIVA). Chi esegue prestazioni escluse dall’imposta e acquista a tal fine prestazioni prelimi- nari non può dedurre l’IVA applicata su tali acquisti (art. 21 cpv. 2 LIVA).

2.1.2 Metodo delle aliquote forfettarie

La LIVA in vigore prevede già uno sgravio amministrativo: le associazioni sportive e culturali nonché le istituzioni di utilità pubblica possono applicare il metodo delle aliquote forfettarie (art. 37 cpv. 5 LIVA e art. 97–100 dell’ordinanza sull’IVA [OIVA6]). Se applicano questo metodo, devono soltanto conteggiare le varie presta- zioni imponibili in base alla relativa aliquota forfettaria. Per contro, non devono calcolare l’imposta precedente, il che semplifica notevolmente la tenuta della conta- bilità e il rendiconto IVA.

2.1.3 Imposizione volontaria delle prestazioni

Spesso per i biglietti d’entrata a manifestazioni culturali e sportive e per le tasse di iscrizione a manifestazioni sportive si opta per un’imposizione volontaria, dal mo- mento che queste prestazioni soggiacciono all’aliquota ridotta del 2,5 per cento (art. 11 in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 2 lett. c LIVA) e che l’IVA addebi- tata sulle spese necessarie può essere fatta valere come imposta precedente. Poiché su queste spese viene applicata perlopiù un’imposta precedente del 7,7 per cento, di norma risulta un credito anziché un debito d’imposta.

2.1.4 Possibili distorsioni della concorrenza nel diritto

vigente Le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché le istituzioni di utilità pubblica talvolta sono in concorrenza con le imprese assoggettate all’imposta, in particolare nel settore della ristorazione e in quello pubblicitario. Esempio: la buvette di un’associazione calcistica locale è in concor- renza diretta con un bar o un ristorante. Se non raggiunge il limite della cifra d’affari e non è quindi assoggettata all’imposta, l’associazione calcistica può offrire le sue prestazioni di ristorazione senza applicarvi l’IVA, mentre l’azienda della ristorazio- ne assoggettata all’imposta deve fatturare l’IVA. Le prestazioni dell’associazione soggiacciono quindi unicamente all’imposta precedente, che non può essere dedotta («tassa occulta»). Di conseguenza, l’associazione calcistica può offrire prestazioni di ristorazione a un prezzo inferiore del 5 per cento7 circa (secondo una stima appros- simativa) rispetto all’azienda della ristorazione assoggettata all’imposta.

6 RS 641.201 7 L’aliquota saldo per il settore della ristorazione, che tiene conto della quota dell’imposta precedente usuale per il settore, ammonta al 5,1 per cento.

Allo stesso modo, le associazioni non assoggettate all’imposta possono offrire la possibilità di pubblicare pubblicità e annunci sulle riviste di club e associazioni a un prezzo più vantaggioso rispetto alle riviste locali e alle società di affissioni assogget- tate all’imposta. Le stesse considerazioni valgono per le prestazioni escluse dall’imposta eseguite in occasione di manifestazioni allo scopo di raccogliere fondi. Anche queste prestazio- ni possono essere offerte a un prezzo inferiore.

2.2 Necessità di agire e obiettivi

L’esperienza ha dimostrato che l’attuale limite della cifra d’affari di 150 000 franchi determinante per l’esenzione dall’assoggettamento all’IVA di associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico nonché di istituzioni di utilità pubblica viene superato abbastanza velocemente. Può essere il caso, ad esem- pio, di un’associazione sportiva che gestisce una buvette in cui vengono fornite prestazioni della ristorazione. Numerose associazioni sportive e culturali vengono quindi assoggettate all’imposta nonostante la cifra d’affari realizzata serva a finan- ziare le loro attività e talvolta sia indispensabile per la loro esistenza. Le associazioni sportive e culturali generalmente sono gestite da volontari. I compiti amministrativi connessi al rendiconto IVA sono difficili da svolgere per i non pro- fessionisti, nonostante l’applicazione del metodo delle aliquote forfettarie semplifi- chi la procedura. Non di rado questi compiti vengono svolti da fiduciari e ciò com- porta un onere finanziario per queste istituzioni e associazioni. Le molte associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico sono attori importanti del sistema di milizia svizzero. Insieme alle istitu- zioni di utilità pubblica, offrono numerose prestazioni per la nostra società. Un esempio è rappresentato dalle tante associazioni calcistiche che forniscono un con- tributo prezioso soprattutto per l’integrazione dei giovani. Per questi motivi, la Commissione ritiene opportuno sgravare queste organizzazioni dai suddetti oneri fiscali e amministrativi e promuovere così le loro attività.

2.3 Alternative esaminate e opzione scelta

L’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA prevede l’esclusione dall’imposta per le prestazioni di istituzioni che, in occasione di manifestazioni intese alla raccolta di fondi, svolgono attività escluse dall’imposta nel settore dello sport e della cultura senza scopo lucrativo. Tale esclusione riguarda anche le istituzioni di utilità pubblica che si occupano di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex). Affinché le prestazioni eseguite in occasione delle suddette manifestazioni siano escluse dall’imposta, le manifestazioni devono essere intese unicamente a procurare un aiuto finanziario alle istituzioni in questione. Inoltre, le prestazioni devono essere occasionali (al massimo 6 volte l’anno secondo la prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni [AFC]). L’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA

menziona tra le manifestazioni le vendite di beneficenza, i mercatini dell’usato e le tombole. Oltre alle manifestazioni esplicitamente indicate nella legge, la prassi dell’AFC include anche le cene di gala, i balli di beneficenza e manifestazioni simili. Lo scopo della disposizione è evitare che le istituzioni attive, ad esempio, nel settore dello sport o della cultura senza scopo lucrativo siano assoggettate all’imposta semplicemente perché realizzano una cifra d’affari pari o superiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni eseguite nell’ambito di manifestazioni per la raccolta di fondi. Le istituzioni attive nel settore dello sport o della cultura spesso superano il limite determinante quando organizzano un festival oppure, nel caso dei club sportivi, un torneo dilettantistico. Tali manifestazioni non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA perché, per loro natura, non sono destinate alla raccolta di fondi, ma piuttosto all’intrattenimento e alla socializzazio- ne. In alternativa all’aumento del limite determinante della cifra d’affari, la Commissio- ne ha pertanto esaminato la possibilità di estendere, mediante adeguamenti redazio- nali, le esclusioni dall’imposta attualmente previste all’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA affinché includessero le prestazioni eseguite in occasione di tornei dilettantistici o feste. La Commissione voleva valutare, tra le altre cose, se le distor- sioni della concorrenza causate dall’estensione delle esclusioni dall’imposta a de- terminate manifestazioni occasionali fossero minori rispetto a quelle generate da un aumento generalizzato del limite determinante della cifra d’affari. Dopo un esame approfondito, la Commissione è giunta alla conclusione che questa alternativa all’aumento del limite determinante della cifra d’affari dovesse essere respinta, in particolare a causa dei rischi di abuso che una simile soluzione compor- ta. Ad esempio, è immaginabile che un’associazione venga costituita esclusivamente per l’organizzazione di una festa o di un torneo dilettantistico al fine di beneficiare dei vantaggi fiscali previsti all’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA. In questo caso, l’unico scopo dell’associazione sarebbe l’organizzazione della festa o del torneo e non la raccolta di fondi destinati a finanziare le altre attività

dell’associazione. Anche specificando nel testo dell’articolo di legge che le organiz- zazioni il cui unico scopo è organizzare una simile manifestazione non beneficereb- bero dell’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 17 LIVA, in fase di attuazione sarebbe molto difficile distinguere queste due situazioni. Una sottrazione d’imposta sarebbe difficile da dimostrare e richiederebbe in ogni caso l’esecuzione di un controllo in loco. Il numero di feste e di tornei dilettantistici che beneficerebbe dell’esclusione dall’imposta potrebbe essere molto più elevato di quanto previsto inizialmente e le distorsioni della concorrenza sarebbero quindi molto più significative rispetto a quelle causate da un aumento modesto del limite determinante della cifra d’affari. Tale variante potrebbe inoltre provocare un onere amministrativo sproporzionato per le organizzazioni in questione che, nel corso di un anno, potrebbero eseguire sia prestazioni della ristorazione imponibili sia prestazioni escluse dall’imposta, ad esempio in occasione di un torneo dilettantistico. Le organizzazioni dovrebbero pertanto calcolare la quota dell’imposta precedente, non deducibile, connessa alle

spese dirette e alle spese dell’infrastruttura necessarie per la manifestazione. Inoltre, questa variante causerebbe importanti perdite fiscali per quasi 10 milioni di franchi. La Commissione è quindi tornata alla soluzione prevista nel testo dell’iniziativa, ossia l’aumento del limite determinante della cifra d’affari. Con 21 voti contro 1, ha privilegiato l’aumento del limite della cifra d’affari a 200 000 franchi, respingendo la proposta di portarlo a 300 000 franchi. Alla base di questa decisione vi era la volontà di limitare il più possibile le conseguenze negative sulla concorrenza (vedi anche n. 2.1.4 e 5.4). Nella votazione sul complesso, la Commissione ha approvato l’avamprogetto all’unanimità.

3 Punti essenziali del progetto

Il progetto prevede di aumentare, da 150 000 a 200 000 franchi, il limite della cifra d’affari determinante per l’esenzione dall’assoggettamento all’IVA delle associazio- ni sportive e culturali nonché delle istituzioni di utilità pubblica.

Tutte le altre disposizioni legali vigenti rimangono invariate.

Secondo una stima approssimativa, l’aumento a 200 000 franchi del limite determi- nante della cifra d’affari permetterà di esentare dall’assoggettamento all’IVA 106 associazioni sportive o culturali e istituzioni di utilità pubblica (vedi anche n. 5.1.1).

4 Commento all’articolo 10 LIVA

4.1 Proposta della maggioranza

Art. 10

Capoverso 2 lettera c: il limite della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento delle associazioni sportive e culturali gestite a titolo onorifico nonché delle istituzioni di utilità pubblica viene aumentato di 50 000 franchi e passa quindi da 150 000 a 200 000 franchi.

Il testo della legge non subisce altre modifiche materiali. Nella versione francese della disposizione viene introdotta una precisazione lingui- stica. Il termine «société» è sostituito con «association».

4.2 Proposta della minoranza (Schneeberger, Landolt)

Art. 10

Capoverso 2 lettera c: il limite della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento delle associazioni sportive e culturali gestite a titolo onorifico nonché delle istituzioni di utilità pubblica viene aumentato di 150 000 franchi e passa quindi da 150 000 a 300 000 franchi. La minoranza ritiene che la proposta della maggioranza non sia sufficiente perché il limite di 200 000 franchi verrebbe superato facilmente e molte organizzazioni continuerebbero dunque a essere assog- gettate all’imposta. La diminuzione delle entrate (vedi n. 5) sarebbe contenuta e anche accettabile vista l’utilità sociale del lavoro svolto dalle suddette organizzazio- ni. Secondo la minoranza, l’argomento delle distorsioni della concorrenza deve essere relativizzato: la concorrenza esercitata dalle organizzazioni sul settore della ristorazione è minima perché le organizzazioni forniscono solo marginalmente prestazioni della ristorazione.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per le associazioni e le istituzioni di

utilità pubblica interessate

5.1.1 Numero di contribuenti

Non è possibile indicare separatamente le ripercussioni per le associazioni sportive e culturali e quelle per le istituzioni di utilità pubblica. La tabella seguente riporta il numero di organizzazioni assoggettate nel 2015 e 2016 all’imposta in base al limite attuale della cifra d’affari di 150 000 franchi nonché il numero di organizzazioni che saranno esentate dall’assoggettamento in caso di aumento del limite della cifra d’affari a 200 000 o a 300 000 franchi. 150 000 CHF * 200 000 CHF 300 000 CHF Numero di Organizza- Quota Organizzazioni Quota contribuenti zioni che sul che saranno sul attuali saranno totale esentate totale esentate Totale 828 106 13 % 281 34 % Fonte: Stima dell’AFC basata sui periodi fiscali 2015 e 2016. * Escluse le associazioni e le istituzioni di utilità pubblica che realizzano una cifra d’affari inferiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili e che hanno chiesto di essere iscritte nel registro dei contribuenti IVA (vedi n. 2.1.3).

La tabella seguente illustra la ripartizione dei contribuenti nei diversi settori.

150 000 CHF * 200 000 CHF 300 000 CHF Numero Quota per Numero Quota per Numero Quota per per settore settore per settore settore per settore settore Sport 304 37 % 45 42 % 121 43 % Attività di altre organizzazioni associative** 243 29 % 41 39 % 98 35 % Cultura 102 12 % 11 10 % 33 12 % Attività di servizi di ristorazione*** 45 5% 3 2% 11 4% Assistenza sociale 85 10 % 5 4% 11 4% Formazione 21 3% 2 2% 5 2% Altro 28 3% 1 1% 2 1% Totale 828 106 13 % 281 34 % Fonte: Stima dell’AFC basata sui periodi fiscali 2015 e 2016, classificazione dei settori secondo la nomenclatura generale delle attività economiche (NOGA) dell’Ufficio federale di statistica (UST). La tabella riporta valori medi riguardanti due anni, arrotondati per eccesso all’unità, pertanto la somma delle singole colonne potrebbe non corrispondere alla cifra del totale. * Escluse le associazioni e le istituzioni di utilità pubblica che realizzano una cifra d’affari inferiore a 150 000 franchi proveniente da prestazioni imponibili e che hanno chiesto di essere iscritte nel registro dei contribuenti IVA. ** Istituzioni di utilità pubblica attive in diversi settori, ad esempio nella tutela dell’ambiente e degli animali. *** Associazioni o fondazioni assoggettate all’IVA in funzione, soprattutto, delle loro prestazioni nell’ambito della ristorazione e quindi comprese nel settore dei servizi di alloggio e di ristorazione secondo la NOGA.

La definizione di un limite determinante della cifra d’affari di 200 000 franchi permetterà di esentare dall’assoggettamento 106 associazioni e istituzioni di utilità pubblica, ossia il 13 per cento di tutte quelle attualmente assoggettate all’imposta. Di queste, il 42 per cento è attivo nel settore dello sport, il 39 per cento sono altre organizzazioni associative, mentre il 10 per cento opera nel settore della cultura. Di conseguenza, il settore che beneficerà maggiormente di questa misura sarà quello dello sport.

La definizione di un limite determinante della cifra d’affari di 300 000 franchi permetterà di esentare dall’assoggettamento 281 associazioni e istituzioni di utilità pubblica, ossia il 34 per cento di tutte quelle attualmente assoggettate all’imposta. Di queste, il 43 per cento è attivo nel settore dello sport, il 35 per cento sono altre organizzazioni associative, mentre il 12 per cento opera nel settore della cultura. Di conseguenza, il settore che beneficerà maggiormente di questa misura sarà quello dello sport.

5.1.2 Oneri amministrativi

Per le organizzazioni che non saranno più assoggettate all’imposta a seguito dell’aumento del limite della cifra d’affari gli oneri amministrativi diminuiranno. Per tutti gli altri contribuenti non ci saranno cambiamenti.

5.2 Ripercussioni per la Confederazione

5.2.1 Ripercussioni finanziarie

I dati disponibili permettono di stimare le ripercussioni soltanto in modo molto approssimativo. Un aumento a 200 000 franchi del limite della cifra d’affari deter- minante per l’assoggettamento comporterebbe una diminuzione delle entrate di circa un milione di franchi all’anno. In caso di aumento del limite della cifra d’affari a 300 000 franchi le minori entrate annue ammonterebbero a circa 3 milioni di franchi.

5.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

In entrambe le varianti le ripercussioni sull’effettivo del personale sono trascurabili.

5.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,

gli agglomerati e le regioni di montagna L’aumento del limite della cifra d’affari determinante ai fini dell’assoggettamento non avrà ripercussioni per i Cantoni e i Comuni nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

5.4 Ripercussioni per l’economia

Le distorsioni della concorrenza che esistono già in base al diritto vigente (vedi n. 2.1.4) si intensificheranno a seguito dell’aumento a 200 000 franchi del limite della cifra d’affari determinante per l’assoggettamento. Questo effetto è però conte- nuto, perché il limite viene aumentato solo leggermente. Considerata l’utilità sociale del lavoro svolto dalle associazioni sportive e culturali, come pure dalle istituzioni di

utilità pubblica, la Commissione ritiene accettabile queste maggiori distorsioni della concorrenza.

Secondo la maggioranza della Commissione, un aumento del limite della cifra d’affari a 300 000 franchi sarebbe eccessivo perché causerebbe distorsioni della concorrenza nettamente più importanti.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 130 della Costituzione federale (Cost.8), che confe- risce alla Confederazione la facoltà di riscuotere un’imposta sul valore aggiunto. Nell’impostazione del regime tributario, per quanto compatibile con il tipo di impo- sta, il legislatore deve osservare in particolare i principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, come pure il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.). La questione se il principio dell’imposizione secondo la capacità economica si applichi anche all’IVA è oggetto di discussioni controverse9. In base a questi principi, nell’ambito dell’IVA si perse- gue un’imposizione fiscale quanto più possibile completa di tutti i beni di consumo. La definizione di limiti della cifra d’affari determinanti per l’assoggettamento entra quindi inevitabilmente in conflitto con questi principi. Nel valutare la costituzionali- tà occorre considerare i costi amministrativi legati all’assoggettamento, che nel caso delle piccole imprese e delle organizzazioni gestite a titolo onorifico sono spropor- zionati. Inoltre, le distorsioni della concorrenza sono minime se la cifra d’affari è bassa. Queste considerazioni permettono di giustificare la definizione di limiti della cifra d’affari per l’assoggettamento. Nel definirli occorre notare che più il limite è elevato, maggiori sono i problemi che potrebbero sorgere dal punto di vista costitu- zionale.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera La modifica di legge non avrà ripercussioni sui trattati internazionali vigenti e non presenterà contraddizioni con essi.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto prevede una revisione della LIVA e riguarda pertanto disposizioni impor- tanti contenenti norme di diritto che secondo l’articolo 164 capoverso 1 lettera d

8 RS 101 9 Cfr. Klaus A. Vallender/René Wiederkehr, in: Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 3a ed. a cura di Ehrenzeller/Schindler/ Schweizer/Vallender, Schulthess Verlag, Zurigo 2014, Art. 127 n. marg. 21 seg.

Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale di emanare la legge discende dall’articolo 163 capoverso 1 Cost. L’atto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

6.4 Subordinazione al freno alle spese

La presente modifica di legge non sottostà al freno alle spese.

6.5 Delega di competenze legislative

La presente modifica di legge non richiede alcuna delega di competenze legislative al Consiglio federale o ad altre unità amministrative.

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