Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Berna, 12 giugno 2026
Ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri
Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
Compendio
Il 19 dicembre 2025 il Parlamento ha approvato la legge sulla verifica degli inve- stimenti esteri (LVI). La presente ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (ordinanza sulla verifica degli investimenti, OVI) contiene le disposizioni d’ese- cuzione della LVI.
Situazione iniziale La LVI ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri quando tali acquisizioni compromettano o minaccino l’ordine e la sicurezza pub- blici della Svizzera. Sono pertanto soggette ad approvazione le acquisizioni di imprese svizzere attive in settori particolarmente critici da parte di investitori esteri controllati da uno Stato. Questi settori comprendono tra l’altro i beni d’armamento e i beni a duplice impiego (civili e militari), gli impianti di produzione e le reti di trasporto dell’energia elet- trica, l’approvvigionamento idrico e la sanità, le telecomunicazioni e le infrastrutture di trasporto.
Contenuto del progetto L’OVI disciplina in dettaglio l’obbligo e la procedura di approvazione previsti dalla LVI. L’ordinanza definisce alcuni termini (assunzione del controllo, imprese comuni) e sta- bilisce le modalità di calcolo della cifra d’affari (o dei ricavi lordi nel caso delle banche) e del numero di posti a tempo pieno delle imprese svizzere. Il testo normativo specifica inoltre quali documenti allegare alla domanda e fissa i termini pertinenti. Contiene infine un elenco degli Stati esentati dall’obbligo di approvazione, disciplina la protezione dei dati e stabilisce l’importo degli emolumenti.
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Indice
1 Situazione iniziale ..............................................................................................4 1.1 Necessità di agire e obiettivi ......................................................................4 1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta ..................................................4 2 Comparazione giuridica, in particolare con il diritto europeo .......................5 3 Punti essenziali del progetto ............................................................................6 3.1 Normativa proposta ...................................................................................6 4 Commento ai singoli articoli .............................................................................6 5 Ripercussioni ...................................................................................................16 5.1 Ripercussioni per l’economia...................................................................16 5.2 Ripercussioni per la Confederazione .......................................................18 6 Aspetti giuridici ................................................................................................19 6.1 Costituzionalità ........................................................................................19 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .....................19 6.3 Forma dell’atto.........................................................................................19 6.4 Subordinazione al freno alle spese .........................................................19 6.5 Delega di competenze legislative ............................................................19 6.6 Protezione dei dati...................................................................................19
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1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri (OVI) contiene le disposizioni d’ese- cuzione della legge federale sulla verifica degli investimenti esteri (LVI), adottata dal Parlamento lo scorso 19 dicembre 20251. La LVI ha lo scopo di impedire le acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri quando tali acquisizioni compromettano o minaccino l’ordine e la sicurezza pub- blici della Svizzera. Sono pertanto soggette ad approvazione le acquisizioni di imprese svizzere attive in settori particolarmente critici da parte di investitori esteri controllati da uno Stato. Questi settori comprendono: i beni d’armamento e i beni a duplice impiego (civili e militari), gli impianti di produzione e le reti di trasporto dell’energia elettrica, l’approvvigionamento idrico e la sanità, le telecomunicazioni e le infrastrutture di tra- sporto. La responsabilità di verificare gli investimenti e provvedere al coordinamento con le unità amministrative cointeressate è affidata alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO). La procedura di approvazione è articolata in due fasi: entro un mese sarà deciso se il progetto d’acquisizione può essere approvato direttamente o se è neces- saria una procedura di verifica, della durata massima di altri tre mesi. La decisione di avviarla viene presa di comune accordo dalla SECO e dalle unità amministrative coin- teressate. In caso di disaccordo o di unanimità sulla necessità di vietare un’acquisi- zione, la decisione è deferita al Consiglio federale.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Documenti da accludere alla domanda Secondo l’articolo 6 capoverso 2 LVI, il Consiglio federale definisce in un’ordinanza i documenti da accludere alla domanda. Sarebbe anche stato possibile ridurre al minimo questi documenti e, se necessario, richiederne altri nel corso della verifica. Questo per- ché l’articolo 13 LVI prevede l’obbligo di fornire informazioni, grazie al quale la SECO può chiedere in qualsiasi momento all’investitore statale estero, all’impresa svizzera interessata e alle altre persone coinvolte nell’acquisizione tutte le informazioni e i do- cumenti di cui necessita per eseguire una verifica approfondita. È tuttavia stato deciso di procedere in altro modo. La SECO e le unità amministrative cointeressate dovranno decidere entro un mese se l’acquisizione può essere approvata o se è necessaria una procedura di verifica. Entro questo termine – volutamente breve – non è realistico chiedere ulteriori documenti in un secondo momento. Per rispettare la scadenza è quindi necessario accludere alla domanda informazioni per quanto pos- sibile complete sull’investitore, sull’impresa svizzera e sull’acquisizione prevista.
3 Stato al 9 febbraio 2026, cfr. «Elenco dei meccanismi di screening notificati dagli Stati membri», consultabile all’indirizzo: https://policy.trade.ec.europa.eu/index_en > Enforcement and protection > Investment screening.
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esteri diretti nell’Unione, in vigore da ottobre 20204. In futuro tutti gli Stati membri do- vranno soddisfare una serie di requisiti minimi intesi a rendere più uniformi i controlli sugli investimenti. Gli investimenti esteri in imprese dell’UE operanti in settori critici come quelli dei semiconduttori, dell’intelligenza artificiale, dei farmaci essenziali, degli armamenti o dei beni a duplice uso (civile e militare) dovranno essere sottoposti impe- rativamente a una verifica. Lo stesso dicasi per gli investimenti esteri in progetti d’inte- resse comunitario (p. es. i programmi «Orizzonte» o «Europa Digitale»). Inoltre, il campo d’applicazione del regolamento sarà esteso agli investimenti effettuati da inve- stitori con sede nell’UE, ma che in ultima analisi sono controllati da persone o entità di Paesi terzi. L’obiettivo rimane quello di prevenire potenziali rischi o minacce all’ordine e alla sicurezza pubblici. Nel memorandum America First Investment Policy5, pubblicato il 21 febbraio 2025, il governo statunitense ha presentato i nuovi parametri per il monitoraggio degli investi- menti esteri negli e dagli Stati Uniti. Mentre gli investimenti dagli e negli Stati alleati saranno agevolati, quelli dagli e negli Stati «avversari» (Cina, compresi Hong Kong e Macao, Corea del Nord, Cuba, Iran, Russia e Venezuela) saranno resi più difficili.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Normativa proposta
L’OVI disciplina i dettagli dell’obbligo e della procedura di approvazione secondo la LVI. L’ordinanza definisce una serie di termini (assunzione del controllo, imprese comuni) e stabilisce le modalità di calcolo della cifra d’affari (o dei ricavi lordi delle banche) e del numero dei posti a tempo pieno delle imprese svizzere. Come già la LVI, anche l’ordi- nanza si basa sulle ormai collaudate norme del diritto dei cartelli. Il testo normativo specifica i documenti da accludere alla domanda e fissa i termini pertinenti. Contiene anche un elenco dei Paesi esentati dall’obbligo di approvazione, disciplina la prote- zione dei dati e fissa stabilisce l’entità degli emolumenti.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1 La presente ordinanza disciplina i particolari dell’obbligo di approvazione (esenzioni comprese), della procedura di approvazione, nonché la protezione dei dati e gli emo- lumenti.
4 Cfr. https://policy.trade.ec.europa.eu/index_en > Enforcement and protection > Investment screening. 5 Cfr. www.whitehouse.gov/presidential-actions > Politica di investimento di America First.
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Art. 2 Assunzione del controllo Questo articolo specifica il concetto di «assunzione del controllo» ai sensi dell’articolo 2 lettera a LVI. Analogamente al termine «acquisizione», anche questa definizione si orienta al concetto di «controllo» usato nel diritto dei cartelli6. Il fattore decisivo è se l’investitore ha la facoltà di esercitare un’influenza determinante sull’attività dell’impresa svizzera. Ne assume il controllo se può ad esempio esercitare un’influenza determinante sulla direzione strategica, sulle operazioni commerciali, sull’accesso a dati sensibili o sull’utilizzo delle tecnologie chiave dell’impresa. Le mo- dalità di attuazione del controllo sono irrilevanti. Sono presi in considerazione tutti i mezzi giuridici e fattuali con cui il controllo può essere esercitato. Non conta neppure la misura in cui l’investitore fa effettivamente uso della suddetta facoltà. Il capoverso 2 propone alcuni esempi che illustrano in che modo può essere esercitata un’influenza determinante. Anche qui, come nella legge, si specifica in primo luogo che l’assunzione del controllo può essere diretta o indiretta (p. es. attraverso l’interposizione di una o più società con- trollate) e che, secondariamente, tale controllo può riguardare la totalità o solo una parte dell’impresa (p. es. una filiale o un reparto). Si ha quindi un’assunzione del controllo anche quando interviene un cambiamento ai livelli di proprietà dell’impresa (svizzera), perché in questo caso si tratterebbe di un’as- sunzione indiretta del controllo. È il caso, ad esempio, se cambia la persona che con- trolla il proprietario diretto. Anche in questi casi può venirsi a creare una nuova in- fluenza determinante, la quale comporta un’assunzione del controllo soggetta ad ap- provazione, purché siano soddisfatti i requisiti giuridici pertinenti. A titolo d’esempio si possono citare la nazionalizzazione o l’acquisto di una partecipazione determinante da parte di uno Stato. L’ordinanza copre anche la situazione in cui l’assunzione del con- trollo deriva dall’assoggettamento a un quadro giuridico straniero che consente a uno Stato di esercitare un’influenza determinante sulle imprese. Se, ad esempio, il proprietario diretto è una persona giuridica estera – ad esempio una società madre con sede all’estero – l’acquisizione di questa società madre (estera) non sarebbe sottoposta a una verifica, ma solo quella (indiretta) della sua filiale in Svizzera. Spetterebbe dunque all’investitore statale estero che acquisisce la società madre pre- sentare una domanda corrispondente. Se dalla verifica dovesse emergere che la filiale svizzera non può essere acquisita, questo potrebbe mettere a rischio il rilevamento dell’intera società madre. Per ovviare a questa eventualità si potrebbe subordinare l’ap- provazione alla condizione di dover rivendere la filiale svizzera. Dato che la definizione del termine «investitore statale estero» si rifà tra l’altro allo stesso concetto di controllo usato nella definizione di «acquisizione», le suddette spie- gazioni valgono anche per questo termine. Se ad esempio uno Stato emana leggi che
6 Cfr. art. 1 dell’ordinanza del 17 giugno 1996 sul controllo delle concentrazioni tra imprese (RS 251.4) nonché la procedura di consultazione in corso in merito alla sua revisione (consultabile su www.fedlex.admin.ch > Proce- dure di consultazione > Consultazioni in corso > DEFR).
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gli consentono di esercitare un’influenza determinante sulle imprese private, tali im- prese andrebbero considerate come soggette a un controllo (indiretto) di uno Stato e qualificate quindi come «statali».
Art. 3 Acquisizione di un’impresa comune Si ha un’acquisizione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LVI anche quando uno o più inve- stitori, insieme ad altre imprese o investitori, costituiscono un’impresa che controllano congiuntamente o quando assumono congiuntamente il controllo di un’impresa che non controllavano congiuntamente. Non importa che l’impresa comune (joint venture) sia organizzata secondo il diritto societario o su base contrattuale. Sussiste un controllo congiunto quando due o più investitori o imprese hanno – con- giuntamente – la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle attività dell’im- presa comune. Ciò si verifica quando le decisioni strategiche possono essere prese solo di comune accordo o quando diversi investitori o imprese hanno diritti di veto o requisiti di approvazione. Che il controllo venga effettivamente esercitato o meno è irrilevante; quello che conta è la possibilità di farlo. Non c’è controllo congiunto se sono possibili maggioranze mutevoli e se nessun inve- stitore né gruppo fisso di investitori dispone di un potere di veto sulle decisioni strate- giche. Il controllo congiunto può poggiare su una base sia giuridica che fattuale e non presup- pone quote di partecipazione identiche. Questo riguarda sia la costituzione di una nuova joint venture sia la modifica dei rapporti di controllo esistenti, ad esempio dopo l’arrivo di un nuovo investitore o l’ampliamento dei diritti di influenza già esistenti. In combinazione con l’articolo 3 LVI l’ordinanza coprirebbe anche un’operazione in cui un investitore statale estero assume il controllo congiunto della filiale svizzera di un altro gruppo cosicché quest’ultima divenga da quel momento controllata congiunta- mente in quanto impresa comune.
La premessa, tuttavia, è che la filiale svizzera rientri in una delle categorie di cui all’ar- ticolo 3 LVI. La norma coprirebbe anche un’operazione che coinvolge un’impresa comune svizzera esistente di cui all’articolo 3 LVI, alla quale si aggiunge un investitore statale estero che assume il controllo congiunto (gli investitori esistenti possono essere sia svizzeri che esteri):
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La legge copre pertanto anche le operazioni volte a integrare determinate attività com- merciali di un’impresa svizzera di cui all’articolo 3 LVI in un’impresa comune svizzera.
Può trattarsi di una joint venture svizzera neocostituita o già esistente.
Il capoverso 2 stabilisce che per tutti questi casi – in consapevole deroga al diritto dei cartelli – è irrilevante che l’impresa comune svolga o meno tutte le funzioni di un’entità economica indipendente.
Art. 4 Calcolo della cifra d’affari L’articolo 4 specifica le modalità di calcolo della cifra d’affari delle imprese svizzere. Il calcolo è rilevante per stabilire se i valori soglia fissati all’articolo 3 LVI sono superati o meno. Sono prese in considerazione la cifra d’affari realizzata dall’impresa stessa con le pro- prie attività commerciali e quelle delle sue filiali e joint venture (cpv. 1). Se l’impresa svizzera fa parte di un gruppo, non viene quindi considerato il fatturato complessivo di questo gruppo, ma solo quello dell’impresa svizzera e di tutte le unità da essa control- late, che possono trovarsi sia in Svizzera che all’estero. Ai fini del calcolo della cifra d’affari, invece, non importa in quali settori l’impresa sviz- zera e le sue filiali realizzino la loro cifra d’affari. Devono essere prese in considera- zione tutte le attività aziendali, a prescindere dal fatto che rientrino o meno nei settori di cui all’articolo 3 capoversi 1 e 2 LVI. Mentre il calcolo della cifra d’affari esclude le transazioni con e fra le filiali e impese comuni di cui al capoverso 1 (cpv. 2), gli sconti, i ribassi, l’IVA, le imposte al consumo e le altre imposte direttamente connesse con la cifra d’affari sono deducibili dai ricavi (cpv. 3). Sono inoltre deducibili non soltanto le imposte nazionali, ma anche quelle estere.
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Il capoverso 4 definisce le modalità di conversione in franchi svizzeri delle cifre d’affari espresse in valuta estera e il capoverso 5 specifica come estrapolare gli esercizi di durata inferiore a 12 mesi. Se vengono acquistate solo parti di un’impresa svizzera (p. es. un ramo aziendale, una divisione o degli asset importanti come impianti, macchinari o brevetti), va presa in considerazione solo la cifra d’affari attribuibile a queste parti (cpv. 6). Questa disposi- zione fa sì che nel calcolo confluisca solo la quota effettivamente acquistata e garanti- sce dunque che tutti i casi simili siano trattati equamente. Il capoverso 7 riguarda le transazioni in cui un’acquisizione è ad esempio suddivisa in più transazioni effettuate nell’arco di diversi anni. Le disposizione serve anche a pre- venire eventuali tentativi di elusione.
Art. 5 Calcolo dei ricavi lordi delle banche Per le banche, la soglia stabilita dall’articolo 3 capoverso 2 LVI non si basa sulla cifra d’affari, bensì sui ricavi lordi. L’articolo 5 specifica pertanto le modalità di calcolo di questi ricavi facendo riferimento alle disposizioni pertinenti della legge dell’8 novembre
1934 sulle banche7 (LBCR).
Art. 6 Calcolo del numero di posti di lavoro a tempo pieno Il numero dei posti di lavoro a tempo pieno (in equivalenti a tempo pieno) è sostanzial- mente calcolato analogamente alla cifra d’affari (art. 4 AP-OVI). Si applicano tuttavia solo i capoversi 1, 5, 6 e 7 dell’articolo 4, ma non i capoversi 2, 3 e 4. A differenza della cifra d’affari, infatti, il calcolo degli equivalenti a tempo pieno non tiene conto del fatto che possono ad esempio intercorrere attività commerciali tra le filiali e le imprese co- muni di cui all’articolo 4 capoverso 1 AP-OVI.
Art. 7 Condizioni di esenzione L’articolo 3 capoverso 4 LVI autorizza il Consiglio federale a esentare dall’obbligo di approvazione le acquisizioni effettuate da investitori esteri di Stati con i quali vi è una cooperazione sufficiente a impedire che l’ordine o la sicurezza pubblici della Svizzera siano compromessi o minacciati. Queste esenzioni possono comportare una disparità di trattamento tra investitori di Stati diversi, benché gli obblighi della Svizzera nell’ambito del diritto economico inter- nazionale vietino «discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Paesi che sono nelle medesime condizioni». Questi obblighi sono sanciti in particolare dall’Accordo generale dell’OMC sugli scambi di servizi8 (GATS) e dagli accordi di libero scambio della Sviz- zera. Per evitare discriminazioni «arbitrarie o ingiustificate», il diverso trattamento dei partner commerciali deve basarsi su criteri oggettivi che presentano una correlazione razionale con l’obiettivo della legge. Questi criteri, formulati al capoverso 1, sono utilizzati per
7 RS 952.0
8 RS 0.632.20, allegato 1B
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valutare se la cooperazione con un altro Stato è sufficiente a evitare pericoli e minacce per l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera. Per garantire il livello di protezione de- siderato è necessaria una valutazione a tutto campo. I criteri non sono quindi esaustivi, tant’è che si possono prendere in considerazione anche altri elementi, quali lo Stato di diritto. Questa circostanza è in linea con l’elenco dei criteri di approvazione di cui all’ar- ticolo 4 LVI, anch’esso non esaustivo. Per quanto riguarda gli impegni assunti nell’ambito dell’OMC, va notato che il criterio della reciprocità – cioè se un altro Stato esenta anch’esso gli investimenti svizzeri dal proprio regime di verifica degli investimenti – non è messo in relazione alla protezione dell’ordine e della sicurezza pubblici. Per evitare discriminazioni «arbitrarie o ingiustifi- cate», l’esenzione viene quindi concessa unilateralmente. Tuttavia, il Consiglio federale farà il possibile per garantire che anche gli investimenti svizzeri in altri Paesi siano esentati dall’obbligo di approvazione. Il capoverso 2 stabilisce inoltre che non sono concesse esenzioni se vi è motivo di ritenere che l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera non possano essere garantiti. Gli Stati esentati figurano nell’allegato 3 (cpv. 3). A partire dall’entrata in vigore della LVI, gli investitori degli Stati dell’UE e dell’AELS saranno esentati dall’obbligo di appro- vazione conformemente alla valutazione complessiva e in considerazione dei criteri oggettivi di cui all’articolo 7 capoverso 1 AP-OVI. Questi Stati lavorano a stretto con- tatto con la Svizzera in tutti gli ambiti citati e garantiscono tra l’altro un adeguato livello di protezione dei dati. Gli interessi simili e la stretta collaborazione con gli Stati dell’UE e dell’AELS su innumerevoli questioni di politica internazionale confermano inoltre che la cooperazione con questi Stati è sufficiente da scongiurare ogni pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici nel nostro Paese. L’allegato 3 viene riesaminato ed eventualmente aggiornato periodicamente (solita- mente ogni due anni) per garantire che i requisiti di esenzione continuino a essere soddisfatti. Su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), il Consiglio federale deciderà quali Paesi aggiungere e quali can- cellare dall’allegato 3.
Art. 8 Campo d’applicazione dell’esenzione L’articolo 2 lettera d LVI elenca le persone e gli enti che si qualificano come investitori statali esteri intenzionati a rilevare un’impresa svizzera. Per queste categorie l’arti- colo 8 stabilisce, come premessa per un’esenzione, un collegamento con uno o più Stati esentati. I criteri sono intesi a prevenire l’elusione dell’obbligo di approvazione. In primo luogo, l’acquisizione è esentata dall’obbligo di approvazione solo se viene ef- fettuata da un organo statale di uno Stato esentato (cpv. 1 lett. a). In secondo luogo, per le imprese o le società con capacità patrimoniale è richiesto l’adempimento cumulativo di tre criteri (cpv. 1 lett. b): devono essere controllate diret- tamente o indirettamente da un organo statale di uno Stato esentato, devono avere la sede principale in Svizzera o in uno Stato esentato e devono essere soggette al diritto svizzero o a quello di uno Stato esentato e organizzate in conformità alle rispettive norme. Non importa che si tratti dello stesso o di un altro Stato esentato. Sarebbe quindi ipotizzabile un’esenzione per un’impresa statale con sede nello Stato esentato A, ma controllata direttamente o indirettamente da uno Stato esentato B. 11/19
In terzo luogo, una persona fisica è esentata se agisce per conto di un organo statale di uno Stato esentato e se possiede la cittadinanza svizzera o di uno Stato esentato (cpv. 1 lett. c). In quarto luogo, anche per le persone giuridiche che agiscono per conto di un organo statale è richiesto l’adempimento cumulativo di tre criteri (cpv. 1 lett. d). Si tratta di sa- pere se agiscono per conto di un organo statale di uno Stato esentato, se la loro sede principale è in Svizzera o in uno Stato esentato e se sono soggette al diritto della Sviz- zera o di uno Stato esentato ed organizzate conformemente. A norma del capoverso 2, invece, l’esenzione non è concessa agli investitori statali esteri che agiscono per conto di un organo statale di uno Stato non esentato.
Art. 9 Decisione preliminare e domanda Le richieste di decisione preliminare di cui all’articolo 5 LVI e le domande di cui all’arti- colo 6 LVI devono essere presentate alla SECO (cpv. 1). I documenti da accludere alle richieste di decisione preliminare o alle domande figurano negli allegati 1 e 2 (cpv. 2 e 3). Per quanto riguarda la decisione preliminare di cui all’articolo 5 LVI, l’ordinanza speci- fica che bisogna unicamente stabilire se l’impresa svizzera rientri in una delle categorie di cui all’articolo 3 LVI e se le soglie corrispondenti siano superate (cpv. 2). In una de- cisione preliminare, quindi, non si tratta mai di verificare se un investitore possa essere qualificato come «statale estero» né se un’operazione d’investimento sia un’acquisi- zione ai sensi dell’articolo 2 lettera a LVI. L’investitore che non è sicuro se il suo pro- getto d’acquisizione sia soggetto ad approvazione o meno dovrebbe quindi presentare una domanda (art. 6 LVI). Ai fini di una decisione preliminare, dunque, le informazioni richieste di cui all’allegato 1 riguardano unicamente l’impresa svizzera. La decisione preliminare rappresenta un parere giuridico vincolante da parte di un’autorità, parago- nabile ad esempio a una decisione fiscale anticipata (tax ruling). Le richieste di decisione preliminare e le domande devono essere presentate in una lingua ufficiale (cpv. 4). La documentazione può essere redatta in una di queste lingue o in inglese. Il fatto che la documentazione da presentare figuri negli allegati 1 e 2 non significa che la SECO non possa richiedere ulteriori informazioni o documenti, come previsto dal capoverso 5, che si riferisce all’obbligo di fornire informazioni di cui all’articolo 13 LVI.
Art. 10 Domicilio di notifica e rappresentanza comune Per semplificare la corrispondenza tra la SECO e gli investitori, l’ordinanza prevede due requisiti: l’investitore, se è uno solo, deve indicare un domicilio di notifica in Sviz- zera (cpv. 1); se l’acquisizione vede coinvolti più investitori (oltre agli investitori statali esteri, possono esserci anche degli investitori privati), questi ultimi devono designare una rappresentanza comune e un domicilio comune per le notifiche in Svizzera (cpv. 2).
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Art. 11 Conferma della completezza della domanda Il termine di cui all’articolo 7 capoverso 1 LVI inizia a decorrere dalla data di ricevimento della domanda completa. Per evitare ogni equivoco sulla scadenza del termine, il ca- poverso 1 stabilisce che la SECO deve confermare per iscritto all’investitore e all’im- presa svizzera che la domanda è completa. Se non le vengono presentate tutte le informazioni di cui all’allegato 2, la SECO può respingere una domanda perché incompleta (cpv. 2). Nel contempo deve informare l’investitore dei punti incompleti. Se la domanda è respinta perché incompleta, il termine non inizia a decorrere e la procedura di verifica viene interrotta. Se viene presentata una domanda modificata, la SECO verificherà nuovamente se è completa e, in caso affermativo, il termine inizierà a decorrere.
Art. 12 Termini per l’avvio e lo svolgimento della procedura di verifica Questo articolo specifica i termini di cui agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LVI. A norma del capoverso 1, il termine per l’avvio o lo svolgimento della procedura di ve- rifica inizia il giorno in cui viene ricevuta la domanda completa o in cui è avviata la procedura di verifica e termina allo scadere del giorno del mese successivo recante lo stesso numero. Se il giorno corrispondente manca, il termine scade l’ultimo giorno del mese. Se l’ultimo giorno del termine cade di sabato o di domenica o è un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale, il termine scade il giorno lavorativo successivo (cpv. 2). La modalità di calcolo dei termini di cui al capoverso 1 implica che l’articolo 22a della legge del 20 dicembre 19689 sulla procedura amministrativa non sia applicato. Il capoverso 3 stabilisce cosa succede se le informazioni o i documenti complementari richiesti dalla SECO non le vengono presentati in tempo. In tal caso, il termine per l’avvio o lo svolgimento della procedura di verifica è sospeso fino alla presentazione delle informazioni e dei documenti richiesti (art. 9 cpv. 2 LVI). Prima della scadenza del termine per l’avvio o lo svolgimento della procedura di verifica, la SECO informa il ri- chiedente per iscritto, vale a dire mediante una decisione formale, della durata di un’eventuale sospensione del termine. Il capoverso 4 stabilisce infine che il termine è considerato rispettato se la SECO ha notificato la decisione entro tale termine. Questo vale anche per i termini prorogati o sospesi.
Art. 13 Modifiche essenziali delle circostanze È possibile che dopo la presentazione della richiesta di decisione preliminare o della domanda, documentazione allegata compresa, intervengano cambiamenti significativi delle circostanze concrete descritte nella richiesta o nella domanda. In questo caso la SECO deve essere informata spontaneamente e senza indugio (cpv. 1). Le modifiche essenziali possono avere un impatto considerevole sulla verifica del pro- getto d’acquisizione. Se la SECO giunge a questa conclusione, può decidere che i
9 RS 172.021
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suddetti termini inizino a decorrere solo quando le sono portate a conoscenza le modi- fiche essenziali (cpv. 2).
Art. 14 Competenze in caso di disaccordo su oneri o condizioni Secondo l’articolo 4 capoverso 3 LVI, l’approvazione di un’acquisizione può essere su- bordinata a oneri o condizioni se in tal modo è possibile evitare che l’ordine e la sicu- rezza pubblici siano compromessi o minacciati. Se la SECO e le unità amministrative cointeressate sono in disaccordo sulla necessità di subordinare l’approvazione a oneri o condizioni o sulla natura stessa di tali oneri o condizioni, la decisione in merito all’approvazione è deferita al Consiglio federale. Ciò significa che il Consiglio federale è chiamato a decidere ogni volta che una delle unità amministrative cointeressate non è d’accordo con le condizioni previste o se al- meno una di esse è favorevole all’approvazione incondizionata. Sono fatte salve le decisioni che hanno notevole rilevanza politica, nel qual caso la decisione è sempre deferita al Consiglio federale (art. 8 cpv. 2 lett. b LVI).
Art. 15 Rinuncia al trattamento in comune Secondo gli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1 LVI, la SECO decide, d’intesa con le unità amministrative cointeressate, se l’acquisizione può essere approvata diretta- mente o se occorre avviare una procedura di verifica e se al termine di quest’ultima l’acquisizione può essere autorizzata. Tuttavia, per limitare l’onere amministrativo, le unità amministrative cointeressate devono poter rinunciare al trattamento in comune in determinati casi e autorizzare la SECO a decidere autonomamente. Questo è ipotizzabile nei casi d’importanza minore o qualora vi siano dei precedenti (p. es. se l’investitore è molto noto). Si può rinunciare al trattamento in comune a se- conda del caso o in conformità a una regola generale.
Art. 16 L’articolo 14 LVI statuisce che alcuni dati personali degni di particolare protezione pos- sono essere trattati se ciò è necessario all’esecuzione della legge. In aggiunta, l’arti- colo disciplina anche il trattamento dei dati personali che non sono degni di particolare protezione. I dati delle persone giuridiche, compresi quelli degni di particolare protezione, possono essere trattati direttamente in base all’articolo 57r della legge del 21 marzo 199710 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA), per cui non è neces- sario un nuovo regolamento al riguardo.
Art. 17 Gli emolumenti sono strutturati in modo forfettario. Questo permetterà alle imprese di conoscere in anticipo quali saranno i costi del progetto d’acquisizione. La mole di lavoro per esaminare le richieste di decisione preliminare o stabilire se un’acquisizione può essere approvata direttamente o se è necessaria una procedura
10 RS 172.010
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di verifica (di un mese) non dovrebbe variare molto da un caso all’altro. È pertanto previsto un importo forfettario di 5000 franchi per una decisione preliminare e di 10 000 franchi per un’approvazione diretta (cpv. 1 lett. a e b). Queste tariffe forfettarie si ba- sano sull’ipotesi che per una decisione preliminare siano necessarie circa 30 ore di lavoro, per un’approvazione diretta circa 60 e che la tariffa oraria ipotetica sia in media di 175 franchi (v. fig. 1). Figura 1 Importo forfetta- Ipotesi rio in fr. secondo l’OVI A: B: ore minime tariffa per caso oraria (in fr.) AxB Min. Max. Decisione preliminare 30 175 5250 5000 10 000 Approvazione diretta 60 175 10 500 10 000 20 000
Prezzo < 120 175 21 000 20 000 40 000
10 mio. di fr.
Prezzo tra Procedura 10–100 mio. 230 175 40 250 40 000 80 000 di verifica di fr.
Prezzo ≥
100 mio. 340 175 59 500 60 000 120 000
di fr.
Se la procedura richiede fino a tre mesi aggiuntivi, gli oneri saranno con tutta probabilità maggiori con l’aumentare delle dimensioni dell’impresa. In una procedura di verifica i criteri di approvazione secondo l’articolo 4 LVI dovranno essere chiariti in dettaglio. Per valutare se i servizi, i prodotti o le infrastrutture dell’impresa svizzera sono sostituibili in tempo utile (art. 4 cpv. 2 lett. e LVI) sarà necessario un onere considerevole. Più l’im- presa è grande e più questi accertamenti tendono a diventare lunghi e complessi. Partendo dal presupposto che vi sia una correlazione tra il prezzo d’acquisto, le dimen- sioni dell’impresa e gli oneri di verifica, gli emolumenti sono fissati in relazione ai prezzi (cpv. 1 lett. c). L’importo forfettario è di 20 000 franchi se il prezzo è inferiore a 10 mi- lioni, di 40 000 franchi se si situa tra i 10 e i 100 milioni e di 60 000 franchi se oltrepassa i 100 milioni. Questi importi forfettari comprendono i costi per accertare la possibilità di un’approvazione diretta o la necessità di una procedura di verifica. Si basano sull’ipo- tesi che la tariffa oraria media ammonti a 175 franchi e che siano necessarie circa 60 ore di lavoro aggiuntive per una procedura di verifica se il prezzo d’acquisto inferiore a 10 milioni di franchi, circa 170 ore se si situa tra i 10 milioni e i 100 milioni di franchi e circa 280 ore se supera i 100 milioni di franchi (v. fig. 1). In presenza di spese straordinarie, gli emolumenti possono al massimo raddoppiare (cpv. 2). Un tale aumento si verificherebbe se le spese dovessero superare gli introiti da importi forfettari. Ciò potrebbe verificarsi se gli accertamenti relativi all’investitore statale estero dovessero durare a lungo a causa della sua complessità.
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Oltre alle tariffe forfettarie, la SECO deve poter addebitare altri servizi in base al tempo richiesto (cpv. 3). La tariffa oraria è compresa tra 100 e 400 franchi. La tariffa oraria applicata dovrà dipendere dalla funzione del personale che esegue il lavoro. Le infor- mazioni che possono essere fornite facilmente e che comportano solo un piccolo onere lavorativo non possono essere considerate come altri servizi.
Art. 18 Modifiche degli allegati 1 e 2 Gli allegati 1 e 2 specificano i documenti da accludere alla richiesta di decisione preli- minare o alla domanda. In base all’articolo 48 capoverso 1 LOGA, le modifiche di questi due allegati possono essere effettuate direttamente dal DEFR. Quest’ultimo può quindi cancellare documenti dai due allegati o aggiungerne altri. Ciò potrebbe rivelarsi oppor- tuno se l’esperienza dovesse dimostrare che alcuni documenti offrono un valore ag- giunto troppo limitato o che altri devono essere richiesti regolarmente.
Art. 19 Modifica di un altro atto normativo Il servizio della SECO a cui compete la verifica degli investimenti deve poter accedere, su richiesta, ai dati personali contenuti nel sistema nazionale di indagine (SNI). È quindi necessario modificare l’ordinanza SNI del 15 ottobre 200811.
Art. 20 Entrata in vigore La presente ordinanza entrerà in vigore contemporaneamente alla LVI. Secondo la de- cisione del Consiglio federale del 26 novembre 202512, la data d’entrata in vigore della LVI dovrà essere fissata in modo da mantenere per quanto possibile bassi gli oneri per l’economia e dare alle imprese sufficiente tempo per conformarsi alla nuova normativa.
5 Ripercussioni
Per quanto riguarda le ripercussioni su Cantoni, Comuni, centri urbani, agglomerati e regioni montane nonché l’impatto sull’ordine e sulla sicurezza pubblici, sulla società e sull’ambiente, si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio sulla LVI. Nei set- tori citati l’ordinanza non dovrebbe produrre effetti diversi da quelli della legge.
5.1 Ripercussioni per l’economia
Anche per quanto riguarda le ripercussioni economiche e i costi indiretti per le imprese interessate (p. es. incertezza negli investimenti o ritardi nelle transazioni) si rimanda alle spiegazioni contenute nel messaggio LVI e all’analisi d’impatto della regolamenta- zione (AIR LVI) del relativo disegno di legge13.
11 RS 360.2 12 Cfr. il comunicato stampa «Il Consiglio federale adotta un pacchetto di misure per la competitività dell’economia svizzera» del 26 novembre 2025, consultabile su www.seco.admin.ch > La SECO > Media > Comunicati stampa. 13 Consultabile all’indiritto www.seco.admin.ch > Temi > Economia > Politica economica > Regolamentazione >
Analisi d’impatto della regolamentazione > AIR approfondite svolte.
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Quanto al numero di acquisizioni da esaminare, va ricordato che gli investitori dell’UE e dell’AELS sono esentati dall’obbligo di approvazione (v. commenti agli art. 7 e 8 AP- OVI al n. 4). Non è tuttavia possibile stimare la riduzione del numero di casi che ne potrebbe risultare, perché a partire dai dieci casi la metodologia usata raggiunge i suoi limiti. Dall’AIR LVI è emerso che nel campo d’applicazione approvato dal Parlamento il numero delle domande non dovrebbe superare in media le dieci unità all’anno, esen- zioni escluse. Sono esaminati qui di seguito anche i costi normativi diretti a carico delle imprese de- rivanti dall’introduzione della LVI. L’attenzione è rivolta ai costi sostenuti dagli investitori e dalle imprese svizzere interessate per la preparazione e la presentazione dei docu- menti richiesti nell’ambito della procedura di approvazione. Poiché i documenti richiesti sono specificati nell’ordinanza, i costi corrispondenti possono essere stimati solo in questa fase. La SECO ha provveduto all’analisi di questi costi nell’ambito di uno studio esterno14. Ne è emerso quanto segue. 1. Soprattutto le informazioni sugli investitori possono comportare costi considerevoli se i regimi di proprietà e di controllo sono complessi e devono essere comunicati fino a risalire al soggetto che detiene il controllo in ultima istanza. Nel caso degli investitori statali o parastatali possono spesso sorgere maggiori oneri di accerta- mento a causa delle loro strutture di governance e di partecipazione a più livelli. 2. La descrizione delle attività dell’investitore dovrebbe essere relativamente sem- plice. 3. Un altro fattore di costo potrebbe essere la descrizione delle attività dell’impresa target. Per le grandi imprese, l’obbligo di fornire informazioni su brevetti, proprietà intellettuale e sostituibilità dei prodotti può comportare elevati costi sia interni che esterni. Questi obblighi di informazione si limitano tuttavia ai settori che nella LVI sono definiti come critici sotto il profilo della sicurezza. 4. Nella maggior parte dei casi le informazioni su violazioni di leggi, procedimenti legali e sanzioni non dovrebbero causare grandi problemi. Il fatto che occorra fornire in- formazioni sui dieci anni che precedono l’acquisizione potrebbe tuttavia essere pro- blematico. 5. I costi per le indicazioni sulle procedure estere di verifica degli investimenti sono probabilmente bassi. Sono costituiti principalmente da costi interni di archiviazione e ricerca, ma possono aumentare nel caso di una malagestione dei documenti o di un gran numero di procedure precedenti. Nel complesso, i costi di una domanda si aggirano tra gli 8000 e i 42 000 franchi in un caso semplice. Nei casi complessi, invece, questi costi possono spaziare da 137 500 a 240 000 franchi. Per una richiesta di decisione preliminare i costi sono inferiori perché le informazioni da fornire si limitano all’impresa target.
14 Cfr. stima dei costi della regolamentazione relativi all’ordinanza sulla verifica degli investimenti esteri. Consulta- bile all’indiritto: www.seco.admin.ch > Temi > Economia > Politica economica > Basi per la politica economica.
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5.2 Ripercussioni per la Confederazione
Le ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione derivano sostan- zialmente dalla LVI. La presente ordinanza non produce ulteriori ripercussioni. All’interno della SECO spetterà al settore Controlli delle esportazioni e sanzioni della Direzione economia esterna effettuare le verifiche degli investimenti esteri. Per questo motivo si prevede di rinominare il campo di prestazioni in questione in «Controlli alle esportazioni, verifica degli investimenti e sanzioni». Come spiegato al numero 5.1, i progetti d’acquisizione da esaminare subiranno proba- bilmente un calo grazie alla possibilità di concedere esenzioni. Non è tuttavia possibile stimare la riduzione del numero di casi che ne potrebbe risultare. A questo riguardo va notato che il Parlamento ha introdotto all’articolo 5 LVI l’elemento delle decisione preliminare. Nel suo avamprogetto, per contro, il Consiglio federale aveva previsto solo una verifica preliminare non vincolante dell’obbligo di approvazione (cfr. art. 5 D-LVI). Per le imprese svizzere potenzialmente interessate, una decisione preliminare vincolante costituisce un valore aggiunto. Offre infatti una maggiore cer- tezza giuridica perché consente loro di assicurarsi che un futuro progetto di acquisi- zione non sarà soggetto alla LVI. Non è escluso che, vista la natura vincolante della procedura, il numero delle richieste preliminari tenda ad aumentare rispetto a quanto sarebbe avvenuto con le richieste non vincolanti, soprattutto nella fase iniziale. Al mo- mento, tuttavia, non è possibile quantificarle. Nel messaggio sulla LVI, il Consiglio fe- derale aveva ipotizzato una trentina di verifiche preliminari non vincolanti all’anno. L’articolo 17 AP-OVI prevede una serie di emolumenti per il contro-finanziamento dei costi d’esecuzione dell’ordinanza (v. spiegazioni al n. 4). Con le entrate da questi emo- lumenti si dovrebbero poter coprire i costi d’esecuzione per un importo dell’ordine di 400 000 franchi15. Di questi, 360 000 saranno utilizzati per le uscite per il personale e 40 000 per le uscite per beni e servizi e le uscite d’esercizio. I costi per le spese generali per le quali non si possono addebitare emolumenti dovranno essere sostenuti dalla Confederazione. Trascorsi i primi due anni, la SECO riesaminerà gli emolumenti e le risorse umane necessarie.
15 Questa stima si basa sulle seguenti ipotesi: 20 decisioni preliminari a 5000 + 5 decisioni preliminari a 7500 + 5 decisioni preliminari a 10000 + un’autorizzazione diretta a 10 000 + un’autorizzazione diretta a 20 000 + 1 pro- cedura di verifica a 30 000 + 1 procedura di verifica a 60 000 + 1 procedura di verifica a 90 000 = 397 500. Questo calcolo non tiene conto di eventuali entrate derivanti dalla fornitura di altri servizi per i quali possono essere addebitati degli emolumenti.
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6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le disposizioni proposte si basano sull’articolo 182 della Costituzione federale (Cost.)16 e sugli articoli 3 capoverso 4, 5 capoverso 6, 6 capoverso 2 e 22 capoverso 1 LVI.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Per quanto riguarda la compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera si ri- manda alle spiegazioni contenute nel messaggio sulla LVI. L’AP-OVI soddisfa i requisiti del diritto commerciale internazionale ivi descritti. Le esenzioni, in particolare, sono concesse unilateralmente e si basano su criteri oggettivi e razionalmente correlati all’aspetto della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici in Svizzera. In questo modo si tiene conto degli impegni internazionali di diritto economico dalla Svizzera. A pre- scindere dalle esenzioni, l’AP-OVI non prevede regolamentazioni che possano mettere a rischio questi impegni.
6.3 Forma dell’atto
L’OVI attua le norme di delega previsti dalla LVI e concretizza alcune disposizioni di questa legge. L’atto normativo viene emesso sotto forma di ordinanza del Consiglio federale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a una delle soglie previste) né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese supe- riori a una delle soglie previste).
6.5 Delega di competenze legislative
È previsto che gli allegati 1 e 2, che specificano quali documenti accludere a una ri- chiesta di decisione preliminare o a una domanda, possano essere modificati dal DEFR.
6.6 Protezione dei dati
Mentre il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione è disciplinato nella legge, quello dei dati personali che non lo sono è disciplinato nell’ordinanza. Il trattamento dei dati delle persone giuridiche si riallaccia direttamente all’articolo 57r LOGA.
16 RS 101
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