Art. 260a Abs. 4 (gilt auch für Art. 260b Abs. 2): Codice civile (Protezione del possesso contro le turbative e le usurpazioni illecite di fondi)

Consiglio nazionale · 10 mar 2025, 19:31 · Oggetto 23.085Codice civile svizzero. Modifica (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

Sì
122 (65 %)
No
64 (34 %)
Astensione
3 (2 %)
Non hanno votato
11
Sì significa
Proposta della maggioranza
No significa
Proposta della minoranza Brenzikofer

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro67 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)0
Gruppo socialista0 (0 %)35 (100 %)0 (0 %)6
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.29 (97 %)0 (0 %)1 (3 %)1
Gruppo liberale radicale26 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)1
Gruppo dei Verdi0 (0 %)22 (100 %)0 (0 %)1
Gruppo verde liberale0 (0 %)7 (78 %)2 (22 %)2
Totale122 (65 %)64 (34 %)3 (2 %)11

Elenco nominativo

Sì 122

Astensione 3

Gruppo verde liberale 2

Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 1

Non ha partecipato 3

Gruppo socialista 3

Scusato 7

Gruppo socialista 3

Gruppo verde liberale 2

Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 1

Gruppo dei Verdi 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo liberale radicale 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale