Art. 260a, al. 4 (vaut aussi pour l'art. 260b al. 2): Codice civile (Protezione del possesso contro le turbative e le usurpazioni illecite di fondi)

Consiglio nazionale · 10 giu 2025, 18:21 · Oggetto 23.085Codice civile svizzero. Modifica (Protezione del possesso contro gli atti di usurpazione di fondi)

Sì
110 (60 %)
No
72 (40 %)
Astensione
0 (0 %)
Non hanno votato
18
Sì significa
Proposta della maggioranza
No significa
Proposta della minoranza Dandrès

Per gruppo

GruppoSìNoAst.Non hanno votato
Gruppo dell'Unione democratica di Centro60 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)7
Gruppo socialista0 (0 %)38 (100 %)0 (0 %)3
Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV.26 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)5
Gruppo liberale radicale24 (100 %)0 (0 %)0 (0 %)3
Gruppo dei Verdi0 (0 %)23 (100 %)0 (0 %)0
Gruppo verde liberale0 (0 %)11 (100 %)0 (0 %)0
Totale110 (60 %)72 (40 %)0 (0 %)18

Elenco nominativo

Sì 110

Non ha partecipato 11

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 5

Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 4

Gruppo socialista 1

Gruppo liberale radicale 1

Scusato 6

Gruppo socialista 2

Gruppo liberale radicale 2

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Il Gruppo del Centro. Alleanza del Centro. PEV. 1

Presidenza (non vota) 1

Gruppo dell'Unione democratica di Centro 1

Fonti: Protocollo di voto del Consiglio nazionale