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Übergangsregelung für Witwerrenten der AHV in Folge Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)

Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito AVS, previdenza professionale e PC

Berna, 21 ottobre 2022

Informativa n. 460 per le casse di compensazione AVS e gli organi esecutivi PC

Regime transitorio per le rendite per vedovi dell’AVS a seguito di una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU)

1. Contesto

Nella sua sentenza dell'11 ottobre 2022, la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha confermato la sentenza del 20 ottobre 2020 della Corte EDU nella causa B. contro la Svizzera (domanda n° 78630/12). La Corte aveva concluso che il ricorrente aveva subìto una disparità di trattamento contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) a causa dell’estinzione del diritto alla rendita per vedovi al raggiungimento della maggiore età da parte della figlia più giovane, poiché questo diritto non si estingue nel caso di una vedova che si trova nella medesima situazione.

La Svizzera dovrà pertanto conformarsi alla sentenza della Corte EDU, ormai definitiva, e far cessare la violazione constatata a partire dal passaggio in giudicato della sentenza, vale a dire dall’11 ottobre 2022. Questo richiede una modifica delle basi legali, che andranno adeguate nel rispetto dell’iter legi- slativo. Quest’ultimo può essere relativamente lungo e quindi si potrà concludere solo in un secondo tempo. Per questa ragione occorre predisporre un regime transitorio al fine di eliminare al più presto la violazione constatata dalla Corte EDU.

2. Regime transitorio per le rendite per vedovi correnti e future

Dato che la sentenza della Grande Camera si riferisce a un caso individuale, essa avrà effetto soltanto in situazioni identiche a quella giudicata. Concretamente, questo significa che soltanto i vedovi con figli potranno ricevere la rendita per vedovi alle stesse condizioni delle vedove che si trovano nella mede- sima situazione. Pertanto, il diritto alla rendita per vedovi di cui all’articolo 23 LAVS non si estinguerà più quando l’ultimo figlio compie i 18 anni e la prestazione continuerà ad essere versata al di là di questa data. Il regime transitorio non pregiudica l’applicazione degli articoli 24 capoverso 1 e 24a LAVS, ragion per cui i vedovi senza figli non potranno far valere il diritto a una rendita per vedovi in virtù di questa sentenza. Per ciò che concerne gli uomini divorziati, il diritto alla rendita per vedovi si estingue ancora in ogni caso al compimento dei 18 anni del figlio più giovane. Inoltre, la sentenza summenzionata non ha nessuna influenza sulle rendite per vedove. Il regime transitorio ha effetto a partire dall’11 ottobre 2022, data in cui la sentenza definitiva della Grande Camera è passata in giudicato, e durerà fino all’entrata in vigore di una prossima revisione della LAVS concernente le rendite per superstiti. Le direttive ed altri documenti saranno adattati in un secondo tempo.

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Il regime transitorio si applica alle seguenti categorie di vedovi superstiti. I partner registrati superstiti, che sono equiparati ai vedovi, sono inclusi in questa categoria di persone:

  • i vedovi con figli minorenni la cui rendita per vedovi è in corso di versamento al momento del passaggio in giudicato della sentenza (11 ottobre 2022). Tra questi, sono inclusi anche i casi in cui una richiesta di prestazioni è stata depositata dopo l’11 ottobre 2022. Ciò che è determinante per riconoscere il diritto a una rendita per vedovi è che, l’11 ottobre 2022, il figlio non abbia ancora compiuto i 18 anni;

  • gli uomini non divorziati con figli che diventano vedovi dopo l’11 ottobre 2022, vale a dire il cui diritto alle prestazioni nasce in seguito a un decesso intervenuto dopo questa data. La presenza di un figlio al momento del decesso è sufficiente; la sua età è irrilevante, come nel caso delle vedove;

  • gli uomini che hanno contestato la decisione di soppressione della loro rendita per vedovi e il cui caso è ancora pendente l’11 ottobre 2022;

  • gli uomini il cui diritto alla rendita per vedovi risorge in base dell’art. 23 cpv. 5 LAVS, fintanto che il figlio più giovane che dà diritto alla rendita non abbia ancora compiuto i 18 anni l’11 ottobre 2022.

Le rendite per vedovi di queste persone saranno concesse e versate alle stesse condizioni previste per le vedove con figli ai sensi dell’articolo 23 LAVS. Le prestazioni non saranno dunque più versate a tempo determinato e il diritto alle medesime si estinguerà soltanto con la morte o il passaggio a nuove nozze del vedovo o in caso di nascita del diritto a una rendita di vecchiaia dell’AVS o dell’AI d’importo più elevato. Le condizioni previste affinché una rendita per vedovi sia sostituita dalla propria rendita di vec- chiaia o d’invalidità sono analoghe a quelle per la rendita per le vedove (N. 5620 segg. DR).

Il regime transitorio non si applicherà invece ai vedovi le cui rendite hanno cessato di essere versate in seguito a una decisione passata in giudicato prima dell’11 ottobre 2022. In effetti, una modifica legisla- tiva o della giurisprudenza non costituisce un motivo di riconsiderazione. Le richieste volte a far rina- scere una rendita per vedovi estinta per il raggiungimento della maggiore età del figlio in base a una decisione passata in giudicato prima dell’11 ottobre 2022 dovranno essere respinte.

Il regime transitorio, come la sentenza della Grande Camera, prende effetto a partire dall’11 ottobre 2022. Eventuali decisioni di soppressione della rendita rese dopo l’11 ottobre 2022 così come le deci- sioni di soppressione della rendita che, dopo questa data, non sono ancora passate in giudicato do- vranno essere annullate. Devono perciò essere emanate nuove decisioni e il versamento della rendita per vedovi deve continuare oltre il compimento dei 18 anni del figlio. Nel caso in cui devono essere effettuati dei versamenti retroattivi che si riferiscono a un periodo che risale a più di due anni, devono essere riconosciuti gli interessi di mora (N. 10503 segg. DR).

L'attuazione del regime transitorio richiederà del tempo, a causa degli adattamenti necessari per l'im- plementazione di un tale sistema. In effetti, occorre adeguare il programma per il calcolo delle rendite, i sistemi informatici, così come le diverse procedure e il registro delle rendite. Tuttavia, i diritti saranno accordati con effetto retroattivo all’11 ottobre 2022.

3. Panoramica delle possibili costellazioni e delle conseguenze che ne deri-

vano

Le seguenti costellazioni si applicano ai vedovi nonché alle persone la cui unione domestica registrata si è sciolta a causa di un decesso.

Situazione all’11 ottobre 2022 Diritto alla rendita per vedovi Provvedimenti che devono essere adottati dalla cassa di compensazione

Rendita per vedovi in corso Diritto illimitato. Il beneficiario della prestazione (vedovo con un figlio di età infe- deve esser informato e deve es- riore a 18 anni al momento della sere emessa una nuova deci- vedovanza). sione. Il versamento della ren- dita per vedovi prosegue oltre i

18 anni del figlio.

Richiesta di rendita per vedovi Diritto illimitato a condizione Decisione e concessione di una posteriore all’11 ottobre 2022 che, l’11 ottobre 2022, il vedovo rendita per vedovi illimitata nel per un decesso intervenuto abbia almeno un figlio mino- tempo. prima dell’11 ottobre 2022 renne. (p.es. richiesta tardiva).

Richiesta di rendita per vedovi Diritto illimitato a condizione che Decisione e concessione di una posteriore all’11 ottobre 2022 il vedovo abbia almeno un figlio rendita per vedovi illimitata nel per un decesso intervenuto al momento del decesso (l’età tempo. dopo l’11 ottobre 2022. del figlio non è determinante).

Rinascita del diritto alla rendita Diritto illimitato a condizione Decisione che fa risorgere il di- per vedovi in base all’art. 23 che, l’11 ottobre 2022, il vedovo ritto alla rendita per vedovi e cpv. 5 LAVS. abbia almeno un figlio mino- concessione di una rendita illi- renne. mitata nel tempo. Il versamento della rendita per vedovi prose- gue oltre i 18 anni del figlio.

Decisione di soppressione del Nuovo diritto illimitato alla ren- Nuova decisione d’ufficio. Ri- diritto alla rendita per vedovi a dita per vedovi. presa del versamento della ren- causa del raggiungimento della dita per vedovi a partire dal rag- maggiore età del figlio non an- giungimento della maggiore età cora passata in giudicato. del figlio e versamento illimitato nel tempo.

Procedura d’opposizione in Nuovo diritto illimitato alla ren- Nuova decisione su opposi- corso a seguito della soppres- dita per vedovi. zione. Ripresa del versamento sione del diritto alla rendita per della rendita per vedovi a partire vedovi a causa del raggiungi- dal raggiungimento della mag- mento della maggiore età del fi- giore età del figlio, eventual- glio. mente con il computo degli inte- ressi di mora a causa del paga- mento retroattivo, e versamento illimitato nel tempo.

Procedura di ricorso pendente Attesa del giudizio del tribunale. al tribunale.

Decisione passata in giudicato Nessun diritto alla rendita per Le eventuali domande di ricon- di soppressione del diritto alla vedovi. siderazione devono essere re- rendita per vedovi a causa del spinte. raggiungimento della maggiore età del figlio prima dell’11 otto- bre 2022.

Coniugi divorziati ai sensi Nessun cambiamento. Applica- Le eventuali domande di ricon- dell’art. 24a LAVS zione del diritto in vigore. siderazione devono essere re- spinte.

4. Regime transitorio per le prestazioni complementari in corso e future

Diritto alle PC in caso di percezione di una rendita per vedovi Le persone che rientrano nel regime transitorio descritto al punto 2, alle quali viene concessa e versata una rendita per vedovi ai sensi dell'art. 23 LAVS alle medesime condizioni delle vedove con figli, pos- sono far valere il loro diritto alle PC per tutto il periodo in cui percepiscono la rendita, a condizione che soddisfino le altre condizioni di diritto alle PC. Se un diritto alla rendita per vedovi già estinto viene ripristinato nell'ambito di questo regime transitorio, risorge anche il diritto alle PC.

Diritto alle PC senza percezione di una rendita per vedovi Fintanto che siano soddisfatte le altre condizioni di diritto, una vedova o un vedovo possono far valere il diritto alle PC anche se non percepiscono una rendita per superstiti dell’AVS. Ciò si realizza nel caso in cui la vedova o il vedovo avrebbe avuto diritto alla rendita per superstiti se la persona deceduta con la quale condividevano la loro vita (in virtù di un matrimonio o di un'unione domestica registrata) avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS (art. 4 cpv. 1 lett. b num. 2 LPC).

Per la durata d’applicazione delle disposizioni transitorie, gli uomini sposati o in unione domestica regi- strata che diventano vedovi possono far valere il loro diritto alle PC anche se il figlio più giovane ha già compiuto i 18 anni. Tuttavia, questa regola si applica solo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • l’uomo interessato percepiva già delle PC l’11 ottobre 2022, poiché era vedovo e aveva dei figli minorenni;

  • l’uomo interessato è diventato vedovo prima dell’11 ottobre 2022 e, a questa data, il suo figlio più giovane non aveva ancora compiuto 18 anni (la data della richiesta delle PC e quella della nascita del diritto alle PC non hanno alcuna rilevanza);

  • l’uomo interessato è diventato vedovo dopo l’11 ottobre 2022 e, al decesso, aveva dei figli (la loro età non ha alcuna rilevanza);

  • il versamento delle PC era stato interrotto nel momento in cui il figlio più giovane aveva compiuto 18 anni, l’uomo interessato aveva contestato la relativa decisione e, l’11 ottobre 2022, il tratta- mento del caso era ancora in sospeso;

  • il diritto alla rendita per vedovi - di cui l’uomo interessato avrebbe potuto beneficiare se la per- sona deceduta con la quale condivideva la sua vita (in virtù di un matrimonio o di un'unione domestica registrata) avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'art. 29 cpv. 1 LAVS - dovesse risorge in base all’art. 23 cpv. 5 LAVS e, l’11 ottobre 2022, il figlio più giovane non era ancora maggiorenne.

I vedovi divorziati o senza figli non hanno mai diritto alle PC.

Calcolo delle PC annuali Per la durata d’applicazione delle disposizioni transitorie, l’art. 14b OPC-AVS/AI si applica per analogia ai vedovi che non hanno figli minorenni. A partire dal mese successivo al compimento dei 18 anni del figlio più giovane, il reddito da attività lucrativa computato ai vedovi non invalidi corrisponde perciò al- meno al reddito applicabile in virtù dell’art. 14b lett. a-c OPC-AVS/AI. Le corrispondenti disposizioni delle direttive (cap. 3.4.2.5 e 3.4.2.6 DPC) si applicano anch’esse per analogia.

Validità del regime transitorio Il regime transitorio prende effetto retroattivamente dall’11 ottobre 2022. Il diritto alle PC per gli uomini sposati o in unione domestica registrata estintosi prima di questa data a causa del raggiungimento della maggiore età del più giovane dei figli non può risorgere.

Tuttavia, se l’11 ottobre 2022 la decisione d’estinzione del diritto non era ancora passata in giudicato, il diritto alle PC rinasce d’ufficio. Ciò è valido anche per le PC la cui sospensione era già stata decisa per una data posteriore all’11 ottobre 2022. Per tutti questi casi, le decisioni corrispondenti devono fare l’oggetto di una riconsiderazione e il versamento delle PC deve riprendere a partire dal momento nel quale era stato sospeso a causa del raggiungimento della maggiore età del figlio più giovane. In merito agli eventuali interessi di mora, si veda il cap. 4.5 DPC.

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