24.4.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 106/5
DECISIONE A2 del 12 giugno 2009 riguardante l’interpretazione dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 106/02)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO diverso da quello in cui l’impresa ha la sua sede legale o DEI SISTEMI DI PREVIDENZA SOCIALE, domicilio o da quello in cui il lavoratore autonomo abi tualmente esercita la sua attività.
visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), (3) A tal fine, la prima condizione decisiva per l’applicazione ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata dell’articolo 12, paragrafo 1, del suddetto regolamento è di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione l’esistenza di un legame organico tra datore di lavoro e derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 lavoratore da esso assunto. e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), (4) La tutela del lavoratore e la sicurezza giuridica di cui beneficia lui e l’istituzione presso la quale è assicurato, esigono la garanzia assoluta che, per la durata del di stacco, il legame organico venga mantenuto. visto l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004,
visti gli articoli 5 e 6 nonché gli articoli da 14 a 21 del rego (5) La seconda condizione decisiva per l’applicazione lamento (CE) n. 987/2009, dell’articolo 12, paragrafo 1, del suddetto regolamento è l’esistenza di legami tra il datore di lavoro e lo Stato membro in cui questi ha sede. La possibilità di distaccare dovrebbe dunque essere limitata alle sole imprese che considerando che quanto segue: normalmente esercitano la loro attività sul territorio dello Stato membro alla cui legislazione il lavoratore distaccato resta sottoposto; si suppone perciò che le disposizioni di cui sopra si applicano solo a imprese che esercitano (1) Quanto disposto all’articolo 12 del regolamento (CE) n. abitualmente attività sostanziali sul territorio dello Stato 883/2004, prevede un’eccezione alla regola generale di membro in cui hanno sede. cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento, che mira soprattutto a facilitare la libera prestazione di servizi da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori dipendenti in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede nonché la libertà dei lavo (6) Per i lavoratori sia dipendenti che autonomi si devono ratori dipendenti di spostarsi verso altri Stati membri. precisare dei periodi indicativi, fatta salva una valutazione Tali disposizioni mirano anche a superare ostacoli che caso per caso. possono impedire la libertà di circolazione dei lavoratori nonché a incoraggiare l’integrazione economica rispar miando complicazioni amministrative, in particolare ai lavoratori e alle imprese. (7) Non può esserci più garanzia di mantenimento del le game organico se il lavoratore distaccato è messo a di sposizione di una terza impresa. (2) Tali disposizioni mirano quindi a evitare, ai lavoratori, ai datori di lavoro e agli enti di sicurezza sociale, possibili complicazioni amministrative derivanti dall’applicazione della regola generale di cui all’articolo 11, paragrafo 3, (8) Durante il periodo di distacco è necessario poter effet lettera a), del suddetto regolamento quando è di breve tuare tutti i controlli, in particolare riguardo al versa durata il periodo di occupazione in uno Stato membro mento dei contributi e al mantenimento del legame or ganico, atti a impedire abusi delle suddette disposizioni (1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1. nonché informare adeguatamente gli enti amministrativi, (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. i datori di lavoro e i lavoratori.
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(9) Il lavoratore e il datore di lavoro devono essere debita prima dell’inizio del rapporto di lavoro» se l’interessato è mente informati delle condizioni alle quali il lavoratore stato soggetto per almeno un mese alla legislazione dello distaccato può rimanere soggetto alla legislazione del Stato membro in cui il datore di lavoro è stabilito. Periodi paese dal quale è stato distaccato. più brevi richiederanno una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli altri fattori in causa.
(10) Le istituzioni competenti devono valutare e monitorare la Per determinare, ove necessario e nei casi dubbi, se un datore situazione delle imprese e dei lavoratori in modo da di lavoro svolge abitualmente attività sostanziali nel territorio garantire appropriatamente la libera prestazione di servizi dello Stato membro in cui ha sede, l’istituzione competente e la libertà di circolazione dei lavoratori. di quest’ultimo deve esaminare tutti i criteri che caratteriz zano le attività svolte da tale datore di lavoro, come il luogo in cui si trova la sede e l’amministrazione dell’impresa, la quantità di personale amministrativo che lavora nello Stato membro di stabilimento e nell’altro Stato membro, il luogo (11) Il principio di leale cooperazione, enunciato di assunzione dei lavoratori distaccati e il luogo in cui è all’articolo 10 del trattato, impone alle istituzioni com conclusa la maggior parte dei contratti con i clienti, la legi petenti una serie di obblighi ai fini dell’attuazione slazione applicabile ai contratti stipulati con i dipendenti, da dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004. un lato, e con i clienti, dall’altro, il fatturato durante un periodo da considerare tipico in ciascuno degli Stati membri interessati e il numero di contratti eseguiti nello Stato di invio. Quanto precede non è un elenco esaustivo poiché Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, occorrerebbe adattare i criteri a ogni caso specifico e tener paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, conto della natura delle attività svolte dall’impresa nello Stato in cui ha sede.
DECIDE: 2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009, il soddisfacimento dei requi siti nello Stato membro in cui la persona ha sede si valuta in base a criteri come la disponibilità di uno spazio adibito a ufficio, il pagamento di tasse, il possesso di una tessera 1. Le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento professionale e di una partita IVA o la registrazione presso (CE) n. 883/2004 si applicano a un lavoratore, soggetto alla camere di commercio o ordini professionali. A titolo indica legislazione di uno Stato membro (Stato d’invio) in quanto tivo, svolgere la propria attività per almeno due mesi si può agisce al servizio di un datore di lavoro, che lo ha distaccato ritenere che soddisfi il requisito formulato con i termini «per in un altro Stato membro (Stato di occupazione) perché vi un certo tempo prima della data in cui» la persona «intende svolga un lavoro per suo conto. valersi delle disposizioni di detto articolo». Periodi più brevi richiedono una valutazione caso per caso che tenga conto di tutti gli altri fattori in causa.
Il lavoro sarà considerato svolto per conto del datore di lavoro dello Stato di invio se accertato che il lavoro è stato
3. a) In conformità delle disposizioni del punto 1 della pre
eseguito per quel datore di lavoro e che persiste il legame sente decisione, si continua ad applicare al distacco di organico tra il lavoratore e il datore di lavoro che lo ha personale l’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento distaccato. (CE) n. 883/2004 se il lavoratore, distaccato da un’im presa dello Stato di invio presso un’altra dello Stato di occupazione, viene anche distaccato presso una o più altre imprese del medesimo Stato d’occupazione e se, Per stabilire se tale legame organico persiste, supponendo comunque, il lavoratore continua a svolgere il suo lavoro perciò che il lavoratore continui a essere subordinato al per l’impresa che lo ha distaccato. Ciò avviene, in parti datore di lavoro che lo ha distaccato, si deve tener conto colare, quando l’impresa distacca il lavoratore presso uno di vari elementi, come responsabilità nell’assunzione, con Stato membro per eseguirvi, successivamente o simulta tratto di lavoro, retribuzione (fatti salvi eventuali accordi neamente, un lavoro in due o più imprese situate nello tra il datore di lavoro nello Stato di invio e l’impresa nello stesso Stato membro. L’elemento essenziale e decisivo è Stato di occupazione sul pagamento dei lavoratori), licenzia che il lavoro continui a essere svolto per conto dell’im mento e potere di determinare la natura della prestazione. presa di invio;
distacchi consecutivi presso diversi Stati membri sono Per applicare l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) comunque considerati nuovi distacchi ai sensi n. 987/2009, a titolo indicativo, si può considerare soddi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. sfatto il requisito formulato con le parole «immediatamente 883/2004;
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b) una breve interruzione, qualunque ne sia la ragione (va regolamento (CE) n. 883/2004, informerà debitamente canze, malattia, formazione presso l’impresa d’invio, ecc.), quest’ultimo delle condizioni alle quali può continuare a dell’attività del lavoratore nell’impresa dello Stato d’occu essere soggetto alla sua legislazione. L’interessato sarà pazione, non interrompe il periodo di distacco ai sensi dunque informato della possibilità di controlli nel periodo dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. durante il quale svolge un’attività temporanea nello Stato 883/2004; in cui lavora, miranti ad accertare che le condizioni che si applicano a tale attività non siano mutate. I controlli potranno riguardare soprattutto il pagamento dei contri buti e il mantenimento dell’infrastruttura necessaria a svolgere la sua attività nello Stato nel quale ha sede; c) terminato un periodo di distacco, non può essere auto rizzato nessun nuovo periodo di distacco per lo stesso lavoratore, le stesse imprese e lo stesso Stato membro finché non siano trascorsi almeno due mesi dalla data di scadenza del precedente periodo di distacco. In parti b) il lavoratore distaccato e il suo datore di lavoro informe colari circostanze è tuttavia ammesso derogare a questo ranno inoltre l’istituzione competente dello Stato di invio principio. di ogni cambiamento che avvenga durante il periodo di distacco e, in particolare:
4. Le disposizioni dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento
(CE) n. 883/2004 non si applicano o cesseranno di essere — se il distacco richiesto non ha avuto luogo, applicate in particolare:
— se l’attività è stata interrotta in un caso diverso da a) quando l’impresa presso la quale il lavoratore è stato quello previsto al paragrafo 3, lettera b), della presente distaccato lo mette a disposizione di un’altra impresa decisione, dello Stato membro in cui essa ha sede;
b) quando il lavoratore distaccato presso uno Stato membro — se il lavoratore distaccato è stato assegnato dal suo è messo a disposizione di un’impresa con sede in un altro datore di lavoro a un’altra impresa nello Stato d’invio, Stato membro; in particolare nel caso di un’impresa che venga fusa o trasferita;
c) quando il lavoratore è assunto in uno Stato membro per essere distaccato da un’impresa con sede in un secondo c) se del caso e a richiesta, l’istituzione competente dello Stato membro presso un’impresa in un terzo Stato mem Stato di invio fornirà all’istituzione dello Stato di occupa bro. zione le informazioni di cui alla lettera b);
5. a) L’istituzione competente dello Stato membro alla cui legi d) le istituzioni competenti dello Stato di invio e dello Stato slazione l’interessato rimane soggetto ai sensi di occupazione collaboreranno nell’esecuzione dei sud dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. detti controlli e se sorgono dubbi sull’applicabilità 883/2004, informerà debitamente il datore di lavoro e dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004. il lavoratore interessati, nei casi contemplati dalla presente decisione, delle condizioni alle quali il lavoratore distac cato può continuare a essere soggetto alla sua legisla zione. Il datore di lavoro deve essere informato sulla possibilità di controlli durante il periodo di distacco mi 6. Le istituzioni competenti valuteranno e monitoreranno le ranti ad accertare che tale periodo non sia scaduto. I situazioni di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. controlli potranno riguardare soprattutto il pagamento 883/2004 in modo da garantire adeguatamente ai datori di dei contributi e il mantenimento del legame organico. lavoro e ai lavoratori la libera prestazione dei servizi e la libertà di circolazione dei lavoratori. In particolare, i criteri per verificare se un datore di lavoro svolga abitualmente le sue attività nel territorio di uno Stato, se esista un legame organico tra l’impresa e il lavoratore o se un lavoratore L’istituzione competente dello Stato membro in cui ha autonomo mantenga l’infrastruttura necessaria a svolgere l’at sede l’interessato, alla cui legislazione il lavoratore auto tività in un certo Stato, vanno applicati in modo coerente e nomo è soggetto ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, del uniforme nelle stesse situazioni o in altre comparabili.
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7. Nel fissare e classificare i criteri per valutare la situazione da parte dei lavoratori autonomi di un’attività secondaria al delle imprese e dei lavoratori e nell’ambito dei controlli ef di fuori dello Stato in cui hanno sede. fettuati, la commissione amministrativa, al fine di attuare l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, incoraggia la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati mem 8. La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale bri, agevola il lavoro di monitoraggio e lo scambio di infor dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di mazioni, esperienze e buone pratiche. A tal fine, essa redi entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009. gerà in fasi successive, a beneficio delle autorità amministra tive, delle imprese e dei lavoratori, una guida delle buone pratiche relative al distacco dei lavoratori e allo svolgimento La presidente della commissione amministrativa Gabriela PIKOROVÁ