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Kreisschreiben über die Rechtspflege in AHV/IV/EL/EO/FamZLw/FamZ/ÜL

Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, PC, IPG, AF, AFam e PT

Valida dal 1° luglio 2024

Stato: 1° luglio 2024

318.107.05 i CCont

07.24

Premessa

La presente nuova edizione, che sostituisce la Circolare sul conten­ zioso in ambito AVS, AI, IPG e PC del 1° ottobre 2005, si rifà a quest’ultima ed entra in vigore il 1° luglio 2024. Sono state apportate numerose modifiche resesi necessarie in seguito a varie modifiche a livello di legislazione e di giurisprudenza. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze fatte nella pratica. Per il resto si è tenuto conto della cre­ scente digitalizzazione nell’ambito delle assicurazioni sociali.

La circolare si applica ora anche alle prestazioni transitorie secondo la legge federale del 19 giugno 20201 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (LPTD), entrata in vigore il 1° luglio 2021, come pure agli assegni familiari e agli assegni familiari nell’agricoltura.

1 RS 837.2

3a parte: Annullamento e modifica di decisioni e decisioni su opposizione delle casse di compensazione da parte

2. Modifica di una decisione concernente una rendita

d’invalidità o altre prestazioni durevoli in seguito alle

3. Riconsiderazione e revisione processuale di decisioni

e decisioni su opposizione formalmente passate in Allegato 1 Modello di indicazione dei rimedi giuridici da far Allegato 2 Modello di verbale per l’opposizione orale (art. 10 Allegato 3 Modello di decisione su opposizione (art. 12 Allegato 4 Modello di proposta di ritiro dell’opposizione in

Abbreviazioni

AD Assicurazione contro la disoccupazione

AF Assegni familiari nell’agricoltura

AFam Assegni familiari

AI Assicurazione invalidità

AINF Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni se­ condo la LAINF

AMal Assicurazione malattie

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

cfr. confronta (rinvio extratestuale)

consid. considerando/i

CPAI Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità

cpv. capoverso/i

CSC Cassa svizzera di compensazione

DAF Direttive sull’assicurazione facoltativa per la vec­ chiaia, i superstiti e l’invalidità

DRC Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG

DTF Decisioni del Tribunale federale svizzero

DTFA Decisioni del Tribunale federale delle assicura­ zioni

i. c. d. in combinato disposto

IPG Indennità di perdita di guadagno

IVA Imposta sul valore aggiunto

LADI Legge federale del 25 giugno 1982 sull’assicura­ zione obbligatoria contro la disoccupazione e l’in­ dennità per insolvenza (Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione; RS 837.0)

LAF Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell’agricoltura (RS 836.1)

LAFam Legge federale del 24 marzo 2006 sugli assegni familiari e sugli aiuti finanziari a organizzazioni fa­ miliari (Legge sugli assegni familiari, RS 836.2)

LAI Legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicura­ zione per l’invalidità (RS 831.20)

LAINF Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicura­ zione contro gli infortuni (RS 832.20)

LAVS Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu­ razione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)

LEF Legge federale dell’11 aprile 1899 sulla esecu­ zione e sul fallimento (RS 281.1)

lett. lettera/e

lett. lettera/e

LIPG Legge federale del 25 settembre 1952 sulle in­ dennità di perdita di guadagno (Legge sulle inden­ nità di perdita di guadagno; RS 834.1)

LPC Legge federale del 6 ottobre 2006 sulle presta­ zioni complementari all’assicurazione per la vec­ chiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.30)

LPGA Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte ge­ nerale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1)

LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previ­ denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.40)

LPTD Legge federale del 19 giugno 2020 sulle presta­ zioni transitorie per i disoccupati anziani (RS 837.2)

LTAF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale ammini­ strativo federale (RS 173.32)

LTF Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)

OAFami Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni fami­ liari (RS 836.21)

OAI Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (RS 831.201)

OAVS Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)

OIPG Ordinanza del 24 novembre 2004 sulle indennità di perdita di guadagno (RS 834.11)

OPC-AVS/AI Ordinanza del 15 gennaio 1971 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (RS 831.301)

OPGA Ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte ge­ nerale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.11)

OPI Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla preven­ zione degli infortuni e delle malattie professionali

(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni; RS 832.30)

OPTD Ordinanza dell’11 giugno 2021 sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani (RS 837.21)

p. es. per esempio

PA Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla proce­ dura amministrativa (RS 172.021)

PC Prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità

Pra Die Praxis (rivista, d)

PT Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani

RCC Rivista mensile su AVS, AI e IPG, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (d/f; dal 1993: Pratique VSI; i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina della versione fran­ cese)

Reg. 883/2004 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, rela­ tivo al coordinamento dei sistemi di sicurezza so­ ciale (RS 0.831.109.268.1)

seg./segg. seguente/i

SVR Sozialversicherungsrecht (rivista di giurispru­ denza in d)

TAF Tribunale amministrativo federale

TF Tribunale federale

TS-TAF Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribu­ nale amministrativo federale (RS 173.320.2)

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

v. vedi (rinvio intratestuale)

VSI Pratique VSI, rivista mensile su AVS, AI e IPG, pubblicata dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (d/f; fino al 1992: RCC; i numeri rinviano all’anno di pubblicazione e alla pagina della ver­ sione francese): Documenti | UFAS Esecuzione assicurazioni sociali (admin.ch)

Introduzione

1 La presente circolare determina le incombenze degli organi

esecutivi (casse di compensazione, casse di compensa­ zione per assegni familiari, uffici AI e servizi PC) in rela­ zione all’emanazione, all’esecuzione e al controllo giudizia­ rio e amministrativo delle loro decisioni, laddove non si tratti di questioni di competenza esclusiva dei tribunali o dei Cantoni. Essa si applica all’AVS, alle PC all’AVS/AI, alle IPG, agli assegni familiari secondo la LAF e la LAFam, ai contributi dell’AD e alle PT.

2 Sono fatte salve le prescrizioni particolari concernenti i casi

aventi una relazione con l’estero, fermo restando che i ri­ medi giuridici sono retti dalla legislazione svizzera.

3 La LPGA (art. 27 –54, con riserva dell’art. 69 cpv. 1 LAI) è

applicabile alla procedura dinanzi agli organi esecutivi.

4 Gli aspetti procedurali che nella LPGA o nelle singole leggi

(LAVS, LAI, LPC, LIPG, LAF, LAFam o LPTD) non sono fissati in modo esaustivo sono disciplinati, a titolo comple­ mentare, conformemente alla PA (art. 55 cpv. 1 LPGA).

5 Le disposizioni della PA concernenti le relazioni elettroni­

che con le autorità non sono applicabili, poiché il Consiglio federale non ha ancora fatto uso della sua competenza le­ gislativa secondo l’articolo 55 capoverso 1bis LPGA.

6 La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale

è disciplinata – a complemento degli articoli 56, 59 e 60 LPGA e delle disposizioni dei singoli atti normativi (art. 54 e 85bis LAVS, art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, art. 38 OPC-AVS/AI, art. 24 LIPG, art. 22 cpv. 2 LAF, art. 23 LPTD e art. 50 OPTD) – conformemente alla PA e alla LTAF.

7 La presente circolare non tratta il contenzioso di diritto pe­

nale (art. 87–91 LAVS, art. 70 LAI, art. 31 LPC, art. 25 LIPG, art. 23 LAF, art. 23 LAFam e art. 26 LPTD). Le indi­ cazioni concernenti la procedura che le casse di compen­ sazione devono seguire in caso di infrazioni in materia di

contributi sono contenute nelle DRC. Per quanto riguarda la violazione dell’obbligo del segreto si rinvia alla Circolare sull’obbligo del segreto e sulla comunicazione dei dati nell’AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (COSCD).

1a parte: Emanazione ed esecuzione delle decisioni

1. Decisione

1.1 Oggetto della decisione

1001 Nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato l’organo esecutivo deve emanare per iscritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiun­ zioni (art. 49 cpv. 1 LPGA).

1002 Una domanda relativa all’emanazione di una decisione

d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Vi è un interesse degno di protezione ad esempio quando la decisione concerne un numero elevato di assi­ curati2 o la questione della continuazione del versamento delle prestazioni in caso di partenza all’estero3. Un inte­ resse degno di protezione non sussiste ad esempio se è possibile ottenere una decisione costitutiva4.

1.2 Competenza per gli assicurati all’estero

1003 Per gli assicurati residenti o aventi la dimora abituale

all’estero sono competenti l’Ufficio AI per gli assicurati resi­ denti all’estero (art. 56 LAI, art. 40 cpv. 1 lett. b OAI i.c.d. con l’art. 2 OAF) o la CSC (art. 62 cpv. 2 LAVS i.c.d. con l’art. 2 OAF).

1004 Anche nel caso dei frontalieri la decisione è emanata

dall’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero. La rice­ zione e l’esame della richiesta di prestazioni AI sono però di competenza dell’ufficio AI del Cantone in cui il frontaliere esercita la sua attività lucrativa dipendente o indipendente (art. 40 cpv. 2 OAI, v. N. 7005–7009 della CPAI).

2 DTF 132 V 257 consid. 2.1 pag. 260 con rinvii.

3 DTF 142 V 2 consid. 1.

4 DTF 121 V 311 consid. 4; 125 V 21 consid. 1.

1.3 Forma della decisione

1005 Le decisioni devono avere la forma scritta ed essere desi­

gnate come tali. Se non corrispondono interamente alle ri­ chieste delle parti, l’organo esecutivo deve motivarle in modo sufficiente e facilmente comprensibile (art. 49 cpv. 3 LPGA)5.

1006 Per le decisioni in materia di diritto delle assicurazioni so­

ciali non è automaticamente richiesta una firma. In partico­ lare dal principio della forma scritta non deriva alcun ob­ bligo di firma6. Le decisioni elaborate con sistemi informa­ tici non devono essere firmate7.

1.4 Lingua della decisione

1007 La decisione va redatta nella lingua ufficiale svizzera in cui

si esprime l’assicurato8. Per le decisioni delle casse di compensazione, dei servizi PC e degli uffici AI cantonali prevalgono le disposizioni cantonali sulla lingua applicabile. Sono fatte salve disposizioni di altro tenore previste dalle convenzioni concluse con altri Stati9.

1.5 Diritto di audizione

1008 Per principio le parti hanno il diritto di essere sentite prima

dell’emanazione di una decisione. Non devono tuttavia ob­ bligatoriamente essere sentite prima riguardo alla deci­ sione prevista, se questa è impugnabile mediante opposi­ zione (art. 42 LPGA).

1.6 Indicazione dei rimedi giuridici

1009 Le decisioni devono essere corredate dall’indicazione dei

rimedi giuridici (art. 49 cpv. 3 LPGA, per un esempio di tale

5 DTF 118 V 56 consid. 5a pag. 57.

6 DTF 105 V 248 consid. 4a pag. 251.

7 DTF 112 V 87 consid. 1 pag. 87.

8 DTF 108 V 208 consid. 1 pag. 208.

9 Assicurazioni sociali internazionali (admin.ch)

indicazione v. allegato 1). L’indicazione dei rimedi giuridici deve contenere quanto segue:

  • il rimedio giuridico ordinario ammesso (opposizione o ricorso);

  • la designazione dell’organo esecutivo o dell’autorità presso cui bisogna fare opposizione o ricorso;

  • l’indicazione del termine di 30 giorni per fare opposi­ zione o inoltrare il ricorso; e

  • un’indicazione relativa ai requisiti formali.

2. Procedura semplificata

2.1 Oggetto della procedura semplificata

1010 Le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che non sono con­

templati nell’articolo 49 capoverso 1 LPGA possono es­ sere sbrigati con una procedura semplificata (art. 51 LPGA). L’assicurato può esigere che sia emanata una de­ cisione.

1011 In deroga all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, la procedura

semplificata si applica alle richieste di contributi dei datori di lavoro (art. 14 cpv. 3 LAVS) e alla fissazione delle inden­ nità secondo la LIPG (art. 18 cpv. 2 LIPG) anche per im­ porti di ragguardevole entità. La procedura semplificata per l’assegnazione di prestazioni dell’AI è disciplinata nell’arti­ colo 58 LAI in combinato disposto con l’articolo 74ter OAI. La deliberazione va comunicata per iscritto all’assicurato, segnalandogli che in caso di contestazione può chiedere la notifica di una decisione (art. 74quater OAI).

2.2 Termini nella procedura semplificata

1012 L’organo esecutivo può tornare senza alcuna condizione

su una comunicazione emanata nell’ambito della proce­ dura semplificata entro 30 giorni dalla sua notifica. Scaduto questo termine, sono applicabili le disposizioni dell’arti­ colo 53 LPGA (v. N. 3006 segg.)10.

10 DTF 129 V 110 consid. 1.2.

1013 Se nell’ambito della procedura semplificata l’assicurato

esige che sia emanata una decisione (art. 51 cpv. 2 LPGA), questa va emanata di regola entro un termine di

30 giorni (analogamente a quanto previsto all’art. 127 OA­

Mal), anche se l’articolo 51 capoverso 2 LPGA non pre­ vede alcun termine (v. N. 2007). Per garantire la certezza del diritto, il termine di reclamo dovrebbe essere limitato al triplo del termine d’impugnazione usuale di 30 giorni, ossia a 90 giorni a contare dalla notifica della comunicazione nell’ambito della procedura semplificata.

1014 Questo non significa tuttavia che in casi particolari l’assicu­

rato non possa più esigere una decisione dopo 90 giorni11. Ci si deve pertanto basare sulla situazione nel ramo assi­ curativo in questione e sulle circostanze del caso specifico dell’assicurato. Fattori che possono influire sulla durata del termine sono:

  • la presenza dell’indicazione della facoltà di esigere una decisione formale;

  • la competenza della parte o del suo rappresentante;

  • la complessità della materia, in particolare il fatto che la portata della deliberazione sia facilmente riconosci­ bile o meno;

  • comportamento dell’assicuratore (p. es. motivazione o meno della deliberazione mediante procedura semplifi­ cata).

1015 Se l’organo esecutivo ha deliberato a torto mediante proce­

dura semplificata anziché mediante decisione, l’assicurato può esigere l’emanazione di una decisione. Il termine per reagire contro la deliberazione comunicata a torto me­ diante procedura semplificata è di regola di un anno a con­ tare dalla comunicazione12. In assenza di una reazione en­ tro questo termine, la deliberazione acquista forza giuri­ dica, come se fosse stata notificata a buon diritto confor­ memente all’articolo 51 capoverso 1 LPGA13.

11 DTF 148 V 427 consid. 4.1 con rinvii.

12 Sentenza del TF 9C_281/2022 del 10 luglio 2023

13 DTF 134 V 145 consid. 5.4.

3. Revoca dell’effetto sospensivo di un’opposizione o

di un ricorso

1016 All’atto di emanare la decisione, l’organo esecutivo può

adottare misure che ne permettano l’esecuzione immediata (N. 1034 segg.), revocando l’effetto sospensivo a un’even­ tuale opposizione o ricorso, anche se la decisione con­ cerne prestazioni pecuniarie. Sono eccettuate le decisioni concernenti la restituzione di prestazioni indebitamente ri­ scosse (art. 49 cpv. 5 LPGA).

1017 La revoca dell’effetto sospensivo deve essere menzionata

esplicitamente nel testo della decisione o della decisione su opposizione.

1018 In caso di opposizione o ricorso, le prestazioni non conte­

state possono essere versate anche se l’effetto sospensivo non è stato revocato.

1019 Nella procedura di opposizione l’organo esecutivo può ri­

stabilire l’effetto sospensivo che aveva revocato in prece­ denza.

4. Notifica e recapito della decisione

4.1 Destinatario della decisione

1020 La decisone va notificata al richiedente mediante recapito.

Se il richiedente ha un rappresentante legale, le decisioni e le comunicazioni vanno recapitate a quest’ultimo, finché il richiedente non revoca la procura (art. 37 cpv. 3 LPGA). Oltre che al richiedente o al suo rappresentante, la deci­ sione va recapitata in particolare alle persone, alle autorità e agli assicuratori di cui all’articolo 68 capoverso 3 OAVS e all’articolo 76 capoverso 1 lettera a OAI in combinato di­ sposto con l’articolo 73bis capoverso 2 OAI.

1021 Se un assicuratore emana una decisione che influisce

sull’obbligo di prestazione di un altro assicuratore (com­ presa la previdenza professionale secondo la LPP in caso

di concessione di una rendita AI), la decisione con l’indica­ zione dei rimedi giuridici va notificata anche a quest’ultimo. Esso dispone dei medesimi rimedi giuridici dell’assicurato (art. 49 cpv. 4 LPGA).

1022 I singoli atti normativi possono prevedere ulteriori recapiti

(art. 76 cpv. 1 lett. d, f e g OAI e art. 88quater OAI).

4.2 Cambiamento d’indirizzo e impossibilità di recapito

1023 Se una parte non ha comunicato un eventuale cambia­

mento d’indirizzo all’autorità, il tentativo di recapito all’indi­ rizzo precedente è considerato quale notifica valida, anche se l’invio è rispedito al mittente dalla Posta, poiché non può essere recapitato14. Se l’invio è rispedito al mittente, poiché non ha potuto essere recapitato in quanto non è stato riti­ rato, l’autorità non ha l’obbligo di effettuare un secondo in­

4.3 Luogo di recapito sconosciuto

1024 Se il richiedente è d’ignota dimora o non ha un rappresen­

tante raggiungibile, l’autorità può notificare la decisione mediante pubblicazione in un foglio ufficiale (art. 36 lett. a PA). Se l’autorità decide di procedere a una pubblicazione ufficiale, l’articolo 36 PA finge il recapito individuale della decisione e produce i medesimi effetti giuridici di una noti­ fica ordinaria secondo l’articolo 34 PA16. Di conseguenza la pubblicazione avvia il termine d’impugnazione17, che inizia

14 Sentenza del TF 2C_355/2013 del 25 aprile 2013 consid. 2.2

15 Cfr. DTF 118 V 190 consid. 3; sentenze del TF 2C_1038/2017 del 18 luglio 2018 con­ sid. 5.3.3 e 6B_511/2010 del 13 agosto 2010 consid. 3; sentenza del TAF E-353/2019 del 22 marzo 2019 consid. 1.6.4; Uhlmann/Schilling-Schwank, Praxiskommentar Verwaltungs­ verfahrensgesetz (VwVG), art. 34 N. 20, Zurigo 2023 16 Cfr. sentenze del TAF A-5540/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.3 e A-737/2012 del 5 aprile

2012 consid. 2.2.2.2; KNEUBÜHLER/PEDRETTI, VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über

das Verwaltungsverfahren, art. 36 N. 2, Zurigo 2019; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, Praxis­ kommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG), art. 36 N 6, Zurigo 2023 17 Cfr. KNEUBÜHLER/PEDRETTI, VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs­

verfahren, art. 36 N. 2; UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, Praxiskommentar Verwaltungsverfah­ rensgesetz (VwVG), art. 36 N. 6, Zurigo 2023

a decorrere il giorno successivo alla pubblicazione18. Per l’impugnazione della decisione sono pertanto determinanti il contenuto e la data della pubblicazione ufficiale19.

4.4 Modalità di spedizione e onere della prova

1025 Nella procedura in materia di assicurazioni sociali non vi

sono prescrizioni relative alle modalità di spedizione delle decisioni da parte degli organi esecutivi20; un recapito elet­ tronico non è tuttavia sufficiente (v. N. 5). Se il destinatario contesta la ricezione della decisione o la sua notifica tem­ pestiva, incombe all’organo esecutivo comprovare il reca­ pito della decisione o la sua notifica tempestiva. Di regola è sufficiente dimostrare che la decisione è stata recapitata con probabilità preponderante21, ossia che il recapito è l’eventualità più probabile22. Anche se non vi sono prescri­ zioni al riguardo, nell’ottica del diritto probatorio il recapito dovrebbe di regola avvenire per lettera raccomandata, in particolare se il momento esatto della spedizione è deter­ minante.

1026 Una decisione inviata per lettera non raccomandata è con­

siderata recapitata al destinatario non appena è a sua di­ sposizione, ossia non appena egli ha la possibilità di pren­ derne conoscenza23. Questo vale anche per il recapito al rappresentante dotato di procura (N. 1020). Non è neces­ sario che sia stata effettivamente presa conoscenza della decisione24. Se l’organo esecutivo sostiene che il rimedio giuridico è stato inoltrato in ritardo, deve provare la data del recapito della decisione. Il semplice fatto che una decisione sia stata inviata per posta A non basta a giustificare la sup­ posizione che fosse a disposizione del destinatario il giorno

18 Cfr. sentenza del TAF C-7016/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3.2; KNEUBÜHLER/PED­ RETTI, VwVG. Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, art. 36 N. 3, Zurigo 2019 19 Cfr. UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVG),

art. 36 N. 9, Zurigo 2023

20 DTF 142 III 599, consid. 2.4.1

21 Sentenza del TF 8C_559/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.3.2

22 DTF 138 V 218 consid. 6

23 Sentenza del TF 8C_586/2018 del 6 dicembre 2018 consid. 6

24 Sentenza del TF 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2

successivo25. L’organo esecutivo deve assumere le conse­ guenze di un’eventuale mancanza di prove26.

1027 L’invio di decisioni tramite Posta A Plus è ammesso27.

L’iscrizione del recapito nel sistema di registrazione della Posta non equivale tuttavia alla conferma di ricezione di un invio postale raccomandato28. Un errore di recapito dell’in­ vio postale non è pertanto una possibilità da escludere a priori, ma non va presupposto, bensì soltanto ritenuto pos­ sibile, se appare plausibile considerate le circostanze. La spiegazione fatta valere dal destinatario, di cui va presunta la buona fede, deve essere comprensibile e con una certa probabilità veritiera29.

4.5 Recapito fittizio

1028 Se il destinatario era assente e quindi nella sua buca delle

lettere o nella sua casella postale è stato depositato un in­ vito di ritiro, l’invio raccomandato è considerato recapitato nel momento in cui è ritirato all’ufficio postale30. Se non è ritirato entro il termine di sette giorni impartito dalla Posta, l’invio è considerato recapitato l’ultimo giorno di questo ter­ mine (art. 38 cpv. 2bis LPGA), se il destinatario avrebbe do­ vuto aspettarsi il recapito dell’invio. Il recapito fittizio è con­ siderato avvenuto anche se il destinatario ha impartito alla Posta un ordine di rispedizione o un ordine analogo, che influisce sul normale processo di recapito; ciò non deter­ mina una proroga del termine.Il fatto che l’assicuratore re­ capiti in seguito nuovamente la medesima decisione, per conoscenza, tramite Posta A è irrilevante31.

26 DTF 121 V 5; 124 V 400 27 Sentenze del TF 8C_271/2019 dell’11 giugno 2019 e 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 con­

sid. 3.2

28 DTF 144 IV 57 consid. 2.3.1 con rinvio alla DTF 142 III 599 consid. 2.2

29 Sentenza del TF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.2

30 DTF 119 V 89 consid. 4b/aa con rinvii

31 Sentenza del TF 9C_410/2022 del 7 novembre 2022 consid. 3

1029 In caso di rifiuto di accettazione di un invio raccomandato,

il recapito è considerato avvenuto.

1030 La notifica irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per le parti (art. 49 cpv. 3 LPGA).

4.6 Recapito in casi aventi una relazione con

1031 Gli invii quali domande, dichiarazioni o ricorsi che, in appli­

cazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un determinato termine a una de­ terminata istituzione (autorità, istituzione o tribunale) di questo Stato possono essere presentati entro lo stesso ter­ mine a un’istituzione corrispondente di un altro Stato mem­ bro. In tal caso l’istituzione che ha ricevuto la richiesta, la dichiarazione o il ricorso trasmette senza indugio il docu­ mento, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati, all’istituzione competente del primo Stato membro.

1032 La data della presentazione della domanda, della dichiara­

zione o del ricorso a un’autorità, un’istituzione o un tribu­ nale del secondo Stato membro è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, l’istituzione o il tri­ bunale competente a darvi seguito (art. 81 Reg. 883/2004).

1033 Nei casi transnazionali le autorità e le istituzioni degli Stati

membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti (art. 76 par. 3 Reg. 883/2004). Per la trasmissione in quanto tale non sono previste disposizioni particolari. Per motivi proba­ tori si raccomanda l’invio postale delle decisioni con con­ ferma di ricezione (raccomandata con avviso di ricevi­ mento).

5. Passaggio in giudicato ed esecuzione

5.1 Passaggio in giudicato

1034 Se il termine di opposizione o di ricorso è scaduto inutiliz­

zato (N. 2009 segg. e 2059), la decisione emanata in modo formalmente corretto passa in giudicato e non può più es­ sere impugnata. Se non vengono alla luce fatti nuovi, l’or­ gano esecutivo non è autorizzato a sostituire una decisione passata in giudicato con una decisione dello stesso tenore contenente una nuova indicazione dei rimedi giuridici. Ri­ mangono riservate la revisione o la riconsiderazione di una decisione (v. N. 3006 segg.). Per il resto, la decisione passa in giudicato quando è stata confermata nell’ambito della procedura di ricorso.

5.2 Esecuzione

5.2.1 Decisioni concernenti la concessione di presta­

zioni

1035 Le decisioni concernenti il versamento di prestazioni assi­

curative, che generalmente non sono oggetto di opposi­ zione o alle quali è stato revocato l’effetto sospensivo (v. N. 1016 segg.), possono essere eseguite immediatamente. Se una decisione è impugnata solo parzialmente, le presta­ zioni non contestate possono essere erogate.

1036 Se l’esecuzione deve essere differita o interrotta, l’organo

esecutivo deve informare immediatamente gli assicuratori interessati.

5.2.2 Decisioni limitative o vincolanti

1037 Le decisioni che rifiutano o limitano il beneficio di un diritto

(soppressione o riduzione di una prestazione) o che obbli­ gano l’assicurato a un pagamento (contributi) sono imme­ diatamente esecutive, a condizione che nella decisione stessa venga revocato l’effetto sospensivo dell’opposizione o del ricorso. Se, invece, l’effetto sospensivo non viene re­ vocato, la decisione diventa esecutiva solo dopo la sca­ denza del termine di opposizione o di ricorso. Se la situa­ zione giuridica è incerta, per l’esecuzione bisogna aspet­ tare che la decisione passi in giudicato o la controversia sia risolta.

1038 Se l’effetto sospensivo dell’opposizione o del ricorso viene

revocato (v. N. 1016 segg.) nella decisione stessa o suc­ cessivamente, su richiesta, nel corso della procedura di ri­ corso e se la revoca non è impugnata o è mantenuta dal giudice, la decisione rimane esecutiva. In tal caso, secondo l’articolo 54 capoverso 2 LPGA, le decisioni e le decisioni su opposizione che obbligano l’assicurato a un pagamento costituiscono un titolo di rigetto ai sensi dell’articolo 80 LEF e sono quindi parificate alle decisioni cresciute in giudicato.

2a parte: Opposizione e procedura di ricorso

1. Legittimazione a fare opposizione o a ricorrere

2001 La legittimazione a fare opposizione è analoga a quella a

ricorrere. È legittimato a fare opposizione o a ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su op­ posizione e ha un interesse degno di protezione al suo an­ nullamento (art. 59 LPGA).

2002 Il datore di lavoro dell’assicurato è di regola legittimato a

fare opposizione o a ricorrere in materia di contributi, men­ tre non lo è in materia di prestazioni, salvo nel caso di ver­ samenti retroattivi secondo l’articolo 22 capoverso 2 let­

2003 Gli altri assicuratori, quali l’AD, la previdenza professionale,

l’AMal e l’AINF, ai quali l’organi esecutivi ha notificato o avrebbe dovuto notificare la decisione dispongono dei me­ desimi rimedi giuridici dell’assicurato (art. 49 cpv. 4 LPGA), se sono legittimati a ricorrere (art. 59 LPGA).

2. Opposizione

2.1 Ammissibilità del rimedio giuridico e autorità com­

petente

2004 Le decisioni possono essere impugnate facendo opposi­

zione presso il servizio che le ha notificate (art. 52 cpv. 1 LPGA). Sono soggette a opposizione tutte le decisioni, ec­ cetto le decisioni processuali e pregiudiziali, di cui fanno parte anche le decisioni incidentali, che non pongono fine alla procedura.

32 DTF 130 V 560

2.2 Eccezioni all’ammissibilità dell’opposizione

2.2.1 Decisioni processuali e pregiudiziali

2005 Le decisioni processuali e pregiudiziali nonché le decisioni

incidentali sono notificate prima della decisione finale Ne fanno parte in particolare le decisioni su una richiesta di ri­ cusazione, sul rifiuto o sulla fornitura di prove, sulla consul­ tazione dell’incarto e sulla sospensione cautelare delle pre­ stazioni in caso di violazione dell’obbligo di notifica (art. 52a LPGA). Infine, sono considerate tali anche le deci­ sioni in materia di competenza (art. 35 cpv. 2 e 3 LPGA).

2.2.2 Decisioni degli uffici AI cantonali

2006 Le decisioni dell’AI non sono soggette a opposizione. Dopo

la conclusione della procedura di preavviso (art. 57a LAI; cfr. in merito anche i N. 6019 segg. della CPAI), le deci­ sioni dell’ufficio AI cantonale sono impugnabili direttamente dinanzi al tribunale delle assicurazioni del luogo dell’ufficio AI (art. 69 cpv. 1 lett. a LAI) e le decisioni dell’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero dinanzi al Tribunale ammi­ nistrativo federale (art. 69 cpv. 1 lett. b LAI).

2.2.3 Comunicazioni notificate nell’ambito della proce­

dura semplificata

2007 Contro una comunicazione notificata nell’ambito della pro­

cedura semplificata (art. 51 LPGA, art. 14 cpv. 3 LAVS, art. 58 LAI e art. 18 cpv. 2 LIPG) non può essere fatta op­ posizione. L’organo esecutivo emana una decisione con­ formemente all’articolo 49 capoverso 1 LPGA, se l’assicu­ rato esige che ne sia emanata una (per i termini da rispet­ tare v. N: 1012).

2.3 Termini

2.3.1 In generale

2008 Si può fare opposizione contro una decisione entro un ter­

mine di 30 giorni dalla sua notifica (art. 52 cpv. 1 LPGA). Il computo e la sospensione dei termini sono disciplinati negli articoli 38 e 39 LPGA. Se l’opposizione non è stata fatta entro il termine stabilito o la decisione non è stata notificata correttamente all’assicurato, si applica il N. 1034.

2.3.2 Inizio della decorrenza del termine

2009 Una decisione inviata mediante Posta A Plus è considerata

recapitata non appena è a disposizione del destinatario, anche se questi ne prende conoscenza soltanto più tardi (v. N. 1026). Di conseguenza la decorrenza del termine ini­ zia la domenica, se il recapito mediante «Posta A Plus» è avvenuto il sabato33. Se invece la decisione è recapitata tramite invio raccomandato, la decorrenza del termine ini­ zia dopo il ritiro di quest’ultimo, che di regola non avviene il sabato.

2.3.3 Prorogabilità del termine

2010 Il termine di opposizione, in quanto termine legale, non può

essere prorogato (art. 40 cpv. 1 LPGA). Un termine stabi­ lito dall’assicuratore può essere prorogato, purché sussi­ stano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta prima della scadenza (art. 40 cpv. 3 LPGA).

2.3.4 Restituzione del termine

2011 Se il richiedente o il suo rapprehsentante è stato impedito,

senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducen­

33 Sentenza del TF 8C_198/2015 del 30 aprile 2015 consid. 3.2

done i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedi­ mento. Insieme alla domanda di restituzione del termine deve inoltrare l’opposizione (art. 41 LPGA).

2012 Un rifiuto della richiesta di restituzione in termini deve es­

sere comunicato in una decisione impugnabile mediante ri­ corso.

2.4 Requisiti per la forma e il contenuto dell’opposi­

zione

2.4.1 Opposizione scritta

2013 Si può fare opposizione per iscritto o oralmente durante un

colloquio personale davanti all’organo esecutivo che ha emanato la decisione. In entrambi i casi l’opposizione deve contenere una conclusione e una breve motivazione (art. 10 cpv. 1 e 3 OPGA).

2014 Qualora non sia chiaro se una comunicazione scritta di un

assicurato sia da considerare come un’opposizione, l’or­ gano esecutivo deve invitare l’interessato a precisare entro un congruo termine se vuole che la decisione contestata venga riesaminata nell’ambito della procedura di opposi­ zione e informarlo del fatto che se non risponderà entro detto termine, la sua comunicazione non sarà trattata quale opposizione.

2015 L’opposizione scritta deve recare la firma dell’opponente o

del suo rappresentante. La condizione della forma scritta non è adempiuta nel caso di opposizioni fatte per fax o nor­ male e-mail. Se manca la firma o se l’opposizione non con­ tiene né una conclusione né una motivazione sufficiente34, l’organo esecutivo accorda all’opponente o al suo rappre­ sentante legale un termine di 30 giorni per rimediarvi, av­ vertendolo che in caso contrario non entrerà nel merito (art. 10 cpv. 5 OPGA). In presenza di motivi sufficienti (p. es. carico di lavoro eccessivo, assenza o impossibilità per il rappresentante di prendere contatto con l’opponente),

34 DTF 134 V 162 consid. 5

il termine supplementare può essere prorogato, una volta, di dieci giorni35.

2016 Se il termine di opposizione è scaduto, il vizio non può es­

sere sanato inviando a posteriori un atto scritto con firma autografa. La rettifica del vizio formale è possibile prima della scadenza del termine di opposizione. A determinate condizioni l’autorità competente deve avvertire l’opponente di questa possibilità36. Se per esempio manca una firma valida, va accordato un congruo termine per l’eliminazione del vizio. Un tale termine non va invece accordato in caso di manifesto abuso di diritto, per esempio se il rappresen­ tante inoltra consapevolmente un atto scritto viziato con l’intenzione di procurarsi un termine supplementare per la formulazione della motivazione37.

2.4.2 Opposizione orale

2017 L’organo esecutivo mette a verbale l’opposizione fatta oral­

mente (v. allegato 2), prendendo nota della conclusione e della motivazione. Il verbale, datato, deve essere firmato dall’opponente o dal suo rappresentante legale e dall’or­ gano esecutivo (art. 10 cpv. 4 OPGA). L’opponente ne ri­ ceve un esemplare.

2.4.3 Distinzione dell’opposizione da altri rimedi giuri­

dici

2018 Con l’inoltro di una richiesta di riduzione o condono dei

contributi, l’assicurato, facendo valere una situazione di grave difficoltà, chiede all’amministrazione di rinunciare a riscuotere in parte o totalmente i contributi di cui è debitore in virtù di una decisione cresciuta in giudicato. Se egli non mette in discussione le basi di calcolo dei contributi, la sua

35 Sentenza del TF I 898/06 del 23 luglio 2007 consid. 3 e 4; DTF 134 V 162 consid. 6

36 DTF 142 V 152 consid. 4

37 DTF 142 I 10 consid. 2.4.7

richiesta non è considerata un’opposizione. In caso contra­ rio, la richiesta deve essere trattata come un’opposizione contro la decisione che fissa l’ammontare dei contributi.

2019 Non sono come considerate opposizioni nemmeno le ri­

chieste di condono della restituzione di prestazioni indebi­ tamente riscosse.

2.5 Relazioni con gli altri organi assicurativi e le altre

persone interessate

2020 L’organo esecutivo informa dell’opposizione gli altri assicu­

ratori e le altre persone interessati, invitandoli a esprimersi in merito entro un termine di dieci giorni. Se essi chiedono gli atti o una copia degli atti, dispongono di un termine sup­ plementare di 20 giorni.

2.6 Svolgimento della procedura

2.6.1 Esame dell’opposizione da parte dell’organo ese­

cutivo

2021 L’organo esecutivo deve confermare la ricezione dell’oppo­

sizione. Lo scambio di corrispondenza di cui ai N. 2015 e

2016 funge da conferma di ricezione. L’organo esecutivo

verifica innanzitutto l’ammissibilità formale dell’opposizione. Accerta la propria competenza, la legittimazione dell’oppo­ nente e l’osservanza dei termini.

2.6.2 Decisione di non entrata in materia

2022 In caso di mancanza di legittimazione o di opposizione tar­

diva, va emanata una decisione di non entrata in materia, impugnabile mediante ricorso. In caso di cambiamento della competenza dopo l’inoltro dell’opposizione, l’organo che ha emanato la decisione rimane competente per la trattazione dell’opposizione.

2.6.3 Decisione su opposizione e cognizione

2023 L’organo esecutivo esamina gli argomenti addotti nell’op­

posizione. Nel farlo non è vincolato dalle conclusioni

dell’opponente (art. 12 cpv. 1 OPGA). Se la decisione si basa su un accertamento dei fatti incompleto o impreciso, esso completa l’istruttoria. In tal caso, i fatti vanno presi in considerazione fino al momento dell’emanazione della de­ cisione su opposizione38.

2024 Di regola la procedura di opposizione si conclude con una

decisione su opposizione. L’organo esecutivo la emana non appena è in possesso di tutti gli elementi giuridica­ mente rilevanti. La decisione su opposizione deve conte­ nere, oltre all’indicazione dei rimedi giuridici, una motiva­ zione che tenga conto degli argomenti addotti nell’opposi­ zione39.

2025 La decisione su opposizione può trattare unicamente i

punti contestati e per il resto confermare la decisione ini­ ziale o riprendere la motivazione della decisione iniziale, fatta eccezione per le parti della decisione corrette nella procedura di opposizione. Al riguardo vale il principio se­ condo cui la motivazione della decisione deve essere tanto più dettagliata, quanto più sono concreti e fondati gli argo­ menti dell’opponente, perché altrimenti si corre il rischio di violare l’obbligo di motivare40 (v. N. 2073 e allegato 3).

2.6.4 Ritiro dell’opposizione

2026 Se risulta che la decisione verrebbe modificata a sfavore

dell’assicurato, l’organo esecutivo deve dargli la possibilità di esprimersi in merito e di ritirare l’opposizione (art. 12 cpv. 2 OPGA, reformatio in peius; v. esempi nell’alle­ gato 4). In caso di ritiro dell’opposizione, la decisione passa in giudicato e diventa esecutiva.

38 DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 222 consid. 4.1

39 DTF 142 II 49 consid. 9.2; sentenza del TF 8C_308/2019 dell’11 settembre 2019 consid. 3

40 Sentenza del TF I 3/05 del 17 giugno 2005 consid. 3.2.1

2027 Se le condizioni di cui all’articolo 53 capoverso 2 LPGA

sono adempiute, una decisione può essere riconsiderata anche se l’opposizione è stata ritirata.41

2028 Se due o più parti, indipendentemente l’una dall’altra,

fanno opposizione e una di loro ritira la sua, questo non ha alcuna influenza sull’opposizione delle altri parti.

2.7 Transazione

2.7.1 Possibilità di principio di concludere una transa­

zione e campo d’applicazione

2029 Nella procedura di opposizione42, l’organo esecutivo può

comporre mediante transazione secondo l’articolo 50 capo­ verso 1 LPGA le controversie concernenti le prestazioni as­ sicurative. La transazione è possibile soltanto se le condi­ zioni seguenti sono adempiute cumulativamente:

  • i principi della legalità43, dell’uguaglianza giuridica e della sicurezza giuridica sono rigorosamente rispettati;

  • la transazione permette, entro i limiti del potere di ap­ prezzamento dell’organo esecutivo, di chiarire que­ stioni relative ai fatti, se questi ultimi non potrebbero altrimenti essere accertati con il grado di prova della verosimiglianza preponderante.

2030 Se le parti in causa sono riuscite a trovare un’intesa

sull’opposizione, la transazione deve essere comunicata sotto forma di decisione su opposizione impugnabile me­ diante ricorso (art. 50 cpv. 2 LPGA). La decisione, che mette fine alla procedura di opposizione, deve contenere almeno una motivazione sommaria in cui si spiega perché e in quale misura l’accordo sia conforme allo stato di fatto e

41 DTF 144 V 153 consid. 4.2.4

42 DTF 135 V 65 consid. 1

43 L’organo esecutivo non può concludere consapevolmente un accordo illegale, ossia dero­

gare a titolo di compromesso all’applicazione della legge che riconosce essere corretta (cfr. DTF 140 V 77 consid. 3.2.1)

al diritto44. La transazione può essere sottoposta a re­

2.7.2 Nessuna possibilità di transazione

2031 Le controversie concernenti i contributi non possono es­

sere composte mediante transazione (art. 50 cpv. 1 LPGA a contrario). Le controversie concernenti le richieste di ri­ sarcimento del danno secondo l’articolo 52 LAVS, lo sta­ tuto contributivo nell’AVS46 o pretese reciproche47 possono invece essere composte mediante transazione48, non nell’ambito della procedura amministrativa ma nell’ambito della procedura di ricorso giudiziaria (in proposito v. però N. 2047).

2.8 Notifica della decisione su opposizione

2032 Per la notifica della decisione su opposizione sono applica­

bili per analogia i N. 1020 segg.

3. Ricorso davanti alla prima autorità di ricorso

3.1 Oggetto dell’impugnazione e termine di ricorso

2033 Le decisioni su opposizione e quelle contro cui un’opposi­

zione è esclusa possono essere impugnate mediante ri­ corso entro un termine di 30 giorni dalla loro notifica (art. 56 cpv. 1 i.c.d. con l’art. 60 cpv. 1 LPGA). Gli arti­ coli 38–41 LPGA sono applicabili per analogia (v. anche N. 2008 segg.).

44 DTF 135 V 65 consid. 2.6

45 Cfr. in proposito la sentenza del TF 9C_830/2015 del 6 aprile 2016

46 DTF 140 V 108 consid. 5 e 6

47 DTF 131 V 417 consid. 4.3

48 DTF 135 V 65 consid. 1.5

3.2 Competenza territoriale

3.2.1 Competenza territoriale in caso di domicilio in

Svizzera

2034 È competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone

dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA).

2035 Il tribunale cantonale delle assicurazioni del luogo in cui ha

sede la cassa di compensazione cantonale o l’ufficio AI ha la competenza territoriale per i ricorsi contro le decisioni e le decisioni su opposizione in materia di AVS, AI, IPG e AF emanate da questi organi (art. 84 LAVS; art. 69 cpv. 1 lett. a LAI; art. 24 cpv. 1 LIPG; art. 22 cpv. 1 LAF).

2036 Per i ricorsi nell’ambito delle PC, in virtù dell’articolo 58

cpv. 1 LPGA in combinato disposto con l’articolo 1 LPC è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso49.

2037 I ricorsi contro le decisioni delle casse di compensazione

per assegni familiari sono giudicati dal tribunale delle assi­ curazioni del Cantone il cui ordinamento sugli assegni fa­ miliari è applicabile (art. 22 LAFam).

2038 La competenza territoriale per le decisioni e le decisioni su

opposizione emanate dalle casse di compensazione pro­ fessionali spetta al tribunale delle assicurazioni del Can­ tone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui interpone ricorso (art. 58 cpv. 1 LPGA). 50

3.2.2 Competenza territoriale in caso di domicilio

all’estero

2039 Se l’assicurato o il terzo che interpone ricorso è domiciliato

all’estero, è competente il tribunale delle assicurazioni del

49 Cfr. le sentenze del TF 9C_260/2018 del 18 aprile 2018 e 9C_489/2022 del 27 aprile 2023

50 DTF 147 V 423 consid. 1

Cantone in cui l’assicurato ha avuto l’ultimo domicilio o in cui aveva domicilio il suo ultimo datore di lavoro; se non è possibile determinare alcuna di queste località, la compe­ tenza spetta al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede l’organo esecutivo (art. 58 cpv. 2 LPGA).

2040 Per i ricorsi degli assicurati domiciliati all’estero negli ambiti

dell’AVS, dell’AI, delle IPG e degli AF è invece competente il Tribunale amministrativo federale (art. 85bis cpv. 1 LAVS, art. 69 cpv. 1 lett. b LAI, art. 24 cpv. 2 LIPG e art. 22 cpv. 2 LAF).

2041 Nell’AVS, se un ricorrente assicurato obbligatoriamente è

domiciliato all’estero, l’autorità competente a giudicare il ri­ corso è il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha sede il datore di lavoro dell’assicurato (art. 200 OAVS i.c.d. con l’art. 85bis cpv. 1, secondo periodo LAVS).

3.3 Atti inviati a un’autorità incompetente e regole pro­

cedurali

2042 Gli organi esecutivi e l’UFAS sono tenuti a trasmettere

senza indugio al competente tribunale (tribunale cantonale delle assicurazioni, Tribunale amministrativo federale) i ri­ corsi che sono stati loro inviati erroneamente (art. 58 cpv. 3 LPGA), informandone il ricorrente.

2043 La procedura dinanzi al tribunale cantonale delle assicura­

zioni è retta dal diritto cantonale. L’articolo 61 LPGA stabili­ sce le esigenze generali che la procedura secondo il diritto cantonale deve soddisfare. La procedura dinanzi al Tribu­ nale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF ).

3.4 Ritorno sulla decisione in pendenza di giudizio

3.4.1 Deliberazione o decisione totalmente o parzial­

mente errata

2044 Se, sulla base degli elementi del ricorso, l’organo esecutivo

constata che la decisione o la decisione su opposizione im­ pugnata è totalmente o parzialmente errata, la riconsidera al più tardi fino all’invio del suo preavviso (art. 53 cpv. 3 LPGA) e ne emana, in pendenza di giudizio, una nuova (anche la revisione di una decisione su opposizione deve avvenire mediante decisione51). La nuova decisione va notificata immediatamente alle parti e va comunicata all’autorità di ricorso (art. 58 cpv. 2 PA i.c.d. con l’art. 55 cpv. 1 LPGA). Contro questa decisione non può essere fatta opposizione.

2045 Una decisione emanata in corso di giudizio mette fine alla

controversia soltanto nella misura in cui soddisfa le richie­ ste del ricorrente. Nella misura in cui le richieste del ricor­ rente non sono accolte, invece, la controversia continua (art. 58 cpv. 3 PA i.c.d. con l’art. 55 cpv. 1 LPGA)52. In tal caso non occorre che il ricorrente impugni la seconda deci­ sione, poiché il competente tribunale entrerà nel merito della causa.

2046 Se peggiora la situazione dell’assicurato, la decisione ema­

nata in pendenza di giudizio è nulla e le sue disposizioni vanno considerate come semplici richieste al tribunale53.

3.4.2 Conclusione di una transazione tra le parti

2047 Se le parti concludono una transazione prima che l’organo

esecutivo abbia inviato il suo preavviso al tribunale e le condizioni per una riconsiderazione sono adempiute (N. 3009 segg.), l’organo esecutivo può commutare la tran­ sazione in una decisione impugnabile mediante ricorso, no­ tificata alle parti e trasmessa per conoscenza al tribunale, oppure, conformemente all’articolo 50 capoverso 3 LPGA, sottoporre la transazione al tribunale quale proposta di transazione giudiziaria. Affinché la transazione costituisca un titolo esecutivo, il tribunale deve riprendere il contenuto

51 Sentenza del TF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.7

52 DTF 127 V 228 consid. 2b/bb; sentenza del TF 9C_22/2019 del 7 maggio 2019 consid. 3.1

53 DTF 127 V 228 consid. 2b/bb

della transazione nel dispositivo della decisione di stralcio dal ruolo, letteralmente o mediante un rinvio ai conside­ randi54.

2048 Se le condizioni per una riconsiderazione non sono adem­

piute o se la transazione è stata conclusa dopo l’invio del preavviso, è necessaria l’approvazione del tribunale.

2049 Durante le procedure giudiziarie di ricorso gli uffici AI e le

casse di compensazione devono rinunciare a comporre mediante transazione controversie in materia di risarci­ mento danni, anche se la giurisprudenza ammette la con­ clusione di transazioni concernenti pretese di responsabi­ lità nelle procedure di risarcimento danni55 (cfr. N. 8073 delle Direttive sulla riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG, DRChttps://sozialversicherungen.ad­ min.ch/it/d/6923/download).Secondo la giurisprudenza la conclusione di transazioni non è invece ammessa nelle procedure di ricorso concernenti esclusivamente contri­

3.5 Compiti e posizione dell’amministrazione nella pro­

cedura di ricorso

2050 L’organo esecutivo che ha emanato la decisione impu­

gnata rappresenta l’amministrazione in qualità di parte, con tutti i diritti e gli obblighi che questo implica.

2051 Di regola, nella procedura di ricorso di prima istanza le in­

combenze dell’organo esecutivo sono definite dalle dispo­ sizioni procedurali cantonali.

2052 La redazione dei preavvisi all’attenzione del tribunale delle

assicurazioni spetta all’organo esecutivo. In caso di presta­ zioni pecuniarie dell’AI, l’ufficio AI, se necessario, deve

54 DTF 140 V 108 consid. 5.2

55 DTF 135 V 65 consid. 1.7 e 1.8

56 DTF 131 V 417 consid. 4.3.2

chiedere il preavviso della cassa di compensazione, com­ presi eventuali atti complementari (ad es. per questioni di calcolo e di pagamento).

2053 Ai preavvisi indirizzati al tribunale delle assicurazioni vanno

allegati, adeguatamente ordinati, tutti gli atti dell’incarto.

2054 Nella procedura AVS/AI l’organo competente comunica im­

mediatamente agli altri organi dell’AVS o dell’AI i ricorsi e le decisioni su ricorso.

4. Ricorso in materia di diritto pubblico davanti al Tri­

bunale federale

4.1 Legittimazione a ricorrere e oggetti d’impugna­

zione

2055 Le casse di compensazione, gli uffici AI, i servizi PC, le

casse di compensazione per assegni familiari e l’UFAS sono legittimati a ricorrere contro le decisioni dei tribunali cantonali delle assicurazioni davanti al Tribunale federale. L’UFAS, la CSC e l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero sono inoltre legittimati a ricorrere contro le deci­ sioni del Tribunale amministrativo federale (art. 62 cpv. 1 art. 201 OAVS, art. 41 cpv. 1 lett. i OAI, art. 38 OPC- AVS/AI, art. 19 OAFami, art. 50 cpv. 1 OPTD e art. 89 LTF). La procedura davanti al Tribunale federale è discipli­ nata dall’articolo 82 segg. LTF.

2056 Se intende presentare un ricorso in materia di diritto pub­

blico al Tribunale federale, l’UFAS contatta al più presto l’organo esecutivo. Dopo aver presentato il ricorso, l’UFAS invia una copia dell’atto di ricorso all’organo esecutivo.

2057 In caso di controversie concernenti l’AI, ha diritto di ricor­

rere soltanto l’ufficio AI che, in qualità di ufficio competente, ha emanato la decisione57. Prima di presentare il ricorso, se necessario l’ufficio AI competente deve chiedere il

57 DTF 130 V 514 consid. 4

preavviso della cassa di compensazione, compresi even­ tuali atti complementari (p. es. per questioni relative al cal­ colo o al pagamento).

2058 Nella procedura di ricorso in materia di diritto pubblico, l’or­

gano esecutivo è parte ricorrente od opponente, con tutti i diritti e gli obblighi che questo implica in virtù delle norme processuali federali.

4.2 Termine di ricorso

2059 Il ricorso in materia di diritto pubblico va presentato al Tri­

bunale federale entro 30 giorni dalla notifica della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

5. Spese nella procedura amministrativa e ricorsuale

5.1 Spese processuali

5.1.1 In generale

2060 La procedura di opposizione è gratuita (art. 52 cpv. 3

LPGA). In caso di controversie relative a prestazioni, tutta­ via, la procedura è soggetta a spese, se la singola legge interessata lo prevede (art. 61 lett. fbis LPGA, l’esenzione dalle spese è possibile in virtù dell’ art. 29 cpv. 3 Cost.).

5.1.2 In caso di controversie relative a presta­

zioni dell’AI

2061 La procedura di ricorso in caso di controversie relative a

prestazioni dell’AI davanti al tribunale cantonale delle assi­ curazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese si situa fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (art. 69 cpv. 1bis LAI). Il tribunale cantonale non può fissare un importo inferiore al limite inferiore delle spese58. Se la legge speciale non pre­ vede l’addebito di spese in caso di controversie relative a prestazioni, il tribunale può imporre spese giudiziarie alla

58 DTF 138 V 122 consid. 2

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato (art. 61 lett. fbis LPGA).

5.2 Patrocinio gratuito

5.2.1 Condizioni per il patrocinio gratuito

2062 Se le circostanze lo esigono, nella procedura presso l’or­

gano esecutivo il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (art. 37 cpv. 4 LPGA)59.

2063 Il patrocinio gratuito può essere chiesto se le condizioni se­

guenti sono adempiute cumulativamente: – l’opposizione non sembra priva di possibilità di suc­ cesso60; – la complessità della materia è tale che il richiedente non può fare opposizione senza l’aiuto di un patrocinatore61; tranne in casi eccezionali, la procedura presso gli organi esecutivi relativa alla riscossione di contributi o alla con­ cessione di prestazioni non presenta una difficoltà tale da richiedere l’intervento di un patrocinatore62; – il richiedente dimostra che non dispone dei mezzi neces­ sari per provvedere, oltre alle spese di mantenimento per se stesso e per la sua famiglia, anche a quelle di patroci­

2064 L’autorità che emana la decisione decide in merito alla si­

tuazione di bisogno in base alle indicazioni del richiedente.

5.2.2 Spese di patrocinio

2065 La procedura gratuita e l’assunzione delle spese di patroci­

nio sono rette dagli articoli 8–13 TS-TAF (art. 12a OPGA).

59 DTF 132 V 200

60 DTF 125 II 275 consid. 4b

61 DTF 125 V 32 consid. 4; sentenza del TF 9C_161/2011 del 3 maggio 2011 consid. 2

62 Sentenza del TF 8C_669/2016 del 7 aprile 2017 consid. 2.1

63 Sentenza del TF 9C_253/2009 dell’11 gennaio 2010 consid. 3 e 4

La tariffa oraria per gli avvocati (IVA esclusa) è compresa tra i 200 e i 400 franchi64.

5.2.3 Avvocati che lavorano per conto di organizza­

zioni di utilità pubblica

2066 Gli avvocati che lavorano per conto di un’organizzazione

possono difendere l’assicurato a titolo di patrocinio gra­ tuito65. Il diritto sussiste però soltanto se, oltre alle condi­ zioni generali della situazione di bisogno, della possibilità di successo e della necessità del patrocinio, sono adempiute anche le condizioni seguenti:

– l’organizzazione persegue uno scopo di utilità pubblica; – offre il patrocinio senza chiedere un ingente rimborso delle spese e – mira alla tutela degli interessi specifici nell’ambito del di­ ritto sociale.

Le assicurazioni di protezione giuridica, le associazioni pro­ fessionali o i sindacati non adempiono le condizioni richie­ ste per la concessione del patrocinio gratuito.

5.2.4 Deliberazione concernente la concessione del

patrocinio gratuito

2067 La deliberazione concernente la concessione o il rifiuto del

patrocinio gratuito va notificata con una decisione impu­ gnabile mediante ricorso o una decisione su opposizione, al più tardi, nella decisione su opposizione.

5.3 Ripetibili

5.3.1 Ripetibili nell’ambito della procedura di opposi­

zione

64 DTF 131 V 153 consid. 6.2 e 7

65 DTF 135 I 1 consid. 7.4; 132 V 200 consid. 5.1

2068 Nella procedura di opposizione non sono di regola accor­

date ripetibili (art. 52 cpv. 3 LPGA), tranne se queste ser­ vono a coprire le spese del patrocinio gratuito66. Il ricor­ rente che vince la causa davanti al tribunale cantonale delle assicurazioni, tranne se si tratta dell’assicuratore, ha diritto al rimborso delle ripetibili. L’importo è determinato dal tribunale senza tener conto del valore litigioso, ma se­ condo l’importanza della lite e la complessità del procedi­ mento (art. 61 lett. g LPGA).

5.3.2 Ripetibili della parte che vince la causa nella

procedura di ricorso

2069 Nella procedura di ricorso, il ricorrente che vince la causa

ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale (art. 61 lett. g LPGA). Gli assicuratori privati (ad es. assicurazione privata d’indennità giornaliera o assi­ curazione di protezione giuridica) che non svolgono compiti di diritto pubblico hanno diritto alle eventuali ripetibili67.

2070 All’Amministrazione federale (ad es. l’UFAS), agli organi

esecutivi delle assicurazioni sociali (ad es. casse di com­ pensazione o uffici AI) e ad altre organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico (ad es. Suva, assicuratori LAINF, casse malati o casse pensioni) non sono accordate ripetibili68.

2071 Le ripetibili vanno accordate anche nel caso in cui durante

la procedura di ricorso l’organo esecutivo soddisfi la richie­ sta dell’assicurato e sostituisca la decisione impugnata con una nuova o concluda una transazione di modo che il ri­ corso diventi privo di oggetto (art. 64 PA), a condizione che la situazione processuale lo giustifichi69.

66 DTF 130 V 570 consid. 2.1. e 2.2; 140 V 116 consid. 3.3

67 DTF 135 V 473; sentenza del TF 9C_67/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 2

68 DTF 126 V 143 consid. 4; sentenza del TF 9C_67/2008 del 16 febbraio 2009 consid. 2.2 69 DTF 110 V 54

5.3.3 Versamento delle ripetibili

2072 Le ripetibili vanno a carico della parte soccombente (cassa

di compensazione o ufficio AI), che se le fa rimborsare dall’assicurazione competente a titolo di spese di esecu­ zione (v. N. 750 delle Direttive per la contabilità ed il movi­ mento di fondi delle casse di compensazione, DCMF). Nei casi concernenti l’AI, ossia se le ripetibili sono a carico dell’ufficio AI, il rimborso è effettuato tramite la cassa di compensazione del Cantone in cui ha sede l’ufficio AI.

2073 Se le spese sono state cagionate dall’organo esecutivo (ad

es. a causa della violazione dell’obbligo di motivare), le ri­ petibili possono essere addossate a quest’ultimo anche se l’assicurato ha perso la causa70.

6. Passaggio in giudicato delle decisioni giudiziarie

2074 Contrariamente alle decisioni emanate dall’amministra­

zione, quelle giudiziarie passano in giudicato non solo sul piano formale ma anche su quello materiale. Il passaggio in giudicato si manifesta nell’irrevocabilità della decisione. Rimane riservata la modifica di una sentenza passata in giudicato per motivi legali di revisione (art. 61 lett. i LPGA, art. 121 segg. LTF; art. 45 LTAF per la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale).

2075 Le decisioni emanate dal tribunale cantonale delle assicu­

razioni e dal Tribunale amministrativo federale passano in giudicato alla scadenza del termine fissato per interporre un ricorso in materia di diritto pubblico. Le sentenze del Tri­ bunale federale passano in giudicato immediatamente (art. 61 LTF).

2076 L’organo esecutivo è vincolato dalla decisione material­

mente passata in giudicato71. Esso non può emanare al­ cuna decisione contraria al giudizio emanato. Le richieste

70 Sentenza del TF 8C_349/2016 del 15 luglio 2016 consid. 4

71 Sentenza del TF 9C_740/2014 del 9 marzo 2015 consid. 4.1

presentate dagli assicurati o dalle persone soggette all’ob­ bligo contributivo vanno considerate come una richiesta di revisione del giudizio e trasmesse all’autorità giudiziaria che lo ha emanato.

2077 Per principio, soltanto la decisione contenuta nel giudizio

(dispositivo) passa in giudicato. Le constatazioni delle cir­ costanze di fatto e i considerandi non passano in giudi­ cato72. Se, tuttavia, il dispositivo di una decisione che rinvia la causa all’autorità inferiore si riferisce esplicitamente ai considerandi, questi ultimi passano in guidicato nella mi­ sura in cui fanno parte dell’oggetto del litigio73.

2078 Inoltre, una decisione giudiziaria ha effetto di cosa giudi­

cata soltanto per il periodo di tempo e le circostanze di fatto contemplati. Nulla impedisce all’organo esecutivo, in caso di modifica degli elementi di base della sua decisione o alla scadenza del periodo considerato, di riesaminare tutte le circostanze di fatto.

72 DTF 121 III 474 consid. 4a; sentenza del TF 9C_24/2021 del 12 febbraio 2021

73 Sentenza del TF 8C_608/2018 dell’11 febbraio 2019 consid. 1.2

3a parte: Annullamento e modifica di decisioni e deci­ sioni su opposizione delle casse di compensazione da parte dell’amministrazione

1. Possibilità di annullamento o modifica

3001 L’organo esecutivo può tornare sulle decisioni che ha ema­

nato o modificarle:

– apportandovi modifiche per il futuro in seguito a un suc­ cessivo mutamento delle circostanze (revisione), vale a dire adeguando una decisione concernente prestazioni durevoli formalmente passata in giudicato in seguito alla modifica delle condizioni che l’hanno giustificata (art. 17 LPGA; v. N. 3003 segg.), a prescindere dal fatto che la decisione sia stata oggetto o meno di una procedura giu­ diziaria;74 – ritirando una decisione non impugnata o una decisione su opposizione prima della scadenza del termine d’impu­ gnazione (N. 2009). Diversamente da quanto avviene in caso di riconsiderazione (v. N. 3009 segg.), non è neces­ sario che la decisione sia manifestamente errata e la sua rettifica abbia una notevole importanza75; – ritirando la decisione impugnata con ricorso in pendenza di giudizio (cfr. N. 2043) prima dell’invio del preavviso; – riconsiderando in pendenza di giudizio una decisione o una decisione su opposizione impugnata con ricorso fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso (art. 53 cpv. 3 LPGA); – procedendo a una revisione processuale o a una riconsi­ derazione facoltativa della decisione passata formal­ mente in giudicato che non è stata oggetto di una proce­ dura giudiziaria (v. N. 3006–3008).

3002 In caso di riesame dei diritti o degli obblighi dell’assicurato

mediante riconsiderazione o revisione vanno rispettate le norme in materia di prescrizione e perenzione.

74 DTF 135 V 141 consid. 1.4.5; 125 V 368 consid. 2

75 DTF 134 V 257 consid. 2.2; 129 V 110 consid. 1.2.1

2. Modifica di una decisione concernente una rendita

d’invalidità o altre prestazioni durevoli in seguito alle mutate circostanze di fatto (art. 17 LPGA)

3003 Per principio, una decisione si riferisce unicamente alle cir­

costanze di fatto sulle quali si basa al momento in cui è emanata. Se successivamente dette circostanze cam­ biano, l’organo esecutivo deve emanare una nuova deci­ sione, d’ufficio o su richiesta, a condizione che sia adem­ piuta una delle condizioni di cui al N. 3004 o 3005 (art. 17 LPGA).

3004 Una rendita d’invalidità è aumentata, ridotta o soppressa

per il futuro, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica di almeno cinque punti per­ centuali oppure aumenta al 100 per cento (art. 17 cpv. 1 LPGA).

3005 Ogni altra prestazione durevole accordata in virtù di una di­

sposizione formalmente passata in giudicato è aumentata, diminuita o soppressa se le condizioni che l’hanno giustifi­ cata hanno subito una notevole modifica (art. 17 cpv. 2 LPGA).

3. Riconsiderazione e revisione processuale di deci­

sioni e decisioni su opposizione formalmente pas­ sate in giudicato (art. 53 LPGA)

3.1 Distinzione tra riconsiderazione e revisione pro­

cessuale

3006 Sia nel caso della revisione processuale secondo l’arti­

colo 53 capoverso 1 LPGA che in quello della riconsidera­ zione secondo l’articolo 53 capoverso 2 LPGA si è in pre­ senza di un errore iniziale nella decisione o decisione su opposizione che è formalmente passata in giudicato ma non è ancora stata oggetto di una valutazione materiale76 dell’autorità giudiziaria.

3007 Nel caso della revisione processuale vengono scoperti suc­

cessivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti prima dell’emanazione della decisione in questione. Nel caso della riconsidera­ zione, la decisione o la decisione su opposizione è manife­ stamente errata e la sua rettifica ha una notevole impor­ tanza.

3.2 Revisione

3008 Le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte d’ufficio a revisione se l’assicurato o l’organo esecutivo scoprono dopo la loro emanazione nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in precedenza (art. 53 cpv. 1 LPGA e art. 66 seg. PA). Sono «nuovi» i fatti che si sono verificati prima dell’emanazione della decisione o della decisione su opposizione formalmente passata in giudicato che però, nonostante la dovuta attenzione, non erano noti al richiedente. I nuovi fatti devono essere rile­ vanti, ovvero essere atti a modificare la base fattuale su cui si fonda la decisione di cui è chiesta la revisione e, se sot­

76 DTF 138 V 339 consid. 6; 131 V 414 consid. 2

toposti a una corretta valutazione giuridica dei fatti, a deter­ minare una decisione diversa77. L’eventuale rettifica della decisione ha effetto retroattivo78. I termini per la presenta­ zione della domanda di revisione sono retti dal diritto pro­ cessuale cantonale o dalla LTF.

3.3 Riconsiderazione

3009 L’organo esecutivo può tornare su una decisione o una de­

cisione su opposizione formalmente passata in giudicato, se è provato che era manifestamente errata o se la sua ret­ tifica ha una notevole importanza (art. 53 cpv. 2 LPGA). Per «manifestamente errata» si intende che non vi sono ra­ gionevoli dubbi sul fatto che la decisione fosse errata fin dal principio, ovvero che questa è l’unica conclusione pos­ sibile79. Secondo la giurisprudenza, nel caso delle presta­ zioni durevoli la rettifica ha di regola una notevole impor­ tanza80.

3010 La decisione di procedere a una riconsiderazione ai sensi

dell’articolo 53 capoverso 2 LPGA è a libera discrezione dell’amministrazione e non sussiste un diritto giustiziabile alla riconsiderazione. In caso di entrata nel merito della do­ manda di riconsiderazione, sono previste due tappe proce­ durali separate: innanzitutto occorre chiarire se le condi­ zioni per la riconsiderazione siano adempiute. Se questo è il caso, l’organo esecutivo ritorna sulla decisione o sulla de­ cisione su opposizione e deve quindi emanare una nuova decisione tenendo conto delle circostanze determinanti81.

3011 Durante una procedura di opposizione o di preavviso l’or­

gano esecutivo è legittimato a mantenere la decisione o il preavviso emanati erroneamente sostituendo la motiva­

77 DTF 144 V 245 consid. 5.2

78 DTF 129 V 219; sentenza del TF 8C_38/2022 del 13 luglio 2022 consid. 3.1

79 DTF 148 V 195 consid. 5.3; 138 V 324 consid. 3.3

80 DTF 140 V 85 consid. 4.4; 119 V 475 consid. 1c

81 Sentenza del TF 8C_240/2022 del 23 agosto 2022 consid. 2.3

zione iniziale con quella della riconsiderazione. All’assicu­ rato va accordato il diritto di essere sentito in merito alla sostituzione della motivazione82.

3012 Se si entra nel merito della domanda di riconsiderazione, la

deliberazione va notificata all’assicurato mediante una de­ cisione contenente l’indicazione dei rimedi giuridici83.

3013 Se dopo un esame sommario l’organo esecutivo decide di

non entrare nel merito della domanda di riconsiderazione, l’assicurato deve esserne informato con una semplice let­ tera, senza indicazione dei rimedi giuridici e, di regola, senza una motivazione dettagliata84.

3014 Si deve procedere allo stesso modo se si rinuncia a modifi­

care la decisione a favore dell’assicurato, poiché egli avrebbe potuto riconoscerne l’erroneità, se l’avesse verifi­ cata con la dovuta attenzione, e ci si poteva ragionevol­ mente aspettare che egli facesse tempestivamente opposi­ zione o ricorso.

3.4 Revisione di una decisione giudiziaria

3015 Una decisione giudiziaria passata in giudicato può essere

modificata soltanto con una revisione giudiziaria (art. 61 lett. i LPGA). L’organo esecutivo che riceve una domanda di riconsiderazione della decisione basata su questo giudi­ zio deve procedere conformemente al N. 2073.

4. Protezione della buona fede

3016 Secondo il principio della buona fede, l’organo esecutivo

può essere ritenuto responsabile di informazioni o di altri atti amministrativi errati, ad esempio nel caso di risposte evasive o non esaurienti85, se le condizioni seguenti sono adempiute cumulativamente:

82 Sentenza del TF 8C_634/2017 del 20 febbraio 2018 consid. 5; sentenza del TF 9C_11/2008 del 29 aprile 2008

83 Sentenza del TF 8C_121/2009 del 26 giugno 2009 consid. 3.6

84 DTF 133 V 50 consid. 4.2

85 Sentenza del TF 9C_485/2012 del 10 dicembre 2012

a. l’informazione è stata fornita senza riserve; b. l’organo esecutivo ha agito in una situazione concreta, con riferimento a determinate persone; c. la sua competenza sussisteva effettivamente oppure per motivi sufficienti poteva essere supposta dall’interessato; d. l’interessato non poteva facilmente riconoscere l’erro­ neità dell’informazione; e. confidando nell’esattezza dell’informazione o dell’atto amministrativo, l’interessato ha preso o ha omesso di prendere disposizioni che non può annullare o recupe­ rare senza subire pregiudizi; f. l’ordinamento giuridico non ha subìto cambiamenti dal momento in cui l’informazione è stata fornita; e g. l’interesse alla corretta applicazione del diritto obiettivo non prevale su quella della protezione della buona

3017 I casi di cui al N. 3016 vanno chiariti in modo approfondito

e di regola esaminati in via giudiziaria.

86 DTF 143 V 95 consid. 3.6.2

4a parte: Entrata in vigore

4001 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2024. La

Circolare sul contenzioso in ambito AVS, AI, IPG e PC del 1° ottobre 2005 è abrogata.

Allegato 1 Modello di indicazione dei rimedi giuridici da far fi­ gurare in una decisione (art. 49 cpv. 3 LPGA)

Decisione impugnabile mediante opposizione:

Contro la presente decisione si può fare opposizione entro

30 giorni dalla sua notifica presso la nostra cassa di compensa­

zione. L’opposizione può essere fatta per iscritto o oralmente in un colloquio personale. In entrambi i casi l’opposizione deve conte­ nere conclusioni e una breve motivazione.

Decisione impugnabile mediante ricorso:

Contro questa decisione si può interporre ricorso entro 30 giorni a decorrere dalla sua notifica davanti al tribunale cantonale delle as­ sicurazioni XXX, indirizzo. Il ricorso deve contenere, oltre alle con­ clusioni, una succinta relazione dei fatti e dei motivi invocati. Fa­ coltativo: menzionare le regole di procedura cantonali con estratti delle disposizioni vigenti, ad esempio in merito al calcolo dei ter­ mini, al numero di esemplari del ricorso ecc.

Allegato 2 Modello di verbale per l’opposizione orale (art. 10 cpv. 4 OPGA)

Cassa di compensazione XY

Verbale dell’opposizione

Il data

il signor/la signora cognome, nome, indirizzo, N. AVS si è presentato/a presso la cassa di compensazione personalmente accompagnato/a da: co­ gnome, nome, indirizzo

non è venuto/a personalmente, ma si è fatto/a rappresentare da: signor/signora cognome, nome, domicilio, indirizzo, tipo di rappre­ sentanza, ad. es. avvocato, fiduciaria, madre, padre, coniuge, fra­ tello, sorella, figlia, figlio ecc.

e ha fatto opposizione oralmente contro la seguente decisione:

designazione della decisione, notificata il data e ricevuta dall’assicu­ rato/a il data.

L’opposizione è stata messa a verbale da cognome, nome, funzione esercitata presso la cassa di compensazione.

L’opponente non è d’accordo con la decisione summenzionata.

1. Formula le conclusioni seguenti

Indicazioni concernenti le richieste dell’opponente.

2. Motivazione

Motivi per cui è stata fatta opposizione.

Con la sua firma l’opponente o il/la suo/a rappresentante conferma che il presente verbale riporta le dichiarazioni fatte oralmente.

L’opponente presenta le pezze giustificative seguenti:

elenco delle pezze giustificative

Luogo Data Firma dell’opponente o del/della suo/a rappresentante

Firma del/della rappresentante della cassa di compensazione

Redatto in due esemplari, l’uno dei quali consegnato all’opponente o

Allegato 3 Modello di decisione su opposizione (art. 12 OPGA)

Cassa di compensazione XY Luogo e data, n. AVS

Raccomandata

Destinatario = opponente (eventualmente rappresentante legale)

Decisione su opposizione

Oggetto: opposizione del …….. contro la decisione ………….del ……….., notificata il ………….., concernente ………

I. Il data il signor/la signora X, indirizzo, rappresentato/a da …, ha fatto opposizione oralmente/con lettera del …… contro la decisione della cassa di compensazione summenzionata, che è giunta alle conclusioni seguenti: 1. ……… 2. ………

II. Il data la cassa di compensazione ha comunicato l’opposizione alle altre parti interessate (ad es. AINF o AMal). La parte interessata ha rinunciato a esprimere un parere/ha espresso il parere seguente: …….. ……..

III. Fatti: Esposizione precisa dei fatti, compreso lo svolgimento della proce­ dura (data della decisione, data della notifica ecc.). Eventuale cita­ zione degli atti.

IV. Diritto: a. Basi legali e direttive applicabili b. Applicazione delle basi giuridiche al caso concreto dell’assicurato c. Discussione degli argomenti dell’assicurato

V. Decisione:

1. L’opposizione è respinta/Non si entra nel merito dell’opposizione.

2. Eventualmente: copertura delle spese per la consulenza giuridica,

a condizione che i presupposti per il patrocinio gratuito siano adempiuti

3. Eventualmente: revoca dell’effetto sospensivo (in materia di con­

tributi)

4. Indicazione dei rimedi giuridici

oppure

1. L’opposizione è accolta e la decisione del …… è annullata/modifi­

cata.

2. Vengono concesse le prestazioni seguenti…

3. Eventualmente: copertura delle spese per la consulenza giuridica,

a condizione che i presupposti per il patrocinio gratuito siano adempiuti.

4. Indicazione dei rimedi giuridici

Firma della cassa di compensazione

Copie: notifica alle altre parti (ad es. AINF o AMal)

Allegati: – pezze giustificative allegate all’opposizione (elenco)

Allegato 4 Modello di proposta di ritiro dell’opposizione in caso di reformatio in peius (art. 12 cpv. 2 OPGA)

Cassa di compensazione XY Luogo e data, N. AVS

Raccomandata

Destinatario = opponente (eventualmente rappresentante legale)

Annuncio di una possibile reformatio in peius(art. 12 cpv. 2 OPGA)

Gentile signora XXX, / Egregio signor XXX,

il data Lei ha fatto opposizione oralmente/per iscritto contro la deci­ sione designazione della decisione del data.

Dopo aver nuovamente esaminato gli atti, abbiamo deciso di modifi­ care la nostra decisione a Suo sfavore per i motivi seguenti:

Motivazione e conseguenze giuridiche della revisione delle presta­ zioni

Poiché la nostra decisione su opposizione sarebbe meno favorevole per Lei rispetto alla nostra prima decisione, Le diamo la possibilità di esprimere il Suo parere sul nostro progetto di decisione su opposi­ zione e/o di ritirare la Sua opposizione. Se ritirerà la Sua opposi­ zione, la decisione del data passerà in giudicato. Sarà dunque va­ lida e applicabile. La preghiamo quindi di comunicarci le Sue inten­ zioni rinviandoci la risposta sottostante debitamente compilata e fir­ mata entro il data.

Se Lei non dovesse ritirare la Sua opposizione entro il termine stabi­ lito, emaneremo una decisione su opposizione (a Suo sfavore), con­ tro la quale potrà inoltrare ricorso presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Restando a Sua disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo di­ stinti saluti.

Distinti saluti

Firma della cassa di compensazione

Risposta:

Ritiro la mia opposizione contro la decisione summenzionata.

Mantengo la mia opposizione ed esprimo qui di seguito il mio parere sul progetto di decisione su opposizione. Sono cosciente che la decisione su opposizione sarà meno favorevole per me rispetto alla prima decisione della cassa, che sarebbe applica­ bile qualora ritirassi la mia opposizione. Avrò comunque la pos­ sibilità di inoltrare ricorso contro la decisione su opposizione.

Osservazioni dell’assicurato sul progetto di decisione su opposi­ zione:

Luogo Data Firma dell’assicurato

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