Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il diritto precedente.
L'impugnabilità e la procedura di ricorso si conformano al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso.
Il termine per il ricorso contro atti legislativi inizia con l'entrata in vigore della presente legge.
Il termine di prescrizione dei casi di assistenza giudiziaria gratuita concessa prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sugli avvocati del 21 ottobre 2008 inizia a decorrere con l'entrata in vigore della presente legge. *
I procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge vengono trasferiti al tribunale competente secondo il nuovo diritto con effetto al momento dell'entrata in vigore. *
Le disposizioni dell'articolo 38a relative allo scambio di atti giuridici per via elettronica nel procedimento dinanzi al Tribunale d'appello rimangono in vigore finché la legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica nella giustizia (LCEG) sarà posta in vigore e la piattaforma Justitia.Swiss per la procedura amministrativa cantonale rispettivamente per la procedura giudiziaria amministrativa cantonale basata su di essa sarà approvata. Il Governo viene autorizzato a stabilire l'adempimento delle condizioni. Se questo decreto passa in giudicato, l'articolo 38a e l'articolo 85 capoverso 6 vengono abrogati automaticamente. *