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710.200

Ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni

del 25.09.2012 (stato 01.01.2024)

Preambolo

emanata dal Governo il 25 settembre 2012

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

Allegati

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione, oggetto e scopo

La presente ordinanza vale per i comuni politici.

A complemento della legge sulla gestione finanziaria, essa disciplina i principi della gestione finanziaria, del diritto in materia creditizia, della presentazione dei conti, nonché della gestione contabile e amministrativa.

Essa serve all'applicazione uniforme del modello contabile armonizzato 2 (MCA2) e quindi alla possibilità di confronto.

L'Ufficio per i comuni mette a disposizione dei comuni raccomandazioni complementari.

Art. 2 Competenza per le uscite e gli investimenti *

La competenza per la decisione in merito a uscite liberamente determinabili si conforma alla legislazione determinante del comune. In caso di uscite ricorrenti, la competenza è determinata dall'ammontare della prima uscita.

La decisione in merito a un investimento e all'alienazione di beni patrimoniali, nonché in merito all'assunzione di nuovo capitale di terzi rientra nella competenza dell'esecutivo, qualora la legislazione determinante non preveda una competenza diversa.

È considerata come uscita anche la rinuncia a entrate.

2. Gestione finanziaria

Art. 3 Piano finanziario

Il piano finanziario va allestito in modo tale da permettere di individuare precocemente l'evoluzione futura della gestione finanziaria e da contribuire a evitare un'involuzione. Il piano finanziario comprende almeno tre anni successivi al preventivo.

Esso include:

  1. gli indicatori della politica finanziaria ed economica;
  2. una panoramica delle spese e dei ricavi futuri del conto economico, nonché le uscite e le entrate del conto degli investimenti;
  3. l'evoluzione di principali indicatori finanziari;
  4. un quadro delle conseguenze finanziarie ed eventualmente delle misure precauzionali da adottare.

Il piano finanziario viene posto a conoscenza dell'assemblea comunale o del consiglio comunale.

Art. 4 Preventivo

Il preventivo include:

  1. spese e ricavi nel conto economico;
  2. uscite ed entrate nel conto degli investimenti.

Insieme al preventivo, all'organo competente vanno fornite informazioni relative al finanziamento e all'impiego dei crediti d'impegno correnti.

Voci di preventivo importanti, in particolare quelle che presentano considerevoli variazioni rispetto all'anno precedente, vanno motivate.

3. Diritto in materia creditizia

Art. 5 Credito d'impegno

Il credito d'impegno comprende tutte le spese e i ricavi oppure tutte le uscite e le entrate correlati secondo il principio dell'unità della materia, che devono essere registrati nella contabilità finanziaria e che sono necessari per la realizzazione del progetto una volta ottenuta l'approvazione.

Il credito d'oggetto è un credito d'impegno per un singolo progetto.

Il credito quadro è un credito d'impegno per un programma con più progetti.

Allo scopo di chiarire la portata e le conseguenze finanziarie di progetti ampi può essere chiesto un credito di progettazione.

Il fabbisogno di mezzi da crediti d'impegno va inserito quale spesa o uscita nel preventivo corrispondente.

Art. 6 Clausola del livello dei prezzi

Se il credito d'impegno contiene una clausola del livello dei prezzi, esso aumenta o diminuisce in proporzione alla variazione dell'indice.

Se viene deciso un credito netto con una clausola del livello dei prezzi, esso aumenta o diminuisce in proporzione alla variazione del credito lordo, purché le corrispondenti entrate non siano indicizzate.

Art. 7 Controllo dei crediti d'impegno

Devono essere effettuati controlli sugli impegni contratti, sull'impiego dei crediti, sui pagamenti avvenuti, nonché sulla ripartizione di crediti quadro tra i singoli progetti.

Art. 8 Competenze in caso di uscite supplementari

A complemento della legge cantonale sulla gestione finanziaria, il comune può disciplinare in una legge le competenze per l'autorizzazione di uscite supplementari rispetto a crediti d'impegno e di preventivo autorizzati.

Il comune è esentato dalla richiesta di un credito aggiuntivo o suppletivo se l'adempimento di un compito risulta indispensabile e urgente.

È possibile rinunciare alla richiesta di un credito suppletivo se l'importo del superamento del credito di preventivo è coperto dal credito d'impegno. *

Se rispetto a un credito d'impegno approvato risultano uscite supplementari per le quali è necessario richiedere crediti e se il comune non dispone di una regolamentazione ai sensi del capoverso 1, la competenza si conforma al nuovo credito complessivo. *

4. Presentazione dei conti

Art. 9 Piano contabile

Il piano contabile prescrive la struttura per l'allestimento del bilancio, del conto economico e del conto degli investimenti.

Il bilancio va tenuto con numeri di conto a cinque cifre, nonché all'occorrenza con livelli di sottoconto a due cifre.

Il conto economico e degli investimenti va tenuto con quattro posizioni per le funzioni e quattro posizioni per i tipi di conto, nonché all'occorrenza con livelli di sottoconto a due cifre.

Il conto economico e il conto degli investimenti sono articolati secondo funzioni e tipi.

Art. 10 Bilancio

Nel bilancio vengono contrapposti gli attivi e i passivi. Se risulta un disavanzo di bilancio, questo rimane nella parte passiva del bilancio.

Il bilancio va articolato secondo le direttive in appendice alla presente ordinanza.

Art. 11 Conto economico

Il conto economico presenta le spese e i ricavi per l'anno civile. Esso va articolato secondo le direttive in appendice alla presente ordinanza.

Il conto economico è strutturato su tre livelli. Al primo livello presenta il risultato operativo, al secondo livello quello straordinario, entrambi con eccedenza di spesa o dei ricavi, mentre al terzo livello mostra il risultato globale, che modifica l'eccedenza di bilancio o il disavanzo di bilancio.

Art. 12 Conto degli investimenti

Il conto degli investimenti contiene le uscite per i beni amministrativi, nonché le entrate ad esse correlate. Queste vanno contabilizzate tramite il conto degli investimenti se l'importo lordo supera la seguente soglia di iscrizione all'attivo:

  1. comuni fino a 1000 abitanti: fr. 25 000;
  2. comuni da 1000 a 5000 abitanti: fr. 50 000;
  3. comuni da 5000 a 10 000 abitanti: fr. 75 000;
  4. comuni di oltre 10 000 abitanti: fr. 100 000.

Per i valori patrimoniali aventi una durata di utilizzo pluriennale, la manutenzione edilizia e d'esercizio che garantisce l'utilizzo nel quadro della durata di utilizzo e dell'entità dell'utilizzo deve essere addebitata al conto economico. *

Mutui e partecipazioni dei beni amministrativi, così come le loro modifiche devono essere registrati nel conto degli investimenti indipendentemente dal loro importo.

Il conto degli investimenti va articolato secondo le direttive in appendice alla presente ordinanza.

Art. 13 Conto dei flussi monetari

Il conto dei flussi monetari informa sull'origine e sull'impiego della liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine. *

Il conto dei flussi monetari è articolato in tre parti. La prima parte rappresenta il flusso monetario dall'attività operativa, la seconda parte rappresenta il flusso monetario da attività di investimento e da attività di immobilizzazione e la terza parte rappresenta il flusso monetario da attività di finanziamento. *

… *

Art. 14 Accantonamenti

Va costituito un accantonamento se i seguenti presupposti sono soddisfatti cumulativamente:

  1. si tratta di un impegno attuale che trova origine in un evento precedente la data di chiusura del bilancio;
  2. il deflusso di mezzi per l'adempimento dell'impegno è probabile;
  3. l'ammontare dell'impegno può essere stimato in modo affidabile;
  4. l'importo è considerevole.

Gli accantonamenti possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati costituiti. Essi vanno sciolti a favore del settore a spese del quale sono stati costituiti.

Gli accantonamenti vanno spiegati nell'allegato. Lo specchietto degli accantonamenti contiene in particolare lo stato dei singoli accantonamenti e un relativo commento.

Art. 15 Delimitazioni contabili attive e passive

Le delimitazioni contabili attive vengono iscritte a bilancio per:

  1. uscite o spese effettuate prima della data di chiusura del bilancio, se la prestazione viene percepita nel periodo contabile successivo;
  2. entrate o ricavi che vanno attribuiti al periodo contabile precedente la data di chiusura del bilancio, ma che vengono fatturati soltanto nel periodo contabile successivo.

Le delimitazioni contabili passive vengono iscritte a bilancio per:

  1. entrate o ricavi fatturati o già incassati prima della data di chiusura del bilancio che vanno accreditati al periodo contabile successivo;
  2. prestazioni (uscite o spese) percepite prima della data di chiusura del bilancio che vengono fatturate soltanto nel nuovo periodo contabile.

In caso di prestazioni continuative è eccezionalmente possibile rinunciare a una delimitazione contabile, in ogni caso lo si può però fare soltanto se i seguenti criteri sono cumulativamente soddisfatti:

  1. non esiste una stretta correlazione tra spesa e ricavo;
  2. l'entità della prestazione non è soggetta a importanti oscillazioni;
  3. la singola operazione non supera un valore minimo accordato alla grandezza del comune o al suo bilancio pubblico;
  4. viene garantito che, in ottica pluriennale, per ciascun periodo contabile vengono contabilizzate le prestazioni percepite in un anno intero.

Se vi è una stretta correlazione tra spesa e ricavo, entrambi vanno delimitati secondo le medesime regole.

Art. 16 Compensazioni interne

Le compensazioni interne sono accrediti e addebiti tra unità amministrative del comune per prestazioni fornite.

Esse vanno attuate se sono necessarie per la fatturazione nei confronti di terzi, nonché per la compensazione nei confronti di finanziamenti speciali.

Esse vanno indicate per quanto possibile tramite forfetarie e orientate ai costi effettivi.

Art. 17 Finanziamenti speciali

I finanziamenti speciali vanno distinti in finanziamenti speciali con capitale di terzi e finanziamenti speciali con capitale proprio. Vengono attribuiti al capitale proprio se per essi:

  1. il comune può modificare la base giuridica, oppure
  2. se la base giuridica si fonda su un diritto superiore che lascia però al comune un considerevole margine di manovra.

A impegni e anticipi dei finanziamenti speciali deve essere applicato un tasso d'interesse conforme al mercato. Fanno eccezione gli impegni a favore di finanziamenti speciali che vengono finanziati con mezzi finanziari generali. Il tasso d'interesse viene fissato annualmente dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. Esso si orienta al mercato finanziario. *

L'esecutivo scioglie i finanziamenti speciali il cui scopo di utilizzo è venuto meno o non può più essere perseguito in modo adeguato.

Art. 18 Prefinanziamenti

La costituzione di prefinanziamenti (riserve) per progetti d'investimento necessita di una decisione dell'autorità competente. *

I prefinanziamenti possono essere costituiti soltanto se gli ammortamenti prescritti secondo la durata di utilizzo sono coperti, se un eventuale disavanzo di bilancio è stato estinto e se essi non portano a un'eccedenza di spesa nel conto economico.

I prefinanziamenti vanno sciolti a favore del conto economico, a partire dalla messa in esercizio dell'investimento. Indipendentemente da ciò, si deve procedere agli ammortamenti pianificati conformemente alla categoria e alla durata di utilizzo.

Se viene deciso che il progetto d'investimento non verrà realizzato, i prefinanziamenti vanno sciolti a favore del conto economico.

Se i mezzi vanno impiegati per la costituzione di un altro prefinanziamento, valgono le regole per la nuova costituzione di prefinanziamenti. Non è ammessa la modifica della destinazione d'uso nel bilancio in sostituzione di uno scioglimento e di una nuova costituzione del prefinanziamento.

I prefinanziamenti accumulati da mezzi finanziari generali non vanno assoggettati a interessi. *

Art. 19 Contabilità delle immobilizzazioni

I valori patrimoniali che vengono utilizzati su più anni devono essere gestiti in una contabilità delle immobilizzazioni.

La contabilità delle immobilizzazioni presenta indicazioni dettagliate sullo sviluppo di questi valori patrimoniali.

Gli investimenti vanno spiegati nell'allegato. Lo specchietto degli investimenti contiene la somma dei valori contabili degli investimenti e gli ammortamenti cumulati all'inizio e alla fine del periodo.

Art. 20 Valutazione dei beni patrimoniali

I beni patrimoniali vengono valutati come segue alla data di chiusura del bilancio:

  1. attivi liquidi ai valori nominali;
  2. crediti ai valori nominali;
  3. titoli con valore di borsa al valore di borsa;
  4. titoli senza valore di borsa al valore d'acquisto;
  5. valute estere al valore del corso;
  6. delimitazioni contabili attive ai valori nominali;
  7. scorte e lavori in corso al valore d'acquisto rispettivamente ai costi di produzione oppure al valore di mercato, se questo è inferiore;
  8. investimenti materiali al valore di mercato, fondi e fabbricati almeno ogni 10 anni;
  9. crediti nei confronti di finanziamenti speciali e fondi in capitale di terzi ai valori nominali.

Art. 21 Rettifiche del valore

Se per una posizione dei beni patrimoniali o amministrativi è prevedibile una riduzione permanente del valore, il valore a bilancio viene rettificato. *

Una riduzione del valore è permanente se con ogni probabilità si deve supporre che il valore a bilancio non potrà più essere raggiunto in tempi prevedibili, oppure se a seguito di distruzione, invecchiamento o circostanze simili la posizione ha perso del tutto o in parte il valore o la posizione non può più essere sfruttata nella misura precedente. *

Se per i crediti vi è un rischio di perdita, va costituito un delcredere. Le posizioni rilevanti nei crediti vengono valutate singolarmente. Il valore delle posizioni rimanenti può essere rettificato in modo forfetario. L'aliquota forfetaria di rettifica del valore di norma ammonta al massimo al cinque per cento. *

Art. 22 Ammortamenti ordinari

I beni amministrativi vanno ammortizzati in via ordinaria secondo le categorie d'investimento.

Gli ammortamenti degli impianti nei beni amministrativi iniziano con l'utilizzo dell'impianto. Nel primo anno di utilizzo si effettua l'ammortamento di un anno. Gli impianti in costruzione non vanno ammortizzati.

In caso di impianti con parti di maggiori dimensioni che hanno una durata di utilizzo differente, queste parti vanno ammortizzate in modo differenziato secondo la categoria.

Per i settori di approvvigionamento e smaltimento finanziati attraverso emolumenti, possono essere applicati i tassi di ammortamento lineari del corrispondente accordo settoriale. Gli accordi settoriali applicati vanno indicati nell'allegato.

In caso di contributi per investimenti, la durata di utilizzo si conforma al tipo di investimento. La durata di utilizzo e il tasso di ammortamento vanno fissati come se si trattasse di un investimento proprio.

Mutui, partecipazioni e fondi non vengono ammortizzati finché non si verifica una perdita di valore. Le partecipazioni vanno verificate in merito al mantenimento del valore e vanno indicate nello specchietto delle partecipazioni.

In caso di beni amministrativi usati, la durata di utilizzo va ridotta alla durata di utilizzo residua. Se un impianto viene risanato prima o dopo l'acquisto, può risultare una durata di utilizzo diversa.

Art. 23 Categorie, durata di utilizzo, tasso di ammortamento

Gli immobilizzi vanno suddivisi nelle seguenti categorie e ammortizzati di conseguenza in modo lineare:

  1. opere edili
  1. durata di utilizzo 33 anni
  2. tasso di ammortamento 3,03 %;
  1. opere del genio civile
  1. durata di utilizzo 40 anni
  2. tasso di ammortamento 2,50 %;
  1. foreste, alpi e altri investimenti materiali
  1. durata di utilizzo 40 anni
  2. tasso di ammortamento 2,50 %;
  1. canalizzazioni e reti di distribuzione, arginature di corsi d'acqua
  1. durata di utilizzo 50 anni
  2. tasso di ammortamento 2,00 %;
  1. pianificazioni locali e regionali, nonché altre pianificazioni
  1. durata di utilizzo 10 anni
  2. tasso di ammortamento 10,00 %;
  1. mobili, arredi, macchine e veicoli a motore generali
  1. durata di utilizzo 8 anni
  2. tasso di ammortamento 12,50 %;
  1. veicoli speciali (pompieri, pulizia strade)
  1. durata di utilizzo 15 anni
  2. tasso di ammortamento 6,67 %;
  1. sistemi informatici e di comunicazione
  1. durata di utilizzo 5 anni
  2. tasso di ammortamento 20,00 %;
  1. investimenti immateriali
  1. durata di utilizzo 5 anni
  2. tasso di ammortamento 20,00 %.

Art. 24 Ammortamenti supplementari

Gli ammortamenti supplementari sui beni amministrativi sono possibili fino a un importo che non genera un'eccedenza di spesa.

In presenza di un disavanzo di bilancio non sono ammessi ammortamenti supplementari.

Art. 25 Specchietto delle partecipazioni e delle garanzie

Lo specchietto delle partecipazioni contiene segnatamente:

  1. mutui e partecipazioni in relazione all'adempimento di compiti pubblici o all'interessenza pubblica;
  2. forme di collaborazione intercomunale ed enti esternalizzati, ai quali il comune partecipa quale membro o responsabile.

Nello specchietto delle garanzie vanno presentate tutte le fattispecie dalle quali in futuro può risultare un considerevole impegno. Esso comprende segnatamente:

  1. impegni eventuali con i quali il comune si impegna a favore di terzi, in particolare fideiussioni, impegni di garanzia e garanzie del disavanzo;
  2. obbligazioni locative;
  3. altre fattispecie con carattere eventuale quali pene convenzionali e pene di recesso, se queste non sono ancora state contabilizzate quali accantonamenti.

Art. 26 Documentazione del capitale proprio

La documentazione del capitale proprio mostra le cause delle variazioni del capitale proprio.

Vanno indicati dettagliatamente i seguenti conti di bilancio:

  1. impegni e anticipi a favore di finanziamenti speciali;
  2. fondi;
  3. prefinanziamenti;
  4. altro capitale proprio;
  5. eccedenza di bilancio / disavanzo di bilancio.

Art. 27 Indicazioni supplementari nell'allegato

Nell'allegato vanno inoltre elencati:

  1. indicazioni sul patrimonio di congodimento non inserito a bilancio;
  2. contributi garantiti da Confederazione, Cantone e terzi;
  3. accordi settoriali applicati per i tassi di ammortamento lineari per settori di approvvigionamento e smaltimento finanziati attraverso emolumenti;
  4. un eventuale trattamento speciale di beni amministrativi esistenti al momento del passaggio al MCA2;
  5. il controllo dei crediti d'impegno.

5. Gestione contabile e amministrativa

Art. 28 Sistema di controllo interno

L'esecutivo provvede a un sistema di controllo interno adeguato e orientato ai rischi.

Esso adotta le misure necessarie a tutelare i beni, ad assicurare l'utilizzo adeguato dei mezzi, a evitare o individuare errori e irregolarità nella gestione contabile, nonché a garantire la regolarità della presentazione dei conti e l'affidabilità dei rapporti.

Chi viene favorito da un'uscita o chi da solo ha ordinato una prestazione, in questo caso non ha il diritto di autorizzare l'uscita.

I beni del comune vengono assicurati:

  1. contro azioni non autorizzate;
  2. evitando in ampia misura le transazioni in contanti;
  3. consentendo in ogni momento le verifiche.

Art. 29 Obbligo di conservazione

I documenti contabili devono essere conservati fintanto che devono essere disponibili in qualità di mezzi di prova e per la determinazione dei rapporti di debito e di credito, tuttavia almeno per 10 anni.

6. Indicatori finanziari

Art. 30 Indicatori finanziari

Sulla base dei dati del conto annuale inoltrati, l'Ufficio per i comuni calcola in particolare i seguenti indicatori finanziari:

  1. grado di autofinanziamento;
  2. quota degli interessi;
  3. debito netto in franchi per abitante;
  4. quota di autofinanziamento;
  5. quota degli oneri finanziari;
  6. quota del debito lordo;
  7. quota degli investimenti.

Per il calcolo di questi indicatori finanziari valgono le definizioni per i comuni armonizzate a livello nazionale. *

7. Disposizioni finali

Art. 32 Nuova valutazione dei beni amministrativi

Al momento del passaggio al MCA2, i beni amministrativi non vanno sottoposti a nuova valutazione. Questi vanno ammortizzati in modo lineare su un arco di al massimo 12 anni.

Investimenti importanti attuati nei 5 anni precedenti l'introduzione del MCA2 o quelli la cui durata di utilizzo residua supera considerevolmente la fase transitoria di 12 anni possono essere trattati a parte. In questo caso vanno sottoposti a nuova valutazione e ammortizzati in modo lineare sull'arco della durata di utilizzo residua conformemente alla categoria di investimento. Se i beni amministrativi vengono trattati a parte, ciò va indicato nell'allegato.

… *

Art. 34 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2012.

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
25.09.2012 01.12.2012 atto normativo prima versione -
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2 modifica 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2, a) abrogazione 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2, b) abrogazione 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2, c) abrogazione 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2, d) abrogazione 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2, e) abrogazione 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2, f) abrogazione 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 30 cpv. 2, g) abrogazione 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 31 cpv. 2 modifica 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 32 cpv. 3 modifica 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 33 cpv. 2 modifica 2014-038
16.12.2014 01.01.2015 Art. 33a introduzione 2014-038
05.09.2023 01.01.2024 Art. 2 modifica titolo 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 8 cpv. 2bis introduzione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 8 cpv. 3 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 8 cpv. 3, a) abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 8 cpv. 3, b) abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 12 cpv. 1bis introduzione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 13 cpv. 1 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 13 cpv. 2 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 13 cpv. 3 abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 17 cpv. 2 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 18 cpv. 1 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 18 cpv. 6 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 21 cpv. 1 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 21 cpv. 2 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 21 cpv. 3 modifica 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 26 cpv. 2, d) abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 26 cpv. 2, e) abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 31 abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 32 cpv. 3 abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 33 abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Art. 33a abrogazione 2023-029
05.09.2023 01.01.2024 Allegato 1 contenuto modificato 2023-029

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 25.09.2012 01.12.2012 prima versione -
Art. 2 05.09.2023 01.01.2024 modifica titolo 2023-029
Art. 8 cpv. 2bis 05.09.2023 01.01.2024 introduzione 2023-029
Art. 8 cpv. 3 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 8 cpv. 3, a) 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 8 cpv. 3, b) 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 12 cpv. 1bis 05.09.2023 01.01.2024 introduzione 2023-029
Art. 13 cpv. 1 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 13 cpv. 2 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 13 cpv. 3 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 17 cpv. 2 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 18 cpv. 1 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 18 cpv. 6 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 21 cpv. 1 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 21 cpv. 2 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 21 cpv. 3 05.09.2023 01.01.2024 modifica 2023-029
Art. 26 cpv. 2, d) 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 26 cpv. 2, e) 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 30 cpv. 2 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-038
Art. 30 cpv. 2, a) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-038
Art. 30 cpv. 2, b) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-038
Art. 30 cpv. 2, c) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-038
Art. 30 cpv. 2, d) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-038
Art. 30 cpv. 2, e) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-038
Art. 30 cpv. 2, f) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-038
Art. 30 cpv. 2, g) 16.12.2014 01.01.2015 abrogazione 2014-038
Art. 31 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 31 cpv. 2 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-038
Art. 32 cpv. 3 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-038
Art. 32 cpv. 3 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 33 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Art. 33 cpv. 2 16.12.2014 01.01.2015 modifica 2014-038
Art. 33a 16.12.2014 01.01.2015 introduzione 2014-038
Art. 33a 05.09.2023 01.01.2024 abrogazione 2023-029
Allegato 1 05.09.2023 01.01.2024 contenuto modificato 2023-029