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Ordinanza sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni

(OSE, Ordinanza sullo sviluppo economico)

del 22.12.2015 (stato 01.01.2021)

Preambolo

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 32 cpv. 1 della legge sulla promozione dello sviluppo economico nei Grigioni[2]

emanata dal Governo il 22 dicembre 2015

1. Disposizioni generali

Art. 1 Competenze

Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (Dipartimento) e l'Ufficio dell'economia e del turismo (Ufficio) sono competenti per la promozione dello sviluppo economico.

Le domande di prestazioni promozionali devono essere inoltrate all'Ufficio insieme a tutta la documentazione necessaria per la valutazione.

Art. 2 Mutui

I mutui vanno assicurati.

Art. 3 Attività proprie

Il Cantone può attuare misure proprie nel quadro di misure federali, dello sviluppo regionale, di istituzioni e organizzazioni, della promozione regionale, del marchio regionale e di studi e strategie.

Art. 4 Fideiussioni per PMI

Le fideiussioni possono essere concesse se sono state esaurite interamente le possibilità offerte dalle disposizioni legislative su cui si basa la CF OST-SUD cooperativa di fideiussione per PMI.

La fideiussione può ammontare a un massimo di 500 000 franchi per progetto.

Art. 5 Fondi

Sono considerate ubicazioni dotate di potenziale economico le ubicazioni nelle quali sono dati i presupposti per uno sviluppo industriale o turistico.

L'urbanizzazione deve:

  1. corrispondere alle esigenze della prevista utilizzazione; e
  2. presentare un'elevata qualità.

Gli investimenti complessivi in fondi devono presentare un adeguato rendimento del capitale.

I fondi vengono trasferiti in diritto di superficie o in proprietà a:

  1. imprese che dimostrano una particolare intensità di valore aggiunto e una produttività elevata;
  2. istituzioni che contribuiscono al rafforzamento della competitività del Cantone; oppure
  3. imprese, istituzioni o enti responsabili per progetti turistici che fanno parte della strategia regionale di sviluppo della piazza economica.

Art. 6 Misure federali

Possono essere concessi contributi e mutui in base agli accordi di programma relativi alla politica regionale e ad altri programmi di promozione della Confederazione.

Possono essere concessi contributi a organizzazioni internazionali per programmi e progetti relativi alla collaborazione transfrontaliera se:

  1. viene promosso lo sviluppo economico del Cantone; oppure se
  2. vengono consolidate le relazioni internazionali.

Art. 7 Strategia regionale di sviluppo della piazza economica

Le strategie regionali di sviluppo della piazza economica comprendono misure coordinate tra i corrispondenti comuni finalizzate al loro sviluppo economico, in particolare per quanto concerne le infrastrutture.

Le misure concernenti le infrastrutture turistiche devono essere accordate agli orientamenti strategici della destinazione turistica (strategia di destinazione).

Le misure vanno classificate secondo gradi di priorità.

Le Conferenze dei sindaci o i sindaci dei comuni coinvolti sono competenti per l'approvazione delle strategie regionali di sviluppo della piazza economica. *

Art. 8 Inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione

Se in via eccezionale l'istanza competente non può decidere in anticipo in merito alla concessione di prestazioni promozionali, essa può autorizzare un inizio anticipato dei lavori o dell'edificazione.

2. Innovazione

Art. 9 Progetti innovativi

Possono essere concessi contributi e mutui a progetti innovativi se questi ultimi:

  1. contribuiscono al rafforzamento di un settore o alla diversificazione della struttura economica; e se
  2. rafforzano lo sviluppo e l'interconnessione delle conoscenze.

Art. 10 Reti di competenza

Possono essere concessi contributi a reti di competenza se:

  1. ne possono trarre vantaggio varie imprese;
  2. con il coinvolgimento di altre politiche settoriali si sviluppa un valore aggiunto per le imprese; e se
  3. viene presentato un finanziamento a lungo termine per il suo esercizio.

Art. 11 Trasferimento di conoscenze e tecnologie

Possono essere concessi contributi a progetti nel quadro della strategia della Confederazione se:

  1. ne possono trarre vantaggio varie imprese;
  2. i progetti si basano sullo stato più attuale della scienza; e se
  3. mirano a un collegamento sovraregionale.

Art. 12 Istituti di ricerca

Possono essere concessi contributi e mutui a istituti di ricerca esistenti se:

  1. vengono trattati nuovi temi di ricerca; oppure se
  2. viene istituita e sviluppata la collaborazione tematica e istituzionale tra ricerca ed economia.

Possono essere concessi contributi e mutui a nuovi istituti di ricerca se:

  1. viene reso possibile un collegamento tra ricerca, formazione e insegnamento; e se
  2. imprese sostengono finanziariamente la loro costituzione.

3. Sviluppo regionale e della piazza economica *

Art. 13 Sviluppo regionale

Possono essere concessi contributi e mutui a progetti di sviluppo della piazza economica se in questo modo:

  1. viene aumentata l'attrattività o la competitività di comuni, regioni o settori; e se
  2. vengono sviluppate le basi o i presupposti affinché le imprese possano creare valore aggiunto e posti di lavoro attrattivi.

Possono essere concessi contributi e mutui a progetti per il rafforzamento di centri regionali se:

  1. contribuiscono all'ulteriore sviluppo a lungo termine del centro quale piazza di lavoro e abitativa;
  2. contribuiscono all'approvvigionamento regionale per quanto concerne servizi generali, servizi pubblici e infrastrutture;
  3. sono previsti dalla strategia regionale di sviluppo della piazza economica;
  4. la loro pianificazione e attuazione sono orientate a lungo termine; e se
  5. la procedura è stata coordinata tra i comuni interessati.

I centri regionali sono definiti nella pianificazione direttrice.

Per l'attuazione di progetti propri, il Cantone può costituire un ente responsabile insieme a terzi o partecipare a un tale ente e delegare il compito a quest'ultimo. *

Art. 14 Enti responsabili regionali

Possono essere concessi contributi a enti responsabili regionali se questi ultimi promuovono lo sviluppo economico sul proprio territorio tramite le loro attività e i loro progetti.

Possono essere concessi contributi alle spese per il personale di enti responsabili regionali per lo sviluppo regionale se gli enti coprono almeno due terzi degli abitanti di una regione. *

Ogni quattro anni il Governo stabilisce l'importo dei contributi per i rispettivi enti responsabili sulla base di una chiave di ripartizione. *

Ogni anno l'ente responsabile regionale inoltra una pianificazione delle misure nonché un rapporto di attività sulla base della strategia regionale di sviluppo della piazza economica. *

La promozione avviene tramite un mandato di prestazioni del Dipartimento. *

Art. 15 Infrastrutture di rilevanza sistemica

Possono essere concessi contributi a infrastrutture di rilevanza sistemica se:

  1. si tratta di un progetto particolarmente innovativo o di un progetto che porta un beneficio economico particolare;
  2. vengono tenute in considerazione le infrastrutture esistenti;
  3. vengono fornite le prestazioni proprie esigibili e vengono esaurite le possibili prestazioni di terzi;
  4. esiste un piano aziendale;
  5. viene illustrata la sostenibilità economico-aziendale del progetto; e se
  6. le infrastrutture sono di norma accessibili al pubblico.

Il progetto risponde a un'esigenza di tutta l'economia se inoltre:

  1. grazie al suo effetto e alla sua efficacia rafforza lo sviluppo economico;
  2. presenta un potenziale per la creazione di posti di lavoro nell'economia privata, nonché per l'incremento del valore aggiunto lungo una catena di valore aggiunto;
  3. porta un beneficio economico per diverse imprese a monte e a valle della catena; e se
  4. porta un particolare beneficio economico per l'economia regionale.

Art. 16 Impianti sportivi

Possono essere concessi contributi alla costruzione e al rinnovo di impianti sportivi di importanza nazionale se questi ultimi:

  1. sono contenuti nella Concezione degli impianti sportivi di importanza nazionale (CISIN);
  2. vengono sostenuti dalla Confederazione; e se
  3. corrispondono ai principi della Concezione degli impianti sportivi di importanza cantonale (CISIC).

Possono essere concessi contributi alla costruzione e al rinnovo di impianti sportivi di importanza cantonale o regionale se questi sono contenuti nella Concezione degli impianti sportivi di importanza cantonale (CISIC) del Governo.

4. Turismo

Art. 17 Infrastrutture 1. Attività ricettiva

Possono essere concessi contributi e mutui a progetti di strutture ricettive se:

  1. si tratta di un progetto significativo per l'economia regionale o innovativo;
  2. in questo modo si può aumentare la qualità dell'offerta;
  3. è garantito un adeguato impiego di capitale proprio; e se
  4. è assicurato un finanziamento di base a condizioni di mercato.

Art. 18 2. Impianti di risalita

Possono essere concessi contributi o mutui alla costruzione, al rinnovo e all'ulteriore sviluppo di impianti di trasporto e di innevamento se:

  1. in questo modo viene ottimizzata l'offerta generale e viene aumentata la qualità;
  2. vengono fornite le prestazioni proprie esigibili e vengono esaurite le possibili prestazioni di terzi; e se
  3. viene illustrata la sostenibilità economico-aziendale.

Art. 19 3. Altre infrastrutture turistiche

Possono essere concessi contributi o mutui alla costruzione, al rinnovo e all'ulteriore sviluppo di altre infrastrutture turistiche se:

  1. il progetto porta un beneficio economico oppure è innovativo;
  2. il progetto tiene conto di infrastrutture esistenti;
  3. vengono fornite le prestazioni proprie esigibili e vengono esaurite le possibili prestazioni di terzi;
  4. esiste un piano aziendale; e se
  5. viene illustrata la sostenibilità economico-aziendale del progetto.

Art. 20 Manifestazioni

Possono essere concessi contributi a manifestazioni nei Grigioni se:

  1. aumentano il valore aggiunto turistico;
  2. sono di importanza sovraregionale;
  3. presentano un potenziale di sviluppo;
  4. sono conformi alla strategia di destinazione;
  5. coinvolgono il marchio graubünden nella strategia di comunicazione dell'organizzatore; e se
  6. sono esaurite le prestazioni proprie dell'organizzatore e i contributi di terzi.

Art. 21 Grigioni Vacanze

Il Dipartimento stipula un mandato di prestazioni con l'associazione Grigioni Vacanze per la durata di almeno tre anni. La valutazione delle prestazioni avviene annualmente.

Il mandato di prestazioni comprende attività di commercializzazione in ambito turistico, in particolare nei settori dello sviluppo dei mercati e dei prodotti, del marketing tematico nonché dell'innovazione di sistema.

5. Altri provvedimenti

Art. 22 Istituzioni e organizzazioni

Possono essere concessi contributi a istituzioni e organizzazioni se esse creano le basi di economia pubblica o aziendale per lo sviluppo di strategie e piani di attuazione per settori, regioni e imprese.

La promozione avviene tramite un mandato di prestazioni del Dipartimento.

Art. 23 Promozione regionale

Possono essere concessi contributi a progetti per la pubblicizzazione della piazza economica e abitativa dei Grigioni.

Art. 24 Marchio regionale

Il trasferimento della gestione del marchio a un terzo avviene tramite un mandato di prestazioni del Dipartimento.

Art. 25 Cooperazioni

Possono essere concessi contributi a progetti di cooperazione interaziendale dal carattere innovativo e che contribuiscono ad aumentare la competitività delle imprese coinvolte.

Art. 26 Studi e strategie

Possono essere concessi contributi a studi e strategie, se questi lasciano supporre risultati significativi dal punto di vista economico o costituiscono la base per progetti degni di promozione.

Art. 27 Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

Possono essere concessi contributi o mutui per l'allacciamento a tecnologie dell'informazione e della comunicazione se:

  1. con il progetto vengono allacciate varie imprese nelle immediate vicinanze; e se
  2. tali imprese sono di importanza regionale.

Egress

2015-057

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
22.12.2015 01.01.2016 atto normativo prima versione 2015-057
10.12.2019 01.02.2020 Art. 13 cpv. 4 introduzione 2019-032
15.12.2020 01.01.2021 Art. 7 cpv. 4 introduzione 2020-065
15.12.2020 01.01.2021 Titolo 3. modifica 2020-065
15.12.2020 01.01.2021 Art. 14 cpv. 2 modifica 2020-065
15.12.2020 01.01.2021 Art. 14 cpv. 3 introduzione 2020-065
15.12.2020 01.01.2021 Art. 14 cpv. 4 introduzione 2020-065
15.12.2020 01.01.2021 Art. 14 cpv. 5 introduzione 2020-065

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 22.12.2015 01.01.2016 prima versione 2015-057
Art. 7 cpv. 4 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-065
Titolo 3. 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-065
Art. 13 cpv. 4 10.12.2019 01.02.2020 introduzione 2019-032
Art. 14 cpv. 2 15.12.2020 01.01.2021 modifica 2020-065
Art. 14 cpv. 3 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-065
Art. 14 cpv. 4 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-065
Art. 14 cpv. 5 15.12.2020 01.01.2021 introduzione 2020-065