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AS 2000 1858

Legge federale sulla ricerca

Legge federale sulla ricerca (Legge sulla ricerca, LR)

Modifica dell’8 ottobre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 1998 1, decreta:

I La legge federale del 7 ottobre 19832 sulla ricerca è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 27 e 27 sexies della Costituzione federale3; ...

Sostituzione di un’espressione: negli articoli 22 capoverso 1 e 32 capoverso 2 l’espressione «il Consiglio svizzero della scienza» è sostituita con l’espressione «il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia».

Titolo prima dell’art. 5a Sezione 3: Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia

Art. 5a 1 Il Consiglio svizzero della scienza e della tecnologia è l’organo consultivo del Consiglio federale per tutti i problemi riguardanti la politica della scienza, della ri- cerca e della tecnologia. 2 Esso raccoglie gli elementi che servono a orientare la politica nazionale della scienza, della ricerca e della tecnologia e li riesamina periodicamente, delinea con- cezioni globali a destinazione del Consiglio federale e gli propone i provvedimenti necessari per attuarle. 3 Di sua iniziativa o su mandato del Consiglio federale, del Dipartimento federale dell’interno o del Dipartimento federale dell’economia, si esprime su progetti o pro- blemi specifici riguardanti la politica della scienza, della ricerca e della tecnologia.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63 e 64 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

1858 1999-5352

Legge sulla ricerca RU 2000

4 Effettua inoltre studi per valutare le ripercussioni della tecnologia.

5 Il Consiglio federale nomina i membri del Consiglio della scienza e della tecnolo- gia e ne designa il presidente. Il Consiglio della scienza e della tecnologia adotta un regolamento organizzativo e di gestione e lo sottopone per approvazione al Consi- glio federale.

Art. 6 cpv. 2 e 3 2 Il Consiglio federale può affidare al Fondo nazionale svizzero l’esecuzione di pro- grammi di ricerca d’importanza nazionale (programmi nazionali di ricerca) e il so- stegno di poli di ricerca nazionali. 3 Il Consiglio federale può promuovere il dibattito pubblico sul ruolo e le finalità della scienza e della tecnologia nella società mediante contributi a istituzioni idonee. Stabilisce i criteri di calcolo dei contributi e disciplina la proc edura.

Art. 8 lett. h Il Fondo nazionale svizzero, nel quadro dei crediti stanziati, riceve contributi se- gnatamente per: h. sostenere poli di ricerca nazionali.

Art. 16 cpv. 7 7 Il Consiglio federale può delegare a un dipartimento le competenze di cui ai capo- versi 2 e 3 lettere b-c.

Art. 19 cpv. 3 3 La Confederazione garantisce l’informazione sui progetti di ricerca e di sviluppo dell’amministrazione federale e del settore dei PF secondo l’articolo 1 della legge del 4 ottobre 1991 4 sui PF. Gestisce a tal fine una banca dati.

Art. 28a Valorizzazione dei risultati della ricerca 1 La Confederazione può vincolare lo stanziamento di aiuti finanziari alla condizio- ne che: a. la proprietà intellettuale o i diritti di godimento sui risultati di ricerche fi- nanziate con questi aiuti siano trasferiti all’istituto per il quale il beneficiario lavora; b. l’istituto interessato prenda provvedimenti in vista della valorizzazione di questi risultati, in particolare per promuoverne l’utilizzazione commerciale, e faccia partecipare in modo equo gli inventori ai redditi che ne derivano.

4 RS 414.110

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Legge sulla ricerca RU 2000

2 Se l’istituto interessato omette di prendere i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettera b, gli inventori possono chiedere il ritrasferimento della proprietà intellettuale o dei diritti di utilizzazione.

Art. 31a Contratti di prestazioni I dipartimenti possono concludere con i beneficiari di sussidi federali contratti che specificano le prestazioni da fornire in contropartita. Possono delegare questa com- petenza a un ufficio federale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999 Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999 Il presidente: Rhinow La presidente: Heberlein Il segretario: Lanz Il segretario: Anliker

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 febbraio 2000.5

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2000.

28 giugno 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 FF 1999 7524

1860